Aggiornamento maggio 2020
Normativa nazionale e regionale
relativa ai Presidi socio assistenziali
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NORMATIVA GENERALE
- D.G.R 29 giugno1992 n. 38-16335
"Deliberazione attuativa relativa ai Presidi socio assistenziali. L.R. 37/90 Allegato 1, p.10.3"
Vengono definite tipologie e standard strutturali e gestionali dei Presidi residenziali e semi residenziali di assistenza sociale.
È la delibera "madre", dalla quale discendono tutti i successivi provvedimenti, sia generali, sia relativi a specifica tipologia (anziani, disabili, minori).
In particolare: definisce i requisiti strutturali generali dei Presidi; individua la tipologia strutturale denominata R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile).
- Legge 8 novembre 2000 n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
Lo Stato fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (art. 9, lettera c).
Le Regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali (art. 11, comma 1).
- Decreto Ministeriale 21 maggio 2001 n. 308
"Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
Il Decreto individua 4 tipologie di strutture socio assistenziale e ne detta i requisiti minimi comuni e specifici.
Le tipologie sono:
- strutture a carattere comunitario (capienza da 7 a 20 posti letto)
- strutture a prevalente accoglienza alberghiera (destinate ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti)
- strutture protette (destinate ad utenza non autosufficiente)
- strutture a ciclo diurno (eventualmente interne o collegate ad una struttura residenziale)
Sono inoltre individuate le "Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza minori" con capienza fino a 6 posti, destinate ad anziani, disabili, minori ed adulti in difficoltà.
Il decreto non riguarda le RSA, per le quali resta pertanto vigente la specifica normativa.
- D.G.R. 12 novembre 2001 n. 43-4413
"Legge 8/11/2000 n. 328 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Indirizzi operativi per l'applicazione del DM 21/5/2001 n. 308 attuativo della legge – Approvazione".
Vengono fornite prime indicazioni per l'applicazione del DM 308/2001.
In particolare è definito il criterio per individuare quali Presidi siano da considerare di nuova istituzione e pertanto soggetti all'immediata applicazione dei requisiti del DM 308/2001.
- D.G.R. 13 luglio 2009 n. 10-11729
"Casa famiglia ad accoglienza mista. Requisiti strutturali e gestionali, regime autorizzativo. Revoca DGR n. 24-23032 del 22.2.93".
Istituisce, tra i Presidi socio assistenziali, la "casa famiglia ad utenza mista".
Il Presidio è gestito da due persone che svolgono funzioni genitoriali, una delle quali deve essere in possesso del titolo di educatore o, in assenza, di "Coordinatore di nucleo" (ex DGR 35/2008).
Possono essere accolti minori e adulti in difficoltà (con problematiche compatibili con la presenza di minori), in numero massimo di 6.
Il Presidio è soggetto ad autorizzazione e vigilanza.
Viene abrogata la DGR 24/1993, che aveva introdotti i "Presidi socio assistenziali a carattere sperimentale" Allegato A. | Allegato B.
- D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129
"Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie"
Vengono definiti requisiti, criteri, modalità e tempi dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie per anziani, disabili e minori.
Nell'allegato A sono elencate tutte le tipologie di strutture residenziali e diurne e i riferimenti normativi contenenti, per ciascuna di esse, i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi.
Con questo provvedimento ha termine il "Regime transitorio" per i Presidi per anziani: i Presidi autorizzati in regime transitorio devono, entro i prossimi 4 anni, adeguarsi al regime definitivo.
Allegato A | Allegato B | Allegato C | Allegato D | Allegato E
- D.G.R. 7 dicembre 2009 n. 44-12758
"Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate"
In attuazione della DGR 25/2009 viene approvato lo schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (ASL / Enti gestori socio assistenziali) e presidi socio sanitari accreditati.
Allegato 1
- D.G.R. 18 Ottobre 2011, n. 1-2730
"Parziale modifica della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009. Differimento dei termini ivi previsti."
Viene modificata la D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009, stabilendo il differimento di 18 mesi:
- per i presidi pubblici autorizzati in regime transitorio, del termine per la presentazione del progetto definitivo e per la realizzazione dello stesso;
- per i presidi privati autorizzati in regime transitorio, del termine per la realizzazione del progetto definitivo;
- per i presidi pubblici e privati privi di regolare autorizzazione al funzionamento, del termine per la realizzazione degli interventi di adeguamento necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.
- D.G.R. 23 gennaio 2012 n. 16-3297
"Proroga dei termini per l'applicazione dei 'Percorsi Integrati di Cura' e per la definizione di idonei requisiti gestionali e strutturali riferiti ad alcune tipologie di strutture residenziali per disabili. D.G.R. n. 17-1763 del 28.03.2011"
Viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per:
- l'applicazione dei P.I.C. introdotti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009;
- la definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle RSA disabili e delle Comunità Alloggio con standard gestionali RAF;
- D.G.R. 2 agosto 2013, n. 86-6288
"Casa famiglia ad accoglienza mista. Modifica alla D.G.R. 10-11729 del 13.7.2009 recante i requisiti strutturali e gestionali"
Viene modificato l'allegato A paragrafo "Personale" della D.G.R 10-11729 del 13.07.2009 prevedendo che, in assenza del titolo di educatore professionale o titoli equipollenti, uno dei due adulti accoglienti della casa famiglia ad accoglienza mista debba essere in possesso dell'attestato di frequenza e profitto in esito al Corso di aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa.
- D.G.R. 9 febbraio 2015 n. 54-1035
"DGR n. 25-12129 del 14.09.2009 e s.m.i. Proroga dei termini ivi previsti".
Vengono ulteriormente prorogati i termini (fissati dalla DGR 18 ottobre 2011 n. 1-2730) per realizzare gli interventi di adeguamento al regime definitivo dei presidi soggetti all'accreditamento istituzionale della DGR 25/2009:
- per i presidi pubblici in regime transitorio il termine ultimo è il 30 marzo 2017;
- per i presidi privati in regime transitorio il termine ultimo è il 30 maggio 2016;
- per i presidi pubblici e privati privi di regolare autorizzazione al funzionamento il termine ultimo è il 30 giugno 2016.
- D.G.R. 4 agosto 2016, n. 85-3823
"Criteri per il mantenimento dell'operatività e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo".
Vengono prorogati i termini definiti dalla D.G.R n. 54-1035 del 9.2.2015 per la realizzazione degli interventi strutturali dei Presidi di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i., per il conseguimento e il mantenimento del titolo autorizzativo in regime definitivo.
I requisiti, le procedure ed i termini per l'esecuzione dei lavori sono definiti nell'allegato A.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 28-6724
Criteri per il mantenimento dell'operatività e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo. Integrazioni alla DGR 4 agosto 2016, n. 85-3823.
Integra la DGR 85-3823 del 4.8.2016 prevedendo nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo, in regime definitivo, a seguito della realizzazione dei lavori da terminare entro il 30.6.2019, anche il mantenimento operativo e se del caso, dell'accreditamento per le strutture ricadenti nei casi di seguito elencati:
- strutture di proprietà di Enti pubblici rispetto alle quali sia andata deserta la gara per affidamento lavori per la messa a norma, purchè alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abbiano approvato il progetto definitivo e cronoprogramma che preveda come termine dei lavori entro il 30.6.2019 e relativo piano finanziario ed ottemperato alle altre condizioni previste dalla DGR 85/2016
- strutture pubbliche e private che pur non avendo presentato le comunicazioni previste dalla DGR 85/2016, di fatto possedevano i requisiti in essa contenuti e stanno procedendo con i lavori nel rispetto della stessa DGR.
- strutture pubbliche e private che pur rispettando i requisiti della DGR 85/2016, non riusciranno entro il 30.6.2018 a realizzare e certificare lavori pari ad almeno il 70% del totale, a condizione che presentino entro tale data lo stato di avanzamento dei lavori ed il cronoprogramma che preveda il termine degli stessi entro il 30.6.2019
- Per quanto non previsto nel presente provvedimento, rinvia a quanto stabilito dalla DGR 85/2016.
Precisa che le condizioni su indicate debbano essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 DA INVIARE ALLA Commissione di vigilanza dell'ASL competente per territorio ed alla Direzione Coesione Sociale entro il 30.6.2018.
- Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2020, n. 3-954
Condizioni e termini per il mantenimento dell'operatività per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del completamento dei lavori e per il conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo
Il provvedimento approva:
- le condizioni e i termini per la conclusione dei lavori, necessari per il mantenimento dell'operatività dei presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i., per il conseguimento e il mantenimento del titolo autorizzativo in regime definitivo, cosi come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- precisa che, previa verifica delle condizioni di cui all'allegato A del provvedimento da parte delle Commissioni di Vigilanza competenti per territorio, le AASSLL provvederanno all'emanazione dell'eventuale provvedimento di sospensione del titolo autorizzativo e/o dell'accreditamento dei presidi di cui al presente provvedimento;
- prevedere che per tutto quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento si applica la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016;
- rinvia a successivo provvedimento deliberativo la definizione del trattamento economico da applicarsi alle strutture di cui al punto 23C) della DGR 25-12129 del 14.09.2009 che non hanno terminato i lavori di adeguamento entro il termine previsto dalla DGR n. 85-3823 del 04.08.2016.
Allegato A
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 4-1141
Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19.
Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale ha determinato notevole difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario, rendendo difficile il mantenimento dei necessari standard gestionali dei servizi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, quali residenzialità anziani, disabilità, minori, la Regione Piemonte fornisce indicazioni di carattere straordinario inerenti la sostituzione del personale, finalizzate a fronteggiare l'emergenza che si sta determinando, affinché le strutture territoriali pubbliche e private che erogano prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale e semiresidenziali possano proseguire la loro attività.
NORMATIVA ANZIANI
- Legge 11 marzo 1988 n. 67 (finanziaria)
L'art. 20, comma 2, lettera f, prevede la realizzazione di 140.000 posti in strutture residenze per anziani che non possono essere assistiti a domicilio; prevede inoltre l'emanazione di apposito atto di indirizzo che definisca gli standard delle strutture.
- D.P.C.M. 22 dicembre 1989
"Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali".
Vengono definiti i requisiti strutturali/dimensionali delle R.S.A., individuati in 11 criteri.
