Convivenze anagrafiche
Residenza in strutture (RSA, convitti, collegi, caserme, …)
Introduzione
Al momento della sua costituzione, viene definito un responsabile della convivenza anagrafica, che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.
A chi è rivolto
Modalità di richiesta
- Email: convivenze.anagrafe@comune.torino.it
- Presso l’Ufficio Convivenze, via della Consolata n. 23, esclusivamente previo appuntamento da richiedere all'indirizzo email convivenze.anagrafe@comune.torino.it
Documenti da presentare e modulistica
Il documento del responsabile della convivenza e delle persone che trasferiscono la residenza nella convivenza anagrafica, così come tutti i campi obbligatori contrassegnati da un asterisco nella modulistica, costituiscono elementi essenziali per l’avvio del procedimento: l’assenza di tali elementi comporta l’irricevibilità della dichiarazione.
- Dichiarazione di apertura nuova convivenza
- Statuto dell’Ente o Associazione che intende istituire la convivenza
- Eventuali convenzioni con enti locali e/o regionali o socio assistenziali
- Copia documento di riconoscimento del responsabile della convivenza anagrafica
- Titolo abitativo (contratto di affitto, proprietà, concessione ecc dal quale si evincano anche i dati catastali dell'immobile)
- Dichiarazione di iscrizione in convivenza (con provenienza dal Comune di Torino, da altro comune o dall’estero)
- Copia documento di riconoscimento della persona che trasferisce la residenza
- In caso di cittadino straniero, copia della documentazione indicata in questo prospetto
- In caso di cittadino straniero richiedente protezione internazionale, compilare il seguente modulo, allegando la documentazione prevista per la casistica individuata:
Dichiarazione riguardante le persone richiedenti asilo/protezione in attesa di permesso di soggiorno elettronico
E' compito del Responsabile della convivenza dichiarare l'uscita di una o più persone dalla convivenza stessa.
La dichiarazione di uscita deve essere inviata entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento a norma dell'art. 13 commi 1 e 2.
La dichiarazione di uscita deve essere inviata entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento a norma dell'art. 13 commi 1 e 2.
L’art. 5-bis comma 3 del D. Lgs. n. 142/2015, introdotto dall’art. 8 comma 1 lett. a-bis del d.l. n. 13/2017 prevede che
“La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale
costituisca motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1”.
Qualora la convivenza anagrafica cessasse la sua attività o ne variasse la sede, è fatto obbligo al Responsabile della Convivenza di comunicare la chiusura o la variazione.
- Dichiarazione di cessazione della convivenza anagrafica
- Copia documento di riconoscimento del responsabile della convivenza anagrafica.
- Dichiarazione di variazione del responsabile della convivenza anagrafica
- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Ente/Associazione
- Copia documento di riconoscimento del nuovo responsabile della convivenza anagrafica
Costi
Contatti
- Telefono: 011 011 25123 orario 14,00 - 16,00
- Email: convivenze.anagrafe@comune.torino.it
- PEC: Servizi.Civici@cert.comune.torino.it
(specificare nell'oggetto "C.A. UFF. CONVIVENZE ANAGRAFICHE")
Normativa di riferimento
- Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228
- Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 e s.m.i.
- ISTAT Metodi e norme 1992
- Dlgs 142/2015 come modificato dall'art.8 D.L. n.13/2017 convertito in legge n. 46/2017
- Decreto Legge n.113/2018