Aggiornamento agosto 2019
Normativa nazionale e regionale
relativa ai Presidi socio assistenziali
NORMATIVA ANZIANI
- D.G.R. 23 maggio 2016, n. 21-3331
"Piano Tariffario 2016-2017 per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Proroga, in sanatoria, della D.G.R. 85-6287/2013.
Il provvedimento riguarda le tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti, NAT e Centri diurni."
Delibera di:
- prorogare, in sanatoria, fino al 31 dicembre 2017 il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012" e s.m.i.
- dare mandato alle Direzioni Sanità e Coesione Sociale, congiuntamente, di avviare uno studio di fattibilità per la revisione del modello contenuto nella D.G.R. 45-4248/2012 ed il conseguente aggiornamento del Piano Tariffario.
- D.D. 30 dicembre 2015, n. 924
"Modalità operative per l'esercizio dell'attività di continuità assistenziale a valenza Sanitaria (CAVS)".
- Approvazione del documento che definisce le modalità operative per l'esercizio dell'attività (all.A)
- Approvazione del manuale di accreditamento (all. B)
- D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287
"Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012".
La Delibera approva il Piano Tariffario per le fasce assistenziali previste dalla DGR 45/2012, ripartite tra quota sanitaria e quota a carico dell'utente.
Le nuove tariffe entrano in vigore il 1° ottobre 2013 e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2015.
- D.G.R. 25 giugno 2013 n. 14-5999
"Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013".
A seguito di pronunciamento del TAR Piemonte contro l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano, previste nell'Allegato 6) della DGR 45-4248 del 30.07.2012, la Regione individua nuove misure organizzative relative alla 'Modalità di presa in carico della persona anziana non autosufficiente da parte della rete regionale dei servizi socio-sanitari'.
Viene rivista e sostituita parte della modulistica relativa alla valutazione geriatria, di cui alla DGR 42-8390 del 10 marzo 2008.
- D.G.R. 17 giugno 2013 n. 11-5951
"Nuove disposizioni in merito alla formazione del profilo del Direttore di Comunità Socio Sanitaria in servizio e modifica della deliberazione di G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008".
Sono previsti percorsi formativi in deroga ore, finalizzati al conseguimento del titolo, destinati a chi attualmente esercita la direzione di presidi socio sanitari e sanitari; in subordine possono accedere ai percorsi formativi coloro che svolgono funzione di vice direttore o vicario.
Viene approvata, nell'allegato B), la nuova formulazione descrittiva del profilo standard del Direttore di comunità socio sanitaria; di conseguenza viene revocato l'allegato A) della DGR 35/2008.
- D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248
"Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R .n. 35-9199 del 14.97.08. Revoca precedenti deliberazioni".
(Contiene 6 Allegati e 3 tabelle)
La Delibera ridefinisce il modello organizzativo dei presidi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, che era stato introdotto con la DGR 17/2005.
- 2 tipologie residenziali
- RSA
- NAT Nucleo Alzheimer Temporaneo
- 4 tipologie diurne
- CDI Centro Diurno Integrato inserito in un presidio
- CDIA Centro Diurno Integrato Autonomo
- CDAI Centro Diurno Alzheimer Inserito in un presidio
- CDAA Centro Diurno Alzheimer Autonomo
- Sono previste 7 fasce assistenziali, con l'individuazione dei parametri di personale per ciascuna fascia
- Continuità assistenziale
Le RSA possono concorrere al percorso di continuità assistenziale, per una durata massima di 60 gg.
- Requisiti strutturali
Vengono modificati i requisiti strutturali indicati dalla DGR 38/1992, mediante una sensibile riduzione dei servizi generali, collettivi, ausiliari, a vantaggio di un aumento dei servizi di nucleo.
- Autorizzazione
Le RAF autorizzate in regime definitivo sono riclassificate automaticamente come RSA, entro 60 giorni.
Nella città di Torino, la competenza autorizzativa delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti è in capo alle ASL; al Comune rimane la competenza sulle strutture semiresidenziali.
