N. 247
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 1996 (mecc. 9600606/04), esecutiva dal 24 maggio 1996. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 (n. DEL 280/2021 - mecc. 2020 02847/131), esecutiva dal 26 aprile 2021 - in vigore dal 1 maggio 2021.
Articolo 1 - Custode
Articolo 2 - Conferimento di mansioni di custode
Articolo 3 - Gestione alloggi di custodia
Articolo 4 - Alloggio di custodia
Articolo 5 - Assegnazione alloggio
Articolo 6 - Esecuzione di opere nell'alloggio
Articolo 7 - Conservazione del patrimonio immobiliare
Articolo 8 - Oneri del custode e della civica
amministrazione
Articolo 9 - Mansioni del custode
Articolo 10 - Servizio effettivo
Articolo 11 - Servizio Passivo
Articolo 12 - Chiavi di servizio
Articolo 13 - Riposo settimanale
Articolo 14 - Congedi
Articolo 15 - Aspettativa
Articolo 16 - Sostituzione del custode
Articolo 17 - Cessazione dal servizio di custodia
Articolo 18 - Procedura coattiva per il rilascio
dell'alloggio
1. Si definisce custode il dipendente che viene incaricato, con atto ufficiale della Civica Amministrazione, di prestare le propria opera per la custodia di edifici destinati ad uffici o servizi comunali, a edifici che per legge il Comune deve mettere a disposizione di altre Amministrazioni Pubbliche.
1. Le mansioni di custodia degli edifici destinati ad uffici o servizi comunali vengono conferite ai dipendenti del Comune in possesso della III qualifica funzionale (DPR 20 luglio 1983 n. 347).
2. Per gli edifici scolastici le mansioni di custodia vengono conferite esclusivamente al personale appartenente alla III qualifica funzionale (operatore servizi educativi-culturali) presso la Divisione VII Servizi Educativi Scolastici. Tale personale non puo' concorrere all'assegnazione di alloggi di custodia ubicati in stabili diversi dagli edifici scolastici e/o culturali.
3. Per edifici adibiti a servizi quali autorimesse, officine, giardini e alberate, impianti sportivi e bagni, magazzini economato, musei e biblioteche, dove, oltre al servizio di custodia necessita espletare particolari prestazioni inerenti alle attivita' allocate nello stabile, le mansioni di custodia potranno essere conferite a dipendenti inquadrati nella specifica qualifica funzionale (III) della Divisione o Servizio Centrale che utilizza lo stabile.
4. Qualora lo stabile venga utilizzato da piu' Divisioni
o Servizi Centrali, le mansioni di custodia potranno essere affidate
agli operatori delle Divisioni o dei Servizi Centrali interessati.
In carenza di candidati, il bando potra' essere aperto a tutti
i profili appartenenti alla III qualifica funzionale.
5. [abrogato]
1. I bandi e le graduatorie relative all'affidamento delle custodie degli stabili municipali saranno predisposti e gestiti dalle Divisioni o Servizi Centrali che utilizzano gli stabili, i quali gestiranno anche le relative utenze.
1. La Civica Amministrazione dovra' garantire al custode l'alloggio gratuito che, esclusa la guardiola dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovra' essere composto di due ambienti di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti come sopra, quando all'atto del conferimento dell'incarico di custodia la sua famiglia risulti composta da non piu' di quattro persone.
2. Per alloggi con piu' di tre ambienti verra' adottato come parametro prevalente per l'assegnazione, la consistenza numerica del nucleo familiare.
1. La Civica Amministrazione, con apposita determinazione dirigenziale, concede in uso all'incaricato l'alloggio di custodia con divieto di subconcessione o cessione in uso (anche parziale) a qualsiasi titolo. L'utilizzo dell'alloggio s'intende limitato esclusivamente ai componenti il nucleo familiare (marito, moglie e figli), nonche' ad eventuali conviventi purche' iscritti nello stato di famiglia del titolare della custodia.
