N. 231

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO NIDI D'INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07), esecutiva dal 10 ottobre 1996. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 22 febbraio 1999 (mecc. 9900033/07), esecutiva dal 1° marzo 1999, 26 aprile 1999 (mecc. 9903187/02), esecutiva dal 31 maggio 1999, 23 gennaio 2001 (mecc. 2000 10173/07), esecutiva dal 2 febbraio 2001, 25 giugno 2002 (mecc. 2002 02202/007), esecutiva dall'8 luglio 2002, 7 giugno 2004 (mecc. 2004 02612/007), esecutiva dal 21 giugno 2004, 21 giugno 2004 (mecc. 2004 04933/007), esecutiva dal 5 luglio 2004, 9 dicembre 2008 (mecc. 2008 04783/007), esecutiva dal 22 dicembre 2008, 28 febbraio 2011 (mecc. 2011 00104/007), esecutiva dal 14 marzo 2011, 7 marzo 2011 (mecc. 2011 00369/007), esecutiva dal 21 marzo 2011, 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 04458/007), esecutiva dal 25 gennaio 2016, e 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007), esecutiva dal 10 dicembre 2018.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità del servizio
Articolo 2 - Istituzione e gestione
Articolo 3 - Principi e modalità di funzionamento

TITOLO II - UTENZA ED AMMISSIONI
Articolo 4 - Utenza
Articolo 5 - Iscrizioni
Articolo 5 bis - Domande con priorità assoluta
Articolo 5 ter - Assegnazione dei posti e accettazione
Articolo 5 quater - Controlli
Articolo 6 - Assenze dei bambini e delle bambine

TITOLO III - ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE
Articolo 7 - Organi collegiali
Articolo 8 - Consiglio di circolo
Articolo 9 - Commissione Nido Famiglia
Articolo 9 bis - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Nido Famiglia
Articolo 10 - Conferenza di servizio del nido
Articolo 11 - Collegio degli educatori del nido
Articolo 12 - Assemblea generale del nido
Articolo 13 - Assemblea di sezione
Articolo 14 - Assemblea dei genitori del nido
Articolo 15 - Commissione handicap di circolo
Articolo 16 - Commissione continuità del circolo
Articolo 17 - Commissione mensa del nido
Articolo 17 bis - Poteri sostitutivi

TITOLO IV - PERSONALE
Articolo 18 - Responsabile di nucleo pedagogico con funzioni di Direttore Didattico
Articolo 19 - Educatori
Articolo 20 - Segretario economo
Articolo 21 - Operatore
Articolo 22 - Servizio di custodia
Articolo 23 - Vigilanza e assistenza

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 24 - Circoli didattici e sezioni
Articolo 25 - Organico e organizzazione del lavoro
Articolo 26 - Orario del servizio
Articolo 27 - Orario di lavoro
Articolo 28 - Calendario di servizio
Articolo 29 - Supplenze
Articolo 30 - Assegnazione sede e mobilità

TITOLO VI - SPERIMENTAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Articolo 31 - Sperimentazione
Articolo 32 - Punti d'incontro
Articolo 33 - Formazione e aggiornamento professionale e culturale
Articolo 34 - Anagrafe professionale
Articolo 35 - Accreditamento e convenzionamento

TITOLO VII - SERVIZIO ESTIVO
Articolo 36 - Organizzazione generale e individuazione delle strutture
Articolo 37 - Orario del servizio
Articolo 38 - Modalità e quote di iscrizione
Articolo 39 - Personale assegnato

TITOLO VIII - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA
Articolo 40 - Organi di vigilanza Igienico-Sanitaria
Articolo 41 - Documentazione sanitaria per i bambini
Articolo 42 - Documentazione sanitaria per il personale e per il parente che effettua l'inserimento del bambino
Articolo 43 - Vigilanza Igienico-Sanitaria

NORME TRANSITORIE


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del servizio

1.   Il Nido d'Infanzia si propone quale agenzia socio-educativa per la prima infanzia, con la finalità di offrire a bambine e a bambini, in collaborazione con le loro famiglie, una pluralità di esperienze volte ad esprimere le potenzialità del gruppo nel rispetto delle diversità individuali.

2.   Il servizio, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, assistenziali e sanitarie presenti sul territorio concorre a:
a)   garantire la continuità degli interventi educativi, affiancando la famiglia e raccordandosi con la Scuola dell'Infanzia attraverso la sperimentazione di una pluralità di dinamiche relazionali significative con coetanei ed adulti, nonché l'esplorazione e la conoscenza dell'ambiente;
b)   dare una risposta adeguata alle esigenze evolutive di ogni bambino sia come singolo, sia come componente di un gruppo, promuovere azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
c)   svolgere sul territorio funzioni di sensibilizzazione e formazione, partendo dalla prima infanzia e dalle problematiche ad essa connesse.

3.   Il Nido d'Infanzia persegue i suoi fini istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio.

4.   La programmazione educativa viene elaborata dal Collegio degli Educatori, nel rispetto della pluralità delle scelte educative e utilizza lo strumento della verifica dei propri interventi al fine di ridefinire progetti di lavoro.

5.   In particolare il Nido si costituisce come servizio flessibile sul territorio, aperto a nuove esigenze e in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni e delle istanze socio-culturali. Pertanto vengono previste specifiche sperimentazioni (esempio gruppi verticali, sezioni intermedie, micro nido nella scuola per l'infanzia, spazio famiglia, punto gioco, punto d'incontro, baby parking, eccetera), relativamente alle istanze socio-culturali.

Articolo 2 - Istituzione e gestione

1.   L'Amministrazione Comunale di Torino istituisce e gestisce nelle forme previste dalla legge, il servizio dei Nidi d'Infanzia. In caso di affidamento della gestione a terzi, il gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento e dei rispettivi CCNL di categoria in cui sono richiamate espressamente le figure professionali.

2.   Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate nel regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi a tempo lungo e a tempo breve, ovvero con la presenza di posti di tempo breve nelle sezioni di tempo lungo.

3.   La decisione di istituire nuovi nidi o di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve o la presenza di posti a tempo breve in sezioni a tempo lungo, è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le domande in lista d'attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dalla Commissione Nido Famiglia e, ai sensi della Legge 241/1990, dai cittadini interessati che ne facciano richiesta.

Articolo 3 - Principi e modalità di funzionamento

1.   Ciascun nido d'infanzia attua le linee di indirizzo pedagogico contenute nel Progetto pedagogico cittadino, attraverso il proprio Progetto educativo annuale.