Tra essi:
- fruibilità degli spazi à abolizione delle barriere architettoniche
- organizzazione per nuclei
- area residenziale
- camere destinate a l o 2 persone e comunque fino a un massimo di 4
- un bagno per camera, come standard preferenziale e comunque 1 bagno ogni 4 ospiti al massimo
- dimensioni delle residenze à articolazione per nuclei fino a un massimo di 60 posti totali. In zone ad alta intensità abitativa la ricettività può raggiungere i 120 posti.
- articolazione delle residenze à le RSA sono articolate sulla base dei seguenti servizi:
- area abitativa (camere con relativi servizi igienici)
- servizi di nucleo (cucina, soggiorno, pranzo, bagno assistito, locale del personale)
- servizi collettivi (uffici, soggiorno comune, ristorante, locali attività, culto, parrucchiere)
- servizi sanitari (ambulatori, fisiochinesi, podologia, palestra con spogliatoio e deposito)
- locali ausiliari (deposito materiali sanitari, camera mortuaria)
- servizi generali (cucina/dispensa, lavanderia, spogliatoio personale, deposito biancheria sporca e pulita, magazzini)
- standard dimensionali: la superficie totale utile della struttura è di 40/45 mq. per ospite
- localizzazione: le RSA vanno localizzate in località già urbanizzate o ben collegate con centri urbani
- D.G.R. 29 giugno 1992 n. 38-16335 (vedi sopra)
La Regione elenca e definisce le caratteristiche dei Presidi socio assistenziali (PSA), tra i quali la Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), struttura destinata a persone in condizione di parziale auto sufficienza, nonché di non auto sufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, salvo che prevalenti esigenze di carattere sanitario non richiedano il ricovero in RSA.
- Progetto-Obiettivo "Tutela della salute degli anziani" del 5 agosto 1992.
Il progetto obiettivo disegna la rete pubblica e sanitaria dei servizi territoriali e residenziali destinati agli anziani (ADI - Ospedalizzazione a domicilio, R.S.A.) e attribuisce alle Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) un ruolo centrale nell'individuare i bisogni e le soluzioni.
- Linee guida del Ministero della Sanità n. 1 del gennaio 1994
"Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle Residenze Sanitarie Assistenziali"
Le linee guida forniscono indicazioni puntuali su:
- caratteristiche strutturali delle RSA (vengono ripresi e confermati i requisiti dettati dal DPCM 22/12/1989)
- aspetti gestionali e criteri per la determinazione dei costi (suddivisi in costi totalmente sanitari, costi totalmente non sanitari e costi misti).
- D.G.R. 9 gennaio 1995 n. 41-42433
"L.R. 37/90 - Progetto obiettivo 'Tutela della salute degli anziani' - Deliberazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali"
La Delibera prevede che la rete delle strutture per anziani non autosufficienti sia costituita dalle RSA e dalle RAF.
Delle due tipologie definisce:
- requisiti gestionali: assistenza medica e standard minimo di presenza delle figure professionali di infermiere, Adest, terapista della riabilitazione, espresso in minuti di assistenza al giorno per ospite
- retta giornaliera, suddivisa in quota sanitaria e quota alberghiera, individuata e calcolata secondo le indicazioni delle Linee guida del Ministero della Sanità n. 1/1994.
La delibera introduce infine il cosiddetto "regime transitorio", cioè la possibilità per le strutture prive dei requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali, di continuare l'attività di accoglienza di anziani non autosufficienti, a condizione che raggiungano (entro un tempo definito) alcuni requisiti strutturali minimi (dettagliatamente elencati), mentre i requisiti gestionali indicati dalla delibera stessa dovranno essere interamente posseduti.
- L.R. 4 settembre 1996 n. 73
"Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie"
La Regione incentiva la realizzazione di RAF e RSA, concedendo contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di nuovi Presidi o la ristrutturazione di Presidi già esistenti, conformemente ai requisiti strutturali nazionali e regionali.
Per ciascun intervento, la concessione del finanziamento è subordinata al parere favorevole dell'ASL e del soggetto gestore dell'attività socio assistenziale, da cui risulti che il Presidio è coordinato e integrato nella rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.
- D.G.R. 18 novembre 1996 n. 203
"L.R. n. 73/96, art. 1, comma 4 – Requisiti funzionali e strutturali per i Presidi oggetto di finanziamento – Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi"
È il bando di finanziamento della L.R. 73/96.
Rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, la delibera precisa in dettaglio quali debbano essere i locali sanitari delle RSA e le caratteristiche dei ‘Centri diurni per anziani non autosufficienti'.
Inoltre introduce la "Residenza Integrata Socio Sanitaria" (R.I.S.S.); essa non costituisce una nuova tipologia di residenza collettiva, bensì una soluzione integrata dei diversi servizi socio sanitari diurni e residenziali. La RISS sarà pertanto costituita da una parte residenziale formata da più nuclei (RAF/RSA/RA) e da una parte diurna, formata dal Centro diurno e da altri locali eventuali (sede del servizio sociale e dell'ADI, sede di associazioni, ecc).
- D.P.R. 14 gennaio 1997
"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"
Vengono elencati i servizi e le strutture che erogano prestazioni sanitarie e ne vengono definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi.
Vengono indicati i criteri generali. ai quali dovranno attenersi le Regioni per determinare gli standard di qualità che costituiranno ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.
- D.G.R. 28 dicembre 1998 n. 14-26366
"Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo 'Tutela della salute degli anziani'.
Unità di Valutazione Geriatrica".
Vengono approvati funzioni e obiettivi, compiti, composizione, regolamento dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.).
La delibera costituisce una modifica e integrazione alle precedenti deliberazioni regionali n. 133-16221 del 22/06/1992 e n. 188-24789 del 03/05/1993.
- D.G.R. 9 dicembre 1998. n. 47-26252
"Accordo regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei Medici di Medicina Generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte"
- D.G.R. 19 luglio 1999 n. 46-27840
"Modificazioni e integrazioni alla DGR 47/98"
Le due delibere regolano la presenza del Direttore sanitario, dei medici di medicina generale e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria presso le RSA e le RAF.
- D.G.R. 7 febbraio 2000 n. 39-29311
"L.R. 73/96, art. 1 - Nuovi ed ulteriori requisiti funzionali e strutturali per i Presidi oggetto di finanziamento - Obiettivi e modalità di partecipazione al bando- Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi"
Nuovo bando di finanziamento della L.R. 73/96.
Rispetto al precedente bando (DGR 203/96) sono introdotti e normati, a livello strutturale e gestionale, il Centro Diurno per anziani auto sufficienti (CD) e il Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente non auto sufficienti (CDI), entrambi obbligatoriamente collegati ad una RSA o RAF.
- D.C.R 22 febbraio 2000 n. 616-3149
"D.P.R. 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione"
Sono approvati:
- i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie
- i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture sanitarie
- le schede di valutazione da utilizzare per le verifiche di accreditamento
- le modalità per procedere all'autorizzazione, all'accreditamento e all'accertamento dei
requisiti di accreditamento
Tra le strutture oggetto della delibera vi sono: RSA, RAF, Centro Diurno Integrato.
- D.G.R. 1° marzo 2000 n. 37-29527
"D.G.R. n. 47-26680 del 15/02/1999. Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Compagnia di S. Paolo per la realizzazione di centri diurni integrati per anziani: Obiettivi e modalità di partecipazione al bando. Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi"
Vengono individuati i requisiti strutturali e gestionali del Centro Diurno Integrato (CDI), destinato ad anziani parzialmente non auto sufficienti, non collegato ad un Presidio residenziale.
- D.G.R. 1° marzo 2000 n. 29-29519. "Criteri di indirizzo per l'adeguamento della DGR 41-42433/95 a quanto previsto dal D.Lgs 229/99".
(Abrogata da dgr 38/2009 – Alzheimer)
Le ASL possono prevedere un incremento fino al 10% della quota sanitaria da erogare, qualora il Presidio fornisca interventi di particolare rilievo sanitario e assistenziale (dimissioni protette, nuclei per dementi o Alzheimer).
- D.G.R. 24 luglio 2000 n. 65-565
"Criteri per il mantenimento, in via sperimentale, di persone anziane non autosufficienti in Residenze Assistenziali (R.A.)"
I Presidi per auto o parzialmente non auto sufficienti (R.A.) possono ospitare anche anziani non auto sufficienti, in numero concordato con l'UVG e di norma non superiore a 5 a condizione che:
- tali persone siano entrare nella struttura, come autosufficienti e siano diventate non auto sufficienti dopo almeno 1 anno di ricovero
- il gestore del Presidio predisponga, in accordo con l'UVG, un progetto individualizzato di assistenza.
Le prestazioni a rilevanza sanitaria, previste dal progetto individualizzato, sono assicurate dall'AD.I., attivata dall'ASL competente.
- D.G.R. 11 giugno 2001 n. 61-3230
"Disposizioni attuative della DCR 616/2000 e della DGR 82/2000 in merito all'applicazione dell'istituto dell'accreditamento, al protocollo di controllo e/o vigilanza per le autorizzazioni alle strutture sanitarie private e alle relative procedure amministrative"
L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) viene incaricata di svolgere, per conto dell'Assessorato regionale alla Sanità, le attività di verifica dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, previste dalla DCR 616/2000.
L'ARPA viene scelta in quanto "soggetto terzo", cioè non direttamente interessato al processo di accreditamento, né quale soggetto erogatore, né quale soggetto fruitore delle prestazioni.
- D.G.R. 29 luglio 2002 n. 25-6772
"L.R. n. 22/90, art. 3 e smi – Finanziamento di Presidi socio assistenziali – Nuovi requisiti strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani autosufficienti – Criteri e modalità di partecipazione al bando di finanziamento"
È il bando di finanziamento per la realizzazione di due nuove tipologie di strutture, destinate ad anziani autosufficienti:
- Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti
È destinata ad un massimo di 6 anziani, non ha personale proprio, ma si avvale dei servizi assistenziali di base operanti sul territorio. Possiede i requisiti della civile abitazione. Non necessita di autorizzazione al funzionamento.
