Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI
n. ord. 34
2004 00182/013
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità,
anche quest'anno si propongono interventi di carattere integrativo
e chiarificativo piuttosto che vere e proprie modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente
il testo dellattuale regolamento (colonna di sinistra) con
a lato (colonna di destra) quello di cui si propone lapprovazione:
in questultimo sono evidenziate in neretto le modifiche
proposte.
Viene integralmente riformulato il comma 1 dell'art. 4 in modo
da rendere più chiara e univoca la sua interpretazione.
All'art. 4 si aggiunge il comma 1 bis, che prevede che la dimora
abituale sia quella in cui si risiede anagraficamente, in quanto
il Regolamento Anagrafico (Legge 223/1989) prevede che la dimora
abituale corrisponda alla residenza anagrafica; è fatta
salva la prova contraria.
Nell'art. 4 comma 2, a recepimento delle modifiche di cui al comma
1, l'agevolazione deve essere estesa a tutte le pertinenze e non
solo ad una.
Viene modificato lart. 4, comma 2, lett. E visto che lU.T.E.
ha cambiato denominazione diventando Agenzia del Territorio.
All'art. 4 si aggiunge anche il comma 2 bis, che prevede che ogni
contribuente che ne ha diritto, in un anno può usufruire
della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare,
ad eccezione dell'ATC, del CIT e delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, per gli immobili adibiti ad abitazione
principale e assegnati a residenti.
Si evidenzia che in questo modo viene recepita una sola volta
nel Regolamento, una disposizione che in precedenza veniva deliberata
ogni anno congiuntamente all'approvazione delle aliquote e della
detrazione per l'abitazione principale.
Viene modificato lart. 4 bis, comma 1, in quanto in data
23 settembre 2003 sono stati siglati gli accordi territoriali
che sostituiscono quelli del 14 luglio 1999.
Poiché gli accordi territoriali sono stati stipulati alle
condizioni stabilite dalla Legge 431/1998, si ritiene debbano
rientrare nell'ambito applicativo dell'agevolazione in questione
anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
che siano locate con contratti transitori per soddisfare particolari
esigenze delle parti (art. 5, comma 1) e con contratti per soddisfare
le esigenze abitative di studenti universitari non residenti (art.
5, comma 2).
Nellart. 8 si prevede che nei complessi edilizi parzialmente
costruiti, le singole unità sono assoggettate allimposta
quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o comunque
di effettivo utilizzo. La ratio della modifica consiste nel voler
fissare un momento preciso e più facilmente riscontrabile
rispetto alla troppo vaga data di presentazione della richiesta
di accatastamento.
Carattere integrativo ha la disposizione dellart. 9, comma
1 che, al contribuente che ha versato limposta anche per
conto dei contitolari, richiede di darne comunicazione allufficio.
Viene soppresso in quanto pleonastico rispetto allart. 10
del D. Lgs. n. 504/1992, lart. 9, comma 2 che ribadiva il
principio per il quale ciascun comproprietario è responsabile
del pagamento dellimposta esclusivamente per la sua quota
di possesso.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati
richiesti, in data 29 gennaio 2004 i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 6 e
7 (all. 2-5 - nn. );
- hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni
4 e 5 (all. 6-7 - n. );
- le Circoscrizioni 2, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto);
- la Circoscrizione 10 ha fatto pervenire in tempo utile la deliberazione
priva dell'espressione del parere (all. 8 - n.
).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dellInterno 23 dicembre 2003
pubblicato in G.U. del 31 dicembre 2003 n. 302 che proroga al
31 marzo 2004 il termine per la deliberazione del bilancio degli
Enti Locali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
lallegato testo modificato del Regolamento Imposta Comunale
sugli Immobili (all. 1 - n.
) composto da 10 articoli;
2) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze
ai sensi dellart. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 e della
Circolare 28 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto, infine che lo stesso entrerà in vigore,
per le parti modificate, dal 1° gennaio 2004.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Indice
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili
utilizzati per attività agro-silvo-pastorale
Articolo 3 - Immobili utilizzati da enti non commerciali
Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste dal Decreto
Legislativo n. 504/1992 per le abitazioni principali
Articolo 4 bis - Altre agevolazioni
Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di
aree
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 9 - Modalità del pagamento dellimposta da
parte dei contitolari
Articolo 9 bis - Comunicazione al Comune di informazioni integrative
della dichiarazione annuale di variazione
Articolo 10 - Norme particolari sulla riscossione
1. Il presente regolamento, adottato nellambito della potestà prevista dagli articoli 52 (1) e 59 (2) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina limposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (3), e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali
non sono considerate fabbricabili ai sensi dellart. 2 comma
1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992 (4) e beneficiano delle agevolazioni
previste dal successivo art. 9 (5), alle seguenti ulteriori condizioni:
a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dellart.
58 D.Lgs. 446/1997 (6), il soggetto passivo dell'ICI deve essere
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale,
iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dallart.