2.   L'ideazione e la realizzazione dei progetti pedagogico, educativo ed organizzativo sono condotti secondo un criterio di collegialità, ai diversi livelli organizzativi, di nido, di circolo, di settore.

3.   Le modalità di funzionamento dei nidi d'infanzia comunali sono stabilite da questo regolamento e da disposizioni organizzative emanate dalla Divisione Servizi Educativi.

TITOLO II - UTENZA ED AMMISSIONI

Articolo 4 - Utenza

1.   Il nido d'infanzia accoglie bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni d'età.

2.   Le bambine ed i bambini che compiono 3 anni prima del 31 agosto possono frequentare il nido fino a tale data.

3.   I bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 31 dicembre non sono ammessi a partire dal 1 settembre.

4.   I nidi d'infanzia accolgono le bambine ed i bambini per i quali viene presentata domanda, con il seguente ordine di priorità:
a)    famiglie residenti a Torino (se è residente chi viene iscritto/a ed almeno un genitore);
b)    famiglie non residenti a Torino, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città;
c)    altre famiglie non residenti.

5.   Al solo fine dell'accesso al nido d'infanzia, sono equiparate a quelle residenti a Torino le famiglie non residenti che presentano domanda per bambine e bambini con disabilità, seguiti da un'ASO o un'ASL cittadine. L'equiparazione opera anche nei confronti di eventuali fratelli e sorelle ed è estesa a loro anche quando la bambina o il bambino con disabilità venga iscritta/o ad una scuola dell'infanzia comunale.

6.   In presenza di poli per l'infanzia costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è garantita la continuità nel passaggio dal nido d'infanzia alla scuola dell'infanzia del polo, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Articolo 5 - Iscrizioni

1.   Annualmente, la/il dirigente competente della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, suddivise per fasce d'età.

2.   La domanda di iscrizione deve essere presentata in via telematica da chi esercita la responsabilità genitoriale, direttamente o attraverso appositi sportelli istituiti sul territorio comunale. Nella domanda possono essere espresse, in ordine, al massimo 10 preferenze: per ogni preferenza deve essere indicata la sede ed il tempo di frequenza richiesto.

3.   Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento (allegato A).

4.   Il/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria provvisoria cittadina.

5.   Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione.

6.   Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la/il competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria definitiva.

7.   La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata in coda alla graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui comma 1. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal successivo articolo 5 bis.

8.   La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi.

9.   Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

Articolo 5 bis - Domande con priorità assoluta

1.   Viene riconosciuta la priorità assoluta nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:
a)   disabilità certificata;
b)   disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;
c)   grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza del nido in relazione alla sua patologia.

2.   Le condizioni di cui ai precedenti punti a) e c) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.

3.   Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre preferenze.

4.   Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disagio sociale o per grave problema di salute di un componente il nucleo familiare, vengono collocate nella graduatoria definitiva secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5.

5.   Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disabilità o per grave problema di salute del bambino o della bambina per cui si presenta la domanda, vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, nel caso la Commissione di cui al successivo punto 5bis.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.

6.   Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altro nido d'infanzia comunale, non occupi un posto riservato in un nido privato convenzionato, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico.

5 bis.1) Disabilità certificata
1.   Un'apposita Commissione composta da responsabili pedagogici e pedagogiche esamina le domande e la documentazione presentata dalle famiglie al fine di:
-   valutare la presenza dei requisiti che danno diritto alla priorità assoluta nell'ammissione al servizio;
-   valutare la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini con disabilità ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, prevedendo eventualmente, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta;
-   proporre le risorse da assegnare al nido in ragione del numero dei bambini e delle bambine iscritte e delle caratteristiche della disabilità, dell'orario di frequenza, nei limiti delle disponibilità di organico e finanziarie.

5 bis.2) Gravi problemi di salute
1.   Un'apposita Commissione, in cui siano presenti almeno un/a componente con specializzazione in campo sanitario ed un/a con competenze pedagogiche, esamina le domande e la documentazione medica presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei problemi di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, della bambina o del bambino e le condizioni indicate all'articolo 5 bis comma 1.
2.   I nominativi delle bambine e dei bambini con gravi problemi di salute che abbiano i requisiti per l'attribuzione della priorità assoluta vengono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 5 bis punto1 che, valutando la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, può eventualmente prevedere, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta.

5 bis.3) Disagio sociale
1.   In ogni nido d'infanzia le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 20% dei posti. Su decisione del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi, sentita la Commissione Nido Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 30%.
2.   La/Il dirigente può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta.
3.   Per i bambini e le bambine dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino, il/la competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi può disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il limite della capacità ricettiva. Analogamente si procede nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile.

Articolo 5 ter - Assegnazione dei posti e accettazione

1.   Il/la dirigente, nell'approvare la graduatoria definitiva, assegna i posti disponibili a livello cittadino, secondo l'ordine della graduatoria e tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.

2.   L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato all'articolo 5 bis.

3.   L'assegnazione del posto viene comunicata per via telematica. L'accettazione o la rinuncia devono essere comunicate entro i tempi e con le modalità indicati nel provvedimento di cui all'articolo 5; la mancata risposta entro i termini è considerata rinuncia al posto.

4.   L'accettazione del posto comporta la cancellazione dalla graduatoria cittadina.

5.   Se ad una bambina o ad un bambino viene assegnato il posto nel nido e per il tempo di frequenza indicato come prima preferenza, la rinuncia al posto comporta la cancellazione dalla graduatoria.

6.   Se il posto viene assegnato in un nido o per un tempo di frequenza che non è il primo scelto, si può rinunciare e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria.

7.   Dopo l'accettazione, se i genitori hanno necessità di cambiare nido o tempo di frequenza devono presentare una nuova domanda di iscrizione. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere previste deroghe alla presentazione di una nuova domanda, per modificare il tempo di frequenza in particolari situazioni.

Articolo 5 quater - Controlli

1.   Vengono effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.

2.   Nel caso di rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.

Articolo 6 - Assenze dei bambini e delle bambine

1.   Nel caso in cui il nuovo iscritto o la nuova iscritta non si presenti alla data fissata per l'inizio della frequenza o chi ha già iniziato la frequenza si assenti senza comunicare la motivazione, il posto viene conservato al massimo per un mese. Trascorso il mese, in assenza di comunicazioni, il posto viene assegnato ad altra bambina o altro bambino.

2.   Se i genitori presentano adeguate e documentate motivazioni, la Commissione Nido Famiglia può decidere la conservazione del posto fino al massimo di tre mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari.

