N. 222

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data in data 6 maggio 1996 (mecc. 9600758/04) esecutiva dal 27 giugno 1996. Modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 29 luglio 1997 (mecc. 9704804/04) esecutiva dal 23 agosto 1997, 5 marzo 1998 (mecc. 9801618/04) esecutiva dal 26 marzo 1998, 21 maggio 1998 (mecc. 9804050/04) esecutiva dal 3 giugno 1998, 16 ottobre 1998 (mecc. 9808775/04) esecutiva dal 6 novembre 1998, 20 ottobre 1998 (mecc. 9808873/04) esecutiva dal 10 novembre 1998, 10 dicembre 1998 (mecc. 9810314/04) esecutiva dal 31 dicembre 1998, 9 marzo 1999 (mecc. 9901732/02) esecutiva dal 30 marzo 1999, 7 settembre 1999 (mecc. 9907748/04) esecutiva dal 28 settembre 1999, 21 dicembre 1999 (mecc. 9912732/04) esecutiva dall'11 gennaio 2000, 6 febbraio 2001 (mecc. 2001 00783/04) esecutiva dal 26 febbraio 2001, 27 luglio 2001 (mecc. 2001 06570/04) esecutiva dal 15 agosto 2001, 4 settembre 2001 (mecc. 2001 07245/04), esecutiva dal 23 settembre 2001, 11 settembre 2001 (mecc. 2001 07223/04), esecutiva dal 30 settembre 2001, 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01064/004), esecutiva dal 9 marzo 2003, 8 aprile 2003 (mecc. 2003 02547/004), esecutiva dal 27 aprile 2003, 23 dicembre 2003 (mecc. 2003 12190/004), esecutiva dall'11 gennaio 2004, 13 gennaio 2004 (mecc. 2004 00117/004), esecutiva dal 1 febbraio 2004, 2 marzo 2004 (mecc. 2004 01513/004) esecutiva dal 21 marzo 2004, 6 aprile 2004 (mecc. 2004 02602/004) esecutiva dal 24 aprile 2004, 8 luglio 2004 (mecc. 2004 05839/004) esecutiva dal 26 luglio 2004, 21 dicembre 2004 (mecc. 2004 12488/004) esecutiva dal 8 gennaio 2005, 28 dicembre 2004 (mecc. 2004 12547/004) esecutiva dal 15 gennaio 2005, 1 marzo 2005 (mecc. 2005 01394/004) esecutiva dal 19 marzo 2005, 22 marzo 2005 (mecc. 2005 02008/004) esecutiva dal 9 aprile 2005, 14 giugno 2005 (mecc. 2005 04706/004) esecutiva dal 1 luglio 2005, 4 ottobre 2005 (mecc. 2005 07737/004) esecutiva dal 21 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006 (mecc. 2006 00952/004) esecutiva dal 24 febbraio 2006, 1 agosto 2006 (mecc. 2006 05671/004) esecutiva dal 18 agosto 2006, 3 ottobre 2006 (mecc. 2006 07043/004) esecutiva dal 20 ottobre 2006, 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 10963/004) esecutiva dal 5 gennaio 2007, 15 gennaio 2008 (mecc. 2008 00169/004) esecutiva dal 29 gennaio 2008, 8 luglio 2008 (mecc. 2008 04267/004) esecutiva dal 22 luglio 2008 e 30 gennaio 2009 (mecc. 2009 00447/004) esecutiva dal 14 febbraio 2009, 20 luglio 2010 (mecc. 2010 04418/004) esecutiva dal 3 agosto 2010, 28 dicembre 2010 (mecc. 2010 08962/004) esecutiva dal 11 gennaio 2011, 15 febbraio 2012 (mecc. 2012 00782/004) esecutiva dal 26 febbraio 2012, 7 marzo 2012 (mecc. 2012 01214/004) esecutiva dal 20 marzo 2012, 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05282/004) esecutiva dal 30 ottobre 2012, 31 gennaio 2014 (mecc. 2014 00538/004) esecutiva dal 16 febbraio 2014, 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01515/004) esecutiva dal 30 aprile 2015, 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06754/004) esecutiva dal 13 gennaio 2017, 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) esecutiva dal 20 aprile 2017, 28 novembre 2017 (mecc. 2017 05120/004) IE - esecutiva dal 14 dicembre 2017, 30 novembre 2018 (mecc. 2018 05877/004) IE - esecutiva dal 16 dicembre 2018, 26 febbraio 2019 (mecc. 2019 00710/004) IE - esecutiva dal 14 marzo 2019, 9 aprile 2019 (mecc. 2019 01322/004) IE - esecutiva dal 25 aprile 2019 e 23 luglio 2019 (mecc. 2019 03050/004) IE - esecutiva dall'8 agosto 2019 e 26 novembre 2019 (mecc. 2019 04984/004) IE - esecutiva dal 12 dicembre 2019, 30 dicembre 2019 (mecc. 2019 06664/004) IE - esecutiva dal 17 gennaio 2020, 10 marzo 2020 (mecc. 2020 00802/004) IE - esecutiva dal 22 marzo 2020, 9 febbraio 2021 (n. DEL 88/2021) esecutiva dal 9 febbraio 2021, 11 maggio 2021 (n. DEL 387/2021) esecutiva dal 22 maggio 2021, 30 settembre 2021 (n. DEL 991/2021) esecutiva dal 15 ottobre 2021, 9 novembre 2021 (n. DEL 1060/2021) esecutiva dal 20 novembre 2021, 1 febbraio 2022 (n. DEL 51/2022) esecutiva dal 12 febbraio 2022, 24 marzo 2022 (n. DEL 174/2022) esecutiva dal 8 aprile 2022, 4 ottobre 2022 (n. DEL 653/2022 e allegato) esecutiva dal 16 ottobre 2022, 8 novembre 2022 (n. DEL 724/2022) IE - esecutiva dal 19 novembre 2022, 11 luglio 2023 (n. DEL 418/2023 e allegato) IE - esecutiva dal 22 luglio 2023, 28 novembre 2023 (n. DEL 752/2023) IE - esecutiva dal 9 dicembre 2023 e 23 aprile 2024 (n. DEL 235/2024 e allegato) esecutiva dal 4 maggio 2024.

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INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Finalità e criteri
Articolo 2 - Fonti di Organizzazione
Articolo 3 - Indirizzo e sovraintendenza
Articolo 4 - Controllo di gestione e valutazione dei risultati

Titolo II - Struttura Organizzativa
Articolo 5 - Assetto strutturale
Articolo 6 - Circoscrizioni
Articolo 7 - Istituzioni comunali
Articolo 8 - Attività di collaborazione al Sindaco, alla Giunta ed agli Assessori
Articolo 9 - Orari degli Uffici
Articolo 10 - abrogato
Articolo 11 - Mobilità Pubblico Privato

Titolo III - Direzione dell'Ente
Articolo 12 - Segretario Generale
Articolo 12 bis - Direttore Generale
Articolo 13 - Vice-Segretario
Articolo 14 - Vice-Direttore Generale
Articolo 15 - Direttore Finanziario
Articolo 16 - Comitato di Direzione
Articolo 17 - Qualifica dirigenziale e trattamento giuridico-economico
Articolo 18 - Dirigenti
Articolo 19 - Direttori
Articolo 20 - Incarichi di direzione e di supporto
Articolo 21 - Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali interni
Articolo 22 - Contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazioni
Articolo 22 bis - Ricostituzione del Rapporto di lavoro a domanda
Articolo 23 - Posizioni Organizzative
Articolo 24 - Avvocatura Comunale

Titolo IV - Sistema di valutazione
Articolo 25 - Valutazione
Articolo 26 - Performance
Articolo 27 - abrogato
Articolo 28 - abrogato
Articolo 29 - Trasparenza
Articolo 30 - Incarichi retribuiti extra-istituzionali del personale dirigenziale

Allegato 1
Criteri generali di rotazione

Allegato 2
Criteri generali per il conferimento, la revoca e la graduazione delle Elevate Qualificazioni dell'Ente

Allegato 3
Criteri generali per il funzionamento del nucleo di valutazione

Appendice
Criteri per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi e per la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e criteri

1.   Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed allo Statuto, l'assetto organizzativo del Comune di Torino, secondo obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Il Regolamento costituisce la fonte cui devono conformarsi, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gli altri Regolamenti comunali.

