Divisione Servizi Educativi
Settore Nidi e Scuole d'Infanzia

            n. ord. 59     
2004 02612/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 GIUGNO 2004
(proposta dalla G.C. 6 aprile 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA.

    Proposta dell'Assessore Pozzi.

    Benché l’offerta di posti nido sia costantemente aumentata negli ultimi anni ed oggi Torino soddisfi i potenziali utenti ben oltre la media nazionale, permangono comunque significative liste d'attesa, determinando una domanda sociale cui la città deve saper rispondere promuovendo interventi e politiche anche diversificate.

    Oltre all’attivazione futura di nuovi nidi, alla gestione ed al potenziamento dei servizi integrativi, è pertanto necessario operare anche all’interno dell’attuale sistema per garantire una adeguata risposta alla domanda esistente. Con questo intento il 18 febbraio 2004, in sede conclusiva della concertazione sindacale con CGIL/CISL/UIL e CSA, si è convenuto per un ampliamento dei posti presso i nidi dell’infanzia comunali, che garantirà dal mese di settembre un’offerta aggiuntiva di 182 nuovi iscritti.

    Sempre in tale sede di concertazione la parte pubblica e quella sindacale hanno convenuto sulla possibilità di intervenire in merito all’attuale distribuzione dei posti tra tempo lungo e tempo breve, al fine di meglio razionalizzare anche in questo senso l’offerta e perseguire una maggiore efficienza nella gestione.

    L’attuale situazione, infatti, che prevede l’iscrizione e la frequenza da parte delle famiglie indipendentemente dal tipo di permanenza prescelta, fa sì che circa un terzo degli iscritti, inseriti nelle sezioni con i bambini e le bambine a tempo lungo, fruisca in realtà di orario ridotto e di conseguenza di tariffa ridotta. I rapporti numerici tra educatori e bambini, gli spazi realmente utilizzabili, in parte la stessa programmazione educativa si confrontano, pertanto, con una realtà che vede, dalle 13,30 di ogni giorno, diminuire sensibilmente i presenti.

    In altre realtà italiane questo fenomeno è già stato studiato ed affrontato, in particolare con una diversa e più funzionale distribuzione territoriale dell’offerta.

    A tal fine, così come concordato con gli stessi sindacati aziendali, e come previsto in sede di concertazione: "L’Amministrazione provvederà ad individuare in ogni circoscrizione i nidi in cui saranno concentrate le richieste di iscrizione a part-time o quelli, a partire dal mese di settembre, in cui è possibile attivare sezioni part-time e sezioni full-time".

    In sostanza, trattasi di riorganizzare, anche in funzione della domanda espressa a livello territoriale, l’offerta di posti nido in città, individuando strutture in cui la frequenza sarà solo a tempo pieno (o eventualmente con specifiche sezioni a tempo breve) o solo a tempo breve, permettendo così un più efficiente utilizzo delle risorse impiegate nel servizio e potendo inoltre disporre di spazi durante il pomeriggio, per ulteriori offerte di servizi integrativi (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale tempo breve pomeridiano).

    In relazione alla diversa organizzazione sopra illustrata, è necessario modificare ed integrare il vigente Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, prevedendo che le sezioni ed i plessi possano avere diverse articolazioni di orario (art. 2).

    Ne consegue che per l'accesso ai nidi dovranno essere elaborate graduatorie distinte, in base al tempo di frequenza scelto dai genitori, per cui l'ammissione sarà correlata al numero di posti disponibili in ciascuna struttura per le due diverse articolazioni di orario (art. 5). Se la famiglia di un/a bambino/a già frequentante vorrà modificare il tempo di permanenza, dovrà ripresentare la domanda di iscrizione, mantenendo comunque, nel frattempo, il posto già assegnato. Pertanto non vi sarà più un potere deliberante del Comitato di Gestione in ordine alle richieste di variazione delle fasce orarie di frequenza (artt. 9.2 e 26).