- Principali norme abrogate
- DGR 17-15226 del 30.03.2005
- DGR 38-11189 del 06.04.2009 (Alzheimer)
- DGR 38-16335 del 29.6.1992 (relativamente ai requisiti strutturali delle RAF ed RSA)
- D.G.R. 2 agosto 2010 n. 69-481
"Modifiche ed integrazioni della D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009, della D.G.R. 41-5952 del 7 maggio 2002 e s.m.i., D.G.R. 55-13238 del 3 agosto e D.G.R. 44-12758 del 17 dicembre 2009".
La Regione individua in capo alle ASL la responsabilità dell'invio dei dati del sistema di monitoraggio regionale, relativo alle prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani o soggetti non autosufficienti.
Sono approvate modifiche e integrazioni della scheda di valutazione e di quella sanitaria riportate nella DGR 10 marzo 2008 n. 42-8390 (Cartella Geriatria dell'UVG e Linee Guida del PAI). Tali modifiche costituiscono l'allegato A della delibera, che sostituisce l'allegato C della DGR 42/2008.
Allegato A | Allegato B
- D.G.R. 26 luglio 2010 n. 52-409
"L.R. 8/01/2004 n. 1 ‘Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento'. Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio sanitari finanziate dalle Province con fondi regionali (Direttiva socio-asssitenziale) – Biennio formativo 2010-2012".
Le linee guida si riferiscono in particolare ai corsi di formazione di base per O.S.S., ai corsi per Direttore di Comunità socio sanitaria e ai corsi di aggiornamento e formazione/permanente.
Per i corsi già attivati per DCSS, la Regione si riserva, a seguito del monitoraggio in corso, di concedere una proroga per la conclusione della fase transitoria (in scadenza a fine 2010).
Si dà mandato alle Province di effettuare una ricognizione relativa agli operatori che lavorano nei presidi e che sono privi della qualifica di OSS. E' prevista una specifica formazione di base, per quegli operatori che hanno almeno 1 anno di anzianità di servizio.
Allegato A | Allegato B | Allegato C
- D.G.R. 22 marzo 2010 n. 64-13649
"Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria, in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL."
A seguito dei rinnovi contrattuali, viene approvato il percorso per il progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza socio sanitaria e socio assistenziale. Vengono inoltre approvate le Linee guida per la stesura del Regolamento di struttura residenziale anziani non autosufficienti.
Allegato A | Allegato B | Tabella 1 | Tabella 2
- D.G.R. 22 marzo 2010 n. 62-13647
"Istituzione del Percorso clinico assistenziale per persone in Stato Vegetativo, Stato di Minima Coscienza e Locked-in Sindrome"
Dopo la identificazione clinica dei tre stati (rispettivamente siglati SV, SMC e LIS), viene individuato il percorso clinico assistenziale, che prevede interventi sia ospedalieri, sia extra ospedalieri/territoriali.
A livello territoriale sono previsti Nuclei Stati Vegetativi e Nuclei Alta Complessità Neurologica Cronica in strutture residenziali socio sanitarie o Case di Cura accreditate.
Allegato A | Allegato B
- D.D. 17 marzo 2010 n. 129
"Modalità e termini per la presentazione delle domande da parte delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private interessate ad aderire alla sperimentazione del l'applicazione dei 'Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi all'accoglienza', nonché delle modalità e della modulistica per la rendicontazione delle spese di trasferta del personale che partecipa ai correlati percorsi formativi"
In attuazione della DGR 79/2010 è individuato il modulo per presentare istanza di partecipazione alla sperimentazione. Le strutture saranno individuate dalla Regione, scegliendo, per ogni ASL, una struttura pubblica e una privata. La sperimentazione dovrà essere attuata entro i successivi 12 mesi.