11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 (7), con obbligo di assicurazioni
per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente
dedicate allattività agricola da parte del soggetto
passivo dellimposta e del proprio nucleo familiare, se costituito,
deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo
totale prodotto nellanno precedente ai fini delle Imposte
Dirette.
2. Lagevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dellanno di competenza dal soggetto passivo dellimposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. Lagevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
1. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che
negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art.
7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 (8), è estesa
agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita
presso il Ministero delle Finanze.
L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali
anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali,
pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.
1. Le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultima o dai suoi conviventi, costituendone pertinenza, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Limitatamente alle unità immobiliari pertinenziali con destinazione box o posto macchina l'agevolazione di cui sopra si applica per una sola di esse. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'ICI dovuta per unità immobiliare e per le relative pertinenze.
1 bis. Salvo prova contraria, si presume che la dimora abituale sia quella in cui si risiede anagraficamente.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate
tali per espressa previsione legislativa, ai fini dellapplicazione
dellaliquota ridotta e della detrazione dimposta,
sono equiparate allabitazione principale come intesa dallarticolo
8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (9):
a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze, assegnate dallAgenzia territoriale
per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di
Torino;
b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze di proprietà del Consorzio Intercomunale
Torinese (C.I.T.) assegnate dallAgenzia territoriale per
la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune;
c) lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze concessa dal proprietario in uso gratuito
a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano
quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) due o più unità immobiliari contigue adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che
venga comprovato che è stata presentata allAgenzia
del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dellunificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, lequiparazione
allabitazione principale decorre dalla data in cui risulta
essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) lunità immobiliare e relative pertinenze costituenti
lunica proprietà immobiliare, del quale il proprietario
non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto
alloccupante per necessità propria o di un familiare,
in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più
di tre accessi per motivi di ordine pubblico.
2 bis. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione dell'ATC per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti, del CIT per gli immobili assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari residenti.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono essere deliberate aliquote più favorevoli, derogando anche al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento della deliberazione, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 23 settembre 2003 di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, della Legge 431/1998 citata.
2. L'accesso all'agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale.
1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra limposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dellart. 5 del D.Lgs. 504/1992 (10) e limposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dellart. 5 della stessa Legge (11), quale area edificabile.
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quantaltro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
1. LAmministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/99 - mecc. n. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dellarticolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992 (11), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui limposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati dall'Amministrazione a mezzo specifico provvedimento (17). In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli precedentemente determinati.
3. (soppresso).
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui allarticolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (13).
1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato
oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di
cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 (14), come sostituito
dallart. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 (15), in base
alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle
sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli
posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione
o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale
delledificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio
specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore
con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091
(16).
2. Leventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.
1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate allimposta quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o comunque di effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dellarea sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché lI.C.I. relativa allimmobile in questione sia stata totalmente assolta per lanno di riferimento e ne sia data comunicazione all'ufficio.
2. (soppresso)
1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nellanno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote.
1. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione volontaria potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.
2. Le somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento devono essere versate dai contribuenti residenti nella provincia di Torino presso le filiali e gli sportelli del concessionario della riscossione nonché presso gli istituti bancari convenzionati con lo stesso. I non residenti possono eseguire i versamenti, oltre che nelle forme di cui sopra, anche sul c/c postale n. 748103 intestato a Uniriscossioni S.p.A..
3. Le suddette modalità di versamento sono applicate anche nel caso di pagamenti rateali.
Note:
(1) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Art. 59 - Potestà regolamentare in
materia di imposta comunale sugli immobili.
(3) D.Lgs. 504/1992 - Decreto istitutivo dell'imposta comunale
sugli immobili.
(4) D.Lgs. 504/1992 - Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizioni
di fabbricati ed aree - ICI.
(5) D.Lgs. 504/1992 - Art. 9 - Terreni condotti direttamente -
ICI.
(6) D.Lgs. 446/1997 - Art. 58, comma 2 - Modifiche alla disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili.
(7) Legge 9/1963 - Art. 11 - Norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.
(8) D.Lgs. 504/1992 - Art. 7, comma 1, lettera i) - Esenzioni
- ICI.
(9) (14) D.Lgs. 504/1992 - Art. 8, commi 2 e 1 - Riduzioni e detrazioni
- ICI.
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base
imponibile - ICI.
(12) Deliberazione C.C. n. 139/99 - mecc. 9904772/67 - Articolazione
del territorio della Città di Torino in microzone omogenee.
Approvazione.
(15) Legge 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3, comma 55 - Riduzione
dell'ICI per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(16) Decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091
- Allegati tecnici che distinguono i lavori di manutenzione ordinaria
da quelli di manutenzione straordinaria.
(17) Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2000 07799/13 del
10 ottobre 2000; deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003
00237/013 del 21 gennaio 2003.