2.   L'organizzazione degli uffici si ispira ai seguenti criteri:
-     distinzione tra attività di indirizzo e di controllo propria degli organi politici e attività di gestione spettante alla dirigenza, contestualmente all'attuazione di un sistema di controllo della gestione e della valutazione dei risultati;
-     rotazione programmata ed attuata del personale per una più ampia condivisione delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze professionali;
-     contenimento del numero delle unità organizzative di massimo livello, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee;
-     chiara individuazione di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
-     valorizzazione e accrescimento professionale di tutte le risorse umane, attuando momenti di riconversione professionale, strutturando sistemi incentivanti, curando l'adeguamento in progresso di tempo delle funzioni dirigenziali e delle competenze ascritte ai singoli profili professionali in coerenza con le esigenze dell'Ente;
-     verifica e razionalizzazione costante della funzionalità della struttura, della sua articolazione, della distribuzione di responsabilità e funzioni nonché dei suoi meccanismi operativi.

Articolo 2 - Fonti di Organizzazione

1.   L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale vigente, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti di organizzazione adottati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti secondo le competenze previste dal presente Regolamento.

2.   Gli atti di organizzazione attengono alla definizione ed alla revisione delle unità organizzative, alla loro consistenza organica, all'attribuzione degli incarichi ed alla formazione attinente i piani di riconversione del personale.

Articolo 3 - Indirizzo e sovrintendenza

1.   Il Sindaco nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto impartisce le direttive e stabilisce i metodi di verifica dei risultati della gestione amministrativa diretta alla loro attuazione.

2.   Il Sindaco sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune avvalendosi, per quanto concerne le Circoscrizioni, del Comitato di Coordinamento del Decentramento previsto dal relativo Regolamento.

Articolo 4 - Controllo di gestione e valutazione dei risultati

1.   La struttura ed il funzionamento del sistema di controllo e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa vengono definiti secondo criteri e procedure coerenti con la normativa e con il contratto collettivo di lavoro.

2.   La struttura di riferimento elabora la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del Decreto Legislativo 267/2000.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5 - Assetto strutturale

1.   L'assetto generale dell'Ente è articolato a livello centrale e circoscrizionale.

2.   La configurazione strutturale di ciascuna unità organizzativa è peculiare ai suoi compiti e deve costantemente rispondere a criteri di funzionalità ed economicità.

3.   La struttura dell'Ente è articolata in unità organizzative a vari livelli funzionali, affidati a Direttori o Dirigenti a seconda della diversa complessità, dotati ciascuno di un proprio grado di autonomia, definiti con atto organizzativo della Giunta.

4.   Alle dipendenze del Segretario Generale sono collocate le strutture che presidiano le attività del Consiglio Comunale e della Giunta.

5.   Alle dirette dipendenze del Sindaco è collocato l'ufficio di Gabinetto. La struttura deputata alla gestione degli Affari Legali risponde direttamente al Sindaco.

6.   L'istituzione, la modifica o la soppressione di unità organizzative avvengono con atto organizzativo del Direttore Generale previa comunicazione al Sindaco ed all'Assessore al Personale sentito il Direttore la cui struttura è deputata alla gestione del personale.

7.   Il Direttore Generale ha competenza funzionale in materia di risorse umane su tutte le strutture dell'Ente, definendo con proprio atto organizzativo anche le modalità assunzionali dirigenziali, ivi comprese l'eventuale ricorso a procedure di mobilità, comando o distacco da assegnare alle singole strutture, nell'ambito degli indirizzi del piano triennale delle assunzioni approvato dalla Giunta. Promuove lo sviluppo, l'innovazione e la semplificazione organizzativa dell'attività dell'Ente, secondo gli indirizzi del Sindaco e sentiti i Direttori, negli ambiti e secondo i criteri individuati dall'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 165/2001.

8.   Il Direttore la cui struttura è deputata alla gestione del personale ha competenza funzionale in materia di formazione di tutto il personale dell'Ente e promuove la valorizzazione delle risorse umane, anche attivando programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti e del personale dipendente. Il Direttore la cui struttura è deputata alla gestione del personale adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti esclusi i Direttori del Comitato di Direzione per i quali vige il disposto del seguente articolo 12 bis.

9.   Per l'articolazione organizzativa del Corpo di Polizia Municipale valgono la normativa statale e regionale in materia e il relativo regolamento comunale.

10.   La struttura organizzativa di vertice cui afferisce la gestione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, gode delle stesse prerogative gestionali e di bilancio delle altre strutture di massimo livello.

Articolo 6 - Circoscrizioni

1.   Le Circoscrizioni sono strutture polifunzionali dotate di autonomia nella gestione dei servizi di competenza o delegati. Esse operano nell'ambito di una funzione di raccordo di carattere specialistico-professionale esercitata, secondo le modalità previste dal Regolamento del Decentramento, da parte delle strutture competenti per materia.

2.   L'articolazione generale interna delle Circoscrizioni sia per le attività specialistiche sia per le attività istituzionali ed infrastrutturali è disciplinata dal Regolamento del Decentramento. All'ulteriore articolazione organizzativa provvede il dirigente deputato.

3.   Il Dirigente della Circoscrizione è il titolare della responsabilità gestionale, organizzativa e gerarchica dei servizi e del personale assegnato ed opera nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli organi della Circoscrizione, nel rispetto degli obiettivi generali dell'Ente. Al Dirigente spettano principalmente l'attività di assistenza agli organi circoscrizionali, il coordinamento di tutte le attività nel quadro dei programmi approvati, la definizione in sede previsionale delle necessità di risorse e interventi di carattere infrastrutturale, l'attuazione a livello circoscrizionale delle politiche gestionali dell'Amministrazione. I Dirigenti delle Circoscrizioni assicurano omogeneità e raccordo dell'azione amministrativa a livello cittadino riunendosi periodicamente in apposita conferenza di servizi disciplinata dal Regolamento del Decentramento.

4.   In particolare al Dirigente della Circoscrizione, oltre a tutte le funzioni previste dal Regolamento del Decentramento, compete:
-     la titolarità dei gruppi di lavoro, come previsto dal Regolamento del Decentramento;
-     l'assunzione della responsabilità sull'applicazione della normativa in materia di Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;
-     la fissazione degli orari di esercizio e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, garantendo al massimo l'omogeneità di orari a livello cittadino;
-     la vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di diritto di accesso e di tutela della privacy;
-     l'individuazione, tra gli altri Dirigenti delle Circoscrizioni, del proprio vicario per i casi di assenza o impedimento.

5.   Il Direttore del Comitato di Direzione cui fanno capo i dirigenti delle Circoscrizioni:
a)   convoca la Conferenza di servizi dei Dirigenti delle Circoscrizioni;
b)   individua i fabbisogni di personale delle Circoscrizioni ed attua i provvedimenti di assegnazione e di mobilità del personale fra le Circoscrizioni che vengono assunti dalla struttura deputata alla gestione del personale;
c)   cura l'attuazione di tutti i provvedimenti di gestione del personale di competenza della Struttura deputata alla gestione del personale;
d)   assicura il collegamento con le altre unità organizzative, attraverso la convocazione di conferenze di servizi congiunte al fine di garantire il mantenimento di una rete unitaria di servizi e l'omogeneità dell'applicazione degli atti di indirizzo e dei regolamenti comunali;
e)   in accordo con i Dirigenti delle Circoscrizioni può provvedere direttamente all'assunzione di atti gestionali di competenza circoscrizionale (quali ad esempio l'indizione di gare e la predisposizione di capitolati) al fine di semplificare le procedure o consentire risparmi di scala;
f)   provvede, in accordo con la conferenza dei Dirigenti delle Circoscrizioni al monitoraggio del funzionamento dei servizi, dei carichi di lavoro, delle criticità al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse.