Allegato 1 | Allegato 2
- D.G.R. 16 marzo 2010 n. 79-13574
"Approvazione nuova versione Allegato E (Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi all'accoglienza) alla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 ‘Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie' e determinazioni in merito all'individuazione delle strutture socio sanitarie per anziani non autosufficienti interessate ad avviarne la sperimentazione"
Oltre all'approvazione della nuova versione dell'allegato E alla DGR 25/2009, vengono approvate le modalità per individuare le strutture socio sanitarie per anziani interessate a sperimentare i Percorsi integrati di cura e per lo svolgimento della sperimentazione. Allegato 1 | Allegato 2
- D.G.R. 6 aprile 2009 n.38-11189
"Requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei Centri Diurni e dei Nuclei per persone affette da Morbo di Alzheimer ed altre demenze, ai sensi della D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005. Revoca della D.G.R. 29-29519 del 1 marzo 2000 ‘Criteri per l'adeguamento della DGR 41-42433/95 a quanto previsto dal D.lgs 229/99'"
(Abrogata da D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248)
Sono individuati gli standard strutturali e gestionali e definite le modalità autorizzative dei Nuclei residenziali per Alzheimer all'interno delle RSA (denominati N.A.T.) e dei Centro diurni per Alzheimer, che possono essere di due tipologie: inseriti all'interno di un Presidio (C.D.A.I.), oppure autonomi (C.D.A.A.). Allegati.
- D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 37-10232
"L.R. 1/2004, art. 3 – Promozione della rete dei servizi per gli anziani – Anno 2008 – Indirizzi e criteri per l'ammissione al contributo per la realizzazione di strutture socio-sanitarie:"
Bando di finanziamento finalizzato prioritariamente a realizzare nuovi posti letto RSA e RAF, mediante la trasformazione di nuclei per autosufficienti in nuclei RSA e RAF a regime definitivo. Il bando è riservato ad Enti pubblici e a privati senza scopo di lucro (Associazioni, Enti religiosi, Cooperative sociali).
- D.G.R. 1 agosto 2008 n. 39-9365
"Assistenza residenziale a favore di persone anziane non autosufficienti. Piano conclusivo per l'omogenea applicazione del modello assistenziale e tariffario di cui alla DGR 17/2005. Modifiche e integrazioni alla DGR 2/2006"
Viene approvato il piano conclusivo per l'applicazione a regime, su tutto il territorio regionale, del modello di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti stabilito dalla DGR 17/2005 e le relative progressioni tariffarie.
- D.G.R. 14 luglio 2008 n. 35-9199
"Presa d'atto del profilo del Direttore di Comunità Socio Sanitaria e definizione delle modalità attuative dei relativi percorsi formativi"
Viene definito il profilo di Direttore di Comunità Socio Sanitaria, figura professionale corrispondente al responsabile di struttura, richiesto dalla DGR 17/2005.
Viene stabilito il percorso formativo per accedere alla qualifica (differenziato tra corso di base e corso di riqualifica riservato a chi svolge da almeno 3 anni la specifica funzione di responsabilità e/o direzione di Presidi per anziani non autosufficienti).
Viene altresì individuato il profilo di "Coordinatore di nucleo in comunità socio-sanitaria" e il relativo percorso formativo, rinviando a successiva programmazione l'attività dei relativi corsi.
Entrambi i profili possono essere utilizzati, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche al di fuori dei Presidi per anziani non autosufficienti, previa apposita disciplina regionale. Allegato A | Allegato B | Allegato C | Allegato D | Allegato E
- D.G.R. 10 marzo 2008 n. 42-8390
"Cartella Geriatria dell'Unità di Valutazione Geriatrica e Linee Guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica e integrazione della DGR 17/2005 e della DGR 14/1998".
Vengono approvati i modelli di:
- Richiesta di Valutazione Geriatria
- Scheda Informativa Sanitaria
- Cartella geriatria
- Linee Guida del PAI
Viene modificata la DGR 17/2005 nella parte che definisce modalità e tempi di stesura del Progetto da parte dell'UVG e di stesura del PAI da parte della residenza. Allegato
- D.G.R. 31 luglio 2006 n .2-3520
"Piano d'intervento per la progressiva applicazione del modello assistenziale e tariffario previsto dalla DGR n. 17-15226 del 30 marzo 2005"
Considerata la disomogeneità esistente a livello regionale di assistenza offerta nelle strutture residenziali per anziani, viene ridefinito in modo graduale il percorso di progressione delle tariffe, per il periodo 2006-2008, per il raggiungimento dei valori stabiliti dalla DGR 17/2004.
