Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione Divisione
n. ord. 60
2005 01961/013
OGGETTO: AGEVOLAZIONI ICI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL`ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL`ART. 1 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELL`IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Proposta dell'Assessore Bonino.
La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003),
all’art. 13, prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi
propri, possano stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare
i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte
e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione
dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro
un termine appositamente fissato da ciascun Ente non inferiore
a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti
adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, in sede di commento della norma sopra
citata, con nota del 14 maggio 2004, ha tra l’altro precisato:
- il Comune ha facoltà di definire i propri rapporti tributari
e disciplinare autonomamente termini, proroghe, forme e modalità
di attuazione della norma di cui al citato art. 13 della Legge
Finanziaria 2003;
- per i Comuni "la forma prevista dalla legislazione vigente
per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i
tributi stessi" è il regolamento;
- tale regolamento deve essere emanato, ai sensi dell’art.
52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e deve essere adottato
entro la data fissata per il bilancio di previsione;
- non si ravvisa alcuna ragione ostativa alla possibilità
di prevedere nuove definizioni agevolate per quei contribuenti
che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà.
A maggior chiarimento di quest’ultimo punto, la stessa fonte
(Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
per le politiche fiscali) con successiva nota (8 giugno 2004),
ha precisato che non sussistono ragioni di diritto e di fatto
che precludano agli enti territoriali la facoltà di deliberare
in merito anche in anni successivi al 2003.
Detta facoltà potrà esplicarsi sia prorogando provvedimenti
già in essere, in quanto a suo tempo deliberati, in fase
di prima attuazione dell'art. 13 della Legge n. 289/2002, sia
varando, ex novo, definizioni agevolate per incentivare il maggior
numero di contribuenti a fruire di tali favorevoli opportunità.
La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), all’art.
1 ha previsto:
- al comma 336 (Aggiornamento del classamento catastale per intervenute
variazioni edilizie) – "I Comuni, constatata la presenza
di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto
ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti
con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari
interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al
decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati
e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione,
gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono,
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento
delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze
del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni
previste per le violazioni dell’art. 28 del regio Decreto-Legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni";
- al comma 337 (Decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni
catastali) – "Le rendite catastali dichiarate o comunque
attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune
di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata
dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal
1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del
Comune".
Il Direttore dell’Agenzia del Territorio, con provvedimento
del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), emanato
ai sensi del comma 339 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, ha fissato le modalità tecniche e operative
per l’attuazione dell’art. 1, comma 336 di detta legge.
In base alle norme citate:
- il Comune, individuate le unità immobiliari di proprietà
privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni
di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie richiedono ai soggetti interessati
la produzione degli atti di aggiornamento catastale (si osserva
al riguardo che le unità immobiliari censite a Torino sono
n. 758.055, di cui n. 78.194 nelle categorie A4 e A5);
- i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia
del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, gli
atti di aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico
abilitato a norma di legge;
- in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio provvedono d’ufficio all’aggiornamento
ponendo a carico dell’inadempiente gli oneri per l’attività
svolta dalle proprie strutture;
- gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall’Agenzia
del Territorio ai soggetti interessati;
- in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337,
le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite hanno
effetto fiscale retroattivo nel senso che la loro decorrenza è
fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alla data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale
ovvero, in mancanza, al 1° gennaio dell’anno di notifica
della richiesta del Comune;
- sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo
debito adempiuto all’obbligo di dichiarare al Catasto le
nuove edificazioni e/o le intervenute variazioni edilizie i tributi
dovuti e le relative sanzioni.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Titolo 1 (imposte
comunali), Capo 1 (imposta comunali sugli immobili), articolo
10 (versamenti e dichiarazioni), comma 4), stabilisce che:
- i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti
nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso
ha avuto inizio;
- la dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in
tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare
nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.
Il successivo articolo 14 del Decreto Legislativo in commento
dispone:
- al comma 1. –" per l’omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo
di lire centomila";
- al comma 2. – "se la dichiarazione o la denuncia sono
infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta dovuta".
Dove il tributo dovuto ovvero la maggiore imposta dovuta sono
calcolati in base alle aliquote ICI in vigore nei singoli anni
di riferimento;
- e al comma 6 – "sulle somme dovute per imposta si
applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento
per ogni semestre compiuto".
