Divisione Servizi Educativi
Settore Gestione Amministrativa
n. ord. 77
2002 02202/007
OGGETTO: PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME" - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL REDDITO DEI GENITORI, DAL 4° AL 12° MESE DI VITA DEL/LA LORO BAMBINO/A. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 luglio 2000 (mecc. 2000 05488/07), esecutiva dal 31 luglio 2000, è stato approvato il progetto "Un anno per crescere insieme - Contributo integrativo al reddito dal 4° al 12° mese di vita per poter stare con il/la tuo/a bambino/a", volto ad offrire un sostegno economico ai genitori a basso reddito, nel primo anno di vita del bambino. Il contributo integra il reddito familiare nel periodo di astensione facoltativa per maternità prevista dalla Legge 1204/71 e s.m.i. e, compensando parzialmente la riduzione del 70% della retribuzione, permette ad un maggior numero di genitori di poter scegliere di stare con il proprio figlio nel primo anno, consapevoli della grande importanza educativa di questo periodo di vita.
Il progetto ha preso avvio nel settembre 2000 e, per il suo carattere sperimentale, è stato oggetto di costante monitoraggio e verifica.
Dal settembre 2000 al dicembre 2001 hanno beneficiato del contributo n. 312 famiglie con bambini nati tra il 1° giugno 2000 ed il 30 novembre 2001, pari al 2,79 % sul totale di 11.178 bambini nati nello stesso periodo.
Dopo questa prima fase di sperimentazione è emersa l'esigenza di modificare i criteri fissati per l'accesso al contributo e per la sua gestione operativa, alla luce delle disposizioni contenute nello specifico Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità, approvato con Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dei rilievi e suggerimenti dei genitori.
Si propone, quindi di approvare uno specifico regolamento per l'erogazione del contributo, apportando le seguenti modifiche al progetto:
a) sostituire il riferimento all'istituto dell'astensione facoltativa con l'istituto del congedo parentale, sulla base delle definizioni dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 151/2001;
b) prevedere la possibilità di accesso al contributo nel caso in cui un genitore lavori e l'altro non lavori a causa di invalidità civile totale, o invalidità o inabilità di cui alla legge 222/84, in quanto si tratta di condizioni che impediscono l'attività lavorativa ma nelle quali la presenza in casa non garantisce una cura ed un sostegno adeguati alle esigenze del neonato, di cui deve comunque farsi carico il genitore lavoratore;
c) demandare alla Giunta Comunale la determinazione del parametro I.S.E.E. che il nucleo familiare non deve superare per accedere al contributo, prevedendo che la soglia possa essere annualmente modificata valutando il numero di richieste presentate ed accolte, rapportate alle disponibilità finanziarie, definendo comunque le priorità di accesso da applicare nel caso in cui le domande ammissibili siano eccedenti le risorse finanziarie, secondo i criteri indicati al successivo punto k);
d) demandare alla Giunta Comunale previa comunicazione alle Commissioni competenti la determinazione dell'entità del contributo, prevedendo che lo stessa possa essere annualmente modificato sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione alla soglia annua, come previsto al punto c);
e) dare la possibilità di presentare la richiesta anche dopo il terzo mese di vita del bambino, ma prima della fine del periodo di congedo di maternità o di paternità, in relazione alla flessibilità del congedo di maternità introdotta dall'art. 20 D.Lgs. n. 151/2001, il quale prevede che le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto;
f) eliminare la possibilità di accedere al contributo, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori autonomi, se il padre richiede di usufruire dell'intero periodo di astensione facoltativa di 3 mesi, in quanto l'attuale normativa (art. 69 D.Lgs. n. 151/2001) prevede il diritto al congedo parentale di tre mesi solo per le lavoratrici e non per i lavoratori autonomi;
g) prevedere che, in caso di adozione o affidamento, il periodo di congedo parentale richiesto possa essere inferiore a quello stabilito per le altre situazioni ed avere una durata pari al periodo intercorrente tra la fine del congedo per maternità o paternità ed il compimento del primo anno di vita del/la bambino/a, purché di almeno un mese, per dare l'effettiva possibilità di accesso al contributo alle famiglie in cui l'ingresso del bambino avviene dopo il 4° mese di vita;
