Come costituire un'associazione

Documenti e passi obbligati
un ragazzo e una ragazza raccolgono idee e documenti per la costituzione di un'associazione

 

TorinoGiovani propone una guida pratica sull'Associazionismo per chi vuole aprire una associazione giovanile o per chi ha bisogno di informazioni sulla gestione amministrativa e fiscale

 

L’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge che ne tutela la libertà costitutiva e le attività.

Le associazioni sono enti senza fini di lucro e insieme ad altre strutture associative, con cui condividono i principi di promozione sociale e operatività sul territorio, fanno parte del Terzo settore.

In sintesi potremmo dire che le associazioni sono gruppi di persone liberamente costituiti, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali degli aderenti, i soci.

L'associazione è, quindi, la risultante di un contratto tra una pluralità di soggetti che condividono una passione o un interesse in ambito culturale, sociale, di volontariato o sportivo, mediante il quale le parti si obbligano, attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune,  in modo da svolgere le proprie attività e instaurare rapporti con altre associazioni, enti pubblici e privati.

 

In questa pagina vengono descritti gli adempimenti per la costituzione di una associazione:

  • la redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto
  • la richiesta del Codice Fiscale associativo e/o della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate 
  • l'iscrizione ai Registri delle Associazioni

Ti segnaliamo inoltre alcuni servizi e risorse utili per l'adempimento delle pratiche amministrative:

  • i servizi di consulenza per le associazioni a Torino
  • alcune risorse on line

La redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto

L’Atto costitutivo e lo Statuto vengono deliberati ed approvati dall'Assemblea costitutiva.

L’Atto costitutivo è il primo atto di un'associazione e deve necessariamente indicare: la denominazione dell’ente; l’assenza dello scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non discriminatori; la nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e controllo; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista; le eventuali attività diverse rispetto a quelle elencate nell’art. 5 del Codice del Terzo settore; le modalità con cui possono essere esaminati i libri sociali dagli associati.

Lo Statuto contiene invece le norme relative al funzionamento dell'ente e costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo. 

Al fine di poter utilmente fruire delle agevolazioni fiscali, è opportuno che sin dalla redazione dello Statuto vengano adottate le indicazioni contenute nell’art. 148 comma 8 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Inoltre all’interno dello Statuto si trova l’elenco degli Organi dell’associazione.

 

L’Atto costitutivo può essere redatto in forma di scrittura semplice tra gli associati oppure, se l'ente vuole acquisire la personalità giuridica (art. 22 del Codice del Terzo settore), deve essere sottoscritto dal Notaio nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Lo stesso Notaio si occuperà della successiva iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 del Codice del Terzo settore), dopo aver verificato i requisiti per l’iscrizione.

Nel caso in cui l'Atto costitutivo sia redatto come scrittura privata non autenticata, la registrazione dell'associazione all'Agenzia delle Entrate può essere richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentando la richiesta di registrazione (Modello 69) in duplice copia.

Per svolgere queste operazioni è utile sapere che nei moduli occorre indicare:

  • la natura giuridica dell’associazione che si intende registrare
    (solitamente si indica il codice 12, equivalente a Associazioni non riconosciute e Comitati)
  • il Codice A.TE.CO. - Classificazione delle attività economiche dell’attività, disponibile presso gli Uffici e sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
    (generalmente si scrive il codice 949990, definito come Attività di altre organizzazioni associative).

 

La richiesta del Codice Fiscale associativo e/o della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate

Se le associazioni non svolgono alcuna attività di tipo commerciale, a meno che non sia occasionale, possono dotarsi esclusivamente del Codice Fiscale associativo. In questo caso le uniche entrate ammesse sono quelle legate ad attività istituzionali.

Gli enti che invece prevedono di svolgere anche operazioni di natura commerciale, la cui definizione ai fini fiscali si evince dagli artt. 55 e 143 del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, devono richiedere l’attribuzione del numero di Partita Iva, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del Codice Fiscale oppure successivamente.

 

Cosa sono le attività commerciali?

Per definire cosa si intende per attività di tipo commerciale occorre fare alcuni chiarimenti.

Una attività viene definita commerciale se rientra tra quelle previste dall’art. 2195 del Codice Civile o, anche se riguarda la prestazione di servizi differenti, come ad esempio prestazioni didattiche, sanitarie o terapeutiche, se viene svolta con le caratteristiche dell’organizzazione, della professionalità e dell’abitualità.

Con “attività una tantum” si intende un’attività che viene svolta in via del tutto eccezionale, mentre se si organizzano eventi anche solo ogni tanto, essi non possono considerarsi come attività occasionali.

Inoltre il concetto di assenza del fine di lucro non coincide necessariamente con quello di non commercialità. Infatti, il carattere commerciale dell’ente dipende dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività d’impresa, mentre l’assenza del fine di lucro implica, invece, un’espressa previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa anche in forma indiretta la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall’ente.