TITOLO III - ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7 - Organi collegiali

1.   La gestione e la partecipazione si realizzano attraverso i seguenti organismi:
-     Commissione Nido Famiglia
-    Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Nido Famiglia
-    Conferenza di Servizio del Nido
-    Collegio Educatori del Nido
-    Assemblea Generale del Nido
-    Assemblea di Sezione
-    Assemblea dei Genitori del Nido
-    Commissione Handicap del Circolo
-    Commissione Continuità del Circolo
-    Commissione Mensa del Nido.

Articolo 8 - Consiglio di circolo
(abrogato)

Articolo 9 - Commissione Nido Famiglia

1.   La Commissione Nido Famiglia è organo di partecipazione all'amministrazione attiva del nido ed è composta da:
a)   un o una rappresentante delle famiglie degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea dei genitori della sezione;
b)   un o una rappresentante del personale del nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio, salvaguardando la presenza di entrambe le componenti;
c)   una o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo;
d)   la direttrice didattica o il direttore didattico.

2.   Sono inviati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di assistenza educativa.

3.   Le elezioni si svolgono ogni tre anni entro il 30 di ottobre.

4.   I componenti decaduti vengono rieletti dal gruppo di riferimento.

5.   La Commissione Nido Famiglia elegge, a maggioranza semplice, una persona con funzioni di Presidente ed una di Vice Presidente, all'interno della componente genitori. La seduta è valida con la partecipazione della metà degli eletti e delle elette.

6.   I genitori decadono con il passaggio del bambino ad altra scuola.

7.   La Commissione è convocata in prima seduta dal direttore didattico o dalla direttrice didattica e, successivamente, da chi ha la funzione di Presidente, anche su richiesta o di almeno un terzo dei componenti o di un terzo dei genitori del nido o del direttore didattico o della direttrice didattica.

8.   Le sedute della Commissione sono di norma aperte a tutto il personale ed a tutte le famiglie del nido, salvo casi particolari, secondo il giudizio del direttore o della direttrice del Circolo, in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.

9.   La Commissione ha le seguenti competenze:
-    esprime parere al competente dirigente della Divisione Servizi Educativi circa la possibilità di accogliere bambini e bambine con disagio sociale in misura superiore al 20% e fino al 30% di posti del nido;
-    viene informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al Circolo;
-    analizza e discute il Progetto educativo annuale del nido, formulando eventuali osservazioni e proposte;
-    approva i criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio degli Educatori, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini;
-    formula osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio;
-    approva proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento del nido, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni;
-    approva attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Progetto educativo annuale del nido ed autorizzate dalla direttrice o dal direttore.

10.   Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Articolo 9 bis - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Nido Famiglia

1.   I Presidenti delle Commissioni Nido Famiglia si riuniscono in Conferenza, a livello di Circolo, circoscrizionale o cittadino, di propria iniziativa o su convocazione della direttrice o del direttore di Circolo, dell'Assessore o dell'Assessora, del/la dirigente o del/la Presidente della Circoscrizione competenti.

2.   La Conferenza è organismo consultivo dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia, sugli indirizzi programmatici, sulle modalità della partecipazione delle famiglie alla vita del nido e sui diversi aspetti del funzionamento del servizio contenuti nel presente regolamento.

Articolo 10 - Conferenza di servizio del nido

La Conferenza di servizio è costituita da tutto il personale del Nido d'Infanzia.
La Conferenza viene convocata dal Direttore Didattico, che la presiede, almeno tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo del personale della scuola con la formulazione di un ordine del giorno.

10.1) Competenze
La Conferenza di Servizio:
a)   discute e propone al Direttore Didattico i turni del personale, e la programmazione dei congedi ordinari (indicativamente entro il mese di febbraio), nell'arco dell'orario di apertura e chiusura stabilito dalla Commissione Nido Famiglia e nel quadro di realizzazione del progetto educativo;
b)   (soppresso)
c)   elegge i rappresentanti del personale negli organi collegiali (ogni componente in seduta riservata, quando necessario);
d)   propone iniziative di aggiornamento del personale.

Articolo 11 - Collegio degli educatori del nido

1.   È costituito dagli Educatori del Nido ed è presieduto dal Direttore Didattico.
2.   Viene convocato con cadenza almeno bimestrale dal Direttore Didattico.
3.   Possono prevedersi riunioni collegiali convocate e costituite unicamente dal personale docente, previa comunicazione al Direttore Didattico.
4.   Può inoltre prevedersi la partecipazione del Segretario Economo.
5.   Il Collegio degli educatori ha le seguenti competenze:
-    elabora il Progetto educativo annuale del nido, discute e propone criteri di organizzazione e gestione del personale;
-    individua strategie di verifica e strumenti di valutazione degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione;
-    propone e attua progetti di sperimentazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento;
-    attiva forme di collaborazione, nell'ambito della continuità educativa, con le Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio;
-    promuove il raccordo con i Servizi Sociali e le altre realtà del territorio perseguendo la continuità orizzontale;
-    prende in carico le situazioni di svantaggio o di disagio di varia natura predisponendo collegialmente un progetto di intervento in relazione ai bisogni specifici dei bambini;
-   propone iniziative di formazione e di aggiornamento;
-    provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale didattico;
-    propone alla Commissione Nido Famiglia la formazione delle sezioni.

Articolo 12 - Assemblea generale del nido

12.1) Composizione
a)   tutto il personale educatore;
b)   tutto il personale non docente;
c)   il personale amministrativo;
d)   tutti i genitori.
È convocata dal Direttore Didattico anche su richiesta del Presidente della Commissione Nido Famiglia.
Si riunisce almeno una volta l'anno.

12.2) Competenze
L'Assemblea Generale:
1.   è informata e si confronta sulla programmazione presentata dagli educatori e sull'organizzazione del lavoro all'interno di ogni Nido;
2.   prende atto e discute dei progetti cittadini e delle opportunità educative offerte ai Nidi d'Infanzia.

Articolo 13 - Assemblea di sezione

1.   È composta dagli educatori, dai genitori e dagli operatori della sezione.

2.   È convocata, dal Direttore Didattico in via ordinaria, a cadenza trimestrale. Può essere richiesta da almeno un terzo dei genitori o dagli educatori della sezione.

3.   L'assemblea è occasione di informazione ai genitori sulle attività del Nido e discute i contenuti della progettazione educativa, verificandone lo svolgimento.

4.   La componente genitori dell'Assemblea di Sezione elegge i suoi rappresentanti nella Commissione Nido Famiglia e nelle Commissioni Mensa.