    Oltre alle modifiche ed alle integrazioni correlate alla diversa articolazione oraria del servizio, si propone di modificare il Regolamento anche per quanto riguarda i seguenti punti:
-    adeguare alla normativa vigente le disposizioni riferite alla gestione dei nidi d'infanzia, prevedendo che il Comune possa gestire tale servizio nelle forme previste dalla legge (art. 2);
-    stabilire che le domande rimaste in lista d'attesa vengano ripresentate annualmente, nei termini stabiliti per la prima graduatoria dal provvedimento deliberativo della Giunta Comunale di cui dall'art. 5.3, in quanto è necessario che l'informazione ai genitori sia aggiornata rispetto alle modifiche che annualmente possono avvenire sugli aspetti organizzativi e regolamentari, nonché sull'apertura di nuovi nidi (art. 5.1);
-    correlare i criteri di priorità per l'accesso alla residenza della famiglia e non solo del/la bambino/a, così come già avviene per le scuole dell'infanzia e per l'applicazione delle tariffe (art. 5.2);
-    abrogare l'art. 5.4, in quanto gli aspetti procedurali per le iscrizioni ed i ricorsi rientrano tra le competenze degli organi amministrativi;
-    integrare la composizione del Comitato di Gestione con la presenza del/la direttore/trice didattico/a, in relazione al potere deliberante di tale organo su aspetti organizzativi ed amministrativi che incidono sulla funzionalità dei servizi, di competenza del/la direttore/trice;
-    adeguare le competenze del Comitato di Gestione alla normativa vigente in tema di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ed alla regolamentazione prevista per l'applicazione delle tariffe (art. 9.2);
-    prevedere l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Direzione della Divisione Servizi Educativi, in caso di inadempienza degli organi collegiali (inserimento art. 17 bis).

    Pertanto, si propone di modificare ed integrare il Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, come segue:

Art. 2 - Istituzione e gestione

-    abrogare l'intero articolo e sostituirlo con il seguente:
"L'Amministrazione Comunale di Torino istituisce e gestisce nelle forme previste dalla legge, il servizio dei Nidi d'Infanzia. In caso di affidamento della gestione a terzi, il gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento e dei rispettivi CCNL di categoria in cui sono richiamate espressamente le figure professionali.
    Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate nel regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi a tempo lungo e a tempo breve.
    La decisione di istituire nuovi Nidi o di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve, è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le domande in lista d'attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dal Consiglio di Circolo, dal Comitato di Gestione e, ai sensi della Legge 241/1990, dai cittadini interessati che ne facciano richiesta."

Art. 5 - Iscrizioni e ricorsi

5.1) Domande e Commissione Unica

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
    "La domanda di ammissione viene presentata al primo nido richiesto in ogni Circoscrizione."

-    dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
    "Le domande rimaste in lista d'attesa dovranno essere annualmente ripresentate nei termini previsti per la prima graduatoria, come fissato con deliberazione di cui all'art. 5.3."

-    abrogare il comma 9 e sostituirlo con il seguente:
    "Nella domanda d'iscrizione la famiglia dovrà indicare la struttura prescelta, eventuali sedi alternative in ordine di preferenza e la fascia oraria di frequenza richiesta. In relazione alla richiesta, la domanda sarà collocata nella graduatoria per l'attribuzione dei posti per la frequenza a tempo lungo o in quella per la frequenza a tempo breve. Ove la famiglia intenda modificare il tempo di frequenza per un bambino già frequentante, dovrà ripresentare la domanda di iscrizione, nei termini stabiliti con il provvedimento deliberativo di cui all'art. 5.3.La presentazione di una nuova domanda non comporta la decadenza dal posto già assegnato."

-    abrogare il comma 10 e sostituirlo con il seguente:
    "Le famiglie saranno chiamate telefonicamente seguendo le graduatorie circoscrizionali per la copertura dei posti disponibili nelle strutture da loro indicate nella domanda e dovranno confermare o rinunciare al posto entro due giorni lavorativi dalla chiamata o personalmente o tramite telegramma inviato al nido."

