Immagine - testata del sito web della Casa dell'Affidamento


Divisione Servizi Sociali


"Casa dell'affido"




Comune di Torino > Sanità e Servizi Sociali > L'affidamento familiare > Compiti che gli affidatari si assumono 29 maggio 2020    




Quali sono i compiti che gli affidatari si assumono


Affidatari

"L'affidatario deve accogliere presso di s� il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato".

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino. Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

Nell'eventualità di attività che presentino un qualche rischio può essere necessario il consenso dell'esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi che esulano dall'ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini.

Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza del bambino che hanno accolto e si impegnano a non divulgare le sue immagini in alcun modo, compreso i siti internet e i social media (Facebook, Whatsapp, ecc.)




Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookieDichiarazione di accessibilità