Divisione Servizi Educativi
Settore Nidi e Scuole d'Infanzia
n.
ord. 59
2004 02612/007
OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Benché lofferta di posti nido sia costantemente aumentata negli ultimi anni ed oggi Torino soddisfi i potenziali utenti ben oltre la media nazionale, permangono comunque significative liste d'attesa, determinando una domanda sociale cui la città deve saper rispondere promuovendo interventi e politiche anche diversificate.
Oltre allattivazione futura di nuovi nidi, alla gestione ed al potenziamento dei servizi integrativi, è pertanto necessario operare anche allinterno dellattuale sistema per garantire una adeguata risposta alla domanda esistente. Con questo intento il 18 febbraio 2004, in sede conclusiva della concertazione sindacale con CGIL/CISL/UIL e CSA, si è convenuto per un ampliamento dei posti presso i nidi dellinfanzia comunali, che garantirà dal mese di settembre unofferta aggiuntiva di 182 nuovi iscritti.
Sempre in tale sede di concertazione la parte pubblica e quella sindacale hanno convenuto sulla possibilità di intervenire in merito allattuale distribuzione dei posti tra tempo lungo e tempo breve, al fine di meglio razionalizzare anche in questo senso lofferta e perseguire una maggiore efficienza nella gestione.
Lattuale situazione, infatti, che prevede liscrizione e la frequenza da parte delle famiglie indipendentemente dal tipo di permanenza prescelta, fa sì che circa un terzo degli iscritti, inseriti nelle sezioni con i bambini e le bambine a tempo lungo, fruisca in realtà di orario ridotto e di conseguenza di tariffa ridotta. I rapporti numerici tra educatori e bambini, gli spazi realmente utilizzabili, in parte la stessa programmazione educativa si confrontano, pertanto, con una realtà che vede, dalle 13,30 di ogni giorno, diminuire sensibilmente i presenti.
In altre realtà italiane questo fenomeno è già stato studiato ed affrontato, in particolare con una diversa e più funzionale distribuzione territoriale dellofferta.
A tal fine, così come concordato con gli stessi sindacati aziendali, e come previsto in sede di concertazione: "LAmministrazione provvederà ad individuare in ogni circoscrizione i nidi in cui saranno concentrate le richieste di iscrizione a part-time o quelli, a partire dal mese di settembre, in cui è possibile attivare sezioni part-time e sezioni full-time".
In sostanza, trattasi di riorganizzare, anche in funzione della domanda espressa a livello territoriale, lofferta di posti nido in città, individuando strutture in cui la frequenza sarà solo a tempo pieno (o eventualmente con specifiche sezioni a tempo breve) o solo a tempo breve, permettendo così un più efficiente utilizzo delle risorse impiegate nel servizio e potendo inoltre disporre di spazi durante il pomeriggio, per ulteriori offerte di servizi integrativi (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale tempo breve pomeridiano).
In relazione alla diversa organizzazione sopra illustrata, è necessario modificare ed integrare il vigente Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, prevedendo che le sezioni ed i plessi possano avere diverse articolazioni di orario (art. 2).
Ne consegue che per l'accesso ai nidi dovranno essere elaborate graduatorie distinte, in base al tempo di frequenza scelto dai genitori, per cui l'ammissione sarà correlata al numero di posti disponibili in ciascuna struttura per le due diverse articolazioni di orario (art. 5). Se la famiglia di un/a bambino/a già frequentante vorrà modificare il tempo di permanenza, dovrà ripresentare la domanda di iscrizione, mantenendo comunque, nel frattempo, il posto già assegnato. Pertanto non vi sarà più un potere deliberante del Comitato di Gestione in ordine alle richieste di variazione delle fasce orarie di frequenza (artt. 9.2 e 26).
Oltre alle modifiche ed alle integrazioni
correlate alla diversa articolazione oraria del servizio, si propone
di modificare il Regolamento anche per quanto riguarda i seguenti
punti:
- adeguare alla normativa vigente le disposizioni
riferite alla gestione dei nidi d'infanzia, prevedendo che il
Comune possa gestire tale servizio nelle forme previste dalla
legge (art. 2);
- stabilire che le domande rimaste in lista
d'attesa vengano ripresentate annualmente, nei termini stabiliti
per la prima graduatoria dal provvedimento deliberativo della
Giunta Comunale di cui dall'art. 5.3, in quanto è necessario
che l'informazione ai genitori sia aggiornata rispetto alle modifiche
che annualmente possono avvenire sugli aspetti organizzativi e
regolamentari, nonché sull'apertura di nuovi nidi (art.