h) prevedere che, nel caso in cui uno o entrambi i genitori svolgano lavori a tempo determinato, stagionali, interinali o altre forme di lavori atipici discontinui, il periodo di congedo parentale richiesto possa essere inferiore a quello stabilito per le altre situazioni ed avere una durata pari al periodo intercorrente tra la fine del congedo per maternità o paternità ed il termine del contratto, purché di almeno un mese, per dare l'effettiva possibilità di accesso al contributo alle famiglie in cui la durata del periodo di congedo parentale da utilizzare non dipende dalla volontà dei genitori;
i) dare la possibilità di presentare domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia prima del termine del periodo di astensione (ora congedo parentale), in quanto la rinuncia preventiva si è rivelata eccessivamente penalizzante per i genitori, in relazione ai termini per la presentazione delle domande e la definizione delle graduatorie, previsti dal Regolamento dei nidi comunali;
j) stabilire che la/il bambina/o non può essere ammessa/o alla frequenza nel periodo in cui i genitori, o il genitore in caso di famiglia monoparentale, usufruiscono del congedo parentale e percepiscono il contributo. Ove la/il bambina/o maturi il diritto ad essere ammesso al nido prima della fine del congedo parentale, non si procederà all'assegnazione del posto ma la/il bambina/o permarrà nella graduatoria con il punteggio maturato;
k) demandare alla Giunta Comunale previa comunicazione alle
Commissioni competenti, per garantire una maggiore flessibilità
rispetto a situazioni che possono mutare nel corso del tempo,
la definizione delle modalità di erogazione e delle priorità
sulla base delle quali predisporre la graduatoria delle domande
ammissibili, che dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- famiglie in cui il/la bambino/a neonato/a sia disabile in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- famiglie in cui siano nati due o più gemelli (almeno
due viventi al momento di presentazione della domanda);
- utilizzo del congedo parentale da parte del padre lavoratore
dipendente, che può usufruirne ai sensi dell'art. 32 del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
condizione economica del nucleo familiare;
l) prevedere che, nel caso in cui la nascita del/la bambino/a sia avvenuta in data anticipata rispetto a quella presunta e, ai sensi dell'art. 16 comma 1d) del D.Lgs. n. 151/2001 il congedo di maternità sia terminato oltre il 4° mese di vita del bambino, il contributo possa essere erogato, qualora il genitore usufruisca del congedo parentale, anche dopo il dodicesimo mese di vita del/la bambino/a. Il periodo pari a quello intercorrente tra la fine del 4° mese ed il termine del congedo per maternità è aggiunto ai dodici mesi.
Si propone di applicare le nuove disposizioni per i bambini nati a partire dal 1° settembre 2002, in quanto sarà possibile fare riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2001, nonché garantire un'adeguata e preventiva informazione sui nuovi criteri adottati.
Si propone di applicare la regolamentazione prevista per l'iscrizione ai nidi d'infanzia di cui ai punti i) e j) a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione.
È altresì necessario integrare l'art. 5 del vigente Regolamento Comunale dei nidi d'infanzia, per inserire la specifica modalità di gestione delle domande presentate dai beneficiari del contributo in oggetto.
Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale sul Decentramento sono stati richiesti in data 9 aprile 2002 i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine. Il termine per l'espressione del parere è stato prorogato di 15 giorni, con comunicazione inviata alle dieci Circoscrizioni il 9 ottobre 2002.
Alla data del 6 giugno 2002 le Circoscrizioni 9 e 10 non hanno espresso parere.
Le altre Circoscrizioni hanno espresso, con provvedimenti consiliari allegati al presente atto, i seguenti pareri:
Si ritiene di non accogliere le proposte di modifica della Circoscrizione 1, in quanto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e, nel caso in oggetto, svolge tale funzione nell'approvare il regolamento. I compiti demandati alla Giunta Comunale sono di carattere gestionale, in quanto legati alla disponibilità finanziaria prevista annualmente dal PEG e sono finalizzati ad una maggiore flessibilità nella gestione del progetto.