Articolo 7 - Istituzioni comunali

1.   Il funzionamento delle Istituzioni comunali è assicurato, di norma, da personale assegnato dal Comune. Il personale assegnato conserva a tutti gli effetti lo status di dipendente del Comune e dipende funzionalmente dall'Istituzione.

2.   Il trattamento economico e giuridico del personale, anche dirigenziale, dell'Istituzione è disciplinato dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili all'Ente.

3.   Il Direttore dell'Istituzione, al quale competono le responsabilità e i doveri afferenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, è scelto con le modalità previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Istituzione. Al Direttore dell'Istituzione competono tutte le funzioni dirigenziali necessarie per l'attuazione dell'incarico ricevuto.

Articolo 8 - Attività di collaborazione al Sindaco, alla Giunta ed agli Assessori

1.   Con provvedimenti della Giunta Comunale possono essere costituiti uffici, alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, ricorrendo a dipendenti dell'ente o a collaboratori esterni all'Amministrazione. Tali soggetti, assunti con contratto a tempo determinato, se dipendenti di pubblica amministrazione, sono posti in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini dello sviluppo di carriera.

2.   Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a quella del mandato dell'organo di direzione politica di riferimento e terminano al momento della cessazione dalla carica, anche anticipata, dell'organo di riferimento.

Articolo 9 - Orari degli Uffici

1.   Gli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico sono fissati in funzione delle esigenze dell'utenza e delle caratteristiche delle strutture organizzative nel rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro.

2.   Il Sindaco promuove il coordinamento degli orari degli uffici del Comune con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici al fine di armonizzarli alle esigenze generali degli utenti.

Articolo 10 - Dotazione organica
(abrogato)

Articolo 11 - Mobilità Pubblico Privato

1.   In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001 i Dirigenti della Città, ai fini del proprio accrescimento professionale, possono a domanda essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati anche operanti in sede internazionale. Il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i 5 anni o comunque la durata del contratto individuale di lavoro sottoscritto con la Città. Il numero dei dirigenti collocati in aspettativa non potrà comunque superare il 5% della dotazione organica della dirigenza. Oltre ai casi di esclusione previsti dal comma 5 dell'articolo 23 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e nei limiti del capoverso precedente resta ferma la facoltà di diniego dell'Amministrazione per ragioni organizzative.

2.   Per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, la Città può disporre l'assegnazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale dirigenziale e non dirigenziale presso imprese private o altre Pubbliche Amministrazioni. I protocolli d'intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi sono posti ad esclusivo carico dei soggetti destinatari. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui sopra è valutabile anche ai fini dello sviluppo di carriera.

TITOLO III - DIREZIONE DELL'ENTE

Articolo 12 - Segretario Generale

1.   Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti.

2.   Il Segretario Generale:
a)   partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)   può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c)   esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto comunale e dai regolamenti dell'Ente o conferitagli dal Sindaco.

3.   Il Segretario Generale è il responsabile del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Legge 190/2012; Decreti Legislativi 33/2013 e 39/2013). In tale ruolo egli svolge:
-     attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (NdV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (articolo 43 del Decreto Legislativo 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97/2016);
-     propone alla Giunta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la successiva adozione e vigila sull'osservanza e il funzionamento del Piano;
-     redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sulle misure di prevenzione definite nel PTPCT;
-     controlla e assicura, insieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione, la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso e assicura il riesame relativo alle istanze di accesso civico generalizzato (articolo 5 comma 7 del Decreto Legislativo 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97/2016);
-     vigila sul rispetto delle condizioni per la conferibilità degli incarichi (articolo 15, Decreto Legislativo 39/2012);
-     sovrintende alla ricezione e trattazione delle segnalazioni di irregolarità od illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del Decreto Legislativo 165/2001 (cosiddetto whistleblowing).

Articolo 12 bis - Direttore Generale

1.   Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2.   Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano della performance di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 150/2009. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

3.   Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4.   Il Direttore Generale:
a)   partecipa alle riunioni della Giunta;
b)   esprime parere in merito all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni all'Ente dei Direttori del Comitato di Direzione e ne autorizza le missioni;
c)   adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Direttori del Comitato di Direzione;
d)   è competente ad emanare ogni altro atto in merito all'organizzazione dell'Ente e nell'esercizio delle altre funzioni attribuite dal presente regolamento.

Articolo 13 - Vice-Segretario

1.   Ai sensi dell'articolo 97 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, può attribuire le funzioni di Vice-Segretario a dirigenti dell'Ente, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, con il compito di svolgere funzioni vicarie e ausiliarie del Segretario Generale coadiuvando il medesimo nelle attività dell'articolo 12 ed esercitando le funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 14 - Vice-Direttore Generale

1.   Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale può assegnare ad un Dirigente con incarico di Direttore la funzione di Vice Direttore Generale, con il compito di svolgere funzioni vicarie e ausiliarie del Direttore Generale coadiuvando il medesimo nelle attività dell'articolo 12 bis ed esercitando le funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 15 - Direttore Finanziario

1.   Il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria spetta al Direttore delle Risorse Finanziarie, il quale assume anche la denominazione di Direttore Finanziario. Al Direttore Finanziario, che sovrintende alle articolazioni organizzative del servizio previste dal regolamento di contabilità, spettano le funzioni previste dalla legislazione in materia, dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità.

Articolo 16 - Comitato di Direzione

1.   Sono componenti del Comitato di Direzione, oltre al Direttore Generale che lo presiede, i Direttori delle unità organizzative di vertice individuate con provvedimento organizzativo di Giunta di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2.   Il Comitato di Direzione si riunisce su convocazione del Direttore Generale per l'esame di problematiche comuni e di indirizzi a carattere generale. Partecipano ai lavori il Segretario Generale e il Vice Direttore Generale. Di volta in volta sono invitati i Dirigenti in base alle necessità. E' invitato permanentemente il Sindaco, o suo delegato.

3.   Al Comitato di Direzione spetta anche, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione al Sindaco e alla Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici nonché nella formulazione di proposte per l'emanazione degli atti di indirizzo e di alta amministrazione, per la definizione di obiettivi e priorità, per l'elaborazione di direttive generali alla dirigenza. Collabora con il Segretario Generale nella predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e vigila sulla sua attuazione.

Articolo 17 - Qualifica dirigenziale e trattamento giuridico-economico

1.   La qualifica di dirigente è unica. I dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente in base alla funzione svolta. Sulla base di tale funzione sono collocati in distinte posizioni retributive nel sistema di pesatura in essere.

2.   I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale sono disciplinati dalla legge e dai Regolamenti dell'Ente; il trattamento giuridico ed economico, principale ed accessorio, dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 18 - Dirigenti

1.   I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze e con l'osservanza delle disposizioni impartite, sono responsabili della realizzazione degli obiettivi loro assegnati.

2.   I dirigenti, tra l'altro:
-     sono responsabili dell'efficienza della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla struttura cui sono preposti;
-     vigilano sul rispetto del Codice di Comportamento da parte del personale ad essi assegnato;
-     esercitano un ruolo di supervisione, motivazione ed esempio nei confronti dei propri dipendenti in materia di deontologia professionale;
-     vigilano, in particolare, su tutti i rapporti intrattenuti dai propri dipendenti con terzi fornitori o con persone comunque interessate all'attività della struttura cui essi sono preposti, anche al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa;
-     vigilano sull'osservanza della normativa in materia di diritto di accesso e collaborano con i Responsabili Anticorruzione e Trasparenza per le attività necessarie.

