Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate
n. ord. 32
2002 00285/013
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLIMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (ICI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE (MECC. 9810081/13) DEL 21/12/98 GIA MODIFICATO
CON DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 9909680/13) DEL 20/12/99
E (MECC. 200100616/13) DEL 26/2/01
Proposta dell'Assessore Bonino.
Larticolato del Regolamento dellimposta comunale sugli
immobili (ICI) entrato in vigore il 1/1/1999, successivamente
modificato ed integrato con i provvedimenti di cui alloggetto,
ha ormai assunto un carattere di stabilità.
Di conseguenza, quanto si propone con questa deliberazione non
è tanto modificativo dello stesso quanto piuttosto semplificativo,
integrativo e chiarificativo.
Così allart. 4 (Estensione delle agevolazioni previste
per le abitazioni principali) al comma 2 lettera d) si è
precisato che lagevolazione al proprietario che concede
in uso gratuito lunità immobiliare adibita ad abitazione
principale ed una pertinenza a parenti fino al 2^ grado o ad affini
di 1^ grado compete qualora questi ultimi la occupino quale abitazione
principale "e vi risiedano anagraficamente", precisazione
questultima ovvia, ma non esplicitata nel testo precedente.
Nello stesso articolo è stato inserito sub b) il particolare
trattamento degli immobili del Consorzio Intercomunale Torinese
(C.I.T.) quale, similmente allATC, già annualmente
previsto dallAmministrazione in sede di approvazione delle
tariffe.
Nellart. 6 (Determinazione del valore delle aree fabbricabili)
è stato soppresso il comma 3 che, difformemente dalla normativa
statale sul punto, prevedeva lobbligo per il Comune di rimborsare
al contribuente leccedenza di imposta nel caso il valore
dichiarato fosse superiore a quello determinato dallAmministrazione
con riferimento alle quaranta microzone cittadine come definito
al 1° comma dello stesso articolo.
Carattere integrativo ha la disposizione riportata nel nuovo art.
9 bis. Il modello ministeriale utilizzato per la dichiarazione
annuale di variazione prevede, sotto il titolo "Annotazioni",
uno spazio nel quale il contribuente deve indicare le variazioni
(inizio o cessazione) intervenute nella destinazione duso
dellunità immobiliare posseduta (es. comodato a parenti
fino al 2° grado o ad affini di 1° grado di abitazione
prima posseduta come seconda casa) al fine di usufruire delle
particolari agevolazioni disposte dal Comune. Non sempre queste
informazioni vengono fornite o lo sono in modo incompleto o illeggibile.
Anche al fine di agevolare il compito del contribuente, si ritiene
di dover sistematizzare la materia attraverso la modifica del
modello ministeriale di dichiarazione annuale di variazione ovvero,
in alternativa, con lallegazione alla dichiarazione stessa
di un modello sintetico, di facile compilazione, che il contribuente
dovrà redigere, con valore di autocertificazione, per accedere
alle agevolazioni di cui allart. 4, comma 2, lettere c)
d) e) f) del Regolamento ICI in esame e di quelle eventualmente
deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote ovvero
per denunciare la fine del possesso di requisiti agevolativi.
Sono stati infine soppressi gli articoli 10 (Accertamento) e 11
(Entrata in vigore) trattandosi di materie già regolate
dalla legge (rispettivamente dal D.Lgs. 504/92 art. 11 e dalla
L. 448/01 art. 27 comma 8).
Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 43, comma 1, lettera
e) del Regolamento Comunale sul decentramento sono stati chiesti
i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai Consigli
di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 5, 6
e 7 (all. 2-6 - nn.
).
Hanno espresso parere contrario le Circoscrizioni 1 e 8 (all.
7-8 - nn.
).
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di inserire allart. 4, comma 2, la seguente nuova
lettera b):
b) "le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
ed una pertinenza di proprietà del Consorzio Intercomunale
Torinese (C.I.T.) assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa
della Provincia di Torino a residenti nel Comune";
2) di aggiungere alla fine della lettera d) comma 2, art. 4 le
parole "e vi risiedano anagraficamente" sicché
il nuovo testo è il seguente:
d) "lunità immobiliare adibita ad abitazione
principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso
gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che
la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente";
3) di sopprimere il comma 3 dellarticolo 6 che recitava:
3. "qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle
aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe
dallapplicazione dei valori predeterminati ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al contribuente compete il rimborso
relativo alla eccedenza dimposta versata a tale titolo";
4) di aggiungere il seguente nuovo articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis Comunicazione al Comune di informazioni
integrative della dichiarazione annuale di variazione.
1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale
di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative,
con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute
nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine
di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma
2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal
Comune in sede di approvazione delle aliquote";
5) di sopprimere larticolo 10 (Accertamento) che recitava:
1. "Lufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello a cui si riferisce limposizione,
qualora riscontri un omesso, insufficiente o tardivo versamento
del tributo dovuto, provvede a notificare anche a mezzo posta
con raccomandata A/R latto di accertamento.
Il suddetto termine è prorogato, qualora intervengano disposizioni
nazionali, volte ad allungare i termini prescrizionali".
6) di sopprimere larticolo 11 (Entrata in vigore) che recitava:
"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1999".
7) di approvare lunito schema di Regolamento dellImposta
Comunale sugli Immobili (all. 1 n. )
così come risultante dal testo precedente integrato con
le modificazioni oggetto del presente atto deliberativo qui sopra
riportate;
8) di dare atto che il Regolamento, così come modificato,
unitamente alla deliberazione di approvazione, dovrà essere
trasmesso al Ministero dellEconomia e delle Finanze, conformemente
alle disposizioni contenute nellart. 52, comma 1, D.Lgs.
446/97 e nella Circolare 29/12/2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
9) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dellart.