- Piccola residenza per anziani autosufficienti
Ha una capienza tra i 15 e i 30 posti letto, con le caratteristiche gestionali della Residenza Assistenziale (RA) della DGR 38/92, ma con uno standard strutturale inferiore.
Deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
- D.G.R. 2 dicembre 2002 n. 33-7910
"Criteri per il mantenimento di persone anziane non autosufficienti in Residenze Assistenziali - Modifiche alla D.G.R. n. 65-565 del 24/07/2000"
Viene modificata la DGR 65/2000, laddove prevede che in una struttura per autosufficienti (RA) possano essere ospitati, in accordo con l'UVG, non più di 5 anziani non autosufficienti. Con la DGR 33/2002 è tolto il limite massimo di 5 anziani non auto sufficienti, nel caso in cui la RA sia ubicata in Comuni dove non esistano strutture RSA e RAF oppure, laddove esistano, abbiano raggiunto l'occupazione di tutti i posti convenzionati.
- D.G.R. 5 maggio 2003 n. 46-9275
"Individuazione dei criteri di riparto di Euro 20.000.000 a favore dei quattro Quadranti delle Aziende Sanitarie Regionali e definizione dei nuclei a bassa intensità sanitaria in Residenza Assistenziale Flessibile, a modifica e integrazione della D.G.R. 41-42433 del 9.1.1995"
In strutture a regime definitivo possono essere previsti nuclei a bassa intensità sanitaria, per inserimenti proposti dall'U.V.G.
In tali nuclei gli standard di assistenza socio-sanitaria forniti, relativamente ad assistenza tutelare, infermieristica e riabilitativa, sono inferiori a quelli previsti dalla D.G.R. 41/95.
- D.G.R. 6 ottobre 2003 n. 42-10624
"Disposizioni per l'autorizzazione e il funzionamento delle RSA, finanziate ex art. 20 – legge 11 marzo 1988, n. 67"
Nelle RSA, finanziate con i fondi previsti dalla legge finanziaria del 1988, possono essere utilizzati uno o più nuclei residenziali per ospitare anziani con valutazione di tipo RAF.
In relazione al vincolo di destinazione, previsto dal finanziamento statale, tale utilizzo è subordinato al parere favorevole della Regione.
- L.R. 29 novembre 2004 n. 37
"Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie)"
Una parte dei posti letto RSA, finanziati con la LR 73/96, possono essere trasformati in posti letto destinati ad attività sanitaria, sulla base di criteri che saranno stabiliti con successiva DGR.
La LR 73/96 è abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi.
- D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 72-14420
"Percorso di Continuità Assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente"
Al percorso si accede attraverso il Pronto Soccorso o il Reparto ospedaliero.
La rete attraverso la quale si sviluppa il percorso, che deve garantire l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, comprende RSA e RAF a regime definitivo.
- D.G.R. 7 marzo 2005 n. 75-15004
"L.R. 73/1996 così come modificata dalla L.R. 37/2004.
Approvazione dei criteri e delle procedure per il reperimento nelle Residenze Sanitarie Assistenziali di posti letto da adibire ad attività socio sanitarie"
È la delibera attuativa della L.R. 37/2004. La variazione di destinazione d'uso di posti all'interno di RSA finanziate dalla L.R. 73/96 è sottoposta ad autorizzazione preventiva.
La struttura deve mantenere una significativa componente assistenziale, per la quale è stata autorizzata; per i nuovi posti devono essere individuati nuclei appositi.
- D.G.R. 30 marzo 2005 n. 17-15226
"Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 ‘DPCM 29.11.2001, Allegato 1, punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria‘".
(Abrogata da D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248)
La Delibera definisce il nuovo modello organizzativo della residenzialità per anziani non autosufficienti, rivedendo radicalmente il modello della DGR 41/1995.
Viene superata la separazione rigida degli interventi tra RSA e RAF, a favore di una suddivisione in 3 fasce assistenziali (bassa - media – alta), con possibilità per la media e alta di avere prestazioni incrementate (per un totale di 5 fasce di assistenza).
Vengono stabiliti per ciascuna fascia i parametri di personale e le rispettive tariffe, suddivise in quota sanitaria e quota alberghiera.
Viene altresì previsto un periodo transitorio di progressiva attuazione del nuovo modello (da maggio 2005 a maggio 2006). Allegato
- D.G.R. 30 marzo 2005 n. 18-15227
"Criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali in attuazione dell'art. 3 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1"
Si introduce il convenzionamento con il sistema pubblico regionale delle strutture RSA e RAF, a regime transitorio e/o definitivo, che ne presenteranno istanza.
Viene stabilito uno schema tipo di convenzione.
Vengono individuati requisiti minimi di qualità da raggiungere entro 4 mesi dalla stipula del convenzionamento (carta dei servizi, contratto di ospitalità, vari protocolli organizzativi, assistenziali e sanitari). Allegato
- D.G.R. 30 marzo 2005 n. 54-15262
"L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 – Promozione della rete delle strutture socio assistenziali – Bando per la realizzazione di posti letto RAF presso le Residenze Assistenziali per anziani – Criteri per la concessione di contributi regionali finalizzati alla attuazione degli interventi"
Vengono finanziati interventi di trasformazioni di posti RA in posti RAF a regime definitivo, in Presidi autorizzati esclusivamente come Residenze Assistenziali (RA).
Sono esclusi dal finanziamento Presidi per anziani:
- con meno di 20 posti letto
- nei quali siano già presenti e autorizzati posti per anziani non autosufficienti (RAF e/o RSA)
- privi di autorizzazione al funzionamento ex L.R. 37/1990.
- D.G.R. 31 luglio 2006 n .2-3520
"Piano d'intervento per la progressiva applicazione del modello assistenziale e tariffario previsto dalla DGR n. 17-15226 del 30 marzo 2005"
Considerata la disomogeneità esistente a livello regionale di assistenza offerta nelle strutture residenziali per anziani, viene ridefinito in modo graduale il percorso di progressione delle tariffe, per il periodo 2006-2008, per il raggiungimento dei valori stabiliti dalla DGR 17/2004.
Tale progressione verrà monitorata dalla Regione.
- D.G.R. 10 marzo 2008 n. 42-8390
"Cartella Geriatria dell'Unità di Valutazione Geriatrica e Linee Guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica e integrazione della DGR 17/2005 e della DGR 14/1998".
Vengono approvati i modelli di:
- Richiesta di Valutazione Geriatria
- Scheda Informativa Sanitaria
- Cartella geriatria
- Linee Guida del PAI
Viene modificata la DGR 17/2005 nella parte che definisce modalità e tempi di stesura del Progetto da parte dell'UVG e di stesura del PAI da parte della residenza. Allegato
- D.G.R. 14 luglio 2008 n. 35-9199
"Presa d'atto del profilo del Direttore di Comunità Socio Sanitaria e definizione delle modalità attuative dei relativi percorsi formativi"
Viene definito il profilo di Direttore di Comunità Socio Sanitaria, figura professionale corrispondente al responsabile di struttura, richiesto dalla DGR 17/2005.
Viene stabilito il percorso formativo per accedere alla qualifica (differenziato tra corso di base e corso di riqualifica riservato a chi svolge da almeno 3 anni la specifica funzione di responsabilità e/o direzione di Presidi per anziani non autosufficienti).
Viene altresì individuato il profilo di "Coordinatore di nucleo in comunità socio-sanitaria" e il relativo percorso formativo, rinviando a successiva programmazione l'attività dei relativi corsi.
Entrambi i profili possono essere utilizzati, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche al di fuori dei Presidi per anziani non autosufficienti, previa apposita disciplina regionale. Allegato A | Allegato B | Allegato C | Allegato D | Allegato E
- D.G.R. 1 agosto 2008 n. 39-9365
"Assistenza residenziale a favore di persone anziane non autosufficienti. Piano conclusivo per l'omogenea applicazione del modello assistenziale e tariffario di cui alla DGR 17/2005. Modifiche e integrazioni alla DGR 2/2006"
Viene approvato il piano conclusivo per l'applicazione a regime, su tutto il territorio regionale, del modello di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti stabilito dalla DGR 17/2005 e le relative progressioni tariffarie.
- D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 37-10232
"L.R. 1/2004, art. 3 – Promozione della rete dei servizi per gli anziani – Anno 2008 – Indirizzi e criteri per l'ammissione al contributo per la realizzazione di strutture socio-sanitarie:"
Bando di finanziamento finalizzato prioritariamente a realizzare nuovi posti letto RSA e RAF, mediante la trasformazione di nuclei per autosufficienti in nuclei RSA e RAF a regime definitivo. Il bando è riservato ad Enti pubblici e a privati senza scopo di lucro (Associazioni, Enti religiosi, Cooperative sociali).
- D.G.R. 6 aprile 2009 n.38-11189
"Requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei Centri Diurni e dei Nuclei per persone affette da Morbo di Alzheimer ed altre demenze, ai sensi della D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005. Revoca della D.G.R. 29-29519 del 1 marzo 2000 ‘Criteri per l'adeguamento della DGR 41-42433/95 a quanto previsto dal D.lgs 229/99'"
(Abrogata da D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248)
Sono individuati gli standard strutturali e gestionali e definite le modalità autorizzative dei Nuclei residenziali per Alzheimer all'interno delle RSA (denominati N.A.T.) e dei Centro diurni per Alzheimer, che possono essere di due tipologie: inseriti all'interno di un Presidio (C.D.A.I.), oppure autonomi (C.D.A.A.). Allegati.
- D.G.R. 16 marzo 2010 n. 79-13574
"Approvazione nuova versione Allegato E (Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi all'accoglienza) alla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 ‘Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie' e determinazioni in merito all'individuazione delle strutture socio sanitarie per anziani non autosufficienti interessate ad avviarne la sperimentazione"
Oltre all'approvazione della nuova versione dell'allegato E alla DGR 25/2009, vengono approvate le modalità per individuare le strutture socio sanitarie per anziani interessate a sperimentare i Percorsi integrati di cura e per lo svolgimento della sperimentazione. Allegato 1 | Allegato 2
- D.D. 17 marzo 2010 n. 129
"Modalità e termini per la presentazione delle domande da parte delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private interessate ad aderire alla sperimentazione del l'applicazione dei 'Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi all'accoglienza', nonché delle modalità e della modulistica per la rendicontazione delle spese di trasferta del personale che partecipa ai correlati percorsi formativi"
In attuazione della DGR 79/2010 è individuato il modulo per presentare istanza di partecipazione alla sperimentazione. Le strutture saranno individuate dalla Regione, scegliendo, per ogni ASL, una struttura pubblica e una privata. La sperimentazione dovrà essere attuata entro i successivi 12 mesi.
