Convivenze anagrafiche

Residenza in strutture (RSA, convitti, collegi, caserme, …)

Introduzione
La convivenza anagrafica è un insieme di persone che coabitano nella stessa abitazione o struttura per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, a prescindere dall’esistenza di legami di parentela o affettivi intercorrenti tra loro.

Al momento della sua costituzione, viene definito un responsabile della convivenza anagrafica, che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.

A chi è rivolto
Il servizio è rivolto alle persone responsabili di una o più convivenze anagrafiche, le quali hanno l'obbligo anagrafico di dichiarare: la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, il trasferimento in ingresso o uscita di qualsiasi persona dalla struttura.

Modalità di richiesta
Le dichiarazioni possono essere presentate agli uffici anagrafici compilando l'apposita modulistica in tutte le sue parti, utilizzando una delle seguenti modalità:
Documenti da presentare e modulistica
  • Dichiarazione di apertura nuova convivenza
  • Statuto dell’Ente o Associazione che intende istituire la convivenza
  • Eventuali convenzioni con enti locali e/o regionali o socio assistenziali
  • Copia documento di riconoscimento del responsabile della convivenza anagrafica
  • Titolo abitativo (contratto di affitto, proprietà, concessione ecc dal quale si evincano anche i dati catastali dell'immobile)
Per la corretta compilazione da parte del Responsabile della convivenza consultare la guida
E' compito del Responsabile della convivenza dichiarare l'uscita di una o più persone dalla convivenza stessa.
La dichiarazione di uscita deve essere inviata entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento a norma dell'art. 13 commi 1 e 2.

L’art. 5-bis comma 3 del D. Lgs. n. 142/2015, introdotto dall’art. 8 comma 1 lett. a-bis del d.l. n. 13/2017 prevede che “La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisca motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1”.

Qualora la convivenza anagrafica cessasse la sua attività o ne variasse la sede, è fatto obbligo al Responsabile della Convivenza di comunicare la chiusura o la variazione.

Costi
Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da costi.

Contatti
Ufficio Convivenze anagrafiche - Via della Consolata 23 - 1° piano, accessibile su appuntamento da richiedere ai seguenti contatti:
Normativa di riferimento
  • Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228
  • Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 e s.m.i.
  • ISTAT Metodi e norme 1992
  • Dlgs 142/2015 come modificato dall'art.8 D.L. n.13/2017 convertito in legge n. 46/2017
  • Decreto Legge n.113/2018