Il Ministero dell'Interno in accordo con gli Enti e le Società competenti ad accordare le previste agevolazioni di viaggio in favore degli elettori che parteciperanno alle prossime elezioni di domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006, hanno diramato le seguenti direttive ai propri Uffici periferici di competenza per la concessione delle agevolazioni tariffarie per gli elettori che si recheranno a votare.
E' previsto il rilascio di biglietti ferroviari nominativi per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie, n. 1 (viaggi che interessano più Regioni - Espressi/Regionali/Nazionale per viaggi di corsa semplice) e n. 39 (viaggi che riguardano una sola Regione - per viaggi di corsa semplice e/o di andata e ritorno in ambito regionale/provinciale), sia per la prima che per la seconda classe, dietro esibizione della tessera elettorale. Qualora l'elettore sia sprovvisto di tale tessera, solo per il viaggio di andata, (e, comunque, solo per gli elettori residenti in Italia), il biglietto sarà rilasciato dietro sottoscrizione da parte dell'elettore, di una dichiarazione sostitutiva (art. 48 del T.U. n. 445/00 e art. 10 della legge n. 675/1996) da presentare al personale di biglietteria (ovvero al personale di bordo, nel caso in cui la stazione di origine del viaggio sia disabilitata o impresenziata). Resta inteso che, in ogni caso, in occasione del viaggio di ritorno, l'elettore dovrà comunque esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, una apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione. Per l' utilizzo di treni IC, IC PLUS, ICN, ES*, Eurostar Italia Alta Velocità, TBiz o del servizio cuccetta o VL deve essere corrisposto il relativo cambio servizio a prezzo intero mentre sui treni classificati come TrenOK non sono riconosciute le riduzioni per elettori. Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di carta blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore. I biglietti ferroviari - che devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno - hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni decorrente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24.00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione quest'ultimo escluso). Pertanto, ai fini della partecipazione alle consultazioni elettorali in oggetto, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 1° aprile 2006 e quello di ritorno oltre il 20 aprile 2006. I biglietti con assegnazione del posto (Eurostar Italia, ES*AV, TBiz, IC Plus,VL e cuccette) sono validi - nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni - solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati. Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a 200 km., 24 ore per distanze superiori, salva, comunque la possibilità di proseguire, anche dopo tale scadenza, il viaggio intrapreso fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.
A tali elettori viene applicata la tariffa ridotta "Italian Elector", per viaggi di andata e ritorno, da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale e viceversa. Per coloro che utilizzano treni Artesia s.a.s. viene applicata la tariffa "Italian Elector" per viaggi di andata e ritorno da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno Artesia e viceversa. La tariffa ridotta Elector non si applica ai viaggi effettuati con vetture Excelsior. L'agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l'indicazione del tipo di agevolazione di viaggio spettante, nonché su esibizione del passaporto o di altro documento valido. Non è invece prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale. I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere effettuato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale. Il biglietto a tariffa "Italian Elector" può essere acquistato all'estero (compresa la Francia) per l'intero viaggio, fino alla stazione sede del Comune elettorale qualora tale stazione sia servita a treni IC Plus, ES*, ES*AV, TBiz e ICN/Exp Notte per sistemazioni in cuccetta o VL. per i treni internazionali Eurocity a prezzi globali di mercato che collegano Germania e Italia, il relativo biglietto, ove venga acquistato presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato a tariffa chilometrica TCV fino al confine italiano e viceversa. Dal confine italiano fino ad una delle stazioni servite dal treno diretto internazionale e viceversa, il biglietto di andata e ritorno deve essere acquistato in treno alla tariffa internazionale ridotta del 60%, senza applicazione di soprattasse.
Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso relativo alla rete F.S., la riduzione spettante agli elettori, mentre per il percorso sulle linee delle singole Amministrazioni, si applica di norma la medesima riduzione prevista per Trenitalia, salvo che non sia diversamente disposto dalle "Condizioni Particolari" delle "Estensioni del Servizio" di pertinenza di ciascuna Amministrazione.