Allegato 1 | Allegato 2
- D.G.R. 22 marzo 2010 n. 62-13647
"Istituzione del Percorso clinico assistenziale per persone in Stato Vegetativo, Stato di Minima Coscienza e Locked-in Sindrome"
Dopo la identificazione clinica dei tre stati (rispettivamente siglati SV, SMC e LIS), viene individuato il percorso clinico assistenziale, che prevede interventi sia ospedalieri, sia extra ospedalieri/territoriali.
A livello territoriale sono previsti Nuclei Stati Vegetativi e Nuclei Alta Complessità Neurologica Cronica in strutture residenziali socio sanitarie o Case di Cura accreditate.
Allegato A | Allegato B
- D.G.R. 22 marzo 2010 n. 64-13649
"Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria, in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL."
A seguito dei rinnovi contrattuali, viene approvato il percorso per il progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza socio sanitaria e socio assistenziale. Vengono inoltre approvate le Linee guida per la stesura del Regolamento di struttura residenziale anziani non autosufficienti.
Allegato A | Allegato B | Tabella 1 | Tabella 2
- D.G.R. 26 luglio 2010 n. 52-409
"L.R. 8/01/2004 n. 1 ‘Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento'. Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio sanitari finanziate dalle Province con fondi regionali (Direttiva socio-asssitenziale) – Biennio formativo 2010-2012".
Le linee guida si riferiscono in particolare ai corsi di formazione di base per O.S.S., ai corsi per Direttore di Comunità socio sanitaria e ai corsi di aggiornamento e formazione/permanente.
Per i corsi già attivati per DCSS, la Regione si riserva, a seguito del monitoraggio in corso, di concedere una proroga per la conclusione della fase transitoria (in scadenza a fine 2010).
Si dà mandato alle Province di effettuare una ricognizione relativa agli operatori che lavorano nei presidi e che sono privi della qualifica di OSS. E' prevista una specifica formazione di base, per quegli operatori che hanno almeno 1 anno di anzianità di servizio.
Allegato A | Allegato B | Allegato C
- D.G.R. 2 agosto 2010 n. 69-481
"Modifiche ed integrazioni della D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009, della D.G.R. 41-5952 del 7 maggio 2002 e s.m.i., D.G.R. 55-13238 del 3 agosto e D.G.R. 44-12758 del 17 dicembre 2009".
La Regione individua in capo alle ASL la responsabilità dell'invio dei dati del sistema di monitoraggio regionale, relativo alle prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani o soggetti non autosufficienti.
Sono approvate modifiche e integrazioni della scheda di valutazione e di quella sanitaria riportate nella DGR 10 marzo 2008 n. 42-8390 (Cartella Geriatria dell'UVG e Linee Guida del PAI). Tali modifiche costituiscono l'allegato A della delibera, che sostituisce l'allegato C della DGR 42/2008.
Allegato A | Allegato B
- D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248
"Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R .n. 35-9199 del 14.97.08. Revoca precedenti deliberazioni".
(Contiene 6 Allegati e 3 tabelle)
La Delibera ridefinisce il modello organizzativo dei presidi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, che era stato introdotto con la DGR 17/2005.
- 2 tipologie residenziali
- RSA
- NAT Nucleo Alzheimer Temporaneo
- 4 tipologie diurne
- CDI Centro Diurno Integrato inserito in un presidio
- CDIA Centro Diurno Integrato Autonomo
- CDAI Centro Diurno Alzheimer Inserito in un presidio
- CDAA Centro Diurno Alzheimer Autonomo
- Sono previste 7 fasce assistenziali, con l'individuazione dei parametri di personale per ciascuna fascia
- Continuità assistenziale
Le RSA possono concorrere al percorso di continuità assistenziale, per una durata massima di 60 gg.
- Requisiti strutturali
Vengono modificati i requisiti strutturali indicati dalla DGR 38/1992, mediante una sensibile riduzione dei servizi generali, collettivi, ausiliari, a vantaggio di un aumento dei servizi di nucleo.
- Autorizzazione
Le RAF autorizzate in regime definitivo sono riclassificate automaticamente come RSA, entro 60 giorni.
Nella città di Torino, la competenza autorizzativa delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti è in capo alle ASL; al Comune rimane la competenza sulle strutture semiresidenziali.
- Principali norme abrogate
- DGR 17-15226 del 30.03.2005
- DGR 38-11189 del 06.04.2009 (Alzheimer)
- DGR 38-16335 del 29.6.1992 (relativamente ai requisiti strutturali delle RAF ed RSA)
- D.G.R. 17 giugno 2013 n. 11-5951
"Nuove disposizioni in merito alla formazione del profilo del Direttore di Comunità Socio Sanitaria in servizio e modifica della deliberazione di G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008".
Sono previsti percorsi formativi in deroga ore, finalizzati al conseguimento del titolo, destinati a chi attualmente esercita la direzione di presidi socio sanitari e sanitari; in subordine possono accedere ai percorsi formativi coloro che svolgono funzione di vice direttore o vicario.
Viene approvata, nell'allegato B), la nuova formulazione descrittiva del profilo standard del Direttore di comunità socio sanitaria; di conseguenza viene revocato l'allegato A) della DGR 35/2008.
- D.G.R. 25 giugno 2013 n. 14-5999
"Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013".
A seguito di pronunciamento del TAR Piemonte contro l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano, previste nell'Allegato 6) della DGR 45-4248 del 30.07.2012, la Regione individua nuove misure organizzative relative alla 'Modalità di presa in carico della persona anziana non autosufficiente da parte della rete regionale dei servizi socio-sanitari'.
Viene rivista e sostituita parte della modulistica relativa alla valutazione geriatria, di cui alla DGR 42-8390 del 10 marzo 2008.
- D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287
"Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012".
La Delibera approva il Piano Tariffario per le fasce assistenziali previste dalla DGR 45/2012, ripartite tra quota sanitaria e quota a carico dell'utente.
Le nuove tariffe entrano in vigore il 1° ottobre 2013 e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2015.
- D.D. 30 dicembre 2015, n. 924
"Modalità operative per l'esercizio dell'attività di continuità assistenziale a valenza Sanitaria (CAVS)".
- Approvazione del documento che definisce le modalità operative per l'esercizio dell'attività (all.A)
- Approvazione del manuale di accreditamento (all. B)
- D.G.R. 23 maggio 2016, n. 21-3331
"Piano Tariffario 2016-2017 per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Proroga, in sanatoria, della D.G.R. 85-6287/2013.
Il provvedimento riguarda le tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti, NAT e Centri diurni."
Delibera di:
- prorogare, in sanatoria, fino al 31 dicembre 2017 il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012" e s.m.i.
- dare mandato alle Direzioni Sanità e Coesione Sociale, congiuntamente, di avviare uno studio di fattibilità per la revisione del modello contenuto nella D.G.R. 45-4248/2012 ed il conseguente aggiornamento del Piano Tariffario.
NORMATIVA DISABILI
- D.G.R 22 febbraio 1993. n. 147-23154
"Comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. Adeguamento della normativa alla legge 5.2.92 n. 104".
Le comunità alloggio e i centri diurni devono possedere i requisiti strutturali della R.A.F. da 10 o 20 posti individuata nella D.G.R. 38/92.
Ai fini dell'inserimento dei soggetti handicappati, è istituita presso l'U.S.S.L. (oggi Azienda Sanitaria Locale) una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi (altrimenti denominata U.V.H. = Unità Valutativa Handicap).
- D.G.R 18 aprile 1994 n. 60-33850
"Integrazione alla D.G.R. n. 147-23154 del 22.2.1993"
In deroga alla D.G.R. 147/93, possono essere autorizzate comunità alloggio per disabili, in possesso dei soli requisiti strutturali minimi della D.G.R. 38/92 e non dei requisiti R.A.F., a condizione che vengano utilizzati locali dell'ente pubblico e che gli ospiti della comunità svolgano attività presso un centro diurno.
- L.R. 4 agosto 1997 n. 43
"Promozione della rete di strutture socio assistenziali destinate a persone disabili"
La Regione concede finanziamenti a soggetti pubblici e privati per realizzare: centri diurni, centri diurni con nucleo di residenzialità, R.A.F. e gruppi appartamento.
- D.G.R. 9 dicembre 1997 n. 34-23400
"Criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della L.R. 43/97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i Presidi oggetto di contributo"
Vengono individuate le caratteristiche strutturali dei presidi per disabili oggetto del bando di finanziamento della L.R. 43/97.
La tipologia R.A.F. della D.G.R. 38/92 viene articolata e adattata in modo specifico per le strutture residenziali e diurne per disabili.
Viene altresì normato il gruppo appartamento, presidio con caratteristiche di alloggio inserito in normali contesti abitativi.
A seguito dell'approvazione della DGR 11 maggio 2018, n. 18-6836 non trovano più applicazione i requisiti strutturali del gruppo appartamento qui definiti per le strutture di nuova istituzione, mentre permangono per i presidi già operanti.
- D.G.R. 22 dicembre 1997 n. 230-23699
"Standard organizzativo-gestionali dei servizi a favore delle persone disabili"
Viene individuata la rete completa dei presidi per disabili (tra cui quelli definiti dalla DGR 34); per ciascuna tipologia sono indicati: standard minimi di personale, costi e retta suddivisa in quota a carico della sanità e quota a carico dei servizi sociali.
A seguito dell'approvazione della DGR 11 maggio 2018, n. 18-6836 non trovano più applicazione i requisiti dei gruppi appartamento tipo A e tipo B qui definiti.
- D.G.R. 15 aprile 1998 n. 11-24370
"Comunità alloggio e Centri diurni destinati a persone disabili. Integrazione alle D.G.R. n. 147-23154 del 22.02.1993 e n. 60-33850 del 18.04.1994."