5.1);
- correlare i criteri di priorità
per l'accesso alla residenza della famiglia e non solo del/la
bambino/a, così come già avviene per le scuole dell'infanzia
e per l'applicazione delle tariffe (art. 5.2);
- abrogare l'art. 5.4, in quanto gli aspetti
procedurali per le iscrizioni ed i ricorsi rientrano tra le competenze
degli organi amministrativi;
- integrare la composizione del Comitato
di Gestione con la presenza del/la direttore/trice didattico/a,
in relazione al potere deliberante di tale organo su aspetti organizzativi
ed amministrativi che incidono sulla funzionalità dei servizi,
di competenza del/la direttore/trice;
- adeguare le competenze del Comitato di
Gestione alla normativa vigente in tema di documentazione amministrativa
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ed alla regolamentazione prevista
per l'applicazione delle tariffe (art. 9.2);
- prevedere l'esercizio del potere sostitutivo
da parte della Direzione della Divisione Servizi Educativi, in
caso di inadempienza degli organi collegiali (inserimento art.
17 bis).
Pertanto, si propone di modificare ed integrare il Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, come segue:
Art. 2 - Istituzione e gestione
- abrogare l'intero articolo e sostituirlo
con il seguente:
"L'Amministrazione Comunale di Torino istituisce e gestisce
nelle forme previste dalla legge, il servizio dei Nidi d'Infanzia.
In caso di affidamento della gestione a terzi, il gestore è
tenuto all'osservanza del presente regolamento e dei rispettivi
CCNL di categoria in cui sono richiamate espressamente le figure
professionali.
Il Nido d'Infanzia è un servizio
socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate
nel regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi
a tempo lungo e a tempo breve.
La decisione di istituire nuovi Nidi o
di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in
plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve, è assunta,
nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione,
dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le
domande in lista d'attesa, le caratteristiche del territorio e
gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione
che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dal Consiglio
di Circolo, dal Comitato di Gestione e, ai sensi della Legge 241/1990,
dai cittadini interessati che ne facciano richiesta."
Art. 5 - Iscrizioni e ricorsi
5.1) Domande e Commissione Unica
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"La domanda di ammissione viene presentata
al primo nido richiesto in ogni Circoscrizione."
- dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"Le domande rimaste in lista d'attesa
dovranno essere annualmente ripresentate nei termini previsti
per la prima graduatoria, come fissato con deliberazione di cui
all'art. 5.3."
- abrogare il comma 9 e sostituirlo
con il seguente:
"Nella domanda d'iscrizione la famiglia
dovrà indicare la struttura prescelta, eventuali sedi alternative
in ordine di preferenza e la fascia oraria di frequenza richiesta.
In relazione alla richiesta, la domanda sarà collocata
nella graduatoria per l'attribuzione dei posti per la frequenza
a tempo lungo o in quella per la frequenza a tempo breve. Ove
la famiglia intenda modificare il tempo di frequenza per un bambino
già frequentante, dovrà ripresentare la domanda
di iscrizione, nei termini stabiliti con il provvedimento deliberativo
di cui all'art. 5.3.La presentazione di una nuova domanda non
comporta la decadenza dal posto già assegnato."
- abrogare il comma 10 e sostituirlo
con il seguente:
"Le famiglie saranno chiamate telefonicamente
seguendo le graduatorie circoscrizionali per la copertura dei
posti disponibili nelle strutture da loro indicate nella domanda
e dovranno confermare o rinunciare al posto entro due giorni lavorativi
dalla chiamata o personalmente o tramite telegramma inviato al
nido."
- abrogare il comma 15 e sostituirlo
con il seguente:
"Le graduatorie sono pubbliche."
