Gestione fiscale di un'associazione

 

TorinoGiovani propone una guida pratica sull'Associazionismo per chi vuole aprire una associazione giovanile o per chi ha bisogno di informazioni sulla gestione amministrativa e fiscale

 

Un'associazione è un'organizzazione privata senza fini di lucro che consente a gruppi di persone che condividono una passione o un interesse in ambito culturale, sociale, di volontariato o sportivo di costituirsi come Ente del Terzo Settore in modo da svolgere le proprie attività e instaurare rapporti con altre associazioni, enti pubblici e privati.

 

In questa pagina parliamo della gestione fiscale e degli obblighi contabili di una associazione:

  • il modello EAS
  • le imposte degli Enti non commerciali
  • le agevolazioni fiscali
  • gli obblighi contabili
  • i libri sociali obbligatori
  • le consulenze amministrative e fiscali

 

Il modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.

Per usufruire del regime fiscale agevolato è necessario che gli enti trasmettano all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato, tramite Fisconline o Entratel oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.

I termini per l’invio del modello EAS sono i seguenti:

  • per i nuovi enti entro 60 giorni dalla costituzione
  • nel caso di modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche
  • nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008) il modello va ripresentato entro 60 giorni dal verificarsi della perdita, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".
     

Le modifiche possono riguardare lo Statuto e l’Atto costitutivo, la composizione degli organi, la struttura dell’associazione e gli aspetti contabili e finanziari.

Per individuare i soggetti obbligati alla compilazione, integrale o parziale del modello EAS, nonché i soggetti esonerati, è possibile consultare le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina Enti associativi (modello Eas) - Che cos'è.

Gli enti associativi che non hanno inviato il modello EAS entro i termini stabiliti, perdono la possibilità di usufruire di tutti i benefici fiscali riconosciuti agli enti no profit, in quanto gli enti che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale non possono fruire del regime fiscale agevolato.

 

Le imposte degli Enti non commerciali

Le attività commerciali effettuate in modo marginale rispetto all’attività istituzionale sono tassate come reddito d’impresa e seguono, pertanto, le regole di determinazione dell’imposta previste per le imprese commerciali.

Lo stesso vale per la determinazione di IRAP - Imposta Regionale sulle Attività ProduttiveIVA - Imposta sul Valore Aggiunto.

Vediamo brevemente i principi generali relativamente agli enti non commerciali ed alle ONLUS.
 

Le imposte sui redditi

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato dalla somma dei redditi delle seguenti categorie:

  • redditi fondiari (fabbricati e terreni)
  • redditi di capitale (rendite finanziarie, partecipazioni...)
  • redditi d’impresa (produzione di beni e servizi, commercio, intermediazione…)
  • redditi diversi (categoria residuale dove sono collocate, ad esempio, le plusvalenze, le vincite, gli obblighi di fare, non fare e permettere...).

Tali redditi devono essere dichiarati ovunque siano stati prodotti e, soprattutto, qualunque sia stata la loro destinazione, ad esclusione di quelli esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Sono invece esclusi dalla determinazione del reddito:

  • i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, che non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, esclusi da IVA ed esenti da ogni tributo, purché le raccolte pubbliche siano rivolte a una massa indistinta di soggetti, siano occasionali, vengano svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, i servizi prestati o i beni ceduti siano di modico valore, venga redatto un apposito e separato rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
  • i contributi corrisposti agli enti non commerciali da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività sanitaria o assistenziale, aventi finalità sociale, che siano rese in conformità delle finalità istituzionali dell’ente, senza una specifica organizzazione, e se i relativi corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione.

Nella nozione di costi di diretta imputazione si ricomprendono tutti quei costi diretti considerati necessari alla realizzazione del servizio, come gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati per la produzione del servizio oppure quei costi operativi necessari per la produzione del servizio stesso.
 

Non rientrano tra i costi di diretta imputazione quelli configurabili come spese generali in quanto non imputabili direttamente per la realizzazione del servizio. Pertanto se pensiamo ai costi di un ente non commerciale abbiamo:

  • costi relativi all’attività istituzionale
  • costi relativi all’attività commerciale
  • costi promiscui, ossia relativi sia all’attività istituzionale che a quella commerciale.

 

L'IVA - Imposta sul Valore Aggiunto

Gli enti non commerciali sono soggetti passivi ai fini IVA solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali; in questi due casi devono addebitare l’IVA sui soggetti cui forniscono beni o prestazioni di servizi.

