Atti di morte - Decessi avvenuti all’estero
Introduzione
Spetta ai familiari della persona defunta (e/o a soggetti interessati) l’onere di informare dell’evento il Consolato competente. I Consolati Italiani inviano telematicamente ai competenti Comuni italiani gli atti di morte formati all’estero per la trascrizione nei registri di stato civile.
Contestualmente alla trascrizione dell’atto estero ha luogo la variazione anagrafica da persona in vita a persona deceduta. Da quel momento è possibile ottenere sia presso l’Anagrafe Centrale sia presso le Delegazioni Anagrafiche di Circoscrizione la relativa certificazione.
A chi è rivolto
Modalità richiesta
Considerata la complessità della casistica, si consiglia di contattare telefonicamente l’Ufficio ai recapiti sottoindicati per un preventivo esame della documentazione.
A seguito della trascrizione dell’atto di morte, la richiesta del relativo certificato può essere effettuata sia presso l’Anagrafe Centrale (Salone Certificazioni) sia presso le sedi anagrafiche decentrate con le modalità indicate alla pagina web.
È inoltre possibile ottenere i certificati:
- presso le Imprese di Onoranze Funebri convenzionate;
- tramite il servizio CertificaTO, se alla data del decesso il defunto faceva parte del proprio nucleo familiare anagrafico.
Documentazione da presentare
- deve essere prodotto in originale;
- deve riportare la legalizzazione del Consolato italiano del Paese da cui proviene;
- deve essere accompagnato da una traduzione debitamente legalizzata o asseverata.
Tali adempimenti non sono necessari se:
- l’atto proviene da uno stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 che prevede l’apposizione del timbro dell’APOSTILLE in luogo della legalizzazione consolare;
- l’atto è rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8/9/1976 sul previsto modello plurilingue che non necessita né di traduzione né di legalizzazione;
- l’atto proviene dall’Argentina, dove in base all’accordo del 9/12/1987 gli atti di stato civile prodotti dagli interessati non necessitano di legalizzazione, ma devono riportare l’APOSTILLE, oppure sono soggetti a controllo di autenticità;
- l’atto proviene dalla Polonia, Paese che ha aderito alla Convenzione di Atene del 15/9/1977 che prevede l’esenzione dalla legalizzazione.
Costi
Contatti
via della Consolata, 23 – piano rialzato – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
- Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle 15.00, il venerdì ore 08:15 - 13:50;
- Telefono: 011 011 25244/25472
- Email: attidimorte@comune.torino.it
- PEC: stato.civile@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
- Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile
- Massimario per l’ufficiale dello Stato Civile