5.2) GRADUATORIE E CRITERI
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"Nel predisporre gli elenchi delle
domande presentate con i relativi punteggi, i Comitati di Gestione
dei nidi dovranno tenere conto, in ordine di priorità,
delle seguenti tipologie di utenza:
1) famiglie residenti nel comune di Torino;
2) famiglie non residenti nel comune di
Torino, in cui almeno uno dei due genitori presti attività
lavorativa nel comune di Torino;
3) altre famiglie non residenti, che potranno
essere accolte solo in presenza di posti vacanti previo accordi
con il comune di appartenenza."
5.3) TERMINI E RICORSI
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"Le graduatorie vengono predisposte di norma due volte l'anno."
- abrogare il comma 3 e sostituirlo
con il seguente:
"Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie è ammesso ricorso alla Circoscrizione, che
deciderà entro 10 giorni."
5.4 ) PROCEDURE
- abrogare l'intero articolo.
ART. 9 - COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO
9.1) COMPOSIZIONE
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"a) un rappresentante delle famiglie
degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea
dei genitori della sezione;
b) un rappresentante delle famiglie
in lista d'attesa in ordine di graduatoria;
c) due rappresentanti del personale
del nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio,
salvaguardando la presenza di entrambe le componenti;
d) un rappresentante della Circoscrizione,
nominato dal Presidente;
e) il segretario economo, con funzioni
di segretario, senza diritto di voto;
f) il/la Direttore/trice Didattico/a."
- abrogare il comma 4.
9.2) COMPETENZE
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"Il Comitato di Gestione formula
la proposta di regolamento interno ai sensi dell'art. 3 del presente
regolamento e ha potere deliberante sulle seguenti materie:
1. necessità e progetti per l'utilizzo
dei fondi assegnati al Circolo;
2. predisposizione degli elenchi delle
domande presentate e attribuzione dei punteggi relativi (elenchi
comprensivi sia delle domande ripresentate, perché in lista
d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia delle domande
ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello stesso anno,
sia delle nuove domande pervenute) sulla base delle priorità
e dei punteggi allegati al presente regolamento (allegato n. 1)
e trasmissione delle stesse all'Ufficio Istruzione circoscrizionale,
entro le scadenze previste dal provvedimento della Giunta Comunale
di cui all'art. 5.3;
3. richiesta all'Ufficio Istruzione circoscrizionale
di effettuare accertamenti qualora vi siano ragionevoli dubbi
circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute
nella domanda o l'adeguatezza della documentazione prodotta ed
allegata;
4. definizione, sulla base dei criteri
generali, deliberati dal Consiglio di Circolo e su proposta del
Collegio degli Educatori, degli orari di funzionamento, della
formazione delle sezioni e delle modalità di inserimento;
5. ammissione dei bambini."
- aggiungere il seguente articolo dopo
l'art. 17:
"ART. 17 BIS - POTERI SOSTITUTIVI
Qualora gli organi collegiali non provvedano nelle competenze
loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi
invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo.
Nel caso in cui persista l'inadempienza,
provvede direttamente la Direzione ad adottare le decisioni del
caso."
ART. 26 - ORARIO DEL SERVIZIO
- abrogare il comma 3 e sostituirlo
con il seguente:
"L'orario della permanenza dei bambini
dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione,
scegliendo tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le
7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30).
Le quote a carico degli utenti saranno differenziate in due tariffe
distinte in modo indicativamente proporzionale all'utilizzo del
servizio."
- abrogare il comma 4 e sostituirlo
con il seguente:
"Il Comitato di Gestione potrà
posticipare l'orario di chiusura di 30 minuti su proposta del
Direttore Didattico, che dovrà tenere conto del numero
di domande presentate, motivate da orario di servizio stabilito
dal datore di lavoro, dell'organico del personale e delle risorse
assegnate."
Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale sul Decentramento, sono stati richiesti in data 16 aprile 2004 (prot. n. D07/10403/Dir/E) i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine. Il termine per la trasmissione dei pareri è stato prorogato al 26 maggio 2004, con comunicazione inviata alle dieci Circoscrizioni l'11 maggio 2004 (prot. n. D07/12757/Dir/E).
Entro la scadenza fissata le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 non hanno trasmesso alcun parere.
