Servizio Centrale Risorse Umane
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2005 02008/004
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. APPROVAZIONE MODIFICAZIONI
Proposta dell'Assessore Borgione.
La riforma Frattini, legge n. 145 del 2002,
ha introdotto per i dirigenti e per il restante personale non
dirigenziale la mobilità verso enti pubblici ed imprese
private con diritto alla conservazione del posto (art. 23 bis
del D. Lgs. n. 165 del 2001). Trattasi di una deroga al principio
di esclusività del rapporto di pubblico impiego sancito
dall'art. 53 del succitato Decreto Legislativo.
Vista sul punto la Circolare del Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 4 del 22/10/2002, che recita: ...... si può ritenere che a ciascun ente locale sia riconosciuta la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi desumibili dalle disposizioni della legge n. 145/2002...;
Si ritiene opportuno recepire la suddetta previsione normativa inserendo nel corpo del vigente Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza il nuovo articolo numerato 15 bis, così formulato:
1. In deroga alle disposizioni di cui all'art.
53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 i Dirigenti della Città,
ai fini del proprio accrescimento professionale, possono a domanda
essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati
anche operanti in sede internazionale.
Il periodo di collocamento in aspettativa non può superare
i 5 anni o comunque la durata del contratto individuale di lavoro
sottoscritto con la Città.
Il numero dei dirigenti collocati in aspettativa non potrà
comunque superare il 5% della dotazione organica della dirigenza.
Oltre ai casi di esclusione previsti dal comma 5 dell'art 23 bis
del D.Lgs n. 165 del 2001 e nei limiti del capoverso precedente
resta ferma la facoltà di diniego dell'Amministrazione
per ragioni organizzative.
2. Per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, la Città può disporre l'assegnazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale dirigenziale e non dirigenziale presso imprese private o altre Pubbliche Amministrazioni. I protocolli d'intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento ed il trattamento economico fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi sono posti a carico dei soggetti destinatari.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti
rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo
Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi
di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi epressi in forma palese;
1) di approvare, per quanto espresso nella parte narrativa, la modificazione del vigente Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza consistente nell'inserimento del nuovo art. 15 bis così formulato:
1. In deroga alle disposizioni di cui all'art.
53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 i Dirigenti della Città,
ai fini del proprio accrescimento professionale, possono a domanda
essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati
anche operanti in sede internazionale.
Il periodo di collocamento in aspettativa non può superare
i 5 anni o comunque la durata del contratto individuale di lavoro
sottoscritto con la Città.
Il numero dei dirigenti collocati in aspettativa non potrà
comunque superare il 5% della dotazione organica della dirigenza.
Oltre ai casi di esclusione previsti dal comma 5 dell'art 23 bis
del D.Lgs n. 165 del 2001 e nei limiti del capoverso precedente
resta ferma la facoltà di diniego dell'Amministrazione
per ragioni organizzative.
2. Per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, la Città può disporre l'assegnazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale dirigenziale e non dirigenziale presso imprese private o altre Pubbliche Amministrazioni. I protocolli d'intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento ed il trattamento economico fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi sono posti a carico dei soggetti destinatari.";
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.