Tipologie di associazione

Ambiti di attività e obiettivi
ragazza che scrive alla lavagna

TorinoGiovani propone una guida pratica sull'Associazionismo per chi vuole aprire una associazione giovanile o per chi ha bisogno di informazioni sulla gestione amministrativa e fiscale

 

Le associazioni sono enti privati senza scopo di lucro che hanno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Tutta la materia dell'Associazionismo è normata dal Codice del Terzo settore - Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, con il quale viene introdotta la Riforma del Terzo settore.

Le associazioni definiscono, all'interno dell'Atto costitutivo, i loro ambiti di attività e si distinguono in varie tipologie:

Associazione generica o culturale

È la forma più semplice e più diffusa di associazionismo; svolge la sua attività prevalentemente in campo culturale o artistico, anche in collaborazione con enti pubblici o privati. 

Può essere costituita anche mediante un accordo verbale dei soci fondatori. 

Associazione di Promozione Sociale - APS

Le Associazioni di Promozione Sociale sono enti costituiti con la finalità di organizzare e gestire attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Queste associazioni si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, ma possono prevedere la retribuzione degli operatori e dei soci per lo svolgimento dell’attività istituzionale, benché con alcuni limiti.
Possono infatti avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.

Tra le risorse economiche si prevedono espressamente i proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le APS devono indicare un settore di attività prevalente tra: welfare, benessere, integrazione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti, patrimonio ambientale e naturale, protezione civile, cultura, istruzione, ricerca, formazione e tradizioni locali, turismo, attività sportive e ricreative.

Organizzazione di Volontariato - ODV

Svolge attività rivolte al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale ed è caratterizzata da gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo e dal divieto assoluto di retribuzione degli operatori e dei soci delle singole associazioni.

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

La legge prescrive che le ODV debbano garantire democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.

Le ODV finanziano la propria attività attraverso: contributi di aderenti o privati, contributi dello Stato, di enti pubblici o di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere marginale.

 

Associazione Sportiva Dilettantistica - ASD

L'Associazione Sportiva Dilettantistica - ASD è l’organizzazione finalizzata a svolgere attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e senza atleti professionisti.

È la forma più utilizzata per svolgere attività sportiva dilettantistica, grazie al fatto che prevede una costituzione e una gestione semplice ed economica ed ha significativi vantaggi fiscali e gestionali.

Per ottenere i benefici fiscali, in relazione alla Legge n. 289/2002 e alla Legge n. 398/1991, l'ASD deve rispettare i seguenti requisiti:

  • inserimento dell’indicazione sportiva dilettantistica nella denominazione sociale
  • divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell’associazione
  • disciplina uniforme del rapporto associativo
  • obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziario
  • libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo
  • divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
  • criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci
  • intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità
  • obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo.

 

Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche. Puoi trovare informazioni più dettagliate e precise sul sito del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus

La qualifica di Onlus può essere assunta dalle associazioni, con o senza personalità giuridica, a fini fiscali, per lo svolgimento di alcune specifiche attività caratterizzate dall’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, come indicato nell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questo Decreto distingue le attività che sono chiamate a svolgere le Onlus:

  • attività nelle quali è insita la solidarietà sociale, come ad esempio l’assistenza sociale e sociosanitaria o la beneficenza
  • attività per le quali la solidarietà sociale è da correlare alla condizione dei beneficiari, come l’assistenza sanitaria o l'istruzione
  • attività direttamente connesse.

 

Sulla base di quanto descritto nella legge, le Onlus si possono suddividere in differenti tipologie:

  • Onlus di diritto, ossia ETS che acquisiscono direttamente lo status di Onlus, come ad esempio le Organizzazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali
  • Onlus parziali, ossia enti che, previa iscrizione Anagrafe delle Onlus, acquisiscono la qualifica di Onlus limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente previsti dalla legge. Si tratta, sostanzialmente degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose.

 

L'attività delle Onlus è attualmente soggetta a una normativa transitoria, in attesa dell'approvazione dei contenuti del Titolo X del Codice del Terzo settore da parte della Commissione europea, a seguito della quale la normativa delle Onlus verrà abrogata.

In questo periodo di transizione tutte le realtà già iscritte all’interno dell’Anagrafe delle Onlus possono agire come in precedenza, applicando le disposizioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 460/1997.  Successivamente saranno soggette alle disposizioni del Codice del Terzo settore e all'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e dovranno individuare la sezione del registro alla quale iscriversi. 

Nel corso del 2022 questo passaggio è avvenuto automaticamente per le Onlus di diritto, ossia per le Organizzazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali.

 

Associazioni di associazioni

Si possono distinguere due tipi di associazioni in relazione ai soci:

  • associazioni di 1° livello in cui i soci sono persone fisiche
  • associazioni di 2° livello in cui i soci sono altre associazioni o enti.

Un’associazione di 1° livello può decidere di costituire, insieme ad altre associazioni, un’associazione di 2° livello o Associazione di associazioni, con la quale perseguire obiettivi comuni. Ne è un esempio Libera, l’associazione per la lotta alle mafie, che è composta a sua volta da più di 30 associazioni.

La costituzione e la gestione di un’associazione di 2° livello sono simili a quelle di un’associazione di 1° livello, con la differenza che la loro base associativa è costituita da associazioni di 1° livello, le quali accettano i diritti e i doveri definiti dallo Statuto di 2° livello.

 

Un tipo particolare di associazioni di 2° livello sono le Centrali Associative, cioè quelle Associazioni di associazioni che, fin dal momento della loro costituzione, si prefiggono come scopo l’assistenza e la consulenza a Circoli, Enti e Associazioni.
Quali esempi di Centrali associative, si possono citare:

  • gli enti di promozione sportiva, quali CSI, PGS, UISP e altri, che promuovono l’attività motoria nelle scuole e nel territorio locale
  • le associazioni di promozione sociale nazionali che raccolgono associazioni e circoli presenti sul territorio, come ad esempio ARCI, AICS, ENDAS, Noi Associazione
  • i Centri di Servizio del Volontariato.

Se si aderisce ad una Centrale Associativa si ha la possibilità di usufruire di servizi di consulenza, informazioni, reti sociali per la gestione e l’organizzazione di eventi e aggiornamenti sulle novità fiscali, amministrative e gestionali.

 

Data aggiornamento: 
28 Marzo 2025
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