Tale progressione verrà monitorata dalla Regione.
- D.G.R. 30 marzo 2005 n. 54-15262
"L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 – Promozione della rete delle strutture socio assistenziali – Bando per la realizzazione di posti letto RAF presso le Residenze Assistenziali per anziani – Criteri per la concessione di contributi regionali finalizzati alla attuazione degli interventi"
Vengono finanziati interventi di trasformazioni di posti RA in posti RAF a regime definitivo, in Presidi autorizzati esclusivamente come Residenze Assistenziali (RA).
Sono esclusi dal finanziamento Presidi per anziani:
- con meno di 20 posti letto
- nei quali siano già presenti e autorizzati posti per anziani non autosufficienti (RAF e/o RSA)
- privi di autorizzazione al funzionamento ex L.R. 37/1990.
- D.G.R. 30 marzo 2005 n. 18-15227
"Criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali in attuazione dell'art. 3 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1"
Si introduce il convenzionamento con il sistema pubblico regionale delle strutture RSA e RAF, a regime transitorio e/o definitivo, che ne presenteranno istanza.
Viene stabilito uno schema tipo di convenzione.
Vengono individuati requisiti minimi di qualità da raggiungere entro 4 mesi dalla stipula del convenzionamento (carta dei servizi, contratto di ospitalità, vari protocolli organizzativi, assistenziali e sanitari). Allegato
- D.G.R. 30 marzo 2005 n. 17-15226
"Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 ‘DPCM 29.11.2001, Allegato 1, punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria‘".
(Abrogata da D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248)
La Delibera definisce il nuovo modello organizzativo della residenzialità per anziani non autosufficienti, rivedendo radicalmente il modello della DGR 41/1995.
Viene superata la separazione rigida degli interventi tra RSA e RAF, a favore di una suddivisione in 3 fasce assistenziali (bassa - media – alta), con possibilità per la media e alta di avere prestazioni incrementate (per un totale di 5 fasce di assistenza).
Vengono stabiliti per ciascuna fascia i parametri di personale e le rispettive tariffe, suddivise in quota sanitaria e quota alberghiera.
Viene altresì previsto un periodo transitorio di progressiva attuazione del nuovo modello (da maggio 2005 a maggio 2006). Allegato
- D.G.R. 7 marzo 2005 n. 75-15004
"L.R. 73/1996 così come modificata dalla L.R. 37/2004.
Approvazione dei criteri e delle procedure per il reperimento nelle Residenze Sanitarie Assistenziali di posti letto da adibire ad attività socio sanitarie"
È la delibera attuativa della L.R. 37/2004. La variazione di destinazione d'uso di posti all'interno di RSA finanziate dalla L.R. 73/96 è sottoposta ad autorizzazione preventiva.
La struttura deve mantenere una significativa componente assistenziale, per la quale è stata autorizzata; per i nuovi posti devono essere individuati nuclei appositi.
- D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 72-14420
"Percorso di Continuità Assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente"
Al percorso si accede attraverso il Pronto Soccorso o il Reparto ospedaliero.
La rete attraverso la quale si sviluppa il percorso, che deve garantire l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, comprende RSA e RAF a regime definitivo.
- L.R. 29 novembre 2004 n. 37
"Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie)"
Una parte dei posti letto RSA, finanziati con la LR 73/96, possono essere trasformati in posti letto destinati ad attività sanitaria, sulla base di criteri che saranno stabiliti con successiva DGR.
La LR 73/96 è abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi.
- D.G.R. 6 ottobre 2003 n. 42-10624
"Disposizioni per l'autorizzazione e il funzionamento delle RSA, finanziate ex art. 20 – legge 11 marzo 1988, n. 67"
Nelle RSA, finanziate con i fondi previsti dalla legge finanziaria del 1988, possono essere utilizzati uno o più nuclei residenziali per ospitare anziani con valutazione di tipo RAF.
In relazione al vincolo di destinazione, previsto dal finanziamento statale, tale utilizzo è subordinato al parere favorevole della Regione.