Si ritiene di non recepire le proposte di modifica della Circoscrizione 4, riferite ai sottoindicati punti, in quanto:
Si ritiene, invece, di accogliere la proposta di estendere l'accesso al contributo anche ai genitori con contratto di lavoro interinale, modificando l'art. 2 punto 3d) del regolamento.
Circa quanto segnalato dalla Circoscrizione 5, si evidenzia che una maggiore flessibilità rispetto al progetto originario è introdotta dall'art. 2 punti 3c) e 3d) del regolamento che si propone all'approvazione, in quanto il periodo di congedo parentale di cui i genitori devono usufruire per beneficiare del contributo può essere anche solo di un mese, in caso di adozione, affidamento o lavori a termine. Per quanto riguarda l'auspicio che vengano estesi interventi di integrazione al reddito e di servizi erogati anche per i genitori non lavoratori di bambini da 4 a 12 mesi, si fa rilevare che l'intervento in oggetto intende favorire la presenza dei genitori con i loro bambini, nel primo anno di vita, per l'importanza che questa riveste nel percorso di crescita. E' quindi un sostegno finalizzato a tutelare la genitorialità, in relazione all'utilizzo dei congedi parentali disciplinati dal D.Lgs. 251/2001, e non un sostegno al reddito. Quanto ad altri servizi di carattere educativo per la prima infanzia, ricordando che negli ultimi anni, anche utilizzando i finanziamenti della Legge 285/97, accanto ai tradizionali nidi d'infanzia sono state aperte nuove strutture (punti gioco, micronidi, ecc…) e messi in atto nuovi progetti (progetto famiglia, educativa domiciliare, ecc…), rivolti a tutti i genitori indipendentemente dalla condizione lavorativa, si condivide l'auspicio e si conferma l'impegno, compatibilmente con le risorse finanziarie, ad incrementare tali servizi.
La raccomandazione espressa dalla Circoscrizione 6, analoga a quanto auspicato dalla Circoscrizione 5 e dalla Circoscrizione 8 per quanto riguarda la possibilità di beneficiare del contributo da parte di genitori non lavoratori, si ritiene non possa essere accolta nella presente deliberazione, per i motivi già sopra evidenziati.
Rispetto a quanto evidenziato dalla Circoscrizione 7, si rileva che:
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il "Regolamento per l'erogazione di un contributo integrativo al reddito dei genitori, dal 4° al 12° mese di vita del/la loro bambino/a" nell'ambito del progetto "Un anno per crescere insieme", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva (all. 1 - n. );
2) di stabilire che le modalità previste dal Regolamento si applicano ai bambini nati dal 1° settembre 2002;
3) di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente
integrazione al vigente Regolamento Comunale dei nidi d'infanzia:
all'art. 5.1), dopo la frase: "Alla seconda chiamata, nel
caso di non accettazione del posto, sarà depennato d'ufficio
dalla graduatoria", è aggiunto il seguente paragrafo:
"Nel caso la famiglia benefici del contributo previsto dal
progetto "Un anno per crescere insieme", il posto al
nido potrà essere assegnato dopo la fine del congedo parentale.
Ove il bambino maturi il diritto ad essere ammesso prima della
fine del congedo, permarrà nella graduatoria con il punteggio
maturato";
4) di stabilire che l'integrazione di cui sopra e le disposizioni relative all'iscrizione ai nidi d'infanzia (art. 5 del Regolamento approvato al punto 1) entreranno in vigore dall'esecutività della presente deliberazione;
5) di demandare al Dirigente competente l'assunzione dell'impegno di spesa;
6) di stabilire che il calcolo dell'I.S.E.E. per accedere al contributo sarà effettuato analogamente a quanto previsto per la frequenza ai nidi comunali d'infanzia.