3.   Ai dirigenti spetta inoltre, nei limiti delle specifiche deleghe:
-     l'emanazione di tutti gli atti relativi alle attribuzioni della struttura cui sono preposti compresi gli atti autorizzativi e di spesa;
-     l'espressione del parere sulla correttezza tecnico amministrativa degli atti, prescritta dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
-     l'attuazione dei provvedimenti deliberativi;
-     la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
-     la partecipazione, anche con funzioni di presidente, alle commissioni di gara previste dal regolamento contratti e alle commissioni di concorso relative al personale nei termini e con le modalità previste dalla legge.

4.   I Dirigenti, nell'ambito delle specifiche competenze settoriali, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nei limiti delle risorse assegnate:
-     fissano gli orari di servizio e gli orari di apertura degli uffici al pubblico;
-     adottano, nei limiti delle proprie competenze, gli atti di gestione del personale, ivi compresa la mobilità all'interno delle strutture cui sono preposti;
-     gestiscono le relazioni sindacali limitatamente alle materie di competenza, fermo restando che la stipulazione di accordi con le rappresentanze sindacali compete alla delegazione trattante dell'Ente identificata con apposito provvedimento deliberativo;
-     sovraintendono alle attività infrastrutturali di cui sono dotati;
-     garantiscono efficacia ed efficienza delle strutture da essi dirette e coordinate;
-     vigilano sull'attività dei dirigenti e delle posizioni organizzative delegate nei cui confronti hanno il potere sostitutivo;
-     individuano, all'interno della struttura organizzativa cui sono preposti, il dirigente che esercita le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento.

Articolo 19 - Direttori

1.   I Direttori nel quadro degli indirizzi e del coordinamento generale di competenza del Sindaco e degli Assessori delegati in materia rispondono degli obiettivi loro assegnati. Essi in particolare:
-    definiscono, con atti di organizzazione o con deleghe specifiche, la competenza dei dirigenti, anche in merito alla sottoscrizione dei pareri sugli atti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, alla gestione del bilancio ovvero a quanto è necessario al buon andamento degli uffici. Sentita la Divisione Personale possono altresì delegare le posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 17 comma 1 bis del Decreto Legislativo 165/2001;
-    provvedono ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
-    attuano, col coordinamento del Direttore Generale e della Divisione Personale i processi di riorganizzazione, efficientamento e sviluppo dell'Ente;
-    programmano e coordinano l'attività complessiva delle Divisioni cui sono preposti;
-    concorrono alla predisposizione delle proposte di bilancio e presiedono agli organici;
-    possono promuovere, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 5 comma 7, i criteri di organizzazione degli uffici loro assegnati ed emanano, anche ad opera dei dirigenti subordinati, gli atti di organizzazione di competenza;
-    sono i referenti del responsabile prevenzione corruzione e trasparenza e vigilano, sia individualmente che collegialmente, nell'ambito del Comitato di Direzione, alla attuazione delle misure poste dal PTPC [Piano triennale di prevenzione della corruzione].

2.   Per le competenze del Comandante del Corpo di Polizia Municipale valgono altresì la normativa statale e regionale in materia e il relativo regolamento comunale. Il Comandante, in base al presente regolamento e senza ulteriore atto di delega del Sindaco, ferme restando le competenze della Commissione Comunale di Vigilanza, assicura altresì il controllo di cui all'articolo 141, primo comma lettera e), del Regio Decreto 635/1940 in tutti i casi in cui il Comune è delegato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in attuazione della facoltà di delega ad essa attribuita dall'articolo 142 del Regio Decreto 635/1940. Il Comandante, considerate le limitate disponibilità di personale tecnico, può incaricare l'organizzatore dell'evento ad effettuare la verifica delle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, nonché dell'osservanza delle specifiche generali vigenti in materia.

Articolo 20 - Incarichi di direzione e di supporto

1.  Con provvedimento motivato del Sindaco al dirigente viene conferito specifico incarico dirigenziale.

2.   Al dirigente cui non è assegnato incarico di direzione di struttura organizzativa viene affidato un incarico di supporto con compiti specifici quali ispezione, consulenza, studio, ricerca e progettazione.

3.   Per il conferimento degli incarichi verranno presi in considerazione:
-     i curricula in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
-     le attitudini e le capacità professionali del dirigente desumibili anche dalla valutazione di risultato. Costituiscono elementi di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d'ufficio:
-     il titolo di studio e/o le specializzazioni e abilitazioni possedute in relazione alla posizione da coprire;
-     la professionalità ed esperienza acquisita, rispetto agli incarichi da conferire e tenendo conto delle posizioni ricoperte in precedenza, in attività o ambiti di intervento riconducibili in modo specifico al posto da coprire o in attività affini;
-    la formazione manageriale.

4.   Nell'attribuzione si dovrà tener conto dei criteri di rotazione di cui all'allegato 1.

5.   Gli incarichi hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque. La durata può essere inferiore se coincide con il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

6.   Gli incarichi, con atto espresso dell'Amministrazione, sono rinnovabili e prorogabili.

7.   Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con la procedura prevista nell'articolo 21. Gli incarichi di direzione di strutture facenti capo al Segretario Generale sono conferiti e revocati dal Sindaco sentito il Segretario Generale medesimo e per le strutture relative al Consiglio Comunale anche su parere conforme del Presidente del Consiglio Comunale.

8.   La revoca degli incarichi dirigenziali è disciplinata dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente regolamento.

9.   Non costituisce revoca dell'incarico dirigenziale l'anticipata cessazione di questo o la modifica dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ampliare o ridurre le competenze del dirigente con provvedimento motivato e la contestuale assegnazione del dirigente ad altro incarico, ricompreso nella medesima fascia.

10.   L'assegnazione di incarichi che richiedano titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi, attestati o titoli specifici è subordinata al possesso di detti requisiti. Pertanto tutti gli incarichi dirigenziali decadono automaticamente al venir meno dei requisiti giuridici presupposti per la loro assegnazione.

11.   All'atto del conferimento dell'incarico il dirigente rilascia le certificazioni previste dalla normativa.

Articolo 21 - Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali interni

1.   A seguito del provvedimento organizzativo del Direttore Generale di cui all'articolo 5, comma 7, ai fini dell'attribuzione degli incarichi, viene pubblicato un avviso interno di candidatura per le posizioni dirigenziali da ricoprire con l'indicazione della fascia retributiva assegnata dal Nucleo di Valutazione.

2.   I dirigenti interessati presentano la propria candidatura. In caso di riorganizzazione generale sarà necessario esprimere almeno due candidature. Trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e le disposizioni contenute nell'articolo 20 comma 10 del presente Regolamento.

3.   Acquisite le candidature il Direttore Generale, sentito il Direttore la cui struttura è deputata alla gestione del personale verifica, ai sensi dell'articolo 20, l'adeguatezza del curriculum integrando la domanda con la documentazione già in possesso dell'Amministrazione e ne trasmette l'esito al Sindaco e, per quanto riguarda i ruoli indicati dagli articoli 27 e 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.

4.   Il Sindaco provvede, eventualmente anche avvalendosi di specifici colloqui, all'affidamento dell'incarico tra i soggetti candidati attraverso la valutazioni delle candidature, con riferimento alla rispondenza delle caratteristiche possedute, desunte da curriculum e dai documenti già in possesso dell'Amministrazione, alla posizione da ricoprire, alle attitudini ed agli obiettivi di mandato, nel rispetto dei criteri di rotazione di cui all'allegato 1.