Nel complesso il provvedimento in esame si presenta come norma
di equità fiscale nel senso e nella misura in cui è
volta a riallineare il classamento catastale e la conseguente
rendita alle situazioni di fatto esistenti. Non è fuor
di luogo ricordare al riguardo che in base alle procedure di accatastamento
si considerano nella categoria A5 – Abitazioni di tipo ultra-popolare
– (ne risultano n. 14.953 unità nel catasto torinese)
le unità immobiliari di 2 o 3 vani con strutture ordinarie,
non sempre ben conservate, situate in fabbricati a caratteristiche
infime ed in pessimo stato di conservazione con assenza di tutti
gli impianti e gabinetto esterno generalmente in comunione e nella
categoria A4 – Abitazioni di tipo popolare – (ne risultano
n. 63.241 unità nel catasto torinese) le unità immobiliari
di 3 o 4 vani simili a quelle della categoria di cui sopra, non
sempre ben conservate, con opere esterne semplici, vani di dimensioni
medie quasi sempre non disimpegnati con accesso a volte sul ballatoio
su cortile, per lo più sprovvisti di impianti di riscaldamento
e bagno interno, ma con gabinetto esterno e, laddove esistenti,
sempre molto semplici e di tipo comunissimo.
L’operazione avviata dal comma 336 della Finanziaria 2005
porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche
dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga
durata e, prevedibilmente, di non irrilevante peso.
Il tutto a conclusione delle complesse procedure previste dal
Direttore dell’Agenzia del Territorio con il citato provvedimento
del 16 febbraio 2005 che prevedono, a valle dell’individuazione
da parte dei Comuni delle unità immobiliari passibili di
riclassamento, onerosi adempimenti a carico sia di questi ultimi
sia dell’Agenzia del Territorio.
D’altro lato è necessario evidenziare che tale operazione
comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi
a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale in specie
per l’efficacia retroattiva della norma.
Valutato tutto quanto precede si ritiene opportuno proporre, in
via eccezionale e per un arco di tempo limitato, un provvedimento
che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi alle
annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi
posti a carico dei contribuenti dall’art. 1, commi 336 e
337 della Legge n. 311/2004 citata.
In sintesi il provvedimento prevede per i soggetti passivi ICI
che prima della richiesta del Comune presentino spontaneamente
all’Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento
di cui al D.M. 701/1994:
a) relativamente alle annualità di imposta arretrate con
decorrenza dalla data cui far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale e limitatamente al periodo in cui risultano
essere soggetti passivi d’imposta relativamente alle annualità
arretrate 2000-2001-2002-2003 e 2004, trova applicazione l’aliquota
agevolata del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, sull’intero
imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero
sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della
rendita preesistente, con l’esclusione, in entrambi i casi,
da sanzioni ed interessi;
b) il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento
in autoliquidazione a mezzo conto corrente postale su apposito
modulo predisposto dall’Ufficio Tributi delle somme dovute
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da
parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento
di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi entro il termine perentorio
del 31 ottobre 2005;
c) viene fatta salva la possibilità, da parte dell’Ufficio
Tributi, di verificare l’esatta indicazione della data cui
far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale
e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso
di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme
dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art. 13 del
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché, in caso di omessa
e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento,
all’attivazione della procedura di cui ai commi 336 e 337
della Legge 311/2004.
Si propone di inserire questo provvedimento nel Regolamento dell’Imposta
comunale sugli immobili con un nuovo articolo numerato 4 ter e
denominato "Agevolazioni in materia di atti di aggiornamento/attribuzione
del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata
in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della L. 30 dicembre
2004, n. 311".
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati
richiesti, in data 25 marzo 2005 i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- le Circoscrizioni 1, 3 e 8 hanno espresso in tempo utile parere
favorevole (all. 1-3 - nn. ).
- Ha espresso parere pervenuto fuori tempo utile:
- la Circoscrizione 6 (all. 4 - n. );
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 7, 9 e 10 non hanno espresso parere
(non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, l’integrazione del vigente Regolamento
dell’Imposta comunale sugli immobili con l’aggiunta
del seguente articolo 4 ter:
Art. 4 ter: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento
del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata
in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della L. 30 dicembre
2004, n. 311.
1. I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili
che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto
ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni
edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente
Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia
richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19
aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire
la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità
della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente
accettati dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica,
possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità
di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2000-2001-2002-2003
e 2004 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o
alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l’applicazione
dell’aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, all’intero
imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero
al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della
rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli
interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le
annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate,
le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di
cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione
delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione
da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento
di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro
il termine perentorio del 31 ottobre 2005.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della
definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito
modulo predisposto dall’Ufficio Tributi.
3. L’Ufficio Tributi provvede alla verifica dell’indicazione
della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute
a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza
del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole
alla sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data
cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale
e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da
comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva
la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2) di dare atto che il Regolamento ICI, così modificato,
verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare
29 dicembre 2000 n° 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all’art. 43, lettera e), del Regolamento del
Decentramento;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.