Le Circoscrizioni 1, 7 e 8 hanno espresso,
con provvedimenti consiliari allegati al presente atto, i seguenti
pareri:
- la Circoscrizione 1, con provvedimento
del 20 maggio 2004 n. 52 (all. 1 - n. ), ha espresso "parere
sfavorevole in quanto:
1. non rispetta
le esigenze della cittadinanza dato che adegua le esigenze dell'utenza
a quelle delle strutture comunali competenti e non viceversa.
Infatti, propone un riassetto organizzativo degli asili nido basato
su una divisione rigida tra strutture interamente suddivise in
sezioni a tempo pieno e strutture interamente suddivise in sezioni
a tempo parziale. Inoltre la scelta, che deve essere fatta al
momento dell'iscrizione, e quindi prima dell'inserimento del bambino,
non può essere cambiata in corso d'anno per l'anno stesso,
il che costituisce un ulteriore problema, almeno potenziale, per
le famiglie, sia per eventuali ragioni psicologiche ed oggettive
legate a singole situazioni personali o familiari, sia per l'assetto
di flessibilità che tende ad assumere l'organizzazione
sociale;
2. viene attribuito
al Direttore Didattico il diritto di voto nel Comitato di Gestione,
il che rischia di costituire una qualche limitazione all'autonomia
del comitato stesso.";
- la Circoscrizione 7, con provvedimento
del 13 maggio 2004 n. 80 (all. 2 - n. ), ha espresso "parere
non favorevole in quanto, pur comprendendo e condividendo l'esigenza
di una razionalizzazione e di un miglior utilizzo del servizio:
1. esisterebbe
obiettivamente un onere per le famiglie provocato dall'esigenza
di uno spostamento presso una sola struttura eventualmente resa
operante per il "tempo breve", onere che risulta particolarmente
pesante su un territorio ampio quale quello della VII Circoscrizione;
2. non è
ben chiaro, anche alla luce del punto precedente, il rapporto
tra oneri imposti alle famiglie ed eventuali benefici conseguenti
all'attivazione di un nuovo sistema di gestione degli orari delle
sezioni e non si comprendono quali sarebbero gli effettivi risultati;
3. ci si domanda,
in un'ottica condivisibile di incentivazione del full time e di
riduzione della dispersione, quale sarebbe l'efficacia del nuovo
regolamento sulle categorie agevolate nell'aspetto economico,
categorie statisticamente molto presenti sul territorio della
VII Circoscrizione;
4. esistono perplessità
sulla possibilità di un'utile gestione del tempo e degli
spazi nel pomeriggio;
5. la suddivisione
tra un full-time ed un part-time solo mattutino appare troppo
limitata e potrebbero risultare auspicabili ed efficaci ulteriori
forme di turnazione;
6. non sono chiari
i criteri di scelta, nei vari ambiti territoriali, degli istituti
destinati al part-time o al full-time, e si afferma essere necessario
coinvolgere in tale scelta la Circoscrizione ed in particolare
la Commissione Unica, coinvolgimento attualmente non previsto.";
- la Circoscrizione 8, con provvedimento
del 19 maggio 2004 n. 61/04 (all. 3 - n. ), ha espresso "parere
sfavorevole", con la seguente motivazione: "data l'attuale
situazione che vede 347 bambini iscritti nelle liste d'attesa
della graduatoria nidi d'infanzia della Circoscrizione VIII, l'ulteriore
obbligo di ripresentare annualmente le domande in lista d'attesa
formando due graduatorie distinte in base alle diverse articolazioni
d'orario e la posizione delle OO.SS. in disaccordo con le proposte
formulate dall'Amministrazione Comunale, si invita quest'ultima
a modificare il Regolamento al fine di facilitare l'utenza nell'accogliere
nuove adesioni".