5.   Il Sindaco, in caso di mancanza di candidature o qualora ritenga le candidature presentate non pienamente rispondenti agli obbiettivi di mandato affidati alla struttura, potrà procedere d'ufficio alla copertura della posizione attribuendo l'incarico ad altro dirigente in possesso dei requisiti previsti o ricorrendo ad incarichi ad interim o a scavalco di durata limitata.

6.   Spetta alla Giunta Comunale la decisione dell'eventuale copertura del posto vacante mediante ricorso a professionalità esterne cui attribuire incarico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 22 - Contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazioni

1.   L'Amministrazione può conferire, ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto Comunale, incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete e qualificate esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2.   I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nella misura prevista dalla legge.

3.   Per attività e progetti correlati ad esigenze particolari e temporanee, la Giunta Comunale autorizza al di fuori della dotazione organica il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di legge per la carica da ricoprire e di particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile da specifici curriculum in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, quest'ultima limitata alle elevate qualificazioni.

4.   La durata del contratto di cui ai commi precedenti non può eccedere il mandato del Sindaco. In ogni caso il contratto si risolve in caso di cessazione anticipata dalla carica del Sindaco. Se previsto nei contratti individuali possono essere prorogati di due mesi al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa. Durante il periodo di proroga, è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento i predetti incarichi.

5.   Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti, in presenza dei requisiti previsti, a dipendenti collocati nell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni. In questo caso i dipendenti stessi sono collocati in regime di aspettativa senza assegni per tutta la durata dei rispettivi incarichi, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini dello sviluppo di carriera.

6.   Oltre ai casi di recesso previsti dai contratti collettivi e dalla normativa vigente, resta salva per l'Amministrazione la possibilità di recedere, previo preavviso di 60 giorni, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario che lega le parti. In tal caso il recesso dell'Amministrazione avviene con provvedimento motivato del Sindaco sentito il parere del Direttore la cui struttura è deputata alla gestione del personale. Al Dirigente sarà dovuta un'indennità pari a una mensilità per ogni anno intero o in quota parte mancante al completamento della legislatura.

7.   Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, previa pubblicazione di specifico avviso pubblico secondo le previsioni dell'articolo 110 D.Lgs. 267/2000.

8.   L'Amministrazione colloca in regime di aspettativa senza assegni i dipendenti cui siano stati conferiti presso altri Enti incarichi delle tipologie indicate nel presente articolo per tutta la durata degli incarichi stessi.

Articolo 22 bis - Ricostituzione del Rapporto di lavoro a domanda

1.   Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro.

2.   In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell'Amministrazione.

Articolo 23 - Posizioni Organizzative

1.   Alle Posizioni Organizzative si applica quanto disposto per il personale Dirigente in materia di rotazione, di onnicomprensività e di sistema di valutazione. Per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi, si rimanda all'allegato n. 2 al presente Regolamento.

2.   In caso di Servizi non presidiati il Direttore ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento può delegare alle Posizioni Organizzative, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'articolo 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001. La delega non può eccedere la durata di un anno e deve indicare funzioni e materie delegate. L'attività verrà svolta per quanto compatibile con le medesime modalità e obblighi contrattuali e normativi previsti per il personale dirigente.

3.   Alle posizioni organizzative poste alla direzione delle Unità operative, sono obbligatoriamente delegate la gestione del personale e l'amministrazione delle risorse finanziarie e patrimoniali assegnate agli uffici.

Articolo 24 - Avvocatura Comunale

1.   L'attività e la gestione dell'Avvocatura comunale sono previste e disciplinate dal proprio vigente regolamento e dalla legge professionale forense.

2.   L'Avvocatura Comunale svolge, con autonomia e indipendenza, l'attività di rappresentanza e difesa dell'Ente avanti a tutte le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado ed ai Collegi arbitrali rituali, nonché l'attività di consulenza e assistenza legale agli Organi Istituzionali ed alle strutture organizzative.

3.   Gli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale sono iscritti nell'Elenco speciale allegato all'Albo degli Avvocati di Torino e svolgono, al di fuori dell'ordinamento gerarchico, l'attività professionale con carattere di esclusività e stabilità. Gli atti defensionali ed i pareri legali sono riservati e sono sottratti alla disciplina dell'accesso in ragione della loro natura e della normativa sul segreto professionale.

4.   Il coordinamento e la responsabilità dell'Avvocatura è affidata a un Direttore, nominato dal Sindaco tra i dirigenti avvocati cassazionisti con le procedure di cui all'articolo 21.

5.   Il Direttore assicura il complessivo buon andamento e l'efficacia dell'attività dell'Avvocatura, assegna gli avvocati ai Gruppi di specializzazione in base alle esigenze e tenendo conto della competenza acquisita, affida le cause ed i pareri da trattare in ragione delle materie specialistiche. Svolge le altre funzioni previste dall'articolo 19 per l'organizzazione dei servizi e del personale dell'avvocatura, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza professionale degli avvocati.

6.   Agli Avvocati Dirigenti è conferito apposito incarico dal Sindaco come previsto dall'articolo 20 ed agli stessi sono attribuite, in quanto compatibili, le funzioni di cui all'articolo 18.

TITOLO IV - SISTEMA DI VALUTAZIONE

Articolo 25 - Valutazione

1.   La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente ed, in secondo luogo, al riconoscimento del merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

2.   La valutazione attiene al conseguimento degli obiettivi di P.E.G., di performance ed ai comportamenti organizzativi. Per la dirigenza, la valutazione tiene conto altresì della capacità di differenziare la valutazione del personale assegnato.

Articolo 26 - Performance

1.   La performance individuale è il contributo che il singolo, in forma individuale o associata, apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità, degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costruita.

2.   La performance organizzativa è il risultato che l'intera organizzazione ovvero una sua componente consegue in relazione a determinati obiettivi che prioritariamente sono destinati alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Articolo 27 - Nucleo di Valutazione. Composizione e Funzioni
Articolo abrogato
(vedasi Allegato 3 Criteri generali per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione)

Articolo 28 - Componente esterno del Nucleo di valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione
Articolo abrogato
(vedasi Allegato 3 Criteri generali per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione)

Articolo 29 - Trasparenza

1.   In attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 33/2013 viene garantita l'accessibilità totale delle informazioni sul sito istituzionale della Città, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2.   Tutte le informazioni sono reperibili in una apposita sezione del sito istituzionale della Città denominata "Amministrazione Trasparente".

3.   Con decreto del Sindaco è individuato il Responsabile della trasparenza ex articolo 43 Decreto Legislativo 33/2013 che svolge attivamente una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

4.   Il programma della Trasparenza, che fa parte integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione definisce le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni ed i dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

5.   L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance.

Articolo 30 - Incarichi retribuiti extra-istituzionali del personale dirigenziale

1.   Il superiore gerarchico può autorizzare incarichi retribuiti extra-istituzionali nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. e del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti.

2.   La totalità dei compensi per gli incarichi autorizzati non può superare complessivamente, in un anno solare, il 25% dello stipendio annuo lordo (stipendio tabellare, indennità di posizione e premio di risultato) percepito nell'anno precedente dal soggetto autorizzato. Ove non sia possibile individuare tale parametro (nuova assunzione, mobilità, eccetera) si farà riferimento ad uno stipendio medio. Il rispetto di tale parametro sarà dichiarato nella specifica richiesta di autorizzazione.

3.   I dati relativi alla natura degli incarichi retribuiti autorizzati, dei relativi compensi lordi presunti e la dichiarazione facoltativa, espressa all'inizio di ciascun anno, della disponibilità di rinunciare allo svolgimento di incarichi retribuiti extra-istituzionali, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente".

4.   Il presente articolo si applica anche ai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 22 del citato Regolamento.


