Divisione Servizi Tributari e Catasto
n. ord. 84
2004 04534/013
OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE, REGOLAMENTO C.O.S.A.P.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Il 31 dicembre 2004 scadrà la convenzione stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CONRIT S.p.A.) per la riscossione delle entrate tributarie comunali.
La Città, in considerazione dellattuale
evoluzione normativa nonché in funzione dellefficacia
ed efficienza del sistema di riscossione, oggi gestito tramite
il concessionario e sulla base delle valutazioni che seguono,
non intende riproporre il sistema della concessione, ma intende
passare ad una nuova modalità di gestione del servizio
in oggetto avvalendosi, quindi, di quanto disposto dallart.
7 del "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di
Torino - D.Lgs. 446/1997 - 2004" modificato ed integrato
da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo
2004 (mecc. 2004 00181/013) il quale prevede:
Art. 7 - Forme di gestione
1. La gestione delle risorse di entrata è
effettuata direttamente fino a quando lAmministrazione Comunale
non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge
contenute nel D.Lgs. 446/1997.
Lart. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede che i Comuni possano disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie (comma 1), effettuare laccertamento dei tributi direttamente o anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/1990 (comma 5, lettera a) ovvero affidare il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, non solo ai concessionari nazionali di cui al D.Lgs. 112/1999, modalità seguita sino ad ora dal Comune di Torino con la convenzione in scadenza sopra menzionata, ma anche a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dallart. 22, comma 3, lett. e), della Legge n. 142/1990, comma 5, lettera b) n. 1.
Tale ultima possibilità non è venuta meno in ragione del fatto che la Legge 142/1990 è stata abrogata con lart. 274, lettera q), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Infatti, considerato che lart. 52, comma 5, lett. b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 prevede che laffidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali deve avvenire "nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali", la disciplina applicabile è lart. 113 T.U.E.L., che ha sostituito lart. 22 della citata Legge 142/1990.
Detto art. 113, comma 5 prevede, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, alla lettera c) laffidamento "a società a capitale interamente pubblico a condizione che lEnte o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi".
Lapplicabilità del vigente art. 113 è supportata dalla previsione contenuta dallart. 52 predetto che laffidamento del servizio di riscossione tributi deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, fermo restando che il servizio in oggetto rappresenta una prerogativa della potestà impositiva dellEnte Locale volto alla realizzazione di bisogni pubblici di utilità dellEnte stesso.
Il vigente Statuto comunale disciplina allart. 71 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa.
Al fine di passare alla nuova forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie occorre preventivamente adeguare i Regolamenti comunali delle entrate tributarie e patrimoniali imposte ai sensi e per gli effetti dellart. 52 del D.Lgs. 446/1997.
Ai sensi dellart. 43 del Regolamento
del Decentramento sono stati richiesti, in data 1 giugno
2004, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
- la Circoscrizione 7 ha espresso in tempo utile
parere favorevole (all. 2 - n. );
- le Circoscrizioni 1, 3, 6 e 10 hanno espresso
parere pervenuto fuori tempo utile;
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 8 e 9 non hanno
espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi
e per gli effetti dellart. 52 del D.Lgs. 446/1997, le modificazioni
riportate in grassetto nellallegato 1 (all. 1 - n. ) alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
ai seguenti Regolamenti Comunali:
- Regolamento delle entrate
tributarie del Comune di Torino - D.Lgs. 446/1997 - 2004;
- Regolamento imposta comunale
sugli immobili;
- Regolamento per lapplicazione
della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- Regolamento per lapplicazione
del canone sulle iniziative pubblicitarie;
- Regolamento C.O.S.A.P. -
Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Tali modificazioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2005;
2) di dare atto che i Regolamenti tributari, così come modificati, verranno trasmessi al Ministero dellEconomia e delle Finanze ai sensi dellart. 52 del D.Lgs. 446/1997 e della Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio allart. 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.