1. Il Comune, nell'ambito degli interventi finalizzati al supporto dei genitori nel primo anno di vita dei loro figli, oltre ad organizzare e gestire servizi educativi, intende favorire la presenza dei genitori con i loro bambini.
2. Il progetto "Un anno per crescere insieme" prevede l'erogazione di un contributo economico ad integrazione della riduzione del reddito familiare conseguente all'utilizzo del congedo parentale, nel periodo successivo al congedo di maternità o di paternità, durante il primo anno di vita del/la bambino/a.
1. Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) il/la bambino/a ed almeno uno dei genitori (o il genitore
in caso di famiglia monoparentale) devono essere residenti in
Torino;
2) entrambi i genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale)
devono essere occupati, ovvero un genitore può non essere
occupato a causa di invalidità civile totale o invalidità
o inabilità di cui alla legge 222/84;
3) i genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale),
devono aver richiesto di usufruire del congedo parentale previsto
dal D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, per la durata minima di seguito
indicata, nel primo anno di vita del/la bambino/a:
a) se uno o entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti (art.
32 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151) devono aver richiesto un periodo
di almeno 6 mesi, continuativo o frazionato o alternato tra la
madre ed il padre, ma non in contemporanea per i due genitori;
b) se entrambi i genitori sono lavoratori autonomi, la madre deve
aver richiesto di usufruire dell'intero periodo di tre mesi, previsto
dall'art. 69 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151;
c) in caso di adozione o affidamento il periodo può essere
inferiore a quello indicato nei punti a) e b) ed avere una durata
pari al periodo intercorrente tra la fine del congedo per maternità
o paternità ed il compimento del primo anno di vita del/la
bambino/a, purché di almeno un mese;
d) nel caso in cui uno o entrambi i genitori svolgano lavori a
tempo determinato, stagionali, interinali o altre forme di lavori
atipici discontinui, il periodo richiesto può essere inferiore
a quello indicato nei punti a) e b) ed avere una durata pari al
periodo intercorrente tra la fine del congedo per maternità
o paternità ed il termine del contratto di lavoro, purché
di almeno un mese;
4) il nucleo familiare deve avere un parametro I.S.E.E. non superiore
a quanto deciso annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui la nascita del/la bambino/a sia avvenuta in data anticipata rispetto a quella presunta e, ai sensi dell'art. 16 comma 1d) del D.Lgs. n. 151/2001 il congedo di maternità sia terminato oltre il 4° mese di vita del bambino, il contributo può essere erogato, qualora il genitore usufruisca del congedo parentale, anche dopo il dodicesimo mese di vita del/la bambino/a. Il periodo pari a quello intercorrente tra la fine del 4° mese ed il termine del congedo per maternità è aggiunto ai dodici mesi.
1. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata prima della fine del periodo di congedo di maternità o di paternità.
2. Le richieste di contributo presentate in ciascun mese sono ordinate secondo le modalità e priorità stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri:
3. La graduatoria delle richieste presentate, viene predisposta da una Commissione così composta:
1. La Giunta Comunale stabilisce le priorità di accesso da applicare nel caso in cui le domande ammissibili siano eccedenti le risorse finanziarie.
2. La graduatoria delle domande presentate in ciascun mese, predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3, e l'elenco dei beneficiari del contributo, individuati sulla base delle priorità di cui al comma precedente, vengono approvati con determinazione dirigenziale e resi pubblici attraverso affissione nella sede dell'Ufficio competente.
3. L'entità del contributo economico, nonché le modalità di erogazione per ogni mese o frazione di mese di congedo parentale con stipendio ridotto, sono definite annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
1. I beneficiari del contributo possono presentare domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia.
2. Il/la bambino/a non può essere ammesso/a nel periodo in cui i genitori, o il genitore in caso di famiglia monoparentale, usufruiscono del congedo parentale e percepiscono il contributo.
3. Ove il/la bambino/a maturi il diritto ad essere ammesso/a al nido prima della fine del congedo parentale, non si procederà all'assegnazione del posto ma il/la bambino/a permarrà nella graduatoria con il punteggio maturato.