È bene precisare che l’attività commerciale di una associazione non deve essere superiore al 49% delle entrate complessive realizzate durante l’anno. Se si supera questa soglia, l’associazione, ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche, diventa a tutti gli effetti ente commerciale e perde le agevolazioni previste.

Il possesso della Partita Iva permette di:

  • svolgere attività commerciali, tenendo presente che i ricavi e proventi da esse derivanti devono comunque corrispondere a meno della metà del totale delle entrate
  • documentare le suddette attività mediante l’emissione di documenti fiscali con l’obbligo di porre in essere i relativi adempimenti dichiarativi.

 

Attribuzione del Codice Fiscale

Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva, come gli enti del Terzo settore e le associazioni, che sono obbligati a indicare il Codice Fiscale, ne devono fare richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Una volta redatti i documenti dell'associazione, l'Atto costitutivo e lo Statuto, è necessario che il legale rappresentante, che di solito coincide con il presidente, richieda il rilascio del Codice Fiscale associativoprevisto per i soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di Partita Iva, presentando il Modello AA5/6 alternativamente:

 

Attribuzione della Partita Iva

Se invece l’associazione intende richiedere anche l’attribuzione della Partita Iva (soggetti diversi dalle persone fisiche) è necessario utilizzare il Modello AA7/10.

In questo caso, l’attribuzione del Codice Fiscale e della Partita Iva dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in una delle seguenti modalità:

  • presso una sede dell'Agenzia delle Entrate
  • mediante spedizione con raccomandata indirizzata ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

 

L'iscrizione ai Registri delle Associazioni

A seconda della forma giuridica dell'associazione e alle finalità perseguite è possibile optare per l'iscrizione a differenti Registri nazionali o comunali delle Associazioni.

 

Il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'iscrizione dell'ente al RUNTS permette l'acquisizione della personalità giuridica (art. 22 del Codice del Terzo settore) e viene effettuata dal Notaio che ha ricevuto l'Atto costitutivo dell'associazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

  • la natura di ente del Terzo settore
  • il possesso di un patrimonio minimo, ossia una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni

L'iscrizione al RUNTS permette di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

 

Il Registro delle Associazioni della Città di Torino

Il Registro delle Associazioni, istituito dalla Città di Torino per agevolare i rapporti di comunicazione e collaborazione tra l’Amministrazione e le libere forme associative che operano nella Città, è un elenco costituito dalle schede informative delle associazioni che hanno presentato la richiesta di iscrizione, in cui sono riportate una serie di dati tra i quali la denominazione dell’associazione, la sede, il rappresentante legale, la descrizione dell’attività prevalente e l’ambito territoriale di riferimento.

Possono fare richiesta di iscrizione tutte le associazioni, fondazioni, gruppi e comitati legalmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, purché non abbiano scopo di lucro e i cui fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alle leggi ed alle norme che costituiscono il Regolamento municipale del registro delle associazioni.

L'iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino è consigliata per le associazioni che intendano collaborare con la Città di Torino per la realizzazione di progetti, o abbiano intenzione di richiederne il Patrocinio per l’organizzazione di eventi.

Per ottenere l’iscrizione al Registro occorre compilare sul portale TorinoFacile, dopo essersi autenticati con le credenziali SPID o CIE, il modulo digitale REGISTRO ASSOCIAZIONI raggiungibile all'indirizzo torinofacile-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_coto?amb=ASSO

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

  • la copia dell’Atto Costitutivo e lo Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate o dal Notaio
  • la copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale
  • in caso di Onlus la copia del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e/o iscrizione ETS.

Per eventuali chiarimenti puoi contattare la Segreteria dell'ufficio Registro Associazioni ai numeri di telefono 011.011.22525 - 011.011.22161.

 

I servizi di consulenza per le associazioni a Torino

Per richiedere una consulenza ed avere informazioni di primo livello, a Torino ti segnaliamo:

 

  • Vol.To - Volontariato Torino ETS
    Propone agli Enti del Terzo Settore, Onlus, membri di ODV, APS e altre organizzazioni non profit già costituite, consulenze collettive organizzate periodicamente nel corso dell’anno e consulenze individuali. Le consulenze specialistiche sono riservate agli ETS accreditati a Vol.To., mentre per gli Enti non accreditati le consulenze vengono erogate a pagamento e solo nel campo giuridico, fiscale, della privacy e della gestione della vita associativa, con la formulazione di un preventivo di spesa.
    Trovi tutte le informazioni sul sito di Vol.To alla pagina dedicata alle Consulenze.

 

Alcune risorse on line

  • Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana
    Alla pagina Formulari sono disponibili moduli, modelli e fac-simile utili per costituire o gestire un'associazione e assolvere ai vari adempimenti normativi e fiscali, come la redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, la richiesta del Codice Fiscale associativo, la richiesta della Partita Iva, ecc.
Data aggiornamento: 
25 Febbraio 2025
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