In sostanza, gli enti non commerciali sono consumatori finali per l’esercizio dell’attività istituzionale e normali soggetti d’imposta per l’esercizio dell’attività commerciale. Sono in ogni caso considerate commerciali e sono, pertanto, sempre da assoggettare ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Tali contributi vanno distinti dalle quote associative versate al solo fine di acquisire lo status di socio, le quali non sono soggette ad IVA a prescindere dalle caratteristiche dei soci che le versano.

Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per le associazioni sportive e dilettantistiche è previsto un regime forfetario di applicazione dell’IVA, qualora nel periodo di imposta precedente i soggetti in esame abbiano conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro.

 

Le agevolazioni fiscali

Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi reca particolari disposizioni agevolative per singole tipologie di associazioni, in relazione al carattere dell’attività esercitata.

Questa disposizione prevede che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Sono previste, in sintesi, due distinte tipologie di agevolazioni relative rispettivamente:

  • alle attività rese agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali
  • alle cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Gli obblighi contabili

Tutte le associazioni sono tenute a redigere le scritture contabili, registrando in maniera cronologica e sistematica le operazioni effettuate in ogni periodo di gestione, in relazione all’attività complessivamente svolta.

Le scritture contabili devono essere conservate per un periodo non inferiore alla decadenza dei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo è il documento che restituisce, secondo la logica della competenza, gli aspetti economici e patrimoniali dell’associazione che hanno avuto origine nell’anno di riferimento e generalmente deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento, che spesso coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo è formato da:

  • lo stato patrimoniale
  • il rendiconto gestionale, ovvero il rendiconto delle entrate e delle uscite economiche dell'anno che si è appena concluso
  • la relazione di missione, il documento che descrive non solo gli aspetti economici ma anche le scelte gestionali al fine di perseguire lo scopo sociale, gli obiettivi raggiunti, i risultati economici e i risultati sociali.

Una volta redatto il bilancio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dello stesso e per discutere la relazione sulle attività dell'anno precedente.
L'Assemblea vota a maggioranza l'approvazione o la non approvazione del bilancio.
È necessario verbalizzare quanto avviene in Assemblea e l'esito della votazione, dopodiché il bilancio appena approvato andrà allegato al verbale e il tutto dovrà essere inserito nel Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee.

Il bilancio preventivo

Se lo desidera, l'associazione può redigere e votare anche il bilancio preventivo, ovvero la previsione di entrate e uscite per l'anno successivo, ma non è obbligatorio per legge. 
Le modalità sono di solito le medesime del bilancio consuntivo e l'Assemblea dei Soci relativa viene convocata generalmente nei mesi di settembre o di ottobre.

 

I libri sociali obbligatori

Le associazioni, oltre alle scritture relative alla gestione contabile, necessarie ad assolvere gli obblighi fiscali, sono tenute anche alla redazione e conservazione dei seguenti libri sociali obbligatori, consultabili dagli associati nel rispetto delle regole statutarie:

  • Libro degli associati
    Il registro in cui compaiono i dati anagrafici di tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
     
  • Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee
    Il quaderno nel quale vengono conservati i verbali delle riunioni assembleari dell'associazione
     
  • Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo amministrativo
    Il quaderno nel quale vengono conservati i verbali dell’Organo direttivo dell’associazione.

 

Le associazioni che istituiscono al loro interno ulteriori organi o comitati dovranno prevedere specifici libri delle riunioni.

Infine, se l'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, dovrà istituire un apposito registro che raccolga i dati di coloro che svolgono l’attività di volontario in modo non occasionale.

 

 

Le consulenze amministrative e fiscali

Per un'associazione può essere utile il supporto di un commercialista che risponda a quesiti di natura fiscale e offra un affiancamento nello svolgimento delle pratiche più tecniche. 

 

Il Centro InformaGiovani di Torino offre un servizio di consulenza gratuita per chi vuole approfondire questioni amministrative, gestionali e fiscali relative all’associazionismo e all’imprenditoria.

Su TorinoGiovani alla pagina Chiedi al Commercialista consulta il calendario dei prossimi appuntamenti e le modalità di prenotazione

 

Data aggiornamento: 
21 Marzo 2025
Ambiti di attività e obiettivi
Organi di gestione, cariche, soci e collaboratori
Uffici competenti a Torino
Consulenza a distanza su come organizzare un evento
Documenti e passi obbligati