Articolo 14 - Assemblea dei genitori del nido

14.1) Composizione
a)   tutti i genitori iscritti;
b)   tutti i genitori in lista d'attesa.

14.2) Competenze
1.   elegge un proprio Presidente;
2.   si confronta sull'andamento del servizio;
3.   formula proposte di delibera alla Commissione Nido Famiglia;
4.   si riunisce su convocazione del Presidente, previa richiesta scritta del Presidente stesso al Direttore Didattico, inoltrata con almeno 3 giorni di anticipo.

Articolo 15 - Commissione handicap di circolo

In ogni Circolo Didattico è istituita una Commissione Handicap.

15.1) Composizione
a)   il Direttore Didattico;
b)   il personale specializzato assegnato al Circolo;
c)   gli insegnanti delle sezioni coinvolte;
d)   l'equipe di territorio.

15.2) Competenze
La Commissione Handicap:
1.   attua incontri con le famiglie interessate illustrando criteri e metodi di intervento;
2.   individua la sezione in cui inserire i bambini portatori di deficit;
3.   propone le linee e le modalità dell'intervento educativo individualizzato;
4.   elabora i contenuti per l'aggiornamento delle metodologie educative e didattiche relative alle problematiche dell'handicap attraverso iniziative di ricerca e sperimentazione;
5.   ricerca una fattiva collaborazione con i servizi avvalendosi delle conoscenze professionali dei Centri di Documentazione;
6.   promuove, collabora e partecipa con altre agenzie educative di territorio a progetti e a interventi mirati alla prevenzione del disagio e delle difficoltà di apprendimento.

Articolo 16 - Commissione continuità del circolo

In ogni Circolo si costituisce una Commissione Continuità, composta da una rappresentanza degli educatori e degli insegnanti e presieduta dal Direttore Didattico. Si occupa dell'accoglienza dei bambini del Nido e del raccordo negli anni ponte con la Scuola dell'Infanzia. Si occupa anche del raccordo tra Scuola dell'Infanzia e scuola elementare.
Sono invitati i rappresentanti delle Scuole dell'Infanzia non comunali e delle scuole elementari presso le quali le famiglie intendono iscrivere i loro figli.

16.1) Competenze relative al nido
La Commissione Continuità:
1.   promuove la conoscenza tra Nido e Scuole dell'Infanzia attraverso il confronto sulle programmazioni e sui modelli organizzativi;
2.   identifica i possibili percorsi educativi comuni relativamente alle aree di intervento;
3.   individua le modalità di inserimento del bambino nell'ambito educativo successivo;
4.   progetta incontri e attività in comune tra i bambini dei due servizi.

Articolo 17 - Commissione mensa del nido

1.   La Commissione mensa svolge un ruolo di collegamento tra le famiglie ed il Servizio di Ristorazione Scolastica ed un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto da parte delle bambine e dei bambini e delle modalità di erogazione del servizio. In particolare può formulare giudizi di soddisfazione, suggerimenti per il miglioramento del servizio e reclami.

2.   E' composta da personale e da genitori del nido ed è coordinata da un genitore.

3.   Con circolari del Servizio vengono disciplinati costituzione, durata, composizione e funzionamento.


Articolo 17 bis - Poteri sostitutivi

1.   Qualora gli organi collegiali non provvedano nelle competenze loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo.
2.   Nel caso in cui persista l'inadempienza, provvede direttamente la Direzione ad adottare le decisioni del caso.

TITOLO IV - PERSONALE

Articolo 18 - Responsabile di nucleo pedagogico con funzioni di Direttore Didattico

1.   Il Direttore Didattico promuove e coordina le attività del Circolo nonché il collegamento con le altre istituzioni presenti sul territorio.

2.   Il Direttore deve avere una professionalità polivalente, incentrata sulle competenze progettuali, che lo metta in grado di svolgere funzioni diversificate.

3.   Il Direttore promuove e coordina la programmazione educativa, l'aggiornamento e la formazione del personale, la sperimentazione educativa ed è responsabile del funzionamento complessivo dei servizi che gli sono assegnati, anche dal punto di vista amministrativo.

4.   Relativamente al Nido il Direttore:
1)   rappresenta il Circolo;
2)   presiede la Giunta esecutiva, il Collegio Educatori, la Commissione Continuità e la Commissione Handicap;
3)   convoca in prima seduta la Commissione Nido Famiglia, l'Assemblea dei Genitori;
4)   convoca l'Assemblea Generale, le Assemblee di Sezione e la Conferenza di Servizio;
5)   cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organismi collegiali e di partecipazione;
6)   coordina gli educatori nell'elaborazione del progetto educativo e nella verifica della sua attuazione, nella piena valorizzazione delle risorse umane e professionali disponibili in ciascuna realtà;
7)   definisce con il Collegio Educatori gli interventi individualizzati, le modalità di osservazione, di colloquio con i genitori e di collaborazione con gli altri servizi;
8)   agevola la comunicazione favorendo la circolarità delle informazioni;
9)   procede all'assegnazione degli educatori, alla formulazione dell'orario e dei turni di servizio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dal C.C.N.L. sulla base delle proposte avanzate in sede di Conferenza di Servizio;
10)   cura la gestione amministrativa del personale, sulla base delle direttive dell'Amministrazione Comunale, adottando i provvedimenti disciplinari di propria competenza secondo le norme stabilite dal C.C.N.L.;
11)   assume provvedimenti di emergenza e fa fronte a quelli richiesti dalle normative al fine di garantire la sicurezza del Nido e la funzionalità dei servizi;
12)   esplica le funzioni amministrative per la gestione delle risorse economiche attribuite dall'Amministrazione.

5.   Al Direttore può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca su temi tecnico-scientifici, organizzativi, amministrativo-gestionali nell'ambito del Settore VII.

Articolo 19 - Educatori

1.   Gli educatori dei Nidi d'Infanzia realizzano, attraverso interventi qualificati, le finalità contenute nel presente regolamento.

2.   L'alta qualità professionale prevista per lo svolgimento del lavoro educativo, implica l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo e di attività di ricerca che consentano di produrre "cultura dell'infanzia", discuterla e diffonderla sul territorio.

3.   La molteplicità delle relazioni comporta la comprensione delle problematiche dei ruoli parentali, con particolare attenzione alle questioni legate al mondo delle donne, elaborandone gli aspetti culturali e sociali nel dialogo con l'utenza.