2. La concessione non costituisce, in nessun caso, diritto quesito, ne' da' luogo a risarcimento di sorta qualora venga revocata.
3. L'assegnazione dell'alloggio sara' fatta constare
con apposito verbale di consegna, redatto alla presenza anche
del dirigente del servizio civico di cui l'alloggio stesso e'
pertinenza. Nel corpo del verbale sara' precisata l'ubicazione
dell'alloggio (piano, numero locali, superficie e cubatura riscaldata,
ivi compresa la menzione di eventuali spazi adibiti a magazzino
o ad area di cortile o simile).
Sia al custode che ai suoi familiari e' fatto divieto di esercitare
nell'edificio da custodire qualsiasi tipo di commercio od altra
attivita' lavorativa; e' fatto altresi' divieto ai familiari conviventi
di assumere decisioni od iniziative circa le incombenze o le modalita'
del servizio di custodia; inoltre e' fatto divieto sia al titolare
della custodia che ai familiari conviventi di ospitare nell'alloggio
animali che possano arrecare danni a persone e cose, eventuali
deroghe potranno essere concesse solamente dal dirigente da cui
funzionalmente dipende il custode.
1. Il dipendente con mansioni di custode non ha facolta'
di eseguire o far eseguire alcuna opera sia all'interno che all'esterno
dell'alloggio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione
del Servizio Centrale o della Divisione di appartenenza.
2. Nessun compenso sara' attribuito all'assegnatario per
opere eseguite dallo stesso, restando comunque a suo carico tutto
cio' che attiene a interventi di manutenzione ordinaria.
3. Il Servizio Centrale o la Divisione di appartenenza si
riserva di disporre visite mirate a verificare sia lo stato di
conservazione che d'uso dei locali assegnati; inoltre sia all'atto
della concessione che dell'interruzione dell'incarico di custodia,
il Servizio Centrale o la Divisione di appartenenza, tramite propri
incaricati, coadiuvati da personale dell'Ufficio Tecnico, si riserva
di verificare lo stato dei locali; accertando eventuali responsabilita'
dell'assegnatario, procedera' alla immediata richiesta di risarcimento.
4. Al momento della cessazione dell'incarico di custodia
sara' redatto apposito verbale di riconsegna dell'alloggio.
1. Il custode ha l'obbligo di comunicare immediatamente
al proprio dirigente tutti quegli eventi che possano arrecare
danno agli immobili di proprieta' comunale affidati alla sua custodia,
avendo cura di segnalare anche gli eventuali responsabili.
2. Nessun oggetto od attrezzatura di proprieta' della Civica
Amministrazione puo' essere portato all'esterno degli edifici
comunali sia da parte del custode che di terzi, senza la preventiva
autorizzazione del dirigente o del Capo Istituto da cui proviene
l'oggetto o l'attrezzatura.
1. Saranno a carico della Civica Amministrazione le spese di primo impianto.
2. L'assegnatario della custodia provvedera' a stipulare direttamente con le Aziende erogatrici i singoli contratti di fornitura, a sottoscrivere le volturazioni che di volta in volta si renderanno necessarie, nonche' al pagamento dei canoni d'affitto dei relativi contatori, ad eccezione delle utenze con Telecom Italia S.p.A., per le quali provvedera' direttamente il Settore XXXI C.E.D.-Office Automation-Telecomunicazioni.
3. Saranno a carico del dipendente assegnatario il pagamento dei consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento (sentenza Corte dei Conti, I Sezione in data 13 ottobre 1986, n. 220), nonche' della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Per quanto attiene le utenze telefoniche saranno poste a carico della Civica Amministrazione le spese di primo impianto nonche' i canoni di legge e n. 50 scatti bimestrali.