In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione
1 si rileva che:
1. la modifica proposta all'art. 2 del
Regolamento non prevede una divisione rigida tra strutture interamente
a tempo lungo e strutture interamente a tempo breve, bensì
la possibilità che un intero plesso o alcune sezioni di
esso abbiano un'apertura con orario a tempo lungo o a tempo breve;
2. occorre tenere conto delle esigenze
dei genitori i cui figli frequentano i nidi comunali e delle esigenze
di chi non accede a tale servizio. La riorganizzazione proposta
permette di gestire in modo più efficiente le risorse e
di utilizzare gli spazi dei nidi durante il pomeriggio, per ulteriori
offerte di servizi integrativi alle famiglie (ludoteche, punti
gioco e famiglia, eventuale tempo breve pomeridiano);
3. nel corso dell'anno, come previsto dalla
nuova stesura del comma 9 dell'art. 5.1), è possibile modificare
il tempo di frequenza, compatibilmente con i posti disponibili:
il genitore deve ovviamente ripresentare la domanda di iscrizione;
4. il diritto di voto attribuito al Direttore
Didattico nel Comitato di Gestione non limita in alcun modo l'autonomia
del Comitato stesso, che continua ad essere ambito di partecipazione
sociale alla gestione del nido, non subordinato gerarchicamente
ad alcun organo. Tuttavia, per mantenere la parità tra
la componente genitori e la componente istituzionale (personale
del nido e rappresentante della Circoscrizione), si propone di
modificare la composizione del Comitato (art. 9.1), prevedendo
due rappresentanti delle famiglie in lista d'attesa, in ordine
di graduatoria. Un peso maggiore alla rappresentanza dei genitori
è garantito dal fatto che a parità di voto, come
previsto dal comma 2 dell'art. 9.2, vale doppio il voto del presidente,
eletto all'interno della componente genitori.
In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione
7 si rileva che:
1. la modifica proposta prevede che la
decisione di articolare plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo
breve sia assunta dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi,
valutando anche le caratteristiche del territorio e sentito il
Consiglio di Circoscrizione;
2. la riorganizzazione sarà comunque
a beneficio dei bambini frequentanti il nido, perché potrà
permettere un migliore utilizzo del personale nelle fasce orarie
di effettiva maggiore presenza dei bambini e, come già
evidenziato sopra, sarà a beneficio di chi non frequenta
i nidi comunali, in quanto la disponibilità di spazi durante
il pomeriggio permetterà di integrare l'offerta di servizi
educativi alle famiglie (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale
tempo breve pomeridiano);
3. i punteggi per la collocazione nelle
graduatorie e la disciplina delle tariffe non vengono modificati,
per cui permangono i criteri di priorità per l'accesso
e le agevolazioni tariffarie, sia per chi frequenta il tempo lungo
che per chi frequenta il tempo breve;
4. esistono numerose esperienze di altri
Comuni sull'utilizzo del tempo e degli spazi dei nidi in orario
pomeridiano (ad es.: Reggio Emilia, Forlì, Imola), la valutazione
nel merito delle ipotesi di utilizzo, correlate alle caratteristiche
di ciascuna struttura, è oggetto di discussione con le
OO.SS., in specifico tavolo tecnico;
5. la modifica proposta all'art. 26, comma
3, con l'indicazione che il tempo breve è indicativamente
compreso tra le 7,30 e le 13,30, pone le premesse per eventuali
diverse articolazioni del tempo breve, da verificare anche con
le OO.SS.;
6. la modifica dell'art. 2 prevede l'acquisizione
del parere del Consiglio di Circoscrizione sulle ipotesi di articolazione
di plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve: rientra nell'autonomia
della Circoscrizione coinvolgere, nell'espressione del parere,
la Commissione Unica Circoscrizionale ed eventualmente altri organi
rappresentativi.
In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione
8 si rileva che:
1. l'Amministrazione Comunale ha messo
in atto azioni diversificate per potenziare l'offerta di posti
nido: nel 2003 sono state aperte due nuove strutture e sono state
sottoscritte convenzioni con nidi privati, in cui il Comune ha
a disposizione alcuni posti; nel febbraio 2004 è stato
sottoscritto uno specifico verbale di concertazione con le OO.SS.
