Verifiche autocertificazioni rese presso altre PP.AA.

Introduzione
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. 445/2000).
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non possono più utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) ma si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Con il d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del d.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto l'obbligo anche per i privati di accettare l'autocertificazione.

Modalità di richiesta
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblico servizio possono richiedere il controllo di quanto autocertificato ai loro uffici mediante invio della richiesta:

Inoltre, tramite gli stessi canali, possono richiedere:
  • certificazioni anagrafiche storiche;
  • ricerche anagrafiche di persone non reperite nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
  • visure e certificazioni, in caso di impossibilità ad accedere all''Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.


Contatti

Normativa di riferimento
  • D.P.R. n. 445/2000