4.   L'educatore esprime professionalità e competenza in rapporto:
all'ambiente nido
1)   nella definizione collegiale della progettazione educativa generale;
2)   nella programmazione educativa per gruppi e individuale attraverso gli strumenti dell'osservazione e della documentazione;
3)   nel concorso all'elaborazione di una metodologia che partendo dalle singole realtà e dalle esigenze dei bambini si realizzi in un progetto capace di innovarsi sulla base di una costante verifica;
4)   nella cura educativa dei bambini predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e formative;
5)   nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo e ludici;
al bambino
1)   nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
2)   nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
3)   nelle attività abituali di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale, nel rispetto delle differenze;
alle famiglie
1)   nei colloqui di preinserimento;
2)   nell'accoglienza e relazione quotidiana con il bambino, con i genitori o con altre figure che si occupano di lui;
3)   negli incontri generali e di sezione;
4)   nei rapporti con le famiglie di bambini anche non frequentanti;
all'ambiente esterno
1)   negli organismi di gestione e partecipazione;
2)   nella programmazione di interventi sul territorio con la Circoscrizione, con altri servizi presenti quali le equipe socio-sanitarie e psico-pedagogiche;
3)   nei progetti di continuità con le scuole per l'infanzia;
4)   nell'attivazione di sperimentazioni che introducano innovazioni anche di nuove tipologie di servizi per la prima infanzia.

Articolo 20 - Segretario economo

1.   Le funzioni amministrative ed economali, richieste per il funzionamento dei Nidi d'Infanzia e degli Organi Collegiali, sono svolte da personale amministrativo, sulla base delle direttive dell'Amministrazione e del Direttore Didattico.

2.   In particolare all'Economo spetta:
1)   coordinare l'organizzazione del lavoro degli operatori;
2)   gestire il protocollo e la situazione del personale;
3)   organizzare l'elezione degli Organi Collegiali e di partecipazione del Nido;
4)   coadiuvare il Direttore Didattico nella gestione economico-finanziaria;
5)   supportare la progettazione e la realizzazione di iniziative didattiche decise dagli Organi Collegiali;
6)   partecipare alle iniziative, di formazione e aggiornamento, relative all'introduzione di nuove tecnologie;
7)   curare la gestione degli arredi e la manutenzione delle strutture e degli strumenti;
8)   segnalare le carenze di funzionamento e gli eventuali guasti degli impianti;
9)   controllare il funzionamento del servizio di refezione scolastica;
10)  curare la trasmissione delle informazioni al personale, all'utenza, ai servizi centrali;
11)  curare la compilazione e la denuncia degli infortuni del personale e, insieme all'educatore, quella dei bambini soggetti ad infortunio.

3.   Nell'ottica della massima autonomia della istituzione scolastica le funzioni attribuite alla figura del segretario economo sono uno dei momenti sui quali si misura l'efficienza del servizio e per la specificità dell'ambiente sono richieste non solo competenze e professionalità di tipo amministrativo ma anche una adeguata conoscenza del mondo della scuola e delle sue problematiche. È quindi necessario che tale ruolo sia ricoperto prioritariamente da personale che ha già operato nel servizio.

4.   Gli educatori del Nido di Infanzia possono pertanto richiedere la trasposizione nel ruolo amministrativi (VI q.f.) dopo almeno dieci anni di servizio nei limiti fissati dalla pianta organica previo un periodo di esperimento della durata di un anno scolastico.

5.   È possibile richiedere la trasposizione al ruolo amministrativo anche con un numero di anni di servizio inferiori a quanto sopra previsto in presenza di posti vacanti in organico.

Articolo 21 - Operatore

1.   Sono addetti ai servizi generali del Nido con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti dei bambini e del pubblico; di pulizia e di piccole manutenzioni dei locali scolastici, degli spazi esterni e degli arredi; di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con gli educatori nell'attività quotidiana dei bambini.

2.   All'operatore in particolare compete in rapporto:
all'ambiente nido
1)   il mantenere le condizioni funzionali e igieniche degli spazi interni ed esterni, delle attrezzature e dei materiali anche con lo svolgimento di semplici lavori di manutenzione e con l'ausilio di mezzi meccanici;
2)   il custodire e sorvegliare gli ingressi della struttura con aperture e chiusure degli stessi anche in mancanza di custode;
3)   lo svolgere le attività connesse alla preparazione e distribuzione del cibo e l'allestimento dello spazio per il riposo;
4)   il partecipare agli incontri di programmazione generale e specifici di organizzazione del lavoro;
al bambino
1)   il collaborare con l'educatore nell'accudimento e nelle attività specifiche, nell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale anche per i bambini disabili, nell'accompagnamento dei bambini negli spostamenti fuori sede;
2)   lo svolgere le attività di lavanderia;
3)   l'accudire i bambini in occasione di momentanea assenza degli educatori;
all'ambiente esterno
1)   la partecipazione agli organismi di gestione sociale;
2)   il coinvolgimento in attività di aggiornamento e formazione professionale.

3.   Le predette funzioni sono attribuite anche ai custodi nelle ore di servizio effettivo oltre ai compiti specifici dell'incarico.

Articolo 22 - Servizio di custodia

1.   Per quanto attiene al servizio di custodia si rimanda al "Regolamento generale del servizio di custodia edifici municipali".

2.   In particolare per la custodia degli edifici scolastici:
a)   è prevista la revoca delle mansioni di custode e della concessione del relativo alloggio in casi di gravi inadempienze ed irregolarità;
b)   per il dipendente eventualmente sottoposto a sanzioni disciplinari, anche pregresse, è previsto che i provvedimenti comportino una modifica della posizione relativa alla graduatoria per l'assegnazione della custodia, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di valutazione.

Articolo 23 - Vigilanza e assistenza

1.   Per garantire il diritto primario alla salute e alla incolumità dei minori, tutto il personale operante nella scuola (direttivo, docente e non docente) è tenuto a garantire la sorveglianza ed eventualmente anche l'assistenza dei bambini in situazioni impreviste dovute a cause di forza maggiore nelle quali non sia possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 24 - Circoli didattici e sezioni

1.   Il Circolo Didattico comprende i Nidi e le Scuole dell'Infanzia. Può comprendere un massimo di diciotto sezioni di Nido e Scuola dell'Infanzia distribuite sul minor numero di plessi possibile.

2.   Per la formazione delle sezioni i bambini vengono suddivisi, indicativamente, in tre fasce d'età:
-     0 - 12 mesi (lattanti)
-   13 - 24 mesi (piccoli)
-   25 - 36 mesi (grandi)

3. La formazione delle sezioni e l'attività didattica comportano una suddivisione dei bambini effettuata secondo criteri definiti dal progetto educativo tenuto conto non solo dell'età.