Si rammenta altresì che, sempre in occasione delle consultazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale Ufficio nello Stato di residenza, all'Ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi:
agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia
S.p.A. oppure, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici
Consolari competenti.
L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
(A.I.S.C.A.T.), interessata dalla Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali del Ministero dell'Interno in vista dello svolgimento delle consultazioni
di cui all'oggetto, ha comunicato l'adesione delle Concessionarie autostradali
alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata
che al ritorno, per gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare
in Italia per esercitare il diritto di voto, con le stesse modalità applicate
nelle precedenti tornate elettorali. Tali elettori, pertanto, all'andata,
dovranno essere muniti della idonea certificazione elettorale
(tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune
di iscrizione elettorale o dichiarazione dell'Autorità consolare attestante
che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto
di voto) e dei documenti personali nonché, eventualmente,
di buoni-pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso quanti
risultino necessari per raggiungere il Comune di votazione; per il viaggio
di ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente,
anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale
hanno votato. Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio
di andata, nei cinque giorni antecedenti il primo giorno
di votazione (e quindi a decorrere dal 4 aprile) e, per il viaggio di ritorno,
nei cinque giorni successivi al secondo giorno di votazione
(e quindi fino al 15 aprile 2006).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi:
agli Uffici della Società AISCAT
oppure, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari
competenti.
In occasione delle predette elezioni, le Società del Gruppo Tirrenia
(Tirrenia, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) accorderanno agli
elettori le consuete agevolazioni per viaggi via mare, come previste nel
tariffario in vigore approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare: la Società Tirrenia (che ha incorporato la Società Adriatica)
applicherà, in favore sia degli elettori residenti nel territorio nazionale
che si trovano fuori del comune di iscrizione elettorale sia di quelli residenti
all'estero, la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria
intera. Solo sui traghetti dove sono ancora previste due classi, tale riduzione
si applicherà sulle tariffe di seconda classe; le Società regionali Caremar,
Saremar, Siremar e Toremar applicheranno le "tariffe residenti". Per gli
elettori provenienti dall'estero è, invece, prevista la gratuità del viaggio
relativamente al solo passaggio. Le riduzioni tariffarie menzionate si applicheranno
solo ai passeggeri e non alle cose al seguito. Le agevolazioni in questione
saranno concesse agli elettori, anche se provenienti dall'estero, che, previa
esibizione della tessera elettorale, acquistino contemporaneamente un biglietto
di andata e ritorno. Coloro che per il viaggio di andata fossero sprovvisti
della tessera elettorale, dovranno acquistare un biglietto di andata semplice
a tariffa intera. Successivamente, nel viaggio di ritorno, presentando la
tessera (o copia di essa) munita del timbro del seggio dove hanno votato,
otterranno lo sconto, oltre che per il viaggio di ritorno, anche per quello
di andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione. E'
da ritenere che gli elettori residenti all'estero che debbano ancora ritirare
la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale possano esibire, in
luogo della tessera stessa, la cartolina- avviso inviatagli dal precitato
Comune oppure una dichiarazione dell'Autorità consolare italiana attestante
che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto
di voto. Per gli elettori residenti in Italia, la validità dei biglietti
emessi è, per il viaggio di andata, di dieci giorni a decorrere dal decimo
giorno antecedente quello di chiusura delle operazioni di votazione (cioè
a decorrere dal 31 marzo 2006) e, per il viaggio di ritorno, di dieci giorni
a decorrere dal primo giorno di votazione (cioè fino al 19 aprile 2006).
Per i biglietti emessi all'estero, la validità complessiva è di due mesi,
purché il viaggio di andata inizi almeno il giorno prima dell'apertura del
seggio e quello di ritorno avvenga non prima del giorno di apertura del
seggio stesso.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi: agli Uffici delle Compagnie TIRRENIA oppure, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti.
Il Ministero dell'Interno ribadisce altresì che, sempre in occasione delle elezioni in oggetto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale Ufficio nello Stato di residenza, all'Ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio - ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto marittimo (o ferroviario) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.