Divorzio all'estero
Introduzione
La trascrizione è vietata se gli atti producono effetti contrari all'ordine pubblico.
A trascrizione avvenuta, l'ufficio cura l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio e l’aggiornamento dei registri della popolazione residente per la relativa certificazione.
A chi è rivolto
Modalità richiesta
E' necessario richiedere un appuntamento all'indirizzo email matrimonidivorziersteri@comune.torino.it
Documentazione da presentare
- Copia della sentenza di divorzio debitamente tradotta o legalizzata. La sentenza deve contenere la data del passaggio in giudicato o dichiarazione di non appello.;
- Se la sentenza è stata emessa in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munita del timbro "APOSTILLE";
- Per le sentenze emesse in uno Stato membro dell'UE potrà essere prodotto il "Certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale" di cui all'art. 39 del Regolamento CE 2201/2003. In questo caso non è necessaria la traduzione o legalizzazione.
- Documento di identità del richiedente.
Costo
Contatti
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
- Telefono: 011 011 25420/25017
- Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle 15.00, il venerdì ore 08:15 - 13:50;
- Email: matrimonidivorziesteri@comune.torino.it
- PEC: stato.civile@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- Articoli 12, 17, 19 e 22 del DPR n. 396/2000
- Regolamento CE n. 2201/2003
- Art. 64 legge n. 218/1995