-    abrogare il comma 15 e sostituirlo con il seguente:
    "Le graduatorie sono pubbliche."

5.2) GRADUATORIE E CRITERI

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
    "Nel predisporre gli elenchi delle domande presentate con i relativi punteggi, i Comitati di Gestione dei nidi dovranno tenere conto, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di utenza:
1)    famiglie residenti nel comune di Torino;
2)    famiglie non residenti nel comune di Torino, in cui almeno uno dei due genitori presti attività lavorativa nel comune di Torino;
3)    altre famiglie non residenti, che potranno essere accolte solo in presenza di posti vacanti previo accordi con il comune di appartenenza."

5.3) TERMINI E RICORSI

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
"Le graduatorie vengono predisposte di norma due volte l'anno."

-    abrogare il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
"Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie è ammesso ricorso alla Circoscrizione, che deciderà entro 10 giorni."

5.4 ) PROCEDURE

-    abrogare l'intero articolo.

ART. 9 - COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO

9.1) COMPOSIZIONE

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
"a)    un rappresentante delle famiglie degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea dei genitori della sezione;
 b)    un rappresentante delle famiglie in lista d'attesa in ordine di graduatoria;
 c)    due rappresentanti del personale del nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio, salvaguardando la presenza di entrambe le componenti;
 d)    un rappresentante della Circoscrizione, nominato dal Presidente;
 e)    il segretario economo, con funzioni di segretario, senza diritto di voto;
 f)    il/la Direttore/trice Didattico/a."

-    abrogare il comma 4.

9.2) COMPETENZE

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
    "Il Comitato di Gestione formula la proposta di regolamento interno ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e ha potere deliberante sulle seguenti materie:
1.    necessità e progetti per l'utilizzo dei fondi assegnati al Circolo;
2.    predisposizione degli elenchi delle domande presentate e attribuzione dei punteggi relativi (elenchi comprensivi sia delle domande ripresentate, perché in lista d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia delle domande ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello stesso anno, sia delle nuove domande pervenute) sulla base delle priorità e dei punteggi allegati al presente regolamento (allegato n. 1) e trasmissione delle stesse all'Ufficio Istruzione circoscrizionale, entro le scadenze previste dal provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 5.3;
3.    richiesta all'Ufficio Istruzione circoscrizionale di effettuare accertamenti qualora vi siano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda o l'adeguatezza della documentazione prodotta ed allegata;
4.    definizione, sulla base dei criteri generali, deliberati dal Consiglio di Circolo e su proposta del Collegio degli Educatori, degli orari di funzionamento, della formazione delle sezioni e delle modalità di inserimento;
5.    ammissione dei bambini."

-    aggiungere il seguente articolo dopo l'art. 17:
"ART. 17 BIS - POTERI SOSTITUTIVI
Qualora gli organi collegiali non provvedano nelle competenze loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo.
    Nel caso in cui persista l'inadempienza, provvede direttamente la Direzione ad adottare le decisioni del caso."

ART. 26 - ORARIO DEL SERVIZIO

-    abrogare il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
    "L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione, scegliendo tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le 7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30). Le quote a carico degli utenti saranno differenziate in due tariffe distinte in modo indicativamente proporzionale all'utilizzo del servizio."

-    abrogare il comma 4 e sostituirlo con il seguente:
    "Il Comitato di Gestione potrà posticipare l'orario di chiusura di 30 minuti su proposta del Direttore Didattico, che dovrà tenere conto del numero di domande presentate, motivate da orario di servizio stabilito dal datore di lavoro, dell'organico del personale e delle risorse assegnate."

    Ai sensi dell'art. 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale sul Decentramento, sono stati richiesti in data 16 aprile 2004 (prot. n. D07/10403/Dir/E) i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine. Il termine per la trasmissione dei pareri è stato prorogato al 26 maggio 2004, con comunicazione inviata alle dieci Circoscrizioni l'11 maggio 2004 (prot. n. D07/12757/Dir/E).