ALLEGATO 1

CRITERI GENERALI DI ROTAZIONE

I presenti criteri di rotazione si pongono come integrazione al PTPCT [Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza] della Città. La ratio di tali principi si inserisce in un percorso compiuto dall'Ente a partire dal 2014 che, in continuità con quanto già stabilito con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2014 06640/004) che ha approvato le Linee Operative in materia di rotazione del personale, intende valorizzare l'alternanza come misura organizzativa preventiva atta a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa. La rotazione costituisce criterio organizzativo che può contribuire alla elevazione delle capacità professionali complessive del personale senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, accompagnato da percorsi di formazione che consentano la riqualificazione professionale. L'amministrazione valuta l'applicazione di misure alternative alla rotazione che producono effetti analoghi, come ad esempio meccanismi di condivisone delle fasi procedimentali o, viceversa, l'attribuzione delle varie fasi a persone diverse.

1. Individuazione delle aree
Le aree organizzative presidiate dal sistema di prevenzione della corruzione della Città sono cresciute di numero nel tempo, fino a permeare quasi l'intera organizzazione. Al fine di programmare la rotazione ordinaria, il perimetro di riferimento è quello desumibile dal catalogo dei rischi, che dettaglia i processi di pertinenza dell'Amministrazione ritenuti più vulnerabili. La definizione delle aree a rischio sviluppata attraverso la tecnica di mappatura dei processi descritta dal PNA [Piano nazionale anticorruzione], è suscettibile di aggiornamento all'esito di valutazioni e soluzioni più evolute anche di reingegnerizzazione.

2. Criteri per il personale dirigente
-   La rotazione va applicata, sulla base della mappatura complessiva degli incarichi storici, per i dirigenti che ricoprono da più tempo le medesime funzioni, a partire dalle aree a rischio corruzione individuate nel Catalogo dei rischi, in misura pari almeno al 15% degli incarichi.
-   L'incarico avrà, preferibilmente, durata pari al limite mimino legale.
-   Il trasferimento del personale dirigente è vincolato ad un concreto e sostanziale mutamento delle funzioni, non rivestendo alcuna valenza la mera ridenominazione organizzativa della Struttura alla quale il personale viene assegnato.
-   L'affidamento dell'incarico ad altro dirigente, in attuazione della rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione, prescinde dall'esito della valutazione del dirigente uscente. Essa è una misura di organizzazione del personale volta a valorizzare e ampliare le professionalità dell'ente e, come detto, non persegue finalità punitive.
-   La misura della rotazione viene applicata in tempi diversi, per Dirigenti e altro personale con incarichi di responsabilità, al fine di garantire che la struttura coinvolta e l'attività interessata siano costantemente presidiate dal Dirigente o da altro personale con esperienza specifica del settore.
-   Il personale dirigente non può permanere nel proprio incarico indicativamente per un periodo superiore a dieci anni.

3. Criteri per il personale non dirigente
-   La rotazione si applica ai titolari di posizione organizzativa, anche attraverso l'applicazione dei "Criteri generali per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni organizzative dell'Ente" approvati con deliberazione 30 novembre 2018 (mecc. 2018 05877/004) esecutiva dal 16 dicembre 2018, e di procedure di interpello miranti a valutare i requisiti culturali posseduti, le attitudini e la capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale destinatario.
-   La rotazione ordinaria del personale non dirigente può essere effettuata all'interno dello stesso ufficio (ad esempio: prevedere l'alternanza fra chi opera a contatto col pubblico e chi si occupa di back office) o tra uffici diversi nell'ambito di una stessa struttura organizzativa o dell'intera amministrazione, garantendo comunque la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche.

4. Formazione e affiancamento
In una logica di formazione è privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda un periodo di affiancamento - seppur non esclusivo, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa - per un massimo di 60 giorni, del responsabile di una determinata attività/Dirigente, con un altro soggetto di pari responsabilità, che fornirà ogni utile indicazione in merito all'incarico stesso. A conclusione del periodo di affiancamento il dirigente dovrà indicare al Servizio Formazione le proprie esigenze di approfondimento al fine di permettere la realizzazione di iniziative formative all'uopo progettate.

5. Informativa sindacale e pubblicità
Dell'avvio del processo di rotazione deve essere data preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali, fermo restando che non si apre alcuna fase di negoziazione in materia. I criteri sono pubblicati nella Sottosezione "Altri contenuti - Corruzione" della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente e nella Intracom.

6. Monitoraggio e verifica
Dell'applicazione dei presenti criteri si dà, in ogni caso, conto nel provvedimento di incarico dirigenziale o da posizioni organizzative. Gli organi di indirizzo politico amministrativo e la Struttura deputata alla gestione del personale sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT [Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza] ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest'ultimo sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione.

7. Programmazione
La rotazione va programmata su base pluriennale tenendo in considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi descritti nel PTPCT, al fine di rendere trasparente il processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della corruzione.


ALLEGATO 2

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ENTE

Il presente Regolamento è finalizzato ad individuare i criteri generali:
a) per l'istituzione di Elevate Qualificazioni;
b) per il conferimento e la revoca degli incarichi;
c) per la graduazione delle Elevate Qualificazioni in armonizzazione con quanto previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

Articolo 1 - Definizione
Per "Elevata Qualificazione" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
c) lo svolgimento di alcune delle funzioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

Articolo 2 - Istituzione delle Elevate Qualificazioni
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni sono poste a carico del bilancio dell'Ente entro i limiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali. Al fine dell'istituzione delle Elevate Qualificazioni si tiene conto oltre che dell'ammontare delle risorse economiche dei seguenti elementi:
- numero personale assegnato a ciascuna struttura;
- risorse finanziarie gestite;
- natura e caratteristiche delle funzioni, programmi e progetti da realizzare;
- linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Ente;
- competenze professionali necessarie all'attuazione delle linee programmatiche.
- livello di autonomia e responsabilità delle funzioni e risultati assegnati.
I Direttori di Area, sentiti i Dirigenti della propria direzione e valutata congiuntamente la situazione relativa alle Elevate Qualificazioni cessate o in scadenza ed i nuovi fabbisogni, propongono al Direttore Generale l'istituzione delleElevate Qualificazioni corredando la richiesta di idonea motivazione e specificandone le caratteristiche funzionali ed organizzative, le attività previste e la denominazione proposta. Il Direttore Generale, sentiti il Direttore della Divisione Personale ed il Direttore di Area proponente - o i Direttori delle strutture proponenti che fanno capo direttamente alla Direzione Generale e che non hanno la configurazione di Area - procede all'istituzione delle Elevate Qualificazioni, verificate le disponibilità finanziarie, le necessità organizzative e le motivazioni proposte. Il Direttore Generale, quindi, ne sottopone al Nucleo di Valutazione l'inserimento nel sistema di graduazione validamente operante nell'Ente. Per le strutture che fanno capo direttamente al Sindaco, la proposta è fatta dai rispettivi Direttori o dal Segretario Generale.
L'Amministrazione e le OO.SS. procedono periodicamente, e comunque almeno annualmente, ad un esame congiunto della pianificazione dei fabbisogni delle E.Q. e delle relative risorse economiche.

Articolo 3 - Conferimento degli incarichi
Gli incarichi sono conferiti di norma per tre anni con atto scritto e motivato del Direttore di Dipartimento/Dirigente di Divisione e del Dirigente della struttura che prevede la Elevata Qualificazione a dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel rispetto dei criteri e requisiti di cui al presente regolamento. Nel caso di progetti speciali o in caso di cessazione del personale incaricato di Elevata Qualificazione l'incarico può avere una durata inferiore.
Nel conferimento si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza acquisiti. Al termine di scadenza degli incarichi il Direttore/Dirigente di divisione può rinnovare la E.Q. con le medesime formalità, tenendo conto, nell'assegnazione, della preferenza, a parità di condizioni, per coloro che erano già titolari dell'incarico e non sono stati oggetto di revoca.