Articolo 25 - Organico e organizzazione del lavoro

L'organico del personale viene così determinato:
25.1) Educatori
Il parametro col quale di norma viene definita la dotazione organica degli educatori è il seguente:
- un educatore ogni 5 lattanti iscritti
- un educatore ogni 6 piccoli iscritti
- un educatore ogni 8 grandi iscritti
Eventuali potenziamenti di personale, decisi annualmente dall'Amministrazione, saranno disposti in relazione a:
a) tempo di fruizione del servizio da parte degli iscritti, percentuali di frequentanti registrate nel passato nel nido, dimensione della struttura (se necessario uno o più educatori per ogni sezione);
b) inserimento di soggetti portatori di handicap con i criteri indicati nel Regolamento del Servizio Integrazione e Sviluppo, in relazione ai soggetti inseriti;
c) realizzazione di progetti sperimentali previsti dall'articolo 31.
La dotazione organica di cui sopra è in ogni caso intesa come risorsa complessiva assegnata al nido che autonomamente e secondo i programmi didattici organizza i turni di servizio del personale.
In caso di assenza il personale verrà così sostituito:
a) nel periodo degli inserimenti (settembre/ottobre) in modo da garantire l'organico assegnato con le modalità di cui sopra;
b) nel restante periodo scolastico in riferimento alle effettive frequenze dei bambini calcolando un rapporto educatore-bambini di uno a 6.
In casi di particolari necessità dovute all'inserimento di bambini con difficoltà o ad altre esigenze particolari sarà possibile la mobilità di personale operante presso quelle strutture in cui si sia registrata continuativamente una media di frequenza nettamente inferiore al rapporto previsto dal precedente punto b).
Il personale educativo può essere impegnato sia nell'attività di sezione che con funzioni specialistiche, in relazione al conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del Servizio.
25.2) Segretario economo
La dotazione organica del personale amministrativo (segretario economo) del Circolo è attribuita, compatibilmente con le risorse disponibili, in relazione al numero delle sezioni di Scuola dell'Infanzia e al numero degli utenti del Nido d'Infanzia al fine di garantire una distribuzione omogenea ed equa del carico di lavoro.
25.3) Operatori
La dotazione organica degli operatori è definita nel modo seguente: un operatore ogni 15 bambini e uno ogni 30 per il servizio di cucina.
Il custode, dove presente, è compreso nella dotazione di cui sopra. Ulteriori dotazioni di personale dovranno essere previste in relazione all'inserimento di bambini handicappati, strutture su più piani o altre specifiche esigenze.
Il personale di tutte le categorie professionali viene assegnato al Circolo Didattico ed impiegato nei diversi plessi secondo le esigenze di servizio, in base al criterio della mobilità e tenuto conto delle professionalità e delle specializzazioni conseguite attraverso la formazione.
L'organizzazione del lavoro deve essere improntata a criteri di flessibilità, di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse disponibili.
Gli orari di lavoro individuali sono articolati in ragione dei progetti educativi delle singole strutture tenuto conto delle esigenze di servizio, delle proposte delle Conferenze di Servizio e da quanto previsto dal C.C.N.L.

Articolo 26 - Orario del servizio

1.   L'orario di apertura dei Nidi, in relazione alla presenza dei bambini, è compreso indicativamente tra le ore 7,30 e le ore 17,30 dal lunedì al venerdì.
2.   Data la particolare delicatezza educativa del servizio il periodo di permanenza del bambino al Nido deve essere concordato in modo da contemperare, caso per caso, le esigenze di esperienza e di socializzazione del soggetto con le necessità della famiglia.
3.   L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione, scegliendo tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le 7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30). Le quote a carico degli utenti saranno differenziate in due tariffe distinte in modo indicativamente proporzionale all'utilizzo del servizio.
4.   La Commissione Nido Famiglia potrà posticipare l'orario di chiusura di 30 minuti su proposta del Direttore Didattico, che dovrà tenere conto del numero di domande presentate, motivate da orario di servizio stabilito dal datore di lavoro, dell'organico del personale e delle risorse assegnate.

Articolo 27 - Orario di lavoro

1.   L'orario di lavoro del personale è definito sulla base del C.C.N.L. e della contrattazione decentrata.

2.   L'articolazione dell'orario e l'utilizzo del monte ore sono definiti dal Direttore Didattico, nell'ambito delle direttive generali emanate dal Settore, tenuto conto di quanto proposto dal Collegio degli Educatori e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.

3.   Per gli educatori la partecipazione agli Organi Collegiali (vedi Titolo III) è in conto monte-ore, e in orario di lavoro per le altre figure professionali.

Articolo 28 - Calendario di servizio

1.   Il servizio nei Nidi viene erogato per tutto l'anno secondo un calendario stabilito annualmente dall'Amministrazione, tenuto conto della normativa vigente e del C.C.N.L.

2.   Per il periodo estivo è prevista una diversa articolazione dell'erogazione del servizio (vedi Titolo VII).

Articolo 29 - Supplenze

1.   Il personale assente a qualsiasi titolo viene sostituito secondo le indicazioni del vigente C.C.N.L.


Articolo 30 - Assegnazione sede e mobilità

1.   La prima assegnazione al Circolo, sede di servizio, viene decisa dal dipendente facendo riferimento alla graduatoria di nomina in ruolo sui posti disponibili indicati dall'Amministrazione.

2.   La mobilità interna al Settore da un Circolo all'altro può realizzarsi a domanda o d'ufficio. La domanda di mobilità volontaria non può essere presentata prima di tre anni dalla precedente assegnazione su domanda. La mobilità d'ufficio da un Circolo all'altro (anche per i motivi indicati all'articolo 24.1, ultimo capoverso) è disposta con provvedimento motivato dalla Dirigenza del Settore. Le domande di mobilità si attivano una volta all'anno sulla base di criteri comunicati preventivamente alle OO.SS. Le richieste di trasferimento ad altro Circolo su domanda devono essere presentate secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Settore e definite entro il mese di luglio previa comunicazione alle OO.SS. La graduatoria dovrà prevedere la valutazione dell'anzianità di servizio (di ruolo e non), dei carichi familiari, della residenza e dovrà altresì prendere in considerazione in senso negativo la presenza di provvedimenti disciplinari a carico del dipendente prevedendo una graduazione in relazione alla gravità della sanzione irrogata.

3.   I cambi di sede per motivi di servizio all'interno del Circolo sono disposti dal Direttore Didattico, tenendo conto prioritariamente delle opzioni espresse dal personale.