    Entro la scadenza fissata le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 non hanno trasmesso alcun parere.

    Le Circoscrizioni 1, 7 e 8 hanno espresso, con provvedimenti consiliari allegati al presente atto, i seguenti pareri:
-    la Circoscrizione 1, con provvedimento del 20 maggio 2004 n. 52 (all. 1 - n. ), ha espresso "parere sfavorevole in quanto:
    1.    non rispetta le esigenze della cittadinanza dato che adegua le esigenze dell'utenza a quelle delle strutture comunali competenti e non viceversa. Infatti, propone un riassetto organizzativo degli asili nido basato su una divisione rigida tra strutture interamente suddivise in sezioni a tempo pieno e strutture interamente suddivise in sezioni a tempo parziale. Inoltre la scelta, che deve essere fatta al momento dell'iscrizione, e quindi prima dell'inserimento del bambino, non può essere cambiata in corso d'anno per l'anno stesso, il che costituisce un ulteriore problema, almeno potenziale, per le famiglie, sia per eventuali ragioni psicologiche ed oggettive legate a singole situazioni personali o familiari, sia per l'assetto di flessibilità che tende ad assumere l'organizzazione sociale;
    2.    viene attribuito al Direttore Didattico il diritto di voto nel Comitato di Gestione, il che rischia di costituire una qualche limitazione all'autonomia del comitato stesso.";
-    la Circoscrizione 7, con provvedimento del 13 maggio 2004 n. 80 (all. 2 - n. ), ha espresso "parere non favorevole in quanto, pur comprendendo e condividendo l'esigenza di una razionalizzazione e di un miglior utilizzo del servizio:
    1.    esisterebbe obiettivamente un onere per le famiglie provocato dall'esigenza di uno spostamento presso una sola struttura eventualmente resa operante per il "tempo breve", onere che risulta particolarmente pesante su un territorio ampio quale quello della VII Circoscrizione;
    2.    non è ben chiaro, anche alla luce del punto precedente, il rapporto tra oneri imposti alle famiglie ed eventuali benefici conseguenti all'attivazione di un nuovo sistema di gestione degli orari delle sezioni e non si comprendono quali sarebbero gli effettivi risultati;
    3.    ci si domanda, in un'ottica condivisibile di incentivazione del full time e di riduzione della dispersione, quale sarebbe l'efficacia del nuovo regolamento sulle categorie agevolate nell'aspetto economico, categorie statisticamente molto presenti sul territorio della VII Circoscrizione;
    4.    esistono perplessità sulla possibilità di un'utile gestione del tempo e degli spazi nel pomeriggio;
    5.    la suddivisione tra un full-time ed un part-time solo mattutino appare troppo limitata e potrebbero risultare auspicabili ed efficaci ulteriori forme di turnazione;
    6.    non sono chiari i criteri di scelta, nei vari ambiti territoriali, degli istituti destinati al part-time o al full-time, e si afferma essere necessario coinvolgere in tale scelta la Circoscrizione ed in particolare la Commissione Unica, coinvolgimento attualmente non previsto.";
-    la Circoscrizione 8, con provvedimento del 19 maggio 2004 n. 61/04 (all. 3 - n. ), ha espresso "parere sfavorevole", con la seguente motivazione: "data l'attuale situazione che vede 347 bambini iscritti nelle liste d'attesa della graduatoria nidi d'infanzia della Circoscrizione VIII, l'ulteriore obbligo di ripresentare annualmente le domande in lista d'attesa formando due graduatorie distinte in base alle diverse articolazioni d'orario e la posizione delle OO.SS. in disaccordo con le proposte formulate dall'Amministrazione Comunale, si invita quest'ultima a modificare il Regolamento al fine di facilitare l'utenza nell'accogliere nuove adesioni".