- D.G.R. 5 maggio 2003 n. 46-9275
"Individuazione dei criteri di riparto di Euro 20.000.000 a favore dei quattro Quadranti delle Aziende Sanitarie Regionali e definizione dei nuclei a bassa intensità sanitaria in Residenza Assistenziale Flessibile, a modifica e integrazione della D.G.R. 41-42433 del 9.1.1995"
In strutture a regime definitivo possono essere previsti nuclei a bassa intensità sanitaria, per inserimenti proposti dall'U.V.G.
In tali nuclei gli standard di assistenza socio-sanitaria forniti, relativamente ad assistenza tutelare, infermieristica e riabilitativa, sono inferiori a quelli previsti dalla D.G.R. 41/95.
- D.G.R. 2 dicembre 2002 n. 33-7910
"Criteri per il mantenimento di persone anziane non autosufficienti in Residenze Assistenziali - Modifiche alla D.G.R. n. 65-565 del 24/07/2000"
Viene modificata la DGR 65/2000, laddove prevede che in una struttura per autosufficienti (RA) possano essere ospitati, in accordo con l'UVG, non più di 5 anziani non autosufficienti. Con la DGR 33/2002 è tolto il limite massimo di 5 anziani non auto sufficienti, nel caso in cui la RA sia ubicata in Comuni dove non esistano strutture RSA e RAF oppure, laddove esistano, abbiano raggiunto l'occupazione di tutti i posti convenzionati.
- D.G.R. 29 luglio 2002 n. 25-6772
"L.R. n. 22/90, art. 3 e smi – Finanziamento di Presidi socio assistenziali – Nuovi requisiti strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani autosufficienti – Criteri e modalità di partecipazione al bando di finanziamento"
È il bando di finanziamento per la realizzazione di due nuove tipologie di strutture, destinate ad anziani autosufficienti:
- Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti
È destinata ad un massimo di 6 anziani, non ha personale proprio, ma si avvale dei servizi assistenziali di base operanti sul territorio. Possiede i requisiti della civile abitazione. Non necessita di autorizzazione al funzionamento.
- Piccola residenza per anziani autosufficienti
Ha una capienza tra i 15 e i 30 posti letto, con le caratteristiche gestionali della Residenza Assistenziale (RA) della DGR 38/92, ma con uno standard strutturale inferiore.
Deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
- D.G.R. 11 giugno 2001 n. 61-3230
"Disposizioni attuative della DCR 616/2000 e della DGR 82/2000 in merito all'applicazione dell'istituto dell'accreditamento, al protocollo di controllo e/o vigilanza per le autorizzazioni alle strutture sanitarie private e alle relative procedure amministrative"
L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) viene incaricata di svolgere, per conto dell'Assessorato regionale alla Sanità, le attività di verifica dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, previste dalla DCR 616/2000.
L'ARPA viene scelta in quanto "soggetto terzo", cioè non direttamente interessato al processo di accreditamento, né quale soggetto erogatore, né quale soggetto fruitore delle prestazioni.
- D.G.R. 24 luglio 2000 n. 65-565
"Criteri per il mantenimento, in via sperimentale, di persone anziane non autosufficienti in Residenze Assistenziali (R.A.)"
I Presidi per auto o parzialmente non auto sufficienti (R.A.) possono ospitare anche anziani non auto sufficienti, in numero concordato con l'UVG e di norma non superiore a 5 a condizione che:
- tali persone siano entrare nella struttura, come autosufficienti e siano diventate non auto sufficienti dopo almeno 1 anno di ricovero
- il gestore del Presidio predisponga, in accordo con l'UVG, un progetto individualizzato di assistenza.
Le prestazioni a rilevanza sanitaria, previste dal progetto individualizzato, sono assicurate dall'AD.I., attivata dall'ASL competente.
- D.G.R. 1° marzo 2000 n. 29-29519. "Criteri di indirizzo per l'adeguamento della DGR 41-42433/95 a quanto previsto dal D.Lgs 229/99".
(Abrogata da dgr 38/2009 – Alzheimer)
Le ASL possono prevedere un incremento fino al 10% della quota sanitaria da erogare, qualora il Presidio fornisca interventi di particolare rilievo sanitario e assistenziale (dimissioni protette, nuclei per dementi o Alzheimer).
