Come funziona un'associazione

Organi di gestione, cariche, soci e collaboratori

 

TorinoGiovani propone una guida pratica sull'Associazionismo per chi vuole aprire una associazione giovanile o per chi ha bisogno di informazioni sulla gestione amministrativa e fiscale

 

Una associazione è un'organizzazione privata senza fini di lucro che consente a gruppi di persone che condividono una passione o un interesse in ambito culturale, sociale, di volontariato o sportivo di costituirsi come Ente del Terzo Settore in modo da svolgere le proprie attività e instaurare rapporti con altre associazioni, enti pubblici e privati.

 

In questa pagina parliamo di come funziona una associazione e in particolare di:

  • gli organi di gestione
  • le cariche associative
  • i soci
  • i volontari
  • i collaboratori e i dipendenti

 

Gli organi di gestione

Un'associazione è obbligatoriamente organizzata nei seguenti organi:

  • Assemblea dei Soci
    È l'organo principale dell'Associazione a cui partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
    L’Assemblea approva i bilanci, modifica lo Statuto se necessario e stabilisce il programma di attività dell’associazione.
  • Consiglio Direttivo
    Viene eletto dall’Assemblea dei Soci tra le persone associate che abbiano compiuto 18 anni e resta in carica per una durata stabilita nello Statuto.
    Il Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  • Presidente
    Viene eletto dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, secondo quanto specificato nello Statuto.
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne sorveglia il buon andamento amministrativo, curando l'osservanza dello Statuto; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assicurando l'esecuzione delle relative decisioni.

I nomi dei soci fondatori e la data di fondazione devono essere indicati al momento della costituzione dell'Associazione.

Spesso è prevista la presenza di un organo di controllo, la cui composizione, durata e funzionamento sono definiti nell’Atto costitutivo o nello Statuto. 

 

Le cariche associative

L’Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere la presenza di cariche facoltative: 

  • Vice Presidente
    Esercita le funzioni del Presidente qualora questi sia impossibilitato.
  • Segretaria - Segretario 
    Redige i verbali delle sedute del Consiglio, i quali andranno vistati dal Presidente, e controlla l'effettiva attuazione delle decisioni prese.
  • Tesoriere
    Tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio o del Presidente.
  • Consigliere - Consiglieri
    Compongono il resto del Consiglio Direttivo e di solito non hanno particolari incarichi o mansioni.

Le cariche associative facoltative devono essere rinnovate periodicamente.
L'Assemblea dei Soci provvede alla rielezione, a maggioranza, e l'esito della votazione viene riportato nel verbale di assemblea.

Ogni associazione stabilisce la durata del mandato per le proprie cariche (solitamente non vengono superati i tre anni) e il numero di mandati per i quali la stessa persona può essere rieletta alla medesima carica in maniera consecutiva (solitamente non vengono superati i tre mandati). 

 

I soci

In un'associazione no profit non è possibile stabilire requisiti sulla base dei quali a qualcuno possa essere concesso o impedito di diventare socio. Solamente se chi fa richiesta di entrare in associazione ha compiuto gravi atti contro l'associazione stessa, l'adesione può non essere concessa dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno tutti pari diritti e pari doveri.

Per diventare socio è necessario:

  • compilare la domanda di associazione, nella quale il soggetto riporta i propri dati anagrafici, che dovranno poi essere inseriti nel libro soci una volta che il Consigli Direttivo avrà ratificato la sua adesione
  • versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci.

È indispensabile che esista una quota associativa unica, uguale per tutti e volendo simbolica, che i soci versano all'atto dell'adesione all'associazione, in modo che si possa distinguere in maniera inequivocabile chi è socio (e quindi ha diritto di voto in assemblea) da chi non lo è. 

 

I volontari

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non è un volontario l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni.

 

I collaboratori e i dipendenti

Le associazioni che intendono organizzare attività in modo continuativo possono impiegare personale dipendente e possono avvalersi di professionisti di qualunque settore e pagare regolare fattura per la prestazione di servizi.
Per la fornitura di servizi e manodopera, oltre a persone fisiche, ci si può rivolgere anche ad associazioni, aziende o ad altri enti.