In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione 1 si rileva che:
1.    la modifica proposta all'art. 2 del Regolamento non prevede una divisione rigida tra strutture interamente a tempo lungo e strutture interamente a tempo breve, bensì la possibilità che un intero plesso o alcune sezioni di esso abbiano un'apertura con orario a tempo lungo o a tempo breve;
2.    occorre tenere conto delle esigenze dei genitori i cui figli frequentano i nidi comunali e delle esigenze di chi non accede a tale servizio. La riorganizzazione proposta permette di gestire in modo più efficiente le risorse e di utilizzare gli spazi dei nidi durante il pomeriggio, per ulteriori offerte di servizi integrativi alle famiglie (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale tempo breve pomeridiano);
3.    nel corso dell'anno, come previsto dalla nuova stesura del comma 9 dell'art. 5.1), è possibile modificare il tempo di frequenza, compatibilmente con i posti disponibili: il genitore deve ovviamente ripresentare la domanda di iscrizione;
4.    il diritto di voto attribuito al Direttore Didattico nel Comitato di Gestione non limita in alcun modo l'autonomia del Comitato stesso, che continua ad essere ambito di partecipazione sociale alla gestione del nido, non subordinato gerarchicamente ad alcun organo. Tuttavia, per mantenere la parità tra la componente genitori e la componente istituzionale (personale del nido e rappresentante della Circoscrizione), si propone di modificare la composizione del Comitato (art. 9.1), prevedendo due rappresentanti delle famiglie in lista d'attesa, in ordine di graduatoria. Un peso maggiore alla rappresentanza dei genitori è garantito dal fatto che a parità di voto, come previsto dal comma 2 dell'art. 9.2, vale doppio il voto del presidente, eletto all'interno della componente genitori.

In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione 7 si rileva che:
1.    la modifica proposta prevede che la decisione di articolare plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve sia assunta dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando anche le caratteristiche del territorio e sentito il Consiglio di Circoscrizione;
2.    la riorganizzazione sarà comunque a beneficio dei bambini frequentanti il nido, perché potrà permettere un migliore utilizzo del personale nelle fasce orarie di effettiva maggiore presenza dei bambini e, come già evidenziato sopra, sarà a beneficio di chi non frequenta i nidi comunali, in quanto la disponibilità di spazi durante il pomeriggio permetterà di integrare l'offerta di servizi educativi alle famiglie (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale tempo breve pomeridiano);
3.    i punteggi per la collocazione nelle graduatorie e la disciplina delle tariffe non vengono modificati, per cui permangono i criteri di priorità per l'accesso e le agevolazioni tariffarie, sia per chi frequenta il tempo lungo che per chi frequenta il tempo breve;
4.    esistono numerose esperienze di altri Comuni sull'utilizzo del tempo e degli spazi dei nidi in orario pomeridiano (ad es.: Reggio Emilia, Forlì, Imola), la valutazione nel merito delle ipotesi di utilizzo, correlate alle caratteristiche di ciascuna struttura, è oggetto di discussione con le OO.SS., in specifico tavolo tecnico;
5.    la modifica proposta all'art. 26, comma 3, con l'indicazione che il tempo breve è indicativamente compreso tra le 7,30 e le 13,30, pone le premesse per eventuali diverse articolazioni del tempo breve, da verificare anche con le OO.SS.;
6.    la modifica dell'art. 2 prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Circoscrizione sulle ipotesi di articolazione di plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve: rientra nell'autonomia della Circoscrizione coinvolgere, nell'espressione del parere, la Commissione Unica Circoscrizionale ed eventualmente altri organi rappresentativi.