- D.G.R. 1° marzo 2000 n. 37-29527
"D.G.R. n. 47-26680 del 15/02/1999. Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Compagnia di S. Paolo per la realizzazione di centri diurni integrati per anziani: Obiettivi e modalità di partecipazione al bando. Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi"
Vengono individuati i requisiti strutturali e gestionali del Centro Diurno Integrato (CDI), destinato ad anziani parzialmente non auto sufficienti, non collegato ad un Presidio residenziale.
- D.C.R 22 febbraio 2000 n. 616-3149
"D.P.R. 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione"
Sono approvati:
- i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie
- i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture sanitarie
- le schede di valutazione da utilizzare per le verifiche di accreditamento
- le modalità per procedere all'autorizzazione, all'accreditamento e all'accertamento dei
requisiti di accreditamento
Tra le strutture oggetto della delibera vi sono: RSA, RAF, Centro Diurno Integrato.
- D.G.R. 7 febbraio 2000 n. 39-29311
"L.R. 73/96, art. 1 - Nuovi ed ulteriori requisiti funzionali e strutturali per i Presidi oggetto di finanziamento - Obiettivi e modalità di partecipazione al bando- Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi"
Nuovo bando di finanziamento della L.R. 73/96.
Rispetto al precedente bando (DGR 203/96) sono introdotti e normati, a livello strutturale e gestionale, il Centro Diurno per anziani auto sufficienti (CD) e il Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente non auto sufficienti (CDI), entrambi obbligatoriamente collegati ad una RSA o RAF.
- D.G.R. 19 luglio 1999 n. 46-27840
"Modificazioni e integrazioni alla DGR 47/98"
Le due delibere regolano la presenza del Direttore sanitario, dei medici di medicina generale e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria presso le RSA e le RAF.
- D.G.R. 9 dicembre 1998. n. 47-26252
"Accordo regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei Medici di Medicina Generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte"
- D.G.R. 28 dicembre 1998 n. 14-26366
"Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo 'Tutela della salute degli anziani'.
Unità di Valutazione Geriatrica".
Vengono approvati funzioni e obiettivi, compiti, composizione, regolamento dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.).
La delibera costituisce una modifica e integrazione alle precedenti deliberazioni regionali n. 133-16221 del 22/06/1992 e n. 188-24789 del 03/05/1993.
- D.P.R. 14 gennaio 1997
"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"
Vengono elencati i servizi e le strutture che erogano prestazioni sanitarie e ne vengono definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi.
Vengono indicati i criteri generali. ai quali dovranno attenersi le Regioni per determinare gli standard di qualità che costituiranno ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
- D.G.R. 18 novembre 1996 n. 203
"L.R. n. 73/96, art. 1, comma 4 – Requisiti funzionali e strutturali per i Presidi oggetto di finanziamento – Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi"
È il bando di finanziamento della L.R. 73/96.
Rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, la delibera precisa in dettaglio quali debbano essere i locali sanitari delle RSA e le caratteristiche dei ‘Centri diurni per anziani non autosufficienti'.
Inoltre introduce la "Residenza Integrata Socio Sanitaria" (R.I.S.S.); essa non costituisce una nuova tipologia di residenza collettiva, bensì una soluzione integrata dei diversi servizi socio sanitari diurni e residenziali. La RISS sarà pertanto costituita da una parte residenziale formata da più nuclei (RAF/RSA/RA) e da una parte diurna, formata dal Centro diurno e da altri locali eventuali (sede del servizio sociale e dell'ADI, sede di associazioni, ecc).
- L.R. 4 settembre 1996 n. 73
"Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie"
La Regione incentiva la realizzazione di RAF e RSA, concedendo contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di nuovi Presidi o la ristrutturazione di Presidi già esistenti, conformemente ai requisiti strutturali nazionali e regionali.
Per ciascun intervento, la concessione del finanziamento è subordinata al parere favorevole dell'ASL e del soggetto gestore dell'attività socio assistenziale, da cui risulti che il Presidio è coordinato e integrato nella rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.