che prevede, tra l'altro, di aumentare di n. 182 posti la capacità
ricettiva complessiva dei nidi comunali; la riorganizzazione degli
orari, oggetto della presente modifica regolamentare, permetterà,
come già indicato sopra, di utilizzare gli spazi dei nidi
durante il pomeriggio, per ulteriori offerte di servizi integrativi
alle famiglie (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale tempo
breve pomeridiano);
2. la ripresentazione annuale della domanda
di iscrizione è necessaria per garantire ai genitori la
corretta, completa ed aggiornata informazione sulle modalità
di accesso, sulle nuove strutture comunali e convenzionate e su
altri aspetti organizzativi relativi al funzionamento dei nidi
e delle iscrizioni. Negli ultimi anni le variazioni, negli aspetti
sopra indicati, sono state numerose, proprio per garantire una
maggiore offerta alle famiglie. Al momento dell'iscrizione i genitori
ricevono il materiale contenente le informazioni necessarie per
scegliere le soluzioni più adeguate alle esigenze familiari
e per avere gli elementi per verificare la correttezza e la trasparenza
nell'applicazione dei criteri d'accesso. Altro aspetto rilevante
è la necessità di adeguare costantemente la modulistica
alle modifiche normative, per garantire coerenza e uniformità
nell'applicazione dei criteri di valutazione delle domande (recentemente
è stata modificata la legislazione relativa all'immigrazione
di cittadini non comunitari, alla definizione dello stato di disoccupazione,
ecc.);
3. le OO.SS. hanno espresso la loro posizione
con comunicazione inviata ai Presidenti delle Circoscrizioni in
data 20 maggio 2004: il confronto per l'applicazione di quanto
previsto nel verbale di concertazione sottoscritto il 18 febbraio
2004 è tuttora in corso, nell'ambito di uno specifico tavolo
tecnico.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di modificare ed integrare il vigente Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) e modificato con successive deliberazioni consiliari del 22 febbraio 1999 (mecc. 9900033/07), del 26 aprile 1999 (mecc. 9903187/02), del 23 gennaio 2001 (mecc. 2000 10173/07) e del 25 giugno 2002 (mecc. 2002 02202/007), per le motivazioni indicate in premessa, come segue:
Art. 2 - Istituzione e gestione
- abrogare l'intero articolo e sostituirlo
con il seguente:
"L'Amministrazione Comunale di Torino
istituisce e gestisce nelle forme previste dalla legge, il servizio
dei Nidi d'Infanzia. In caso di affidamento della gestione a terzi,
il gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento
e dei rispettivi CCNL di categoria in cui sono richiamate espressamente
le figure professionali.
Il Nido d'Infanzia è un servizio
socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate
nel regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi
a tempo lungo e a tempo breve.
La decisione di istituire nuovi Nidi o
di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in
plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve, è assunta,
nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione,
dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le
domande in lista d'attesa, le caratteristiche del territorio e
gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione
che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dal Consiglio
di Circolo, dal Comitato di Gestione e, ai sensi della Legge 241/1990,
dai cittadini interessati che ne facciano richiesta."
Art. 5 - Iscrizioni e ricorsi
5.1) Domande e Commissione Unica
- abrogare il comma 1 e sostituirlo con
il seguente:
"La domanda di ammissione viene
presentata al primo nido richiesto in ogni Circoscrizione."
- dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"Le domande rimaste in lista
d'attesa dovranno essere annualmente ripresentate nei termini
previsti per la prima graduatoria, come fissato con deliberazione
di cui all'art. 5.3."
- abrogare il comma 9 e sostituirlo
con il seguente:
"Nella domanda d'iscrizione
la famiglia dovrà indicare la struttura prescelta, eventuali
sedi alternative in ordine di preferenza e la fascia oraria di
frequenza richiesta. In relazione alla richiesta, la domanda sarà
collocata nella graduatoria per l'attribuzione dei posti per la
frequenza a tempo lungo o in quella per la frequenza a tempo breve.
Ove la famiglia intenda modificare il tempo di frequenza per un
bambino già frequentante, dovrà ripresentare la
domanda di iscrizione, nei termini stabiliti con il provvedimento
deliberativo di cui all'art. 5.3.La presentazione di una nuova
domanda non comporta la decadenza dal posto già assegnato."
- abrogare il comma 10 e sostituirlo
con il seguente:
"Le famiglie saranno chiamate
telefonicamente seguendo le graduatorie circoscrizionali per la
copertura dei posti disponibili nelle strutture da loro indicate
nella domanda e dovranno confermare o rinunciare al posto entro
due giorni lavorativi dalla chiamata o personalmente o tramite
telegramma inviato al nido."
