Dichiarazioni di nascita
Avviso importante
ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2024
Eccezionalmente, lunedì 10 giugno, l'ufficio Nascite sarà aperto con orario ridotto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per motivi organizzativi.
Introduzione
- il comune di residenza dei genitori;
- il centro in cui è avvenuta la nascita;
- il comune di nascita del bambino.
L’iscrizione anagrafica del figlio avviene in ogni caso presso il comune di residenza della madre, con l’inserimento nello stato di famiglia della stessa.
Cognome del bambino
Ai sensi della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.
Analogamente il figlio adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge nazionale del figlio stesso (come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).
Nome del bambino
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso; può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome saranno riportati negli estratti e nei certificati di stato civile ed anagrafici.
È vietato imporre al neonato: lo stesso nome del padre vivente, lo stesso nome del fratello o della sorella viventi, un cognome, nomi ridicoli o vergognosi.
A chi è rivolto
La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori non sposati può essere fatta:
- dai due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;
- dall’unico genitore che vuole riconoscere il figlio;
- da un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il prericonoscimento del nascituro.
La denuncia di nascita può essere resa dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata.
La dichiarazione di nascita può anche essere resa da un procuratore speciale dei genitori nominato con scrittura privata non autenticata.
Modalità di presentazione
I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita.
Se la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, il/la dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica.
Nel Comune di Torino la dichiarazione di nascita può essere presentata presso l’Ufficio Nascite dello Stato Civile, in via della Consolata n. 23, scala sinistra, primo piano (accesso disabili da via C. I.Giulio n. 22).
L’ufficio riceve il pubblico senza necessità di appuntamento, nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 8,15 alle 15;
- il venerdì dalle 8,15 alle 13,45;
Documentazione da presentare
- il proprio documento di identità in corso di validità;
- l’attestazione di nascita in originale (rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto)..
Costo
Durata del procedimento
Casi particolari
Contatti
- Telefono: 011.01125409, 011.01125216, 011.01125377, 011.01125456
- Email: nascite@comune.torino.it
- PEC: stato.civile@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- Artt. 231 e seguenti del Codice Civile;
- Artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i.