Riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore

Introduzione
Il riconoscimento di filiazione è l'atto con cui i genitori riconoscono come proprio il figlio nato dalla loro relazione al di fuori del matrimonio.
Nel caso in cui un cittadino sia stato riconosciuto alla nascita da un solo genitore, l’altro genitore può provvedere al riconoscimento del proprio figlio con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

Cognome
Se il figlio è minorenne e di cittadinanza italiana, in seguito al riconoscimento i genitori possono compilare l'istanza per l’eventuale modifica del cognome del minore, che l'ufficio provvederà a inoltrare al Tribunale competente.
Se, invece, il figlio riconosciuto è italiano e maggiorenne, può fare la scelta del cognome direttamente al momento della stesura dell'atto di riconoscimento.
In caso di riconoscimento da parte del padre successivo a quello della madre, è possibile mantenere il cognome materno, sostituirlo con quello paterno o prenderli entrambi.
Se l’interessato è cittadino straniero, per l’assegnazione del cognome l’Ufficiale di Stato Civile si attiene a quanto indicato nell’attestazione di capacità al riconoscimento.

A chi è rivolto
La dichiarazione può essere resa dai cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età e la procedura si può attivare previa prestazione dell'assenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto (se il figlio è minorenne), previo assenso del figlio se ultraquattordicenne o, in alternativa, previa autorizzazione del Tribunale.
La dichiarazione può essere anche resa da cittadini stranieri, purché muniti di apposita dichiarazione consolare.

Modalità richiesta
Il riconoscimento può avvenire in ogni momento, successivamente alla dichiarazione di nascita.
Per fare il riconoscimento occorre fissare un appuntamento: i genitori interessati devono inviare la richiesta via mail indicando i dati della madre, del padre e del figlio (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) e allegando una copia dei documenti d’identità.
I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  • l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento (in caso di genitori entrambi stranieri).
Informazioni traduzioni e legalizzazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri

L’ufficio provvederà ad acquisire l’ulteriore documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento presso gli sportelli nn. 8 e 9 dello Stato Civile, in via della Consolata 23, scala sinistra, primo piano (accesso disabili da via C. I.Giulio n. 22).

Documentazione da presentare
Il giorno dell’appuntamento le persone dichiaranti dovranno presentare in originale la documentazione già inviata tramite email (documenti d’identità e, se cittadini stranieri, attestazione di capacità al riconoscimento con certificati di nascita).

Costi
Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Durata del procedimento
Il termine di conclusione del procedimento è di 40 giorni.
In seguito al riconoscimento si provvede ad aggiornare gli atti di Stato Civile del soggetto riconosciuto e successivamente il Registro Anagrafico, inviando le comunicazioni agli altri Comuni eventualmente coinvolti: il termine di conclusione di questo procedimento è di ulteriori 30 giorni.

Contatti
Ufficio nascite - Comune di Torino
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.

Normativa di riferimento
  • Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
  • Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile
  • Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato