Riconoscimento Cittadinanza Italiana Jure Sanguinis
Introduzione
A chi è rivolto
Informazioni Iscrizione Anagrafica/Cambio di Residenza
ATTENZIONE
Se la persona risiede all'estero, il riconoscimento deve essere richiesto presso l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.
Se la persona risiede all'estero, il riconoscimento deve essere richiesto presso l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.
Modalità richiesta
Occorre dimostrare la discendenza da una persona di cittadinanza italiana e che né l’avo emigrato all’estero né i/le suoi/sue discendenti non hanno mai perso la cittadinanza italiana.
Si precisa che la cittadinanza italiana si trasmette in linea materna solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Documentazione necessaria
Relativamente all’avo italiano (persona nata in Italia) dal/dalla quale ha inizio la catena di trasmissione della cittadinanza italiana:
- atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di nascita (è ammessa la produzione del certificato di battesimo legalizzato della Curia Vescovile solo se la nascita è anteriore al 1° gennaio 1866, ovvero all’entrata in funzione dei registri dello Stato Civile in Italia);
- atto di matrimonio;
- certificato negativo di naturalizzazione con tutte le varianti del nome e del cognome che compaiono negli atti che si presentano.
- atto di nascita;
- atto di matrimonio;
- in caso di divorzio:
- se il/la richiedente la cittadinanza è divorziato/a, è necessario produrre anche la sentenza di divorzio;
- se un/una ascendente del/della richiedente la cittadinanza è divorziato/a, è sufficiente che il divorzio risulti da annotazione a margine del relativo atto di matrimonio.
- se il/la richiedente ha figli minorenni: l’atto di nascita dei figli stessi (perché per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, i figli minori acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi).
Consultare l’ulteriore documentazione necessaria nell'informativa e nelle FAQ .
Costo
Il versamento di tale importo è condizione di procedibilità della domanda e, pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario documentare l'avvenuto pagamento.
Il versamento del contributo dovrà avvenire solo dopo aver contattato l'Ufficio Cittadinanze, che provvederà ad emettere l'avviso di pagamento.
L'eventuale rigetto dell'istanza non darà diritto ad alcun rimborso.
Occorre inoltre anche versare l'importo di una marca da bollo da euro 16,00, eventualmente pagabile tramite l'avviso di pagamento inviato dall'ufficio.
Contatti
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
- Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle 15.00, il venerdì ore 08:15 - 13:50;
- 011011 27090 - 27023
- Email: ufficio.cittadinanze@comune.torino.it
- PEC: stato.civile@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991