Le caratteristiche strutturali delle comunità alloggio individuate con D.G.R. 60/94, limitatamente agli edifici pubblici, sono estese a tutti gli edifici.
Inoltre i Centri diurni possono avere requisiti strutturali meno gravosi di quelli previsti dalla D.G.R. 34/97 e una capienza flessibile (non solo 10 o 20 posti, ma fino a 20).
- D.G.R. 10 giugno 2002 n. 42-6288
"Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della Legge 23.12.2000, n .388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, di cui al Decreto Ministeriale del 13.12.2001, n. 470"
Viene promosso, mediante un apposito bando di finanziamento, lo sviluppo di strutture residenziali comunitarie per disabili, inserite e integrate nella comunità locale.
Le strutture, di cui sono approvati gli specifici requisiti strutturali e gestionali, sono:
- gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici
- comunità di tipo familiare per disabili gravi
- comunità socio assistenziale per disabili gravi
A seguito dell'approvazione della DGR 11 maggio 2018, n. 18-6836 non trovano più applicazione i requisiti gestionali del gruppo appartamento qui definiti. I requisiti strutturali permangono per i soli presidi già operanti alla data della deliberazione.
- D.G.R. 16 giugno 2003 n. 60-9690
"L.R. 4/8/97 n. 43 – Promozione della rete delle strutture socio assistenziali destinate a persone disabili. Indirizzi per l'assegnazione e la concessione di contributi e modalità di partecipazione al bando di finanziamento".
Viene promosso un nuovo bando di finanziamento regionale, destinato alla realizzazione delle strutture indicate nelle DGR 34/1997 e 42/2002.
- D.G.R. 29 marzo 2010 n. 26-13680
"Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)".
La Commissione tecnica denominata U.V.H. istituita con la DGR 147/1993 viene rinominata UMVD e amplia le proprie finalità, estendendo le competenze valutative, finalizzandole non solo all'inserimento in strutture residenziali e diurne, ma anche agli interventi socio sanitari territoriali e domiciliari.
Allegato A | Scheda 1 | Scheda 2
- D.G.R. 22 ottobre 2013 n. 35-6552
"Istituzione di un nuovo modello organizzativo semiresidenziale sperimentale per persone disabili".
Viene istituito, in via sperimentale, un nuovo modello di servizio diurno per disabili, denominato "di tipo C", che fornisce prestazioni riconducibili ad attività di laboratorio.
Ne vengono definiti i parametri assistenziali, educativi e riabilitativi.
I requisiti strutturali sono quelli stabiliti per il Centro Diurno Socio-terapeutico educativo della DGR n. 34-23400 del 9 dicembre 1997.
- D.G.R. n. 21-3644 del 18 luglio 2016
"Criteri di ripartizione per l'anno 2016 dei finanziamenti a sostegno degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie (capitolo 153722/2016, Missione 12 - Programma 1202, UPB A1508A1)".
Viene riservata una quota dei finanziamenti per consentire la prosecuzione fino al 30.09.2017 della sperimentazione del nuovo modello organizzativo – gestionale del Centro diurno di tipo C che, con DGR 40/2013, veniva assegnata al Consorzio Intercomunale dei Servizi socio assistenziali C.I.S.A. 24 di Biandrate (NO). La realizzazione del progetto di servizio, definito "laboraimo", viene effettuata nel Centro diurno socioterapeutico con sede a Recetto.
Viene preso atto dei risultati positivi della sperimentazione del nuovo modello di servizio diurno per disabili, che era stato istituito con DGR 35/2013. Gli indicatori per la valutazione della sperimentazione erano stati definiti con D.D. 2.07.2014, n. 180 cod. DB 1902.
Viene preso atto che la sperimentazione è finalizzata a consolidare il nuovo modello di assistenza da estendere su tutto il territorio regionale, in considerazione anche di una prossima revisione dell'attuale normativa regionale riferita all'assistenza semiresidenziale e residenziale della persone disabili.
- D.G.R. n. 18-6836 dell'11 maggio 2018
"L. 112/2016. Istituzione della nuova tipologia "Gruppo Appartamento per disabili" e approvazione dei requisiti strutturali e gestionali. Approvazione criteri per il finanziamento di soluzioni alloggiative, ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 5 comma 4, lett. c del D.M. 23.11.2016, destinate all'accoglienza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.M. 23.11.2016 attuativo della L.112/2016, comunemente denominata "Dopo di Noi", sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali specifici per i gruppi appartamento per le persone disabili.
Dalla data del presente provvedimento l'unica tipologia di Gruppo appartamento per disabili è quella individuata con i requisiti gestionali e strutturali di cui all'Allegato 1.
Tale tipologia rientra tra le strutture accreditabili ai sensi della DGR 25-12129 del 14.09.2009.
La DGR n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 e la DGR n. 42-6288 del 10 giugno 2002 non trovano più applicazione nella parte in cui si individuano i requisiti gestionali dei gruppi appartamento di tipo A e tipo B e del "gruppo appartamento per disabili gravi motori o fisici".
La DGR n. 34-23400 del 9 dicembre 1997 e la DGR n. 42-6288 del 10 giugno 2002 per le parti riguardanti i requisiti strutturali dei gruppi appartamento sono applicabili e producono effetti soltanto per i gruppi appartamento già autorizzati al funzionamento alla data del presente provvedimento o in possesso di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. rilasciata prima dell'approvazione della presente deliberazione e non ancora in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
Tutti i gruppi appartamento già operanti devono adeguare i requisiti gestionali definiti dalla presente deliberazione e la rispondenza ai nuovi requisiti dovrà essere oggetto di verifica da parte della Commissione di Vigilanza.
Con questo provvedimento sono stati approvati i criteri per l'accesso ai finanziamenti ministeriali per la realizzazione di strutture alloggiative per le persone disabili (gruppi appartamento ed alloggi di autonomia) Allegato 2.
NORMATIVA MINORI
- D.G.R. 15 marzo 2004 n. 41-12003
"Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori"
Vengono definite:
- le tipologie di strutture per minori;
- i requisiti strutturali e gestionali generali e quelli specifici per ciascuna tipologia;
- le tariffe di ciascuna tipologia di struttura
Tra le tipologie individuate vi sono:
- comunità educative residenziali
- comunità di pronta accoglienza
- casa famiglia
- comunità mamma-bambino
- gruppi appartamento
- comunità terapeutiche e comunità riabilitative psicosociali
- centri diurni educativi e centri diurni aggregativi
- strutture sperimentali
- L.R. 9 dicembre 2009 n. 31
"Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
Le principali funzioni che svolge sono:
- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sanciti dalle Convenzioni internazionali;
- rappresenta i diritti dell'infanzia presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in strutture educative ed assistenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia;
- accoglie le segnalazioni provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti;
- concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
- D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 25-5079
"Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004"
Il provvedimento sostituisce la D.G.R. 41/2004
Vengono ridefinite le tipologie di strutture per minori ed i relativi requisiti strutturali e gestionali.
Vengono confermate le tipologie:
- comunità educative residenziali
- casa famiglia per minori
- gruppi appartamento
- comunità terapeutiche e comunità riabilitative psicosociali
- centri diurni educativi e centri diurni aggregativi
Le comunità mamma-bambino diventano "comunità genitore-bambino" (sono possibili comunità costituite esclusivamente da padri con figli minori).
Vengono individuate le "Strutture per l'autonomia" costituite da 3 tipologie, due già presenti nella vecchia normativa ("gruppi appartamento" e "pensionati integrati") ed una di nuova istituzione "accoglienze comunitarie".
Tutte le strutture attualmente esistenti devono adeguarsi ai nuovi requisiti gestionali, entro il 18 dicembre 2013.
Le strutture autorizzate ex DGR 41/2004 non devono adeguarsi ai nuovi parametri strutturali.
Le strutture prive di autorizzazione ex DGR 41/2004 devono adeguarsi ad una delle tipologie individuate, entro il 18 dicembre 2013. Decorso tale termine le strutture dovranno cessare l'attività.
- D.G.R. 14 aprile 2014 n. 55-7469
"Definizione delle tariffe delle strutture sanitarie e socio sanitarie per minori anni 2014-2015. Integrazione e parziale modifica della DGR n. 25-5079 del 18.12.2012".
Vengono stabilite le tariffe di comunità terapeutiche (CTM) e riabilitative psicosociali (CRP).
Viene inoltre stabilito che nelle comunità per minori e per genitore-bambino il calcolo del minutaggio stabilito dalla DGR 25/2012 viene effettuato su base mensile, secondo il monte ore indicato in apposita tabella allegata.
- D.G.R. 24 novembre 2014 n. 41-642
"Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014). Approvazione deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012".
Per fronteggiare l'emergenza derivata dall'arrivo di profughi e accogliere i minori stranieri non accompagnati, la Regione ha stabilito una deroga temporanea alla capienza massima dei presidi residenziali per minori delle seguenti tipologie: Casa famiglia, Comunità educativa, Gruppo appartamento, Accoglienza comunitaria.
I presidi interessati devono possedere idonei spazi aggiuntivi e incrementare le ore settimanali del personale previsto dalla DGR 25/2012.
Il possesso dei requisiti sarà preventivamente verificato dalle Commissioni di vigilanza.
- Decreto Ministero dell'Interno del 27 aprile 2015
"Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati".
Per aumentare i posti destinati a minori stranieri non accompagnati nella rete SPRAR, il Ministero finanzia progetti, presentati dagli enti locali, per collocare i minori in luogo sicuro, che può essere una struttura autorizzata, oppure in affidamento familiare.
- D.G.R. 6 Luglio 2015, n. 58-1707
"Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014) - approvazione deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR."
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
- D.D. 28 dicembre 2015 n. 1069
"L. 119/2013 e L.R.16/2009: assegnazione dei finanziamenti per le attività dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio in attuazione della D.G.R. n. 30-2464 del 23.11.2015. Spesa di euro 156.000,00 (fondi già impegnati sul cap. 153010/2015: impegni n. 4289 e n. 4400)."
- D.G. R. 15 febbraio 2016, n. 8-2905
"Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il raccordo e coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori."
Per promuovere strategie condivise in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori e rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa ma operanti su un obiettivo comune è stato approvato un protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, per la durata di due anni e da rinnovare alla scadenza mediante atto formale.
