Divisione Servizi Sociali


Ufficio Vigilanza



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Autorizzazione e Vigilanza delle strutture socio assistenziali



Legge 8 novembre 2000 n. 328

Competenze dello Stato - art. 9
- Fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione.

Competenze delle Regioni - art. 8
- Definiscono i criteri per l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza.

Competenze dei Comuni - art. 6
- Autorizzazione vigilanza e accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1

Art. 6, comma 2, lettera e
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale.

Art. 7 comma 1
Le Aziende sanitarie locali (ASL) mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 9 comma 5
Le attività relative ad autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata, o dai comuni capoluoghi di provincia, o dalle ASL delegate.

Art. 54 comma 1
In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, le funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA, sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento

Attenzione !

La Regione ha stabilito che le RSA gestite direttamente dalle ASL siano autorizzate e vigilate dalla Regione stessa

Riepilogo sulle competenze di autorizzazione e vigilanza a Torino

Ente a cui compete l'autorizzazione e la vigilanza
Comune   A.S.L.   Regione
Presidi per anziani
Tutte le tipologie
ad esclusione delle RSA
  R.S.A.   RSA
a gestione diretta ASL
Presidi per disabili
Tutte le tipologie
ad esclusione delle RSA
  RSA   RSA
a gestione diretta ASL
Presidi per minori
Tutte le tipologie
ad esclusione di CTM - CRP - CDSR
  CTM - CRP - CDSR   CTM - CRP - CDSR
a gestione diretta ASL


Autorizzazione al funzionamento di Presidi Socio Assistenziali

L.R. 1/2004 art. 27, comma 1
"Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture, è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione"

Violazione e provvedimenti conseguenti

L.R. 1/2004 - art. 28, commi 1 e 2

Con la D.G.R. 124-18354 del 14/04 1997 la Regione ha fornito gli "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza in materia socio assistenziale"

Contenuti dell'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza si estrinseca, in particolare, attraverso l'effettuazione di visite ispettive ai presidi, da parte di una Commissione di Vigilanza, appositamente costituita. Le visite possono riguardare tutti o parte degli aspetti che qui si propongono in via esemplificativa:


La Commissione inoltre può acquisire protocolli operativi relativi ad alcuni ambiti.
Ad esempio:


La Commissione verifica, in sede di visita ispettiva, se e come i protocolli vengono attuati

Composizione della Commissione di Vigilanza

Da chi è composta

Le visite ispettive
In ogni visita ispettiva viene redatto un verbale da parte della Commissione di vigilanza

I provvedimenti
I verbali delle visite ispettive vengono recepiti con apposito provvedimento del Direttore generale dell'ASL o del Dirigente preposto del Comune di Torino

Il contenuto dei provvedimenti



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