N. 256
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale
Articolo 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992 per le abitazioni principali
Articolo 4 bis - Altre agevolazioni
Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 9 - Modalità del pagamento dell'imposta da parte dei contitolari
Articolo 9 bis - Comunicazione al Comune di informazioni integrative della dichiarazione annuale di variazione
Articolo 10 - Norme particolari sulla riscossione
1. Il presente regolamento, adottato nellambito della potestà prevista dagli articoli 52 (1) e 59 (2) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina limposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (3), e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali
non sono considerate fabbricabili ai sensi dellart. 2 comma
1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992 (4) e beneficiano
delle agevolazioni previste dal successivo art. 9 (5),
alle seguenti ulteriori condizioni:
a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dellart.
58 D.Lgs. 446/1997 (6), il soggetto passivo
dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali
previsti dallart. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 (7), con obbligo di assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e malattia;
b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente
dedicate allattività agricola da parte del soggetto
passivo dellimposta e del proprio nucleo familiare, se costituito,
deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo
totale prodotto nellanno precedente ai fini delle Imposte
Dirette.
2. Lagevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dellanno di competenza dal soggetto passivo dellimposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. Lagevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
1. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che
negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art.
7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 (8),
è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe
istituita presso il Ministero delle Finanze.
L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali
anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali,
pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.
1. Le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultima o dai suoi conviventi, costituendone pertinenza, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Limitatamente alle unità immobiliari pertinenziali con destinazione box o posto macchina l'agevolazione di cui sopra si applica per una sola di esse. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'ICI dovuta per unità immobiliare e per le relative pertinenze.
1 bis. Salvo prova contraria, si presume che la dimora abituale sia quella in cui si risiede anagraficamente.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale,
considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini
dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta,
sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo
8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (9):
a) [soppresso]
b) [soppresso]
c) l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze concessa dal proprietario in
uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano
quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) [soppresso]
f) l'unità immobiliare e relative pertinenze
costituenti l'unica proprietà immobiliare, del quale il
proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato
lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un
familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha
concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.
2 bis. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. 504/1992, solo una volta e per una sola unità immobiliare.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono essere deliberate aliquote più favorevoli, derogando anche al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento della deliberazione, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 24 gennaio 2008 di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, della Legge 431/1998 citata.
2. L'accesso all'agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 504/1992, può essere deliberata un'aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, applicabile alle unità immobiliari destinate ad abitazione oggetto di interventi, eseguiti dal 1° gennaio 2009, volti all'installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
4. L'agevolazione è applicabile per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti siano attivati e funzionanti nelle abitazioni di cui al comma 3.
5. L'agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'avvenuta installazione dell'impianto, nel rispetto del vigente regolamento edilizio e corredata dal documento fiscale emesso dall'impresa installatrice.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai controlli del caso, anche mediante sopralluoghi, entro i termini stabiliti dalla legge.
1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2000-2001-2002-2003 e 2004 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 6, ovvero del 5,25 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità
arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento
in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti
di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, i quali
atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno
2006.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della
definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito
modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
3. L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra limposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dellart. 5 del D.Lgs. 504/1992 (10) e limposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dellart. 5 della stessa Legge (11), quale area edificabile.
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quantaltro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/1999 - mecc. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992 (11), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati dall'Amministrazione a mezzo specifico provvedimento (17). In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli precedentemente determinati.
3. [soppresso]
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992 (13).
1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione
di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 (14),
come sostituito dallart. 3 comma 55 della Legge n. 662/96
(15), in base alle vigenti norme edilizie
del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici,
e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la
demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di
ripristino sostanziale delledificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio
specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore
con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091
(16).
2. Leventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.
1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati
all'imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione
dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli stessi
sono comunque utilizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ipotesi
in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente
alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione,
gli stessi sono assoggettati all'imposta a partire dalla data
di accatastamento.
3. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla
quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi,
è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la
volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata
ad imposizione come fabbricato.
1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data comunicazione all'ufficio.
2. [soppresso]
1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nellanno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote.
Note:
(1) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Art. 59 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.
(3) D.Lgs. 504/1992 - Decreto istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili.
(4) D.Lgs. 504/1992 - Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizioni di fabbricati ed aree - ICI.
(5) D.Lgs. 504/1992 - Art. 9 - Terreni condotti direttamente - ICI.
(6) D.Lgs. 446/1997 - Art. 58, comma 2 - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
(7) Legge 9/1963 - Art. 11 - Norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.
(8) D.Lgs. 504/1992 - Art. 7, comma 1, lettera i) - Esenzioni - ICI.
(9) (14) D.Lgs. 504/1992 - Art. 8, commi 2 e 1 - Riduzioni e detrazioni - ICI.
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base imponibile - ICI.
(12) Deliberazione Consiglio Comunale n. 139/1999 - mecc. 9904772/67 - Articolazione del territorio della Città di Torino in microzone omogenee. Approvazione.
(15) Legge 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3, comma 55 - Riduzione dell'ICI per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(16) Decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 - Allegati tecnici che distinguono i lavori di manutenzione ordinaria da quelli di manutenzione straordinaria.
(17) Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2000 07799/13 del 10 ottobre 2000; deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 00237/013 del 21 gennaio 2003.