Articolo 4
(abrogato)

Articolo 5 - Individuazione e attribuzione degli incarichi di Elevate Qualificazioni
Per individuare i titolari di E.Q. e per sostituire i titolari cessati viene pubblicato, previa autorizzazione del Direttore Generale, un avviso di candidatura a cura della Direzione dell'Area di appartenenza (o da parte dei Direttori delle strutture che fanno capo al Sindaco o Direzione Generale a seconda della collocazione della Elevata Qualificazione), sentita la Direzione Generale.
I/le dipendenti, inquadrati nei diversi profili specifici nell'ambito del profilo di riferimento direttivo dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con sei mesi di esperienza di ruolo nella categoria e cinque anni di esperienza di ruolo nella categoria immediatamente precedente oppure con due anni di esperienza di ruolo nella categoria, che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiore alle 4 ore di multa negli ultimi due anni, presentano la propria candidatura, per un massimo di due posizioni qualora ci siano più avvisi concomitanti. Costituiranno parametri di valutazione, ai fini della verifica dell'adeguatezza del curriculum dei candidati, i titoli di studio e professionali, l'esperienza in precedenti incarichi di AP/PO, ora E.Q., l'aver svolto, per periodi significativi di tempo, attività attinenti rispetto alle E.Q. messe a bando, l'anzianità di servizio e infine la formazione conseguita ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico di Elevata Qualificazione nei corsi predisposti in precedenza dall'Amministrazione comunale. Tale ultimo requisito opera per gli avvisi pubblicati entro i 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Acquisite le candidature, i/le candidati/e sostengono un colloquio con una Commissione nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore d'Area, che la presiede, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore di Divisione della struttura che accoglie la posizione, salvo diversa disposizione del Direttore Generale nel caso in cui tale composizione non sia coerente con la rappresentanza di genere, nel caso di assenza o impedimento del nominando dirigente o nel caso di diverse forme organizzative.
Nel caso si proceda ad interpello generale e partecipino a tale procedura i dipendenti, già incaricati di E.Q., che maturino nell'anno in corso i requisiti di legge per il pensionamento, sarà facoltà della Commissione individuare, contestualmente al titolare "pensionando", il successore senza dover ricorrere a nuova procedura di interpello.
Nel caso di un unico candidato all'interpello, la Commissione esaminatrice potrà procedere all'assegnazione dell'incarico senza necessariamente svolgere il colloquio, se già E.Q. e/o se facente parte della medesima struttura organizzativa.
Nel caso di un numero elevato di partecipanti al singolo interpello (superiore a 8 candidati), la Commissione procederà alla preventiva valutazione dei titoli, effettuando i colloqui ad un massimo di 5 candidati in possesso del titolo di studio e/o esperienza di servizio più attinenti alla posizione da ricoprire.
Il colloquio verterà sull'accertamento degli elementi di valutazione sopra richiamati nonché sulla natura e caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
Allo scopo di assicurare omogeneità e trasparenza della procedura, la Commissione, nel verbale sottoscritto a conclusione del colloquio, dovrà dare atto della valutazione condotta in ordine ai parametri su indicati ed in ordine all'esito del colloquio stesso.
Per le posizioni che afferiscono alle strutture che fanno capo direttamente al Sindaco, la Commissione è composta dal Direttore Generale, dal Direttore dell'Area 2 e dal Direttore (o Segretario Generale) della struttura che accoglie la posizione.
All'esito del colloquio, con l'attribuzione del giudizio di valutazione da parte del Direttore, viene stilato un elenco e verrà conferito l'incarico al dipendente con il giudizio più elevato. Si può ricorrere allo scorrimento dell'elenco solo in caso di rinuncia dell'incarico da parte del dipendente. L'elenco dei candidati all'incarico di Elevata Qualificazione non dà origine a graduatoria e non è utilizzabile per altri bandi e decade automaticamente nel momento dell'assegnazione ed accettazione dell'incarico da parte del dipendente. Il Dirigente della struttura in cui è collocata la Elevata Qualificazione conferisce al/alla dipendente selezionato/a specifico incarico ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, previa verifica del curriculum e dei requisiti dichiarati.
In caso di mancanza di candidature o in caso in cui le candidature presentate non siano rispondenti alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire, il Direttore/Dirigente di Divisione e Dirigente della struttura in cui è collocata la Elevata Qualificazione può procedere alla copertura della posizione ricorrendo ad incarichi ad interim di durata limitata. Il Direttore Generale, in caso di mancata partecipazione alla procedura di selezione o di procedura conclusa senza esiti, in mancanza di conferimento dell'interim da parte del Dirigente, può conferire l'incarico a scavalco ad un funzionario in possesso dei requisiti al fine di garantire il buon funzionamento del lavoro. Sono comunque ammesse forme di collaborazione fra Elevate Qualificazioni nella partecipazione a progettualità comuni fra le diverse strutture su disposizione dei Dirigenti.

Articolo 6 - Graduazione delle Elevate Qualificazioni
La graduazione delle esistenti Elevate Qualificazioni compete al Nucleo di Valutazione, che fornisce idonei indirizzi alla Struttura deputata alla gestione del personale, tenendo conto dei criteri sotto elencati:
- Livello di responsabilità
- Autonomia decisionale
- Complessità decisionale
- Professionalità specifica correlata al ruolo
- Tipologia e complessità delle relazioni gestite sia interne all'Ente che esterne
- Numero delle risorse umane gestite
- Ampiezza e contenuto delle funzioni delegate.
Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione da riconoscersi nei limiti contrattualmente previsti e delle risorse finanziarie disponibili. Saranno presentate alle Organizzazioni Sindacali ed al termine del confronto approvate come allegato al presente Regolamento. Il Nucleo di Valutazione vi potrà provvedere direttamente sviluppando proprie metodologie o potrà demandare la graduazione ad Ente esterno specializzato in materia, individuato a norma di legge

Articolo 7 - Retribuzione di Posizione, di risultato e compensi aggiuntivi
Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato negli importi previsti dalla vigente Contrattazione Nazionale. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario e tenuto altresì conto dei compensi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.
Il confronto tra Amministrazione e OO.SS. in materia avverrà in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti.

Articolo 8 - Delega di funzioni dirigenziali e sostituzione di Elevate Qualificazioni assenti assenti
I Direttori di riferimento possono delegare transitoriamente alle Elevate Qualificazioni le funzioni di cui all'articolo 17 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001. Non è delegabile la firma del parere di regolarità tecnica sulle proposte di delibera di Giunta ai sensi dell'art. 49 TUEL. Si applica a tal fine l'articolo 23 comma 2 del Regolamento di Organizzazione. L'ampiezza e il contenuto delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma acquistano rilievo nel sistema di graduazione di cui all'articolo 7 per tutta la durata della delega. In caso di assenza ovvero di impedimento prolungato di un titolare di Elevata Qualificazione la competenza della gestione specifica dell'incarico è, di norma, avocata dal Dirigente di riferimento. Nel caso in cui sia necessario conferire un incarico ad interim ad un titolare di Elevata Qualificazione per tutta la durata dell'incarico spetta a quest'ultimo un importo ulteriore nell'ambito della retribuzione di risultato la cui misura può variare dal 15 al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim. La stessa norma si applica anche agli scavalchi a funzionari già incaricati di Elevata Qualificazione, che costituiscono interim fra strutture diverse. La determinazione della percentuale è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato.

Articolo 9 - Revoca degli incarichi
Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dai soggetti che hanno provveduto al conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. L'Ente, in caso di valutazione negativa, prima di procedere alla revoca, acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o da persona di sua fiducia. La determinazione del livello di valutazione negativo è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.