TITOLO VI - SPERIMENTAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Articolo 31 - Sperimentazione

1.   La sperimentazione è espressione della necessità permanente di rinnovamento del servizio educativo nel suo insieme.

2.   Condizioni essenziali sono la programmazione educativa, la formazione professionale e la compartecipazione alla elaborazione del progetto di tutte le parti interessate.

3.   Le forme di sperimentazione si concretizzano nella ricerca di innovazioni metodologico-didattiche e nella risoluzione di problemi organizzativi e gestionali.

4.   Indicazioni in ordine ai campi sperimentali possono essere espresse dal Collegio Educatori, dal Direttore Didattico e dalla Direzione Pedagogica.

5.   I progetti devono essere presentati entro i termini e con le caratteristiche stabilite da apposita circolare.

6.   La valutazione e l'eventuale approvazione è affidata alla Commissione Tecnico-Scientifica che ne assicurerà gli aspetti attuativi e l'eventuale estensione.

7.   Il progetto sperimentale deve contenere:
a)   l'analisi delle situazioni di partenza e le ipotesi progettuali;
b)   la definizioni del campo di intervento;
c)   la relazione tra obiettivi, strumenti e modalità di organizzazione;
d)   la descrizione dei procedimenti;
e)   le modalità di verifica e di valutazione, in itinere e finali, nonché di documentazione e di pubblicizzazione allo scopo di far conoscere e confrontare i risultati del lavoro svolto;
f)   l'indicazione dell'eventuale incidenza economica.

Articolo 32 - Punti d'incontro

1.   In ciascuna Circoscrizione potranno essere aperti servizi educativi integrativi al Nido ed alla Scuola dell'Infanzia rivolti ai bambini fino a sei anni di età e alle loro famiglie, denominati Punti d'Incontro. Il progetto educativo di tale servizio prevede la compresenza di adulti e bambini che, insieme al personale dipendente, divengano protagonisti di un percorso esperienziale in una prospettiva di autoeducazione e di reciproco scambio fra le generazioni. Attivano collaborazioni con le altre istituzioni educative del territorio, i servizi sociali, le associazioni ed il volontariato, nella direzione di una continuità educativa fra famiglie e servizi.

2.   I Punti d'Incontro si prefiggono i seguenti obiettivi.
Relativamente ai bambini:
a)   sviluppo delle capacità cognitive, motorie, e relazionali finalizzato allo sviluppo dell'autonomia;
b)   esplorazione e scoperta dell'ambiente fisico e culturale;
c)   socializzazione all'interno di un gruppo allargato eterogeneo per età, ruoli, patrimonio culturale;
d)   integrazione di bambini portatori di deficit o in situazione di disagio psicologico come primo ambito di socializzazione e preparazione all'inserimento scolastico.
Relativamente agli adulti:
a)   promozione di un gruppo di adulti integrato e collaborativo;
b)   sensibilizzazione alla partecipazione attiva in iniziative didattiche, curriculari e di vita pratica;
c)   consulenza e informazione su problematiche educative;
d)   collaborazione con le agenzie educative e socio-assistenziali del territorio sia su temi generali (informazione, consulenza, formazione, aggiornamento) sia su progetti specifici.

3.   Il servizio è svolto da Educatori ed Insegnanti che, opportunamente preparati, operano come mediatori relazionali e promotori dell'attività educativa. Il personale è coordinato da un Responsabile di Nucleo Pedagogico.

Articolo 33 - Formazione e aggiornamento professionale e culturale

1.   L'aggiornamento in servizio di tutto il personale presso i Nidi si attua sulla base di programmi pluriennali e annuali promossi in modo tale da garantire l'accesso ai momenti formativi almeno ogni cinque anni.

2.   Le iniziative di aggiornamento devono mirare a fornire un significativo incremento dei livelli qualitativi e quantitativi della conoscenza, non tanto come un insieme di informazioni, ma come acquisizione di abilità e di strategie di apprendimento di ordine metodologico didattico, scientifico e di relazione, nelle diverse prospettive culturali e sociali.

3.   Particolare riguardo si porrà alle iniziative volte a rispettare una specifica diversificazione di contenuti e di livelli nella formulazione delle proposte e a consentire competenze organizzative e gestionali.

4.   Hanno diritto di iniziativa nella formulazione di proposte di formazione e aggiornamento la Direzione Pedagogica, il Collegio Docenti, la Conferenza di Servizio, il Direttore Didattico, gli Enti a carattere culturale-scientifico e le Associazioni Professionali.

5.   Le modalità di presentazione e di formalizzazione delle richieste verranno specificate da apposita circolare così come l'offerta di consulenza scientifica e l'assistenza tecnica ai progetti.

6.   La Commissione Tecnico-Scientifica avrà competenza nella valutazione e nell'attivazione dei progetti.

7.   È previsto inoltre nell'ottica dell'autonomia scolastica l'attribuzione ad ogni Circolo di un fondo necessario all'organizzazione autonoma di attività di aggiornamento e di formazione.

Articolo 34 - Anagrafe professionale

1.   Per una adeguata disponibilità del personale, al fine di utilizzare al meglio le professionalità esistenti nel servizio, si mantiene costante la ricognizione delle professionalità e dei titoli culturali di tutto il personale.

Articolo 35 - Accreditamento e convenzionamento
(abrogato)

TITOLO VII - SERVIZIO ESTIVO

Articolo 36 - Organizzazione generale e individuazione delle strutture

1.   Nei mesi di luglio e agosto viene attivato un numero adeguato di Centri Estivi allo scopo di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie (impegno lavorativo di entrambi i genitori o situazioni familiari con problemi).

2.   I Centri sono organizzati sulla base del progetto denominato "Bimbi Estate", predisposto dai Direttori Didattici, in collaborazione con i Servizi e i Progetti di cui all'articolo 5 del Regolamento dei Servizi per la formazione, la documentazione e l'offerta di risorse educative.

3.   Le strutture più adatte al servizio estivo sono quelle che presentano una doppia combinazione nido-materna, purché collocate in ambienti idonei (vicinanza parchi, piscine, eccetera), con locali sufficientemente numerosi e ampi spazi esterni con presenza di verde.

4.   Ogni Centro deve essere adeguatamente fornito di attrezzature tali da permettere la più ampia e diversificata possibilità di attività ludiche ed espressive.

Articolo 37 - Orario del servizio

1.   Nel mese di luglio i nidi funzionano con orario normale (articolo 28).

2.   Nel mese di agosto, nei primissimi giorni di apertura si potrà prevedere un orario di funzionamento ridotto (ad esempio 8.00 - 14.00) con turno unico per il personale, in modo da garantire una maggiore compresenza, in ordine alle difficoltà connesse con l'iniziale accoglienza dei bambini da inserire.

