Voto di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, art. 3-sexies "voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali" possono essere ammessi a votare nella Circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo e precisamente:
- il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
- i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si trovino all'estero da almeno tre mesi.
Questi elettori devono registrarsi (entro il 13 febbraio 2006) presso gli Uffici Consolari sottoscrivendo apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in parola per l'esercizio del voto all'estero e vengono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 470/1988.
Per ragioni tecnico-pratiche, il legislatore ha previsto che i voti di questi elettori vengano computati nella Circoscrizione estera nella quale si trovano.