Riconoscimento Cittadinanza Italiana Jure Sanguinis

Introduzione
I cittadini stranieri di origine italiana possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991.

A chi è rivolto
A cittadini stranieri residenti, ovvero dimoranti abitualmente, nel Comune di Torino discendenti di persone cittadine italiane.

Informazioni Iscrizione Anagrafica/Cambio di Residenza


Modalità richiesta
L'istanza può essere presentata esclusivamente previo appuntamento da richiedere all'indirizzo e-mail ufficio.cittadinanze@comune.torino.it

Occorre dimostrare la discendenza da una persona di cittadinanza italiana e che né l’avo emigrato all’estero né i/le suoi/sue discendenti non hanno mai perso la cittadinanza italiana.

Si precisa che la cittadinanza italiana si trasmette in linea materna solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948.

Documentazione necessaria
Per dimostrare di essere discendente di un/una cittadino/a italiano/a occorre presentare i seguenti atti di Stato Civile:

Relativamente all’avo italiano (persona nata in Italia) dal/dalla quale ha inizio la catena di trasmissione della cittadinanza italiana:
  • atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di nascita (è ammessa la produzione del certificato di battesimo legalizzato della Curia Vescovile solo se la nascita è anteriore al 1° gennaio 1866, ovvero all’entrata in funzione dei registri dello Stato Civile in Italia);
  • atto di matrimonio;
  • certificato negativo di naturalizzazione con tutte le varianti del nome e del cognome che compaiono negli atti che si presentano.
Relativamente ai/alle discendenti dell’avo italiano (persone nate all’estero):
  • atto di nascita;
  • atto di matrimonio;
  • in caso di divorzio:
    • se il/la richiedente la cittadinanza è divorziato/a, è necessario produrre anche la sentenza di divorzio;
    • se un/una ascendente del/della richiedente la cittadinanza è divorziato/a, è sufficiente che il divorzio risulti da annotazione a margine del relativo atto di matrimonio.
  • se il/la richiedente ha figli minorenni: l’atto di nascita dei figli stessi (perché per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, i figli minori acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi).
I suddetti atti vanno presentati in versione integrale originale, muniti di apostille e tradotti in lingua italiana: se la traduzione è eseguita all’estero deve avere il visto consolare o la doppia apostilla; se eseguita in Italia deve essere asseverata presso la Cancelleria di un Tribunale italiano.

Consultare l’ulteriore documentazione necessaria nell'informativa e nelle FAQ .

Costo
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 dell'11/3/2025, esecutiva dal 12/3/2025, è stato istituito un contributo amministrativo di euro 600,00 per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 e s.m.i. (cittadinanza italiana jure sanguinis).
Il versamento di tale importo è condizione di procedibilità della domanda e, pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario documentare l'avvenuto pagamento.
Il versamento del contributo dovrà avvenire solo dopo aver contattato l'Ufficio Cittadinanze, che provvederà ad emettere l'avviso di pagamento.
L'eventuale rigetto dell'istanza non darà diritto ad alcun rimborso.
Occorre inoltre anche versare l'importo di una marca da bollo da euro 16,00, eventualmente pagabile tramite l'avviso di pagamento inviato dall'ufficio.

Contatti
Ufficio Cittadinanze - Comune di Torino
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
Normativa di riferimento
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991