43, comma 1, lettera e) del Regolamento Comunale sul decentramento
sono stati chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure
previste, ai Consigli di Circoscrizione;
10) di dare atto che il Regolamento allegato, entrerà in
vigore, ai sensi dellart. 27, comma 8, Legge n. 448 del
28/12/01, il 1°gennaio 2002;
11) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
1. Il presente regolamento, adottato nellambito della
potestà prevista dagli articoli 52 (1) e 59 (2) del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina limposta
comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 504 (3), e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di legge vigenti.
1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali
non sono considerate fabbricabili ai sensi dellart. 2 comma
1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 (4) e beneficiano delle agevolazioni
previste dal successivo art. 9 (5), alle seguenti ulteriori condizioni:
a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dellart.
58 D.Lgs. 446/97 (6), il soggetto passivo dell'ICI deve essere
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale,
iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dallart.
11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 (7), con obbligo di assicurazioni
per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente
dedicate allattività agricola da parte del soggetto
passivo dellimposta e del proprio nucleo familiare, se costituito,
deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo
totale prodotto nellanno precedente ai fini delle Imposte
Dirette.
2. Lagevolazione suddetta deve essere richiesta entro il
mese di giugno dellanno di competenza dal soggetto passivo
dellimposta, con valore di autocertificazione per quanto
dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. Lagevolazione
suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni
sopra richiamate.
1. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che
negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art.
7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/92 (8), è estesa
agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita
presso il Ministero delle Finanze.
L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali
anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali,
pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.
1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e
quantaltro costituisce pertinenza di unabitazione
principale, anche se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono
della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati
dal titolare dellunità immobiliare o dai suoi conviventi.
Lagevolazione è attribuita ad un solo box o posto
macchina per unità immobiliare. La prevista detrazione
per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del
suo ammontare, al complesso dellI.C.I. dovuta per unità
immobiliare e per la relativa pertinenza.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate
tali per espressa previsione legislativa, ai fini dellapplicazione
dellaliquota ridotta e della detrazione dimposta,
sono equiparate allabitazione principale come intesa dallarticolo
8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992 (9):
a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
ed una pertinenza, assegnate dallAgenzia territoriale per
la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino;
b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
ed una pertinenza di proprietà del Consorzio Intercomunale
Torinese (C.I.T.) assegnate dallAgenzia territoriale per
la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune;
c) lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a
parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano
quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) due o più unità immobiliari contigue adibite
ad abitazione principale ed una sola pertinenza, a condizione
che venga comprovato che è stata presentata allUTE
regolare richiesta di variazione ai fini dellunificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, lequiparazione
allabitazione principale decorre dalla data in cui risulta
essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) lunità immobiliare ed una pertinenza costituenti
lunica proprietà immobiliare, del quale il proprietario
non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto
alloccupante per necessità propria o di un familiare,
in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più
di tre accessi per motivi di ordine pubblico.
1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti
urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata
tra limposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi
del comma 7 dellart. 5 del D.Lgs. 504/92 (10) e limposta
dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del
comma 5 dellart. 5 della stessa Legge (11), quale area edificabile.
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non
sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate,
né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione,
ricorso o quantaltro avverso la deliberazione sopra richiamata
e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
1. LAmministrazione, con specifico provvedimento, determina,
in conformità alle disposizioni di legge, nonché
al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/99 - mecc.
n. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state
approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri
e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle
aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dellarticolo 5 del Decreto legislativo n. 504/1992 (11),
non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso
in cui limposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
nella tabella allegata alla deliberazione precitata.
3. (soppresso).
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree
soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati
ed agli interventi di recupero di cui allarticolo 5, comma
6, del Decreto legislativo n. 504/1992 (13).
1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato
oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di
cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. 504/92 (14), come sostituito
dallart. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 (15), in base
alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle
sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli
posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione
o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale
delledificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio
specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore
con decreto della Giunta regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091
(16).
2. Leventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato
di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato,
deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la
dichiarazione di variazione.
1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate allimposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dellarea sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché
lI.C.I. relativa allimmobile in questione sia stata
totalmente assolta per lanno di riferimento.
2. Fermo restando il principio che ciascun comproprietario è
responsabile esclusivamente della quota di imposta I.C.I. dovuta,
la norma di cui al comma 1 è applicabile a tutti gli eventuali
recuperi di imposta dovuta relativi a periodi per i quali non
si sia verificata la decadenza dellazione accertatrice.
1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nellanno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote.
Note:
(1) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Art. 59 - Potestà regolamentare in
materia di imposta comunale sugli immobili.
(3) D.Lgs. 504/1992 - Decreto istitutivo dell'imposta comunale
sugli immobili.
(4) D.Lgs. 504/1992 - Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizioni
di fabbricati ed aree - ICI.
(5) D.Lgs. 504/1992 - Art. 9 - Terreni condotti direttamente -
ICI.
(6) D.Lgs. 446/1997 - Art. 58, comma 2 - Modifiche alla disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili.
(7) Legge 9/1963 - Art. 11 - Norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.
(8) D.Lgs. 504/1992 - Art. 7, comma 1, lettera i) - Esenzioni
- ICI.
(9) (14) D.Lgs. 504/1992 - Art. 8, commi 2 e 1 - Riduzioni e detrazioni
- ICI.
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base
imponibile - ICI.
(12) Deliberazione C.C. n. 139/99 - mecc. 9904772/67 - Articolazione
del territorio della Città di Torino in microzone omogenee.
Approvazione.
(15) Legge 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3, comma 55 - Riduzione
dell'ICI per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(16) Decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091
- Allegati tecnici che distinguono i lavori di manutenzione ordinaria
da quelli di manutenzione straordinaria.