Articolo 10 - Norma transitoria
Gli attuali titolari di Elevate Qualificazioni proseguono l'incarico fino alla naturale scadenza.
Nel caso in cui il dipendente incaricato di Elevata Qualificazione maturi i requisiti di legge per il pensionamento nell'arco dei 12 mesi successivi alla data di scadenza dell'incarico, l'incarico sarà rinnovato con le medesime formalità, ma sarà prevista nell'avviso una priorità per il precedente titolare. La procedura non si applica in caso di presentazione di formale istanza di prolungamento del rapporto di servizio.
L'Amministrazione e le OO.SS. si incontreranno periodicamente con lo scopo di monitorare l'attuazione del presente Regolamento.


ALLEGATO 3

CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 1 - Composizione
Il Nucleo di Valutazione è un organo di natura collegiale nominato dal/la Sindaco/a e composto da due componenti esterni all'Amministrazione e da uno interno con funzioni di Presidente. L'ente individua uno dei due componenti esterni mentre il secondo è individuato dalla Città Metropolitana di Torino in forza dell'Intesa in essere. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, l'individuazione avviene in base al curriculum ed eventuale colloquio. L'incarico attribuito ai soggetti esterni ha una durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il/La Sindaco/a, con provvedimento motivato, può revocare anticipatamente l'incarico. I soggetti di cui al presente articolo hanno accesso ai documenti amministrativi, possono richiedere informazioni ai Dirigenti responsabili degli uffici, cui compete la valutazione del personale loro assegnato, avvalendosi della struttura organizzativa dell'Amministrazione all'uopo deputata.

Articolo 2 - Presidente
Il Nucleo di Valutazione è presieduto dal Direttore Generale o, in assenza, dal Segretario Generale. Le funzioni di Segreteria del Nucleo sono svolte dal Direttore della struttura deputata alla gestione del personale.

Articolo 3 - Aree di intervento
Il Nucleo di valutazione opera nelle seguenti aree:
-   sviluppo manageriale,
-   valutazione della dirigenza,
-   presidio della valutazione del personale dipendente,
-   evoluzione dei sistemi di programmazione e controllo,
-   performance organizzativa, direzione per obiettivi,
-   analisi e progettazione organizzativa,
-   analisi dei processi,
-   supporto in ambito di anticorruzione e trasparenza.

Articolo 4 - Compiti del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione:
a)   propone al/la Sindaco/a il sistema di misurazione e valutazione della performance, elaborato con il contributo della struttura tecnica di supporto nel rispetto delle relazioni sindacali;
b)   monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale al/la Sindaco/a sullo stato dello stesso;
c)   comunica tempestivamente al/la Sindaco/a le eventuali criticità riscontrate a seguito del monitoraggio di cui alla lettera b);
d)   formula indicazioni relative alla redazione del piano esecutivo di gestione valutando la coerenza degli obiettivi con le linee programmatiche di mandato, il documento unico di programmazione e il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la congruenza e completezza sul piano metodologico e il rispetto delle previsioni normative;
e)   monitora la gestione da parte dei dirigenti in corso di esercizio esaminando i rapporti semestrali predisposti dal controllo di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
f)   determina la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative e delle posizioni dirigenziali in relazione alle funzioni ed alle responsabilità attribuite, ne valuta l'attività e l'assegnazione dei premi.
g)   promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
h)   verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.


APPENDICE

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114

Articolo 1 - Oggetto
In attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, nel rispetto dell'articolo 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, sull'Ordinamento della professione forense, nonché del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense" e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni e fermo restando quanto previsto nell'articolo 23 del "Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza", le disposizioni di seguito previste disciplinano i criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi e i presupposti, la misura e le modalità di ripartizione dei compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale derivanti da recupero delle spese legali a carico delle controparti. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, i compensi professionali derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente con compensazione delle spese restano disciplinati - così come stabilito dall'articolo 18, secondo comma, del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza - dalle norme contrattuali vigenti.

Articolo 2 - Assegnazione affari contenziosi e consultivi
Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dal Direttore agli Avvocati prioritariamente in ragione delle materie specialistiche e negli altri casi sulla base della continuità o analogia con affari già trattati e secondo principi di parità di trattamento ed equa distribuzione dei carichi di lavoro all'interno dei Gruppi di Specializzazione e fra i Gruppi medesimi, assicurando l'accrescimento di competenze e professionalità e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense. E' garantita agli Avvocati la consultazione in via telematica delle assegnazioni.

Articolo 3 - Compensi professionali derivanti da recupero delle spese legali a carico delle controparti
I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, sono corrisposti agli Avvocati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnati all'Avvocatura Comunale e iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati. I compensi professionali sono dovuti a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite. Per provvedimenti favorevoli si intende qualsiasi pronuncia che definisca una fase del giudizio (esempio: sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, a cognizione piena o sommaria, emessa da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire una controversia in via provvisoria o definitiva) con esito favorevole all'Amministrazione, anche senza entrare nel merito (esempio: pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere, ...). Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali di cui al precedente comma devono ritenersi automaticamente integrate in relazione a intervenuti mutamenti normativi o giurisprudenziali. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato per il primo anno di servizio l'avvocato non matura alcun diritto ai compensi di cui al presente articolo. In caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato il diritto ai compensi matura nella misura del 20% per il primo anno di proroga e nella misura del 40% per il secondo. Restano ferme le modalità di corresponsione previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di corresponsione dei compensi professionali derivanti da recupero delle spese legali a carico delle controparti
Nei casi di provvedimento giurisdizionale favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme effettivamente introitate dalla Città a titolo di rifusione delle spese di giudizio, esposti esclusi, comunque connesse all'attività professionale degli Avvocati, confluiscono in un unico fondo e sono ripartite tra tutti gli Avvocati dell'Avvocatura Comunale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio o cessati dal servizio da non oltre un anno, secondo i seguenti criteri oggettivamente misurabili e rappresentativi del rendimento individuale:
-   in proporzione alle presenze in servizio di ciascuno nell'anno solare precedente a quello di effettivo recupero;
-   in considerazione del puntuale rispetto dei termini processuali: qualora il provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ente rilevi nell'esplicazione della difesa una mancanza di puntualità nel rispetto dei termini processuali perentori, al legale officiato della causa non viene ripartita la relativa quota dell'importo recuperato. Le quote delle somme per tal ragione non corrisposte sono riversate in apposito capitolo di bilancio dell'Avvocatura comunale e destinate all'acquisto di testi giuridici e codici aggiornati necessari all'esercizio della professione forense. La ripartizione avviene con l'adozione dei relativi provvedimenti di liquidazione del Direttore dell'Avvocatura, a cadenza bimestrale, verificato l'effettivo incasso delle somme introitate.

Articolo 5 - Compensi professionali derivanti da pronunciata compensazione delle spese
L'erogazione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale in tutti i casi di pronunciata compensazione totale delle spese di giudizio tra le parti, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, avviene, in conformità del disposto dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, in base alle norme contrattuali vigenti alla data dell'entrata in vigore del predetto Decreto Legge. Le note spese sono redatte e sottoscritte dall'Avvocato officiato della causa secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense" e s.m.i. nel rispetto delle "Tabelle Parametri Forensi" allegate allo stesso:
-   per le cause di valore determinato, si applicano, tenuto conto del valore della controversia, i valori indicati nelle suddette Tabelle secondo quanto previsto nell'articolo 4, comma 1, del citato Decreto, ridotti del 25%;
-   per le cause di valore indeterminabile, si applica la media tra i valori indicati nelle suddette Tabelle per i due scaglioni di riferimento di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, ridotta del 25%.

Articolo 6 - Associazione alla difesa
Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Comunale, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è ridotto nella misura del 50%.