Se, invece, le associazioni vogliono gestire in proprio il personale, sono previste diverse forme contrattuali:

  • contratti di prestazione occasionale
  • contratti di collaborazione coordinata e continuativa
  • contratti di lavoro dipendente.

Contratti di prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è una forma contrattuale regolamentata dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 che disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis) riguardante i soggetti coinvolti nell’organizzazione o gestione delle attività per le quali:

  • non si prevedano più di 30 giornate lavorative all’anno (anche in forma non continuativa)
  • non si preveda un compenso maggiore di 5.000 euro lordi all’anno.

Questi due criteri devono essere rispettati; altrimenti il rapporto di lavoro o collaborazione cambia natura e rientra in altre categorie contrattuali.

Per tali collaboratori l’associazione deve:

  • versare la ritenuta d’acconto tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della prestazione
  • far avere al collaboratore la certificazione delle prestazioni avvenute e delle ritenute versate (con il codice di versamento) entro il 28 febbraio dell’anno successivo
  • compilare e presentare il modello 770

Non è richiesto nessun altro onere da parte dell’associazione o del collaboratore; sarebbe meglio, comunque, avere sempre una traccia scritta di accordo di collaborazione tra le parti che identifichi la collaborazione, specificando l’attività svolta, la durata e la modalità di pagamento.

 

Per approfondire consulta su TorinoGiovani la pagina Lavoro occasionale 

 

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - CO.CO.CO.

Se i collaboratori lavorano per più di 30 giorni l’anno e percepiscono una retribuzione maggiore di 5.000 euro, si ha la necessità di configurare un rapporto di lavoro definito Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Co.Co.Co. si configura quando la prestazione viene fornita dal collaboratore in maniera autonoma, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite dalle parti. Il datore di lavoro può specificare quante ore il lavoratore sarà presente in azienda, senza che vi sia un rapporto di subordinazione tra le parti. La retribuzione viene corrisposta in forma periodica, come stabilito dalle parti, senza che vi siano vincoli d’orario.
Non trattandosi di un lavoro dipendente, i contratti di lavoro Co.Co.Co. non danno diritto né a ferie né a permessi. 

Per poter essere operativo il contratto prevede che:

 

Contratti di lavoro dipendente

L’inquadramento dei dipendenti all’interno di un’associazione è molto complesso per cui si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro o ad altri professionisti del settore. L’associazione avrà tanti più obblighi quanto più elevato sarà il numero dei suoi dipendenti e collaboratori.
Il Presidente dell’associazione, che è a tutti gli effetti il responsabile legale in sede civile e penale dell’associazione e del suo operato, qualora assumesse uno o più dipendenti, deve far frequentare loro un corso di primo soccorso, un corso sulle norme per la sicurezza e tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, che in questo caso, equipara le associazioni alle imprese e alle aziende.

Molte sono le categorie contrattuali a cui le associazioni del Terzo settore possono fare riferimento: dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali al Contratto del Commercio (categoria Terziario), che meglio esprime la molteplicità delle attività realmente organizzate e gestite dalle associazioni.

Ci si può eventualmente riferire anche a forme di contrattazione nazionale alternative, anch’esse molto usate tra le associazioni, dai contratti AGIDAE a quelli UNEBA.

 

Per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo in cui rendicontare le entrate delle quote associative e le uscite per le retribuzioni, è possibile consultare le informazioni sulla Gestione fiscale di una associazione.

 

Se invece l'associazione decide di avvalersi dei propri soci per svolgere una determinata mansione, è necessario che essi vengano retribuiti in maniera occasionale.

Non possono essere dipendenti, dal momento che questo implicherebbe ricevere uno stipendio mensile regolare dall'associazione, ma collaboratori occasionali oppure lavoratori autonomi con Partita Iva, che quindi possono emettere fattura intestata all'associazione.

Per non incorrere in accuse di lucro indiretto, cioè di spartizione degli utili fra gli aderenti non dichiarata, è opportuno che chi è socio non riceva dalla propria associazione nulla più che una sorta di riconoscimento economico del proprio impegno e delle proprie capacità, e che comunque la quantità di tempo per il quale viene retribuito sia inferiore alla quantità di tempo che dedica all'associazione a titolo volontario.

 

Data aggiornamento: 
25 Febbraio 2025
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