Nascita avvenuta all’estero

Introduzione
L’Ufficio Nascite estere provvede, su richiesta delle persone interessate o dei Consolati italiani all’estero, alla trascrizione sui registri di stato civile degli atti di nascita:
  • di cittadini italiani nati all’estero;
  • di cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

A chi è rivolto
  • Consolati d’Italia all’estero;
  • Genitori (o altri aventi titolo) di bambini italiani nati all’estero, residenti a Torino o iscritti all’AIRE;
  • Neo-cittadini italiani residenti a Torino.

Modalità richiesta
Gli atti di nascita formati all’estero e relativi a cittadini italiani devono essere trasmessi al Comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE.
La trasmissione avviene solitamente tramite il Consolato italiano competente (nella cui circoscrizione l’atto di nascita è stato formato).
In alternativa l’atto di nascita può essere presentato dalla persona interessata direttamente al Comune di appartenenza.
L’ufficio riceve esclusivamente su appuntamento da richiedere tramite email.

Documentazione da presentare
I cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana devono allegare all’istanza di trascrizione l’atto di nascita originale rilasciato dallo Stato dove il cittadino è nato.
L’atto deve essere tradotto in italiano e legalizzato in base alla normativa vigente.
Informazioni traduzioni e legalizzazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri

Costi
Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Contatti
Ufficio nascite estere - Comune di Torino
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
  • Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle 15.00, il venerdì ore 08:15 - 13:50;
  • Telefono: Telefono: per informazioni l'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 15.30 ai numeri 01101125018 - 01101125027 - 01101125087 - 01101125336
  • Email: nasciteestere@comune.torino.it
  • PEC: stato.civile@cert.comune.torino.it

Normativa di riferimento
  • Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 e s.m.i. (in particolare artt. 12, 17, 21 e 22).