- L.R. n. 4 del 24 febbraio 2016
"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"
Con la presente legge, la Regione consolida ed amplia la L.R. 11/2008 che creava il “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” e la L.R. 16/2009, che creava la rete dei centri antiviolenza e case rifugio”, sistematizzando la prevenzione e l'assistenza alle donne vittime di violenza anche attraverso il collegamento con il sistema sanitario; viene istituito il Codice Rosa, con l'esenzione del ticket sanitario, ed il Tavolo di coordinamento regionale dei Centri antiviolenza.
Entro centoventi giorni la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo.
I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogate la L.R. 17 marzo 2008 n. 11 e la L.R. 29 maggio 2009 n. 16
- D.G.R. n. 20-3330 del 23/05/2016
"Proroga sperimentazione Centri Diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla D.G.R 25-5079 del 18/12/2012."
Viene prorogata, in sanatoria, fino al 30 giugno 2017 la durata della sperimentazione dei C.D.S.R., stabilita con D.G.R. 25-5079/2012, confermandone i requisiti ed il fabbisogno.
Vengono riavviati i procedimenti di verifica di compatibilità ex art.8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., sospesi con la D.G.R. 27-1784 del 20 luglio 2015 "Definizione delle tariffe e ridefinizione del fabbisogno dei Centri Diurni Socio Riabilitativi sperimentali per minori. Modifiche alla D.G.R. 25-2012".
Eventuali nuove istanze di realizzazione dei CDSR dovranno essere inoltrate alla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2016.
- D.G.R. n. 54-3452 del 6 giugno 2016
"Approvazione requisiti strutturali e gestionali delle strutture per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'Avviso pubblico “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti” (Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016)"
La Regione definisce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture di prima accoglienza per MSNA in coerenza con l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e ne definisce i requisiti di accesso, i tempi massimi di permanenza e le attività che al loro interno vanno assicurate.
Le strutture di prima accoglienza per MSNA sono soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi ai sensi della L.R. 1/2004.
- D.G.R. n. 18-3736 del 27 luglio 2016
"Approvazione requisiti strutturali e gestionali per le strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'Avviso pubblico "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati" (Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016)"
La Regione definisce i requisiti strutturali e gestionali relativi alla seconda accoglienza delle strutture per MSNA in coerenza con l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e ne definisce i requisiti di accesso.
Le strutture di seconda accoglienza per MSNA sono soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi ai sensi della L.R. 1/2004.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R.
Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)"
Vengono definiti i criteri:
- per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi;
- per la concessione dei finanziamenti;
- per l'istituzione dei centri violenza con le modalità organizzative, gli standard di qualità e le attività da garantire;
- per l'istituzione delle case rifugio con le modalità organizzative, le attività da garantire e gli standard strutturali, gestionali e di qualità; le case rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2004 ed in base ai principi di qualità contenuti nella D.G.R. 25-5070 del 18 dicembre 2012.
E' abrogato il D.P.G.R. 16 novembre 2009 n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio ")
- D.G.R. n. 19-6906 del 25 maggio 2018
"L.R. 1/2004. Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Minorile e la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per il raccordo e coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori."
A seguito della positiva esperienza maturata ed in continuità con quanto approvato con D.G.R n. 8 – 2905/2016, è stata condivisa la necessità di rinnovare, per la durata di anni tre, il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, estendendolo al Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ed alla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori ubicate sul territorio della Regione Piemonte.
- D.G.R. 25-7250 del 20 luglio 2018
“Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012. Conclusione fase sperimentale e aggiornamento fabbisogno regionale. Integrazioni requisiti di cui alla D.G.R. n.25-5079 del 18/12/2012
La Regione, stante le ricadute positive dell'attività svolta, stabilisce la conclusione della fase sperimentale prevista dalla D.G.R.25-5079 del 18/12/2012 e successiva D.G.R. n.20-3330 del 23/05/2016, prevedendo il CDSR ( la cui attivazione è soggetta all'autorizzazione dell'ASL previo parere 8-ter e quater D.Lgs. n.502/1992) quale tipologia autonoma ed ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori; la conclusione di tale fase deve essere indicata nei titoli autorizzativi per i CDSR attivi sul territorio regionale.
La Regione integra i requisiti gestionali della D.G.R. n.25 del 18/12/2012, aggiorna il fabbisogno sul territorio regionale, stabilisce che il coordinamento del CDSR spetta all'ASL su cui insite la struttura e conferma la validità delle tariffe definite con D.G.R. n.27-1784 del 20707/2015.
- L.R. 3 agosto 2017 n. 13
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
La Regione ha individuato le tipologie di strutture ricettive extralberghiere e ne ha stabilito i criteri e gli standard minimi qualitativi per la loro classificazione.
Tra le tipologie ricettive, normate con la presente legge, sono presenti le Case per ferie e gli Ostelli della gioventù che possono ricomprendere una porzione dedicata a Pensionato integrato, forma di accoglienza per percorsi di autonomia presso strutture ricettive extra-alberghiere, come normato dalla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 25-50795079 “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004”.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è stata abrogata la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 15 bis, 16, 17, 18 bis e 18 ter;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 4/r.
Regolamento regionale recante: "caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche. (Articolo 18 della Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 13)"
Il presente regolamento, così come disposto nell'art. 18 della L.R. 3 agosto 2017 n.13, disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.
Gli immobili destinati a “case per ferie” e ad “ostelli” sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico ricettiva.
L'art.17 dispone, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, le deroghe per le “case per ferie” e gli “ostelli per la gioventù” già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.
Nell'allegato A vengono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle nuove strutture turisticoricettive extralberghiere.
Nell'allegato B vengono definiti gli standard qualitativi minimi per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere distinti per classe (sezione V Case per ferie ed Ostelli ).
L'allegato C si riferisce ai requisiti per l'accessibilità delle strutture extralberghiere.
L'allegato D è relativo ai loghi identificativi per la classificazione delle strutture.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione viene abrogata in toto la l.r. 31/1985.
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 29-8556
Progetto sperimentale attivazione struttura residenziale socio-riabilitativa a valenza terapeutica per soggetti di 17/21 anni, con possibile estensione fino a 23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale per reati da minorenni, e conseguente estensione fascia d'età di accoglienza per strutture per l'autonomia di cui alla DGR 25-5079 del 18.12.2012. Integrazione DGR 25-12129 del 14.09.2009.
Il provvedimento offre un modello sperimentale, per la durata di tre anni, finalizzato all'accoglienza di minori e giovani adulti della fascia 17/21 anni, appartenenti allo stesso sesso, con possibilità di prosecuzione sino ai 23 anni per i soggetti sottoposti a provvedimento penale che abbiano commesso reato da minorenni, con problematiche di rilievo socio-sanitario, caratterizzati da compromissione del funzionamento personale e sociale, non immediatamente collocabili in un quadro patologico o di patologia psichiatrica, ma in un quadro di sofferenze e comorbilità complesse.
- L'attivazione è soggetta all'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento rilasciate dall'Azienda Sanitaria competente previo esame istruttorio delle proposte pervenute da parte dei Settori regionali competenti della Direzione Sanità e della Direzione Coesione Sociale e la formulazione di parere vincolante anche ai fini dell'acquisizione della verifica di compatibilità ex art.8 ter e quater D.Lgs 502/92 da parte del Sottogruppo del Penale Minorile integrato con i rappresentanti degli enti gestori dei servizi sociali territoriali.
- La struttura è soggetta a vigilanza ai sensi della L.R. n.1 dell'08.01.2004 e s.m.i.; l'organo preposto deve essere integrato da un rappresentante del Dipartimento Materno-Infantile, da un rappresentante del DSM e da un rappresentante del Dipartimento Patologia delle Dipendenze.
- Al termine del triennio verranno valutati gli esiti e l'eventuale superamento della fase sperimentale.
Il presente provvedimento prevede inoltre la possibilità, su specifica richiesta inoltrata alla Regione Piemonte Direzione Coesione sociale, di inserire nella sperimentazione un gruppo appartamento per un massimo di 6 ospiti ed una accoglienza comunitaria ex D.G.R. 25/2012, al fine di consentire il proseguimento del percorso di accompagnamento all'autonomia attraverso un successivo inserimento nella cosiddetta struttura per l'autonomia, innalzando in questo caso il proseguimento dell'accoglienza sino a 23 anni di età per i soggetti sottoposti a provvedimento penale inseriti in queste strutture.
L'autorizzazione all'accesso alla sperimentazione sarà comunicato alla Commissione di Vigilanza competente per territorio.
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 10-8692
Approvazione, in via sperimentale, del modello tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, istituite ai sensi della LR 4/2016.
Il presente provvedimento prevede una fase sperimentale, della durata di tre anni, del piano tariffario da applicarsi per gli inserimenti presso le case rifugio, differenziando la retta giornaliera a seconda che la struttura sia autorizzata fino a 7 posti o da 8 a 12 posti e che l'inserimento riguardi la donna sola o la mamma con bambino, prevedendo in questo caso una quantificazione per nucleo e non per singolo soggetto.
Definisce le specifiche organizzative riferite al personale delle strutture, a seconda che la casa rifugio sia rivolta all'accoglienza di donna sola o di mamma con bambino.
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019 n. 22-8704
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori.
Il presente provvedimento prevede per le C.E.R.:
- la possibilità di accogliere minori della fascia di età 6-11 anni oppure 11-17 anni e che i minori sotto i 6 anni possano essere accolti solo in pronta accoglienza e solo nelle prime per un massimo di 30 giorni
per le C.T.M. e le C.R.P.
- la possibilità per le ASL di richiedere alle strutture, in fase di sottoscrizione dei singoli contratti, un impegno di riserva temporanea di posti letto;
- la ridefinizione dei requisiti organizzativi generali e comuni ad entrambe le strutture
- la modifica dei requisiti di accesso e permanenza, gestionali e strutturali per le singole tipologie di presidio
I nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione, mentre l'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione del presente provvedimento.
- D.G.R. n. 43-8952 del 16 maggio 2019
Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58 del 6 luglio 2015.
Il provvedimento individua le Accoglienze Comunitarie (A.C.) ed i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed 21 anni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato A, prevedendo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione al funzionamento.
