Dichiarazioni sostitutive e autenticazioni di firme
Introduzione
Sottoscrivendola, ci si assume la responsabilità di quanto dichiarato e se ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
Può essere autenticata anche la firma in calce a:
- Atti di delega per la riscossione pensione, compensi economici, ratei pensionistici maturati e non riscossi;
- Procura alle liti, esclusivamente nei casi previsti dal codice di procedura penale.
La sottoscrizione non deve essere autenticata se la dichiarazione è indirizzata alla Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi: è sufficiente inviare la documentazione via email, Pec, raccomandata o consegnarla all'ufficio richiedente, anche tramite persona appositamente delegata, allegando fotocopia del proprio documento d'identità.
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata alle Autocertificazioni
Non è possibile autenticare presso il Servizio Anagrafe dichiarazioni contenenti:
Maggiori informazioni alla pagina web dedicata alle Autocertificazioni
Non è possibile autenticare presso il Servizio Anagrafe dichiarazioni contenenti:
- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d’impegno
- Accettazioni o rinunce d’incarico
- Procure
- Scritture private
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
A chi è rivolto
Modalità di richiesta
Costi
Documentazione da presentare
- Dichiarazione compilata o modulo in calce al quale deve essere autenticata la firma del sottoscrittore;
- Documento d'identità valido.
Modulistica
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione legittima
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione testamentaria
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello a compilazione libera)
Contatti
- Sedi e orari
- Telefono: 011 011 25380
- Email per informazioni, segnalazioni e reclami: info.anagrafe@comune.torino.it
- PEC: Servizi.Civici@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21
- D. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 39
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642