A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
Introduzione
L'iscrizione è un obbligo previsto dalla legge e consente di:
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.).
A chi è rivolto
Non devono iscriversi all’Aire:
- i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
- i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20;
- i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Modalità di richiesta
Per informazioni circa le modalità di accesso ai servizi consolari, è consigliabile consultare il sito web del Consolato territorialmente competente.
L’interessato deve presentare istanza di iscrizione entro 90 giorni dal trasferimento
all’estero tramite il portale Fast It del Ministero degli Affari Esteri.
Una volta definita la pratica, la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE avrà luogo dalla data di
presentazione dell’istanza.
È inoltre possibile comunicare il trasferimento al comune italiano di residenza attraverso la compilazione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero. In questo caso, dopo la definizione della pratica, la decorrenza dell’emigrazione e della relativa iscrizione AIRE sarà la data della dichiarazione resa al comune.
La dichiarazione può essere inviata all’Ufficio AIRE con le seguenti modalità: Per la definizione della pratica è comunque obbligatorio che l’interessato presenti entro novanta giorni l'istanza telematica di iscrizione AIRE. Nel caso in cui l’interessato non presenti l'istanza di iscrizione AIRE, entro un anno dalla prima dichiarazione di trasferimento all'estero sarà avviato un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
La richiesta di iscrizione AIRE e la dichiarazione di trasferimento devono essere rese anche per conto dei soggetti sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
A seguito del ricevimento della dichiarazione resa sul portale Fast It, l’Ufficio Consolare di competenza territoriale provvederà a trasmettere una comunicazione al comune italiano competente per la registrazione anagrafica e l'esecuzione degli accertamenti a conferma dell’effettivo espatrio.
A partire dal 1° gennaio 2024 la legge ha introdotto sanzioni amministrative di carattere pecuniario per coloro che non chiedono al consolato competente per territorio di iscriversi all’AIRE entro il termine previsto di 90 giorni dal trasferimento all’estero della residenza (art. 11, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213).
È inoltre possibile comunicare il trasferimento al comune italiano di residenza attraverso la compilazione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero. In questo caso, dopo la definizione della pratica, la decorrenza dell’emigrazione e della relativa iscrizione AIRE sarà la data della dichiarazione resa al comune.
La dichiarazione può essere inviata all’Ufficio AIRE con le seguenti modalità: Per la definizione della pratica è comunque obbligatorio che l’interessato presenti entro novanta giorni l'istanza telematica di iscrizione AIRE. Nel caso in cui l’interessato non presenti l'istanza di iscrizione AIRE, entro un anno dalla prima dichiarazione di trasferimento all'estero sarà avviato un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
La richiesta di iscrizione AIRE e la dichiarazione di trasferimento devono essere rese anche per conto dei soggetti sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
A seguito del ricevimento della dichiarazione resa sul portale Fast It, l’Ufficio Consolare di competenza territoriale provvederà a trasmettere una comunicazione al comune italiano competente per la registrazione anagrafica e l'esecuzione degli accertamenti a conferma dell’effettivo espatrio.
A partire dal 1° gennaio 2024 la legge ha introdotto sanzioni amministrative di carattere pecuniario per coloro che non chiedono al consolato competente per territorio di iscriversi all’AIRE entro il termine previsto di 90 giorni dal trasferimento all’estero della residenza (art. 11, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Il trasferimento di indirizzo, città, Paese all'estero deve essere comunicato al Consolato
competente tramite il portale Fast It del Ministero degli Affari Esteri entro 90 giorni dallo
stesso.
Il tempestivo aggiornamento della residenza estera è infatti indispensabile per consentire l'esercizio del diritto di voto in caso di consultazioni elettorali e referendarie.
Il tempestivo aggiornamento della residenza estera è infatti indispensabile per consentire l'esercizio del diritto di voto in caso di consultazioni elettorali e referendarie.
Il cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, può richiedere la Carta d'Identità
Elettronica (CIE) presso il suo Consolato di riferimento.
Le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri.
Al momento, la carta d’identità elettronica viene rilasciata in tutti gli Uffici consolari nei Paesi dell’Unione Europea e in oltre cento sedi in Paesi Extra UE.
La carta d’identità può essere richiesta anche presso un Comune italiano; fino a nuove comunicazioni del Ministero dell’Interno sarà però rilasciata nel formato cartaceo.
Al momento, la carta d’identità elettronica viene rilasciata in tutti gli Uffici consolari nei Paesi dell’Unione Europea e in oltre cento sedi in Paesi Extra UE.
La carta d’identità può essere richiesta anche presso un Comune italiano; fino a nuove comunicazioni del Ministero dell’Interno sarà però rilasciata nel formato cartaceo.
In caso di rimpatrio definitivo, occorre darne comunicazione al Consolato e, al rientro in Italia, rivolgersi al Comune di nuova residenza per l'iscrizione anagrafica.
In caso di modifiche dello stato civile, morte di un familiare, perdita della cittadinanza italiana, è necessario darne pronta comunicazione al Consolato consegnando i relativi atti in modo da aggiornare la posizione sui registri di stato civile italiani.
Inoltre, in occasione della nascita di un figlio, i genitori devono presentare al Consolato ai fini della trascrizione dell’atto di nascita del figlio e della sua iscrizione all’AIRE:
Inoltre, in occasione della nascita di un figlio, i genitori devono presentare al Consolato ai fini della trascrizione dell’atto di nascita del figlio e della sua iscrizione all’AIRE:
- atto di nascita del figlio tradotto in italiano;
- documentazione attestante la cittadinanza di almeno uno dei genitori con carta d’identità o passaporto in corso di validità;
- l’esatto e completo indirizzo estero.
La richiesta può essere presentata presso l’autorità consolare competente, tramite mail o P.E.C, soltanto se nel Comune in cui si richiede l’iscrizione sono già iscritti in AIRE o nell'Anagrafe della Popolazione Residente altri membri del nucleo familiare.
È inoltre possibile richiedere il trasferimento della scheda AIRE nel Comune di nascita.
È inoltre possibile richiedere il trasferimento della scheda AIRE nel Comune di nascita.
Costi
Documentazione da presentare e modulistica
Per informazioni sulla modulistica da utilizzare per le altre tipologie di richiesta, è consigliabile consultare il sito web del Consolato territorialmente competente o il portale Fast It del Ministero degli Affari Esteri
Contatti
- Telefono: 011.011.25357 (dalle ore 9,00 alle ore 12,30)
- Email: aire@comune.torino.it
- PEC: Servizi.Civici@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988
- D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989
- D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989