1. Il dipendente a cui vengono assegnate le mansioni
di custodia di edifici comunali e' richiesto:
1) un servizio "effettivo" di 36 ore settimanali
articolare in base alle necessita' del Servizio;
2) un servizio "passivo" nelle restanti ore settimanali
(presenza in disponibilita' nell'alloggio assegnato per la custodia
per far fronte a qualsiasi evento occasionale che possa richiedere
il suo intervento), salvo quanto previsto ai successivi articoli
11, 13, 14 e 15.
1. Nelle 36 ore di servizio "effettivo" il custode attende a tutte le mansioni della qualifica funzionale nella quale e' inquadrato secondo le indicazioni e le direttive impartite dagli organi competenti.
2. Il custode ha l'obbligo di provvedere:
a) all'apertura e chiusura nelle ore stabilite dell'edificio
affidatogli, nonche' ad una continua ed attenta sorveglianza su
chiunque entri od esca dall'edificio;
b) all'ispezione, dopo l'orario di chiusura dell'edificio,
dei locali affidati in custodia. Nel corso dell'ispezione il custode
deve provvedere a spegnere le luci, gli interruttori di forza
motrice e a chiudere le finestre in tutti i locali, nonche' a
spegnere gli interruttore di macchine ad alimentazione elettrica
nei singoli uffici, qualora non vi abbia provveduto il personale
addetto. Nei casi suaccennati il custode dovra' comunicare al
proprio dirigente le irregolarita' rilevate;
c) alla sorveglianza all'ingresso secondo le disposizioni
che gli verranno impartite dagli organi competenti;
d) alla pulizia giornaliera del marciapiede perimetrale
dell'edificio, in tutta la sua lunghezza e larghezza (articolo
104 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana), dell'atrio principale,
del cortile interno e degli spazi verdi interni;
e) la pulizia del marciapiede dovra' essere compiuta in
modo uniforme non piu' tardi delle ore 9. Inoltre, rendendosi
necessaria una pulizia supplementare, questa dovra' essere eseguita
in qualunque momento del giorno o della sera (articolo 104 commi
6 e 7 del Regolamento di Polizia Urbana);
f) alla spalatura della neve dal marciapiede antistante
l'edificio nonche' dei passaggi interni, laddove esistano, oltre
allo spargimento di sale, sabbia, eccetera, con l'eventuale collaborazione
di altro personale in servizio presso lo stabile;
g) al controllo dell'accesso e sistemazione delle autovetture
nei cortili di parcheggio ove cio' sia stabilito dagli organi
competenti;
h) a impedire la sosta nella guardiola di persone estranee
al servizio od allo stabile;
i) a fornire indicazioni a chi deve accedere agli uffici
presenti nell'edificio per il disbrigo di eventuali pratiche;
l) a sorvegliare sul regolare funzionamento ed utilizzo
dei servizi comuni quali: ascensore, illuminazione, impianti idrici,
riscaldamento ed a provvedere alla eventuale richiesta del pronto
intervento.
1. Il custode, o suo familiare, dovra' essere sempre reperibile nell'alloggio, sia per garantire la custodia dello stabile, che per svolgere tutti quegli adempimenti aventi carattere di imprevedibilita' quali ad esempio ritiro posta, materiale per conto dell'Amministrazione, telegrammi, rispondere al telefono, al citofono, garantire l'accesso per tecnici gas, luce, telefono, rifornimento gasolio e addetti alla manutenzione.
2. Il custode che, durante il periodo di servizio passivo, debba assentarsi per breve tempo, previa richiesta al dirigente e parere favorevole di quest'ultimo, puo' essere sostituito da personale di famiglia.
3. Infine, nei casi di assoluta necessita' e negli stabili che non abbisognano di particolare custodia nelle ore di apertura al pubblico per la presenza comunque vigile da parte del personale in servizio, il custode, previa richiesta al dirigente, potra' assentarsi per brevi periodi (non superiori comunque a tre ore nell'arco di una giornata), senza l'obbligo di sostituzione da parte di personale di famiglia.