In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione 8 si rileva che:
1.    l'Amministrazione Comunale ha messo in atto azioni diversificate per potenziare l'offerta di posti nido: nel 2003 sono state aperte due nuove strutture e sono state sottoscritte convenzioni con nidi privati, in cui il Comune ha a disposizione alcuni posti; nel febbraio 2004 è stato sottoscritto uno specifico verbale di concertazione con le OO.SS. che prevede, tra l'altro, di aumentare di n. 182 posti la capacità ricettiva complessiva dei nidi comunali; la riorganizzazione degli orari, oggetto della presente modifica regolamentare, permetterà, come già indicato sopra, di utilizzare gli spazi dei nidi durante il pomeriggio, per ulteriori offerte di servizi integrativi alle famiglie (ludoteche, punti gioco e famiglia, eventuale tempo breve pomeridiano);
2.    la ripresentazione annuale della domanda di iscrizione è necessaria per garantire ai genitori la corretta, completa ed aggiornata informazione sulle modalità di accesso, sulle nuove strutture comunali e convenzionate e su altri aspetti organizzativi relativi al funzionamento dei nidi e delle iscrizioni. Negli ultimi anni le variazioni, negli aspetti sopra indicati, sono state numerose, proprio per garantire una maggiore offerta alle famiglie. Al momento dell'iscrizione i genitori ricevono il materiale contenente le informazioni necessarie per scegliere le soluzioni più adeguate alle esigenze familiari e per avere gli elementi per verificare la correttezza e la trasparenza nell'applicazione dei criteri d'accesso. Altro aspetto rilevante è la necessità di adeguare costantemente la modulistica alle modifiche normative, per garantire coerenza e uniformità nell'applicazione dei criteri di valutazione delle domande (recentemente è stata modificata la legislazione relativa all'immigrazione di cittadini non comunitari, alla definizione dello stato di disoccupazione, ecc.);
3.    le OO.SS. hanno espresso la loro posizione con comunicazione inviata ai Presidenti delle Circoscrizioni in data 20 maggio 2004: il confronto per l'applicazione di quanto previsto nel verbale di concertazione sottoscritto il 18 febbraio 2004 è tuttora in corso, nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di modificare ed integrare il vigente Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) e modificato con successive deliberazioni consiliari del 22 febbraio 1999 (mecc. 9900033/07), del 26 aprile 1999 (mecc. 9903187/02), del 23 gennaio 2001 (mecc. 2000 10173/07) e del 25 giugno 2002 (mecc. 2002 02202/007), per le motivazioni indicate in premessa, come segue:

Art. 2 - Istituzione e gestione

-    abrogare l'intero articolo e sostituirlo con il seguente:
    "L'Amministrazione Comunale di Torino istituisce e gestisce nelle forme previste dalla legge, il servizio dei Nidi d'Infanzia. In caso di affidamento della gestione a terzi, il gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento e dei rispettivi CCNL di categoria in cui sono richiamate espressamente le figure professionali.
    Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate nel regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi a tempo lungo e a tempo breve.
    La decisione di istituire nuovi Nidi o di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve, è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le domande in lista d'attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dal Consiglio di Circolo, dal Comitato di Gestione e, ai sensi della Legge 241/1990, dai cittadini interessati che ne facciano richiesta."

Art. 5 - Iscrizioni e ricorsi

    5.1) Domande e Commissione Unica
-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
     "La domanda di ammissione viene presentata al primo nido richiesto in ogni Circoscrizione."

-    dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     "Le domande rimaste in lista d'attesa dovranno essere annualmente ripresentate nei termini previsti per la prima graduatoria, come fissato con deliberazione di cui all'art. 5.3."

-    abrogare il comma 9 e sostituirlo con il seguente:
     "Nella domanda d'iscrizione la famiglia dovrà indicare la struttura prescelta, eventuali sedi alternative in ordine di preferenza e la fascia oraria di frequenza richiesta. In relazione alla richiesta, la domanda sarà collocata nella graduatoria per l'attribuzione dei posti per la frequenza a tempo lungo o in quella per la frequenza a tempo breve. Ove la famiglia intenda modificare il tempo di frequenza per un bambino già frequentante, dovrà ripresentare la domanda di iscrizione, nei termini stabiliti con il provvedimento deliberativo di cui all'art. 5.3.La presentazione di una nuova domanda non comporta la decadenza dal posto già assegnato."