- abrogare il comma 15 e sostituirlo
con il seguente:
"Le graduatorie sono pubbliche."
5.2) GRADUATORIE E CRITERI
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
" Nel predisporre gli elenchi delle
domande presentate con i relativi punteggi, i Comitati di Gestione
dei nidi dovranno tenere conto, in ordine di priorità,
delle seguenti tipologie di utenza:
1) famiglie residenti nel comune di Torino;
2) famiglie non residenti nel comune di
Torino, in cui almeno uno dei due genitori presti attività
lavorativa nel comune di Torino;
3) altre famiglie non residenti, che potranno
essere accolte solo in presenza di posti vacanti previo accordi
con il comune di appartenenza."
5.3) TERMINI E RICORSI
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"Le graduatorie vengono predisposte di norma due volte l'anno."
- abrogare il comma 3 e sostituirlo
con il seguente:
"Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie è ammesso ricorso alla Circoscrizione, che
deciderà entro 10 giorni."
5.4) PROCEDURE
- abrogare l'intero articolo.
ART. 9 - COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO
9.1) COMPOSIZIONE
- abrogare il comma 1 e sostituirlo con
il seguente:
"a) un rappresentante delle famiglie
degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea
dei genitori della sezione;
b) un rappresentante delle famiglie in
lista d'attesa in ordine di graduatoria;
c) due rappresentanti del personale del
nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio, salvaguardando
la presenza di entrambe le componenti;
d) un rappresentante della Circoscrizione,
nominato dal Presidente;
e) il segretario economo, con funzioni
di segretario, senza diritto di voto;
f) il/la Direttore/trice Didattico/a."
- abrogare il comma 4.
9.2) COMPETENZE
- abrogare il comma 1 e sostituirlo
con il seguente:
"Il Comitato di Gestione formula la proposta di regolamento
interno ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e ha potere
deliberante sulle seguenti materie:
1. necessità e progetti per l'utilizzo
dei fondi assegnati al Circolo;
2. predisposizione degli elenchi delle
domande presentate e attribuzione dei punteggi relativi (elenchi
comprensivi sia delle domande ripresentate, perché in lista
d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia delle domande
ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello stesso anno,
sia delle nuove domande pervenute) sulla base delle priorità
e dei punteggi allegati al presente regolamento (allegato n. 1)
e trasmissione delle stesse all'Ufficio Istruzione circoscrizionale,
entro le scadenze previste dal provvedimento della Giunta Comunale
di cui all'art. 5.3;
3. richiesta all'Ufficio Istruzione circoscrizionale
di effettuare accertamenti qualora vi siano ragionevoli dubbi
circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute
nella domanda o l'adeguatezza della documentazione prodotta ed
allegata;
4. definizione, sulla base dei criteri
generali, deliberati dal Consiglio di Circolo e su proposta del
Collegio degli Educatori, degli orari di funzionamento, della
formazione delle sezioni e delle modalità di inserimento;
5. ammissione dei bambini."
- aggiungere il seguente articolo dopo l'art. 17:
"ART. 17 BIS - POTERI SOSTITUTIVI
Qualora gli organi collegiali non provvedano nelle competenze
loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi
invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo.
Nel caso in cui persista l'inadempienza,
provvede direttamente la Direzione ad adottare le decisioni del
caso."
ART. 26 - ORARIO DEL SERVIZIO
- abrogare il comma 3 e sostituirlo
con il seguente:
"L'orario della permanenza dei bambini
dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione,
scegliendo tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le
7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30).
Le quote a carico degli utenti saranno differenziate in due tariffe
distinte in modo indicativamente proporzionale all'utilizzo del
servizio."
- abrogare il comma 4 e sostituirlo
con il seguente:
"Il Comitato di Gestione potrà
posticipare l'orario di chiusura di 30 minuti su proposta del
Direttore Didattico, che dovrà tenere conto del numero
di domande presentate, motivate da orario di servizio stabilito
dal datore di lavoro, dell'organico del personale e delle risorse
assegnate.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.