3.   Successivamente, la fruizione del servizio può essere articolata in maniera elastica, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ma con definizione dell'orario di ingresso e uscita del bambino all'atto dell'iscrizione, per consentire un uso ottimale del personale e delle risorse.

Articolo 38 - Modalità e quote di iscrizione

1.   Le domande di iscrizione, sono raccolte presso le sedi di appartenenza entro il 31 marzo.

2.   Sono previste quote proporzionate al tempo di fruizione del servizio in modo da favorire una permanenza nella struttura ragionevolmente connessa alle reali esigenze delle famiglie.

Articolo 39 - Personale assegnato

1.   Compatibilmente con quanto ammesso dal CCNL vigente, il personale in servizio presso i Centri è individuato tra educatori di ruolo, in modo da essere il più possibile rappresentativo dei gruppi già esistenti nelle strutture di provenienza.

2.   In presenza di bambini portatori di deficit conclamato, ovvero di bambini che presentino difficoltà di varia natura devono essere assegnate figure di supporto.

3.   L'inserimento di bambini con problemi viene valutato dalla Commissione Handicap di Circolo per il mese di luglio e dalla Commissione Handicap Centrale per il mese di agosto.

TITOLO VIII - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Articolo 40 - Organi di vigilanza Igienico-Sanitaria

1.   La vigilanza igienico sanitaria si applica ed è organizzata in conformità a specifici protocolli di intesa sottoscritti tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie Locali cittadine nonché, per quanto attiene i locali, in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 41 - Documentazione sanitaria per i bambini
(abrogato)

Articolo 42 - Documentazione sanitaria per il personale e per il parente che effettua l'inserimento del bambino
(abrogato)

Articolo 43 - Vigilanza Igienico-Sanitaria
(abrogato)

NORME TRANSITORIE

Articolo 1 (Responsabili di Circolo Didattico e di Nucleo Pedagogico)
Al fine di garantire unità del Servizio e continuità nei progetti educativi tra Nidi d'Infanzia, Scuole per l'Infanzia e scuola dell'obbligo si devono superare divisioni artificiose favorite anche dalla diversa qualifica dei Responsabili dei servizi.
Pertanto, in considerazione della comune base culturale pedagogica e delle competenze amministrative e fatti salvi gli aggiornamenti da realizzarsi con la formazione permanente, i Responsabili di Circolo Didattico e i Responsabili di Nucleo Pedagogico sono tutti inquadrati nell'unico ruolo di Responsabili di Nucleo Pedagogico con organico pari alla somma dei posti esistenti per ciascuna qualifica.
Ai medesimi possono essere attribuite funzioni diverse, come specificato all'articolo 3 del punto F di "Forme e organi di coordinamento dell'attività educativa e norme di organizzazione".

Articolo 2 (Educatori e insegnanti con funzioni di economo)
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del Regolamento Nidi d'Infanzia e dell'articolo 20 del Regolamento delle Scuole Comunali per l'Infanzia si provvederà a quantificare le esigenze di organico riferite al personale amministrativo con funzioni di economo ed alla conseguente modifica di pianta organica, che avverrà mediante la trasformazione di posti del profilo di educatore asili nido e di insegnante di scuola materna.
Gli Educatori dei Nidi e gli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia che svolgono funzioni di economo saranno trasposti nei ruoli amministrativi (VI q.f.) con apposito provvedimento deliberativo. Su domanda può essere mantenuta la qualifica originaria, con rientro nell'attività educativa, nei limiti delle necessità di organico del servizio.

Allegato A

   

Punti

RESIDENZA

Famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore)

20.000

Famiglie non residenti a Torino (in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città)

10.000

Famiglie non residenti a Torino (in cui nessun genitore presta attività lavorativa in città)

         0

PRIORITA' ASSOLUTA

Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione di apposita commissione)

     600

Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia)
(In ogni nido questi/e bambini/e sono accolti in numero non superiore al 20% dei posti; su decisione del/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi , sentita la Commissione Nido Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambine/i, fino ad un massimo del 30% dei posti )

    300

Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)

    150

UN SOLO GENITORE COABITANTE

Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la responsabilità genitoriale

      59

Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se i genitori non coabitano e se l'unico genitore coabitante non ha costituito una convivenza di fatto )

     36

CARICO FAMILIARE
(conviventi)

-  Ogni figlia/o fino a 10 anni di età (1) (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)
-  Stato di gravidanza della madre o della persona unita civilmente o convivente di fatto

    22

 Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età (1) (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)

    12

-  Frequenza di altri figli o altre figlie, che continua nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, nel nido indicato come prima scelta (punteggio attribuito solo nel nido di prima scelta)
-  Presentazione della domanda di iscrizione per gli stessi nidi per più figli o figlie

    20

CARICO FAMILIARE
(non conviventi)

 Ogni figlia/o fino a 10 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)

   11

 Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)

    6

CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI (3)

-  Ogni genitore lavoratore
-  Ogni genitore non occupato, che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12.

  27

Ogni genitore disoccupato da almeno tre mesi.

  19

Ogni genitore studente

  13

DISAGIO LAVORATIVO

eliminato

   0

eliminato

   0

LISTA ATTESA

Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni educativi

 18

TRASFERIMENTO

Trasferimento da altro nido d'infanzia comunale di Torino (per cambio residenza)

 24

PARITA'

A parità di punteggio viene data precedenza al/la bambino/a con ISEE inferiore.
In subordine, qualora non venga dichiarato l'ISEE, verrà data precedenza al/la bambino/a di età maggiore, per le graduatorie del lattanti (0-12 mesi) e dei piccoli (13-24 mesi), al/la bambino/a di età minore nella graduatoria dei grandi (25-36 mesi).

(1)    Il punteggio è attribuito anche per i figli e le figlie del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentata istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto, anche se non è genitore del/la bambino/a
(2)    Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, il punteggio viene attribuito anche, se ricorre il caso, per i figli e le figlie di cui il coniuge (che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione) o la persona unita civilmente o convivente di fatto abbia l'affidamento condiviso. Viene anche attribuito il punteggio previsto per gravi problemi di salute e per la frequenza o iscrizione di altri figli o altre figlie negli stessi nidi.
(3)    Ad ogni genitore può essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa. Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, viene assegnato il punteggio relativo alla condizione occupazionale di tale genitore e, se presente, del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto con il genitore coabitante.