Le A.C. ed i G.A. già operanti devono ottenere la conferma di autorizzazione al funzionamento, da richiedere entro il 16.09.2019 agli organismi competenti, adeguandosi ai requisiti strutturali ed organizzativi così come definiti nell'allegato A del presente provvedimento, al fine di mantenere l'operatività.
I Pensionati integrati già operanti che ospitano MSNA devono possedere i requisiti strutturali già previsti dalla D.G.R. 25/2012 e quelli gestionali previsti dalla D.G.R.58/2015 per i gruppi appartamento e dal presente provvedimento ed ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento da richiedere agli organismi competenti entro il 16.09.2019.
L'unità immobiliare deve possedere la destinazione d'uso residenziale (civile abitazione).
Le strutture che non si adegueranno nei modi e nei tempi stabiliti dovranno cessare la loro attività.
Viene previsto che le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte in strutture di accoglienza dedicate, cd Comunità di fuga.
- D.G.R. n. 3-210 del 30 agosto 2019
Sospensione parziale dell'efficacia e differimento termine della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 avente ad oggetto "Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, DGR n. 41-642 del 24 novembre 2014 e DGR n. 58-1707 del 6 luglio 2015".
Il provvedimento prevede la sospensione dell'applicazione della D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019 fino al 1/3/2020 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gestionali della stessa e differisce al 16/10/2019 il termine per la presentazione dell'istanza di conferma di autorizzazione al funzionamento delle strutture per l'autonomia che ospitano MSNA.
La D.G.R. n. 3-210 stabilisce che:
- i requisiti gestionali dei Gruppi Appartamento e delle Accoglienze Comunitarie sono quelli definiti dalle D.D.G.R. n.25-5079/12, n.41-642/14 e n.58-1707/15, mentre quelli strutturali sono quelli definiti dalla D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019;
- i requisiti gestionali dei Pensionati Integrati già operanti ed ospitanti MSNA saranno quelli previsti dalla D.G.R. n.58-1707/15 per i Gruppi Appartamento, mentre quelli strutturali sono quelli già definiti dalla D.G.R. n. 25-5079/12.
La nuova D.G.R. conferma che:
- le strutture che non presenteranno richiesta di autorizzazione entro il termine previsto del 16.10.2019 non potranno proseguire l'attività;
- le minorenni vittime di tratta a partire dai 16 anni di età possono essere accolte dalle c.d Comunità di fuga gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese.
- D.G.R. n. 4-1088 del 6 marzo 2020
Strutture residenziali per l'autonomia e per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Revoca della D.G.R. 3-210 del 30.08.2019 e modifica della D.G.R. 43-8952 del 16.05.2019.
Il provvedimento revoca la D.G.R. n.3 del 30.8.2019 ed approva, a modifica della D.G.R. n. 43-8952/2019, i requisiti strutturali, di accesso e organizzativi che devono possedere le strutture “Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani” e “Accoglienza comunitaria” ospitanti o meno MSNA che trovano applicazione per le strutture di nuova istituzione; si stabiliscono inoltre i requisiti di adeguamento per i Pensionati Integrati già operanti ed ospitanti MSNA per poter proseguire l'attività.
Viene previsto che le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte in strutture di accoglienza dedicate, cd Comunità di fuga.
Tutte le strutture suddette dovranno ottenere l'autorizzazione al funzionamento e sono soggette a vigilanza.
Nelle disposizioni transitorie vengono previste le condizioni in deroga agli standard per ottenere l'autorizzazione al funzionamento da parte delle strutture già funzionanti e che hanno avanzato istanza di conferma del funzionamento entro il 16.10.2019 e le condizioni in deroga al possesso del titolo del personale già operante.
- D.G.R. n. 4-1211 del 10.04.2020
Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l'attivazione.
La D.G.R. norma i requisiti delle strutture regionali dedicate ai minori che necessitano di collocazione extrafamiliare in quanto rimasti temporaneamente privi di parenti che possano occuparsene a causa dell'emergenza sanitaria o in attuazione di provvedimenti dell'AA.GG. che devono trascorrere il periodo di quarantena previsto dalla vigente normativa.
Le tipologie di strutture attivabili a tale scopo sono riconducibili alle c.d. Strutture per l'autonomia ex D.G.R. 25/2012 della tipologia Pensionato Integrato o Accoglienza Comunitaria attivabili con SCIA al SUAP.
Le suddette strutture (per un totale di 60 p.l. sul territorio regionale dislocati come da Provvedimento) sono destinate ad accogliere minori della fascia 6-11 o della fascia 12-17 per un numero massimo di 12 p.l. per ciascuna struttura.
Se l'immobile lo consente, è possibile attivare due presidi distinti, all'interno dello stesso complesso.
In caso di fratrie, al fine di garantire il collocamento congiunto di fratelli/sorelle, se nel loro interesse, si privilegia la collocazione nella stessa struttura a prescindere dall'età.
La D.G.R. disciplina i requisiti di personale ed organizzativi che dette strutture devono possedere, nonché i requisiti strutturali e di protezione e la procedura di attivazione.
NORMATIVA VIGILANZA
Titolarità della funzione
- Legge 8 novembre 2000 n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
Alle Regioni spetta la funzione di definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture (art. 8, lettera f).
Ai Comuni spetta la funzione di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture (art. 6).
- L.R. 8 gennaio 2004 n. 1
"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".
- I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semi residenziale (art. 6, comma 2, lettera e).
- Tali funzioni sono obbligatoriamente gestite in forma associata o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate (art. 9 comma 5).
- Le Aziende Sanitarie Locali mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza (art. 7, comma 1).
- La Regione definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata (art. 4, comma 1, lettera f).
- In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale (che dovranno riordinare la materia relativa ai criteri e alle procedure di vigilanza, nonché le tipologie delle strutture e i relativi requisiti gestionali e organizzativi), le funzioni di vigilanza sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento (art. 54) (cfr. D.G.R. 124/1997).
- D.G.R. 11 febbraio 2008 n. 32-8191
"Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza sui Presidi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 1/2004"
Viene confermato quanto disposto dall'art. 54 della LR 1/2004.
Viene confermato che le funzioni di autorizzazione e vigilanza delle RSA gestite dalle Aziende sanitarie Locali sono esercitata – per ragioni di incompatibilità - dalla Regione stessa, che a tale scopo si avvale delle Commissioni di vigilanza istituite presso le ASL, secondo un apposito schema di utilizzo.
- Importanti modifiche alla L.R. 8 gennaio 2004, n. 1. in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza.
La legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 all'art. 2, ha apportato importanti modifiche alla L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza dei presidi socio assistenziali:
- le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono esercitate dalle ASL in forma associata su un territorio diverso da quello di riferimento in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e aziende che gestiscono direttamente servizi e strutture;
- la Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle seguenti strutture, che rientrano nella competenza delle ASL:
- strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti;
- strutture delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso (a gestione diretta o in appalto);
- sono state stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni;
- la Giunta Regionale, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge 16/2016, individua una struttura di coordinamento regionale delle commissioni di vigilanza;
- le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza verranno determinate con successiva Deliberazione della Giunta Regionale, entro 150 gg. dall'entrata in vigore della legge 16/2016;
- in via transitoria la funzione di vigilanza continua ad essere esercitata secondo le disposizioni regionali vigenti.
Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16.
"Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)."
Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"
(Testo coordinato con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali n. 16/2006, n. 22/2007, n. 23/2015, n. 16/2016)
Modalità di esercizio della vigilanza
- D.G.R. 14 aprile 1997 n. 124-18354
"Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza in materia socio assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 1997 n. 5".
Vengono definiti:
- i criteri per l'esercizio della attività di vigilanza
- la composizione della Commissione di vigilanza
- le modalità per la richiesta di autorizzazione
- D.G.R. 5 agosto 1998 n. 83-25268
"L.R- n. 61/97 art. 16 - Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale 1997/1999 – Deliberazione settoriale attuativa del P.S.R. contenente indicazioni per le attività di autorizzazione e di vigilanza relative a RSA, RISS, CP, CTP".
Questo atto, simile nel contenuto alla precedente DGR 124/97, riguarda le strutture socio-sanitarie per le quali la competenza autorizzativa e di vigilanza è in capo alle Aziende sanitarie.
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
- Residenze Integrate Socio Sanitarie (RISS)
- Comunità Protette (CP) e Centri di Terapia Psichiatrica (CTP)
- D.G.R. 1° marzo 2000 n. 32-29522
"Art. 8 ter D.Lgs. n. 229/99. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie"
La delibera prevede che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla costruzione di nuove strutture sanitarie o all'ampliamento o trasformazione di quelle esistenti, sia subordinato all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Regione, che accerti la compatibilità della struttura in relazione al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale.
- D.G.R. 23 febbraio 2004 n. 60-11842
"Attuazione del disposto di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, in materia di adeguamento di strutture residenziali e semiresidenziali"
Ai sensi dell'art. 37 della LR 1/2004, la delibera individua, per i Presidi che fanno parte del Cottolengo, uno specifico regime in ordine a modalità e tempi di adeguamento, ne consente la prosecuzione dell'attività, fatti salvi requisiti minimi essenziali di sicurezza e standard adeguato di personale.
- D.G.R. 15 marzo 2004 n. 42-12004
"Modifiche ed integrazioni dell'‘Allegato B punto 2.4. alla D.G.R. n. 32-29522 del 1.3.2000 Art. 8/ter D.Lgs. n. 229/99. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie"
La DGR 32/2000 viene modificata esclusivamente nell'allegato che individua la programmazione di posti letto RSA e RAF per anziani.
- Circolare Presidente Regione n. 1/WEL del 16 aprile 2007
"Indirizzi relativi all'attività di vigilanza e all'attività di controllo del rispetto delle convenzioni nelle strutture per anziani"
La circolare fornisce indicazioni generali sulle funzioni e sui compiti dell'attività di vigilanza.
Fornisce inoltre indirizzi specifici relativi alla vigilanza nei Presidi per anziani, in relazione all'assetto organizzativo delineato dalla DGR 17/2005.
