Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap semprechè gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune. L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato, immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi ell'Azienda per i servizi sanitari. Detto certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. Sono altresì ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili, quando, all'interno del libretto stesso, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Per quanto concerne l'esatta interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore, l'apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento o handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità, ma che riguardano la sfera psichica dell'elettore. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale l'elettore ha assolto la funzione di accompagnatore.
Devono intendersi "elettori portatori di handicap", anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Con la recente modifica di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune il proprio accompagnatore ampliandone la facoltà di scelta: il cittadino disabile potrà scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto; potranno farsi accompagnare anche da persone residenti in altri comuni d'Italia.
La citata legge n. 17/2003, prevede, altresì, che l'annotazione del diritto di voto assistito possa essere inserita - su richiesta dell'interessato e corredata da apposita documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice sulla propria tessera elettorale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e in particolare della legge n. 675/1996 (norme sulla tutela della privacy). Questa facoltà consentirà agli interessati di essere ammessi al voto evitando di presentare il certificato medico ad ogni tornata elettorale, qualora, invece, la tessera elettorale non presenti il suddetto simbolo o codice, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico - rilasciato dalle Aziende Sanitarie Locali, che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore/ice di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.