- D.G.R. 9 gennaio 1995 n. 41-42433
"L.R. 37/90 - Progetto obiettivo 'Tutela della salute degli anziani' - Deliberazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali"
La Delibera prevede che la rete delle strutture per anziani non autosufficienti sia costituita dalle RSA e dalle RAF.
Delle due tipologie definisce:
- requisiti gestionali: assistenza medica e standard minimo di presenza delle figure professionali di infermiere, Adest, terapista della riabilitazione, espresso in minuti di assistenza al giorno per ospite
- retta giornaliera, suddivisa in quota sanitaria e quota alberghiera, individuata e calcolata secondo le indicazioni delle Linee guida del Ministero della Sanità n. 1/1994.
La delibera introduce infine il cosiddetto "regime transitorio", cioè la possibilità per le strutture prive dei requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali, di continuare l'attività di accoglienza di anziani non autosufficienti, a condizione che raggiungano (entro un tempo definito) alcuni requisiti strutturali minimi (dettagliatamente elencati), mentre i requisiti gestionali indicati dalla delibera stessa dovranno essere interamente posseduti.
- Linee guida del Ministero della Sanità n. 1 del gennaio 1994
"Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle Residenze Sanitarie Assistenziali"
Le linee guida forniscono indicazioni puntuali su:
- caratteristiche strutturali delle RSA (vengono ripresi e confermati i requisiti dettati dal DPCM 22/12/1989)
- aspetti gestionali e criteri per la determinazione dei costi (suddivisi in costi totalmente sanitari, costi totalmente non sanitari e costi misti).
- Progetto-Obiettivo "Tutela della salute degli anziani" del 5 agosto 1992.
Il progetto obiettivo disegna la rete pubblica e sanitaria dei servizi territoriali e residenziali destinati agli anziani (ADI - Ospedalizzazione a domicilio, R.S.A.) e attribuisce alle Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) un ruolo centrale nell'individuare i bisogni e le soluzioni.
- D.G.R. 29 giugno 1992 n. 38-16335 (vedi sopra)
La Regione elenca e definisce le caratteristiche dei Presidi socio assistenziali (PSA), tra i quali la Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), struttura destinata a persone in condizione di parziale auto sufficienza, nonché di non auto sufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, salvo che prevalenti esigenze di carattere sanitario non richiedano il ricovero in RSA.
- D.P.C.M. 22 dicembre 1989
"Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali".
Vengono definiti i requisiti strutturali/dimensionali delle R.S.A., individuati in 11 criteri.
Tra essi:
- fruibilità degli spazi à abolizione delle barriere architettoniche
- organizzazione per nuclei
- area residenziale
- camere destinate a l o 2 persone e comunque fino a un massimo di 4
- un bagno per camera, come standard preferenziale e comunque 1 bagno ogni 4 ospiti al massimo
- dimensioni delle residenze à articolazione per nuclei fino a un massimo di 60 posti totali. In zone ad alta intensità abitativa la ricettività può raggiungere i 120 posti.
- articolazione delle residenze à le RSA sono articolate sulla base dei seguenti servizi:
- area abitativa (camere con relativi servizi igienici)
- servizi di nucleo (cucina, soggiorno, pranzo, bagno assistito, locale del personale)
- servizi collettivi (uffici, soggiorno comune, ristorante, locali attività, culto, parrucchiere)
- servizi sanitari (ambulatori, fisiochinesi, podologia, palestra con spogliatoio e deposito)
- locali ausiliari (deposito materiali sanitari, camera mortuaria)
- servizi generali (cucina/dispensa, lavanderia, spogliatoio personale, deposito biancheria sporca e pulita, magazzini)
- standard dimensionali: la superficie totale utile della struttura è di 40/45 mq. per ospite
- localizzazione: le RSA vanno localizzate in località già urbanizzate o ben collegate con centri urbani
- Legge 11 marzo 1988 n. 67 (finanziaria)
L'art. 20, comma 2, lettera f, prevede la realizzazione di 140.000 posti in strutture residenze per anziani che non possono essere assistiti a domicilio; prevede inoltre l'emanazione di apposito atto di indirizzo che definisca gli standard delle strutture.