- D.G.R. 21 dicembre 2009 n.82-12916
"Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Disposizioni in merito"
A seguito dell'emanazione della DGR 25/2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie", viene rilasciato in sanatoria il parere favorevole programmatorio di presidi indicati in allegato. Viene inoltre stabilito di sospendere il rilascio di ulteriori pareri programmatori, fino alla adozione di un provvedimento regionale di definizione del fabbisogno. Tale sospensione non vale per i territori delle ASL TO1, TO2, TO3 e VCO, considerata la rilevante carenza di strutture in quei territori. Allegato
- D.G.R. 4 agosto 2010 n. 46-528
"Art. 8 ter D.Lgs. 502/1992. Modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitari. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 32-29522 del 1° marzo 2000 e s.m.i., alla D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 e alla D.G.R. 82-12916 del 21 dicembre 2009".
Il fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti viene fissato in 3 posti letto ogni 100 anziani ultra65 ( mentre rimane al 2% la percentuale di posti convenzionati).
Vengono riportati i dati relativi ai posti residenziali e diurni esistenti dei presidi per disabili e fornita la valutazione del fabbisogno regionale.
Vengono approvati modalità e termini per la richiesta ed il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture socio sanitarie (c.d. 8 ter), nonché la relativa modulistica; la procedura autorizzativi si differenzia a seconda che l'intervento da realizzare: a) sia subordinato al Permesso di Costruire; b) sia subordinato alla Denuncia di Inizio Attività; c) non richieda nessuna autorizzazione edilizia.
Tabella 1 | Tabella 2 | Tabella 2bis | Allegato A | Allegato B | Allegato C
- D.G.R. 7 Aprile 2011, n. 20-1833
"Art. 8/ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. Modalita', termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie. Integrazioni alla D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, relativamente all'assistenza residenziale e semiresidenziale per persone disabili.".
Il provvedimento integra la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, relativamente ai presidi per disabili:
- vengono ridefinite le procedure per la richiesta e il rilascio del parere programmatorio regionale;
- sono riportati i dati aggiornati sui posti residenziali e diurni per disabili e viene fornita la valutazione sul fabbisogno regionale.
- D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 36-5090
"Art. 8 ter D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni".
Riguarda le strutture residenziali per anziani non autosufficienti (R.S.A.).
A parziale modifica della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, può essere richiesto il parere finalizzato alla realizzazione ed autorizzazione di posti letto in percentuale compresa tra i 3% e il 6% (ogni cento anziani ultra65enni).
Tali posti, non possono però essere accreditati.
- D.G.R. 17 giugno 2013 n. 10-5950
"Nuove disposizioni in merito alla promozione di corsi formativi integrativi per gli operatori occupati addetti all'assistenza alla persona al fine del conseguimento della qualifica professionale dell'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e modifica della deliberazione di G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012".
Sulla base di una ricognizione regionale sugli operatori impiegati nelle strutture socio assistenziali e socio sanitarie, dalla quale è risultato un numero consistente di personale privo della qualifica OSS, la Regione promuove un percorso formativo in deroga, da concludere entro il 31 dicembre 2017, destinato agli operatori occupati, privi di titolo, che abbiano maturato, alla data del 17 giugno 2013, almeno due anni di anzianità di lavoro nell'assistenza alla persona
- D.D. 13 giugno 2016, n. 337
"Aggiornamento Tabella 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 (Art. 8/ter D. lgs. n. 502/1992 s.m.i. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie). Pubblicazione Elenco 1 di cui alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012."
Nel provvedimento:
- l'aggiornamento al 31 marzo 2016 della Tabella 1 relativa ai posti letto per l'Assistenza Residenziale Anziani non Autosufficienti (PL di RSA esclusi PL Alzheimer) ex D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010
- l' Elenco 1 - pareri favorevoli ‘8 TER' come previsto ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 ( conteggiati separatamente dalla Tabella 1. - Aggiornamento al 31 maggio 2016.
Allegati: Tabella 1 ed Elenco 1
- D.D. 28 ottobre 2016, n. 688
"Aggiornamento Tabella 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010. Pubblicazione Elenco 1 di cui alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012. Revoca D. D. n. 337 del 13 giugno 2016."
Nel provvedimento:
- l'aggiornamento al 31 marzo 2016 della Tabella 1 relativa ai posti letto per l'Assistenza Residenziale Anziani non Autosufficienti (PL di RSA esclusi PL Alzheimer)” ex D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010
- l' "Elenco 1 - pareri favorevoli ‘8 TER' " come previsto ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (conteggiati separatamente dalla Tabella 1. - Aggiornamento al 31 maggio 2016.
Allegati: Tabella 1 ed Elenco 1
- D.D. 9 luglio 2018, n. 462
Residenze Sanitarie Assistenziali. Aggiornamento Tabella 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010. Pubblicazione Elenco 1, di cui alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012.
Nel provvedimento:
- l'aggiornamento della Tabella 1 relativa ai posti letto per l'Assistenza Residenziale Anziani non Autosufficienti (PL di RSA esclusi PL Alzheimer)” ex D.G.R. n.46-528 del 4 agosto 2010
- l' “Elenco 1 - pareri favorevoli ‘8 TER' ” come previsto ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (conteggiati separatamente dalla Tabella 1.
Allegati: Tabella 1 ed Elenco 1
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019 n. 31-8596.
Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all'art.8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere "generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture. Revoca deliberazioni.
La D.G.R. aggiorna e riordina le deliberazioni già esistenti al fine di rendere più chiaro ed omogeneo il procedimento.
Definisce:
- una disciplina di carattere "generale" (allegato A) che descrive:
- l'espressione di parere di cui all'art. 8 – ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 senza limitazione quantitativa o contingentamento per i richiedenti che non intendono chiedere l'accreditamento fatta salva l'eccezione per i procedimenti relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori e per i posti CAVS.
- L'espressione di pareri di verifica di compatibilità con contingentamento quantitativo per le richieste riferite ad interventi per i quali si intenda richiede accreditamento regionale ai sensi dell'art.8 quater del d.lgs 502/1992 e s.m.i.
- Nei casi sia richiesta espressione di parere dell'A.S.L. precisa che quest'ultimo è obbligatorio ma non vincolante.
- Le tipologie delle strutture sanitarie e socio sanitarie comunque soggette alla verifica di compatibilità (parag. 3).
- Che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art.8 ter, comma 3, è condizione necessaria ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'esercizio funzionamento e che l'autorizzazione costituisce un procedimento autonomo.
- La definizione della tempistica della durata ed efficacia dei pareri (paragrafo 8) e che i pareri già resi ai sensi dell'art 8 ter, comma 3,, del d.lgs 502/92 e s.m..i. sono efficaci entro i limiti di durata previsti al paragrafo 9.
- La elencazione della revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni sono indicate nel paragrafo 10.
Dispone inoltre di:
- revocare parzialmente la DGR 46-528 del 4.8. 2010 nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare nella città di Torino R.S.A. fino ad un massimo di 200 p.l.
- una disciplina di carattere di "dettaglio" (allegati da B ad H).
Nei singoli allegati trovano descrizione: il procedimento, la competenza, l'oggetto della verifica di compatibilità ex 8 ter, comma 3, del rilascio del parere, l'eventuale verifica di compatibilità ex art 8 quater, i termini e il responsabile del procedimento ed il rinvio a modulistica da adottarsi da parte del settore Regionale competente:
Allegato B e B1 - Procedimento relativo agli interventi per la realizzazione di strutture socio sanitarie destinate ad anziani non autosufficienti.
Allegato C e C1 - Procedimento relativo agli interventi per la realizzazione di strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e case famiglia ad accoglienza mista.
Allegato D e D1 - Procedimento relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie per la salute mentale dei minori (residenziali CTM e CRP) e semiresidenziali CDSR
Allegato E - Procedimento relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie destinate al ricovero a ciclo continuativo e diurno.
Allegato F - Procedimento relativo agli interventi per la realizzazione di strutture sanitarie destinate alla erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Allegato G Procedimento previsto ex 8 ter D.Lgs n. 502/1992 e.s.m.i relativo agli interventi per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, sanitarie e e sociosanitarie destinate a persone affette da patologia psichiatrica.
Allegato H Procedimento previsto ex 8 ter D.Lgs n. 502/1992 e.s.m.i relativo agli interventi per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, sanitarie e sociosanitarie destinate a persone affette da dipendenza patologica.
La modulistica da utilizzare sarà predisposta ed adottata con specifico successivo provvedimento.
Elenco deliberazioni revocate in tutto o in parte
D.G.R. n. 32-29522 del 1.3.2000 Art. 8 ter D.Lgs. 229/99. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Revoca totale
DGR n. 98- 9422 del 1° agosto 2008 Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva. Revoca totale.
DGR n. 51-408 del 26 luglio 2010 DGR n. 98-9422 del 1/08/2008 Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva – Modifica ambito di applicazione. Revoca totale
DGR. n. 46-528 del 4/08/2010 Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i.. Modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 32 -29522 del 1 marzo 2000 e s.m.i., alla D.G.R 25-12129 del 14 settembre 2009 e alla D.G.R. 82-12916 del 21 dicembre 2009. Revoca parziale (vedere allegati di riferimento).
D.G.R. n. 20-1833 del 07.04.2011 Art. 8/ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. Modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie. Integrazioni alla D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010, relativamente all'assistenza residenziale e semiresidenziale per persone disabili. Revoca parziale (vedere allegati di riferimento).
DGR n. 36-5090 del 18./12/2012 Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni Revoca totale
D.G.R. n. 36-6239 del 2.8.2013 D.G.R. n. 12-5525 del 14.03.2013 - Individuazione del fabbisogno regionale delle attività prestazioni erogate dagli Enti Accreditati dell'area delle Dipendenze Patologiche e avvio della fase di Sperimentazione (ex art. 9-quinquies della D.G.R. n. 61-12251 del 28.09.2009) Revoca totale.
DGR 12-6338 del 9 settembre 2013 Verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato C) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i. Revoca totale
DGR n. 24-4069 del 17 ottobre 2016 Verifica ex art. 8 ter e quater d.lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) e B) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i. Revoca totale
DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 (e circolare applicativa n. 8949 del 12 aprile 2017) Verifica ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. e all'iter procedurale. Revoca totale