-    abrogare il comma 10 e sostituirlo con il seguente:
     "Le famiglie saranno chiamate telefonicamente seguendo le graduatorie circoscrizionali per la copertura dei posti disponibili nelle strutture da loro indicate nella domanda e dovranno confermare o rinunciare al posto entro due giorni lavorativi dalla chiamata o personalmente o tramite telegramma inviato al nido."

-    abrogare il comma 15 e sostituirlo con il seguente:
     "Le graduatorie sono pubbliche."

5.2) GRADUATORIE E CRITERI

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
    " Nel predisporre gli elenchi delle domande presentate con i relativi punteggi, i Comitati di Gestione dei nidi dovranno tenere conto, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di utenza:
1)    famiglie residenti nel comune di Torino;
2)    famiglie non residenti nel comune di Torino, in cui almeno uno dei due genitori presti attività lavorativa nel comune di Torino;
3)    altre famiglie non residenti, che potranno essere accolte solo in presenza di posti vacanti previo accordi con il comune di appartenenza."

5.3) TERMINI E RICORSI

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
"Le graduatorie vengono predisposte di norma due volte l'anno."

-    abrogare il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
"Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie è ammesso ricorso alla Circoscrizione, che deciderà entro 10 giorni."

5.4) PROCEDURE
-    abrogare l'intero articolo.

ART. 9 - COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO

9.1) COMPOSIZIONE
-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
"a)    un rappresentante delle famiglie degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea dei genitori della sezione;
b)    un rappresentante delle famiglie in lista d'attesa in ordine di graduatoria;
c)    due rappresentanti del personale del nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio, salvaguardando la presenza di entrambe le componenti;
d)    un rappresentante della Circoscrizione, nominato dal Presidente;
e)    il segretario economo, con funzioni di segretario, senza diritto di voto;
f)    il/la Direttore/trice Didattico/a."

-    abrogare il comma 4.

9.2) COMPETENZE

-    abrogare il comma 1 e sostituirlo con il seguente:
"Il Comitato di Gestione formula la proposta di regolamento interno ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e ha potere deliberante sulle seguenti materie:
1.    necessità e progetti per l'utilizzo dei fondi assegnati al Circolo;
2.    predisposizione degli elenchi delle domande presentate e attribuzione dei punteggi relativi (elenchi comprensivi sia delle domande ripresentate, perché in lista d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia delle domande ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello stesso anno, sia delle nuove domande pervenute) sulla base delle priorità e dei punteggi allegati al presente regolamento (allegato n. 1) e trasmissione delle stesse all'Ufficio Istruzione circoscrizionale, entro le scadenze previste dal provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art. 5.3;
3.    richiesta all'Ufficio Istruzione circoscrizionale di effettuare accertamenti qualora vi siano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda o l'adeguatezza della documentazione prodotta ed allegata;
4.    definizione, sulla base dei criteri generali, deliberati dal Consiglio di Circolo e su proposta del Collegio degli Educatori, degli orari di funzionamento, della formazione delle sezioni e delle modalità di inserimento;
5.    ammissione dei bambini."

-    aggiungere il seguente articolo dopo l'art. 17:

"ART. 17 BIS - POTERI SOSTITUTIVI
Qualora gli organi collegiali non provvedano nelle competenze loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo.
    Nel caso in cui persista l'inadempienza, provvede direttamente la Direzione ad adottare le decisioni del caso."

ART. 26 - ORARIO DEL SERVIZIO

-    abrogare il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
    "L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione, scegliendo tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le 7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30). Le quote a carico degli utenti saranno differenziate in due tariffe distinte in modo indicativamente proporzionale all'utilizzo del servizio."

-    abrogare il comma 4 e sostituirlo con il seguente:
    "Il Comitato di Gestione potrà posticipare l'orario di chiusura di 30 minuti su proposta del Direttore Didattico, che dovrà tenere conto del numero di domande presentate, motivate da orario di servizio stabilito dal datore di lavoro, dell'organico del personale e delle risorse assegnate.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.