1. Il custode e' responsabile della tenuta delle chiavi di accesso agli edifici assegnatigli in custodia. Le chiavi devono essere munite di un apposito talloncino su cui deve essere riportato il numero della chiave e l'indicazione dei locali cui queste si riferiscono. Tutte le chiavi devono essere conservate ordinatamente in una apposita bacheca. Il custode ha libero accesso a tutti i locali di cui possiede le chiavi.
1. Al dipendente con mansioni di custode spetta un giorno di riposo settimanale, che deve essere effettuato nei giorni in cui non e' previsto il servizio effettivo.
2. Durante il riposo settimanale il custode non deve assicurare, tramite eventuali propri familiari, la vigilanza passiva dello stabile assegnatogli.
3. Sara' compito del dirigente della Divisione o del Servizio Centrale di appartenenza valutare l'opportunita' di sostituire il custode durante il riposo settimanale con altro personale.
1. Al dipendente con mansioni di custode spetta il congedo ordinario e straordinario nella misura prevista dalla vigente normativa contrattuale. Durante tali congedi il custode puo' assentarsi per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere. Durante tali congedi inoltre il custode non deve assicurare, tramite eventuali propri familiari, la vigilanza passiva dello stabile assegnatogli.
2. Il dirigente della Divisione o del Servizio Centrale interessato, dovra' provvedere direttamente alla conseguente sostituzione.
1. Nei casi di aspettativa non dovuta a malattia, il custode non deve assicurare, tramite eventuali propri familiari, la vigilanza passiva dello stabile assegnatogli e deve corrispondere all'Amministrazione un canone di locazione determinato in misura corrispondente all'equo-canone. Nel tal caso sara' obbligo del Settore di appartenenza darne tempestiva comunicazione al Servizio Centrale Patrimonio.
2. Nei casi di malattia, il custode dovra' garantire la vigilanza passiva tramite i propri familiari.
1. Durante le assenze del custode per congedo, aspettativa, il servizio effettivo viene svolto da altro personale. Il dirigente della Divisione o del Servizio Centrale valutera' l'eventuale necessita' di sostituire il custode anche con altro personale, al quale incombera' l'obbligo di prestare il servizio limitatamente al tempo intercorrente tra la chiusura e la riapertura dell'edificio, con esonero dal servizio diurno.
2. Al dipendente in tal caso verranno corrisposte le maggiorazioni ordinarie previste dalle vigenti normative contrattuali.
1. Nel caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dimissioni, licenziamento e promozione a qualifica funzionale di livello superiore a quanto disposto dall'articolo 2, il dipendente dovra' lasciare libero l'alloggio in godimento entro 15 giorni dall'evento.
2. In caso di rinuncia alle mansioni di custodia, il dipendente dovra' continuare a svolgere le mansioni di custode sino al momento in cui verranno conferite le mansioni ad altro assegnatario, in pari data dovra' lasciare libero l'alloggio. In caso di decesso del dipendente il termine e' stabilito in 6 mesi per i conviventi a carico dello stesso al momento della morte.
3. In caso di revoca dell'incarico delle mansioni di custode e dell'assegnazione dell'alloggio, lo stesso dovra' essere lasciato libero entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
4. In nessun caso la Civica Amministrazione sara' tenuta a fornire altra soluzione abitativa che deve essere a cura e responsabilita' esclusiva del dipendente.
5. Per il periodo intercorrente fra la data di cessazione del diritto all'alloggio di custodia e la data di effettiva riconsegna di questo, sara' richiesta all'interessato un'indennita' di occupazione che verra' quantificata dal Settore Centrale Patrimonio.
1. Le Divisioni e/o i Servizi Centrali, dopo aver ufficialmente comunicato in forma scritta all'interessato la prossima decadenza alla titolarita' della custodia, avuta conoscenza che l'alloggio non e' stato rilasciato entro i termini temporali previsti dall'articolo 17, inizieranno la procedura amministrativa di rilascio coatto dell'alloggio.