Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI
n. ord. 36
2005 00228/013
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICHE PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità,
anche quest'anno si propongono interventi di tipo integrativo
e chiarificativo piuttosto che vere e proprie modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente
il testo degli articoli dellattuale regolamento (colonna
di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone
lapprovazione: in questultimo sono evidenziate in
neretto le modifiche proposte.
Viene modificato lart. 6 al fine di chiarire che la base
imponibile, ai fini ICI, che deve essere adottata per le costruzioni
non suscettibili di utilizzazioni produttive di reddito a causa
dellelevato livello di degrado, catastalmente individuate
come "unità collabenti", è costituita
dal valore venale dellarea edificabile.
Viene inoltre modificato lart. 8, comma 1, in modo da rendere
più chiara e univoca la sua interpretazione, anche in adempimento
alle osservazioni del Ministero dellEconomia e delle Finanze,
Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo
Fiscale in merito (prot. n. 1517 del 27 maggio 2004).
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati richiesti, in data 18 gennaio 2005, i pareri alle Circoscrizioni,
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3 e 7
(all. 2-4 - nn. );
- hanno espresso parere favorevole pervenuto fuori termine le
Circoscrizioni 2, 6, 10 e 9 (all. 5-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 5 e 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 pubblicato in G.U.
del 31 dicembre 2004 n. 306 che proroga al 28 febbraio 2005 il
termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 pubblicato in G.U.
del 31 dicembre 2004 n. 306 che proroga al 28 febbraio 2005 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali.
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
lallegato testo modificato del Regolamento Imposta Comunale
sugli Immobili (all. 1 - n. )
composto da 2 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio allart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze
ai sensi dellart. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 e della
Circolare 28 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine che lo stesso entrerà in vigore,
per le parti modificate, al 1° gennaio 2005;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
1. LAmministrazione, con specifico provvedimento, determina,
in conformità alle disposizioni di legge, nonché
al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/1999 - mecc.
9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate
per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le
procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree
fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dellarticolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992 (11),
non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso
in cui limposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente
individuati dallAmministrazione a mezzo specifico provvedimento
(17). In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili
si intendono applicabili quelli precedentemente determinati.
3. (soppresso).
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità
collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria,
alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero
di cui allarticolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n.
504/1992 (13).
1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati allimposta
quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori
ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli stessi sono comunque
utilizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nellipotesi
in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente
alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione,
gli stessi sono assoggettati allimposta a partire dalla
data di accatastamento.
3. Conseguentemente, la superficie dellarea sulla quale
è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi,
è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la
volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata
ad imposizione come fabbricato.
Note:
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base
imponibile - ICI.
(12) Deliberazione Consiglio Comunale n. 139/1999 - mecc. 9904772/67
- Articolazione del territorio della Città di Torino in
microzone omogenee. Approvazione.
(17) Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2000 07799/13 del
10 ottobre 2000; deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003
00237/13 del 21 gennaio 2003.