Con la nuova legge vengono aboliti i collegi uninominali, con cui venivano eletti i 3/4 del Parlamento.
L'elettore, anziché votare direttamente il candidato prescelto si limiterà a votare la lista stessa: le liste dei candidati sono "bloccate" e le graduatorie indicate direttamente dai partiti stessi.
Lo sbarramento è quella percentuale di voti sul totale al di sotto della quale un gruppo non partecipa all'assegnazione dei seggi.
La riforma elettorale prevede un sistema di sbarramenti alla ripartizione proporzionale dei seggi della Camera dei deputati: sono ammesse alle ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti; le liste rappresentative di minoranze linguistiche con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale.
Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.
Per il Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse al riparto le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3%; le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8% dei voti validi espressi; le singole liste facenti parte di coalizioni ''sotto soglia'' ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8% dei voti espressi; è possibile che il premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in un’altra regione ad un’altra coalizione.
Per Valle d’Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige sono, previste normative specifiche: la Valle d’Aosta elegge l’unico senatore con sistema maggioritario semplice; il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale senza correttivo maggioritario; il Trentino-Alto Adige conserva il precedente sistema elettorale misto (sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali cioè tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, mentre l’ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati).
Alla coalizione o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito nazionale ma che non raggiunge la quota di 340 seggi (pari a circa il 55% del totale) si applicano le disposizioni relative al premio di maggioranza: l'Ufficio elettorale centrale assegna la differenza tra i seggi ottenuti in base ai voti e quelli necessari per raggiungere la quota 340; per effettuare tale calcolo si considera il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non possono accedere al riparto.
I restanti 277 seggi (risultanti dalla sottrazione ai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste, secondo il metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.
Le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono.
Contemporaneamente al deposito del contrassegno e delle eventuali dichiarazioni di collegamento, i partiti o gruppi politici debbono consegnare anche il programma elettorale, nel quale dichiarano chi è la persona designata come capo della singola forza politica o come unico capo della coalizione.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato; in tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
La legge di riforma elettorale introduce modifiche alla legge n. 95/1989 recante "Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale…" relative al procedimento di aggiornamento dell'Albo ed alla designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale, pertanto:
La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.