N. 210
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 ottobre 1994 (mecc. 9406013/13) esecutiva dall'11 novembre 1994, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 23 gennaio 1995 (mecc. 9409899/13) esecutiva dal 17 febbraio 1995, 26 febbraio 1996 (mecc. 9600867/13) esecutiva dal 26 aprile 1996, 28 febbraio 2000 (mecc. 2000 00228/13) esecutiva dal 3 aprile 2000, 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00379/13) esecutiva dal 12 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00286/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01581/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 18 marzo 2004 (mecc. 2004 00448/013) esecutiva dal 2 aprile 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004 e 30 gennaio 2006 (mecc. 2004 02368/002 e mecc. 2005 09885/013) esecutive dal 13 febbraio 2006, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01314/013) esecutiva dal 13 aprile 2007, 12 maggio 2008 (mecc. 2008 01247/013) IE esecutiva dal 26 maggio 2008, 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01061/013) IE esecutiva dal 6 aprile 2009 e 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02219/013) IE esecutiva dal 25 giugno 2012.
Articolo 1 - Gestione del servizio
Articolo 2 - Definizione dei rifiuti urbani
Articolo 3 - Tassa
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa
Articolo 5 - Decorrenza della tassa
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle denunce
Articolo 7 - Denuncia iniziale
Articolo 8 - Denuncia di rettifica
Articolo 9 - Denuncia di cessazione
Articolo 10 - Sgravi e rimborsi
Articolo 11 - Controlli - Accertamenti
Articolo 12 - Accertamento della tassa
Articolo 13 - Ricorsi
Articolo 14 - Determinazione della superficie tassabile
Articolo 15 - Tariffe
Articolo 16 - Tassa giornaliera di gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Riscossione
Articolo 18 - Esclusioni
Articolo 18 bis - Esoneri
Articolo 19 - Particolari condizioni d'uso
Articolo 19 bis - Riduzioni
Articolo 19 ter - Particolari agevolazioni
Articolo 19 quater - Rifiuti speciali
Articolo 20 - Sanzioni
Articolo 21 - Categorie, destinazione d'uso e tariffe
Articolo 22 - Efficacia temporale delle norme
Articolo 23 - Disposizioni finali e di rinvio
1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (1) e di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997 (2).
1. Sono rifiuti
urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,
ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
1. È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento (3).
5. La maggiore spesa del servizio di gestione dei rifiuti derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/1995 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di gestione dei rifiuti eccedente i proventi delle addizionali erariali ex Regio Decreto 2145/1937 e Legge 1346/1961 devolute ai Comuni a norma dell'art. 3 comma 39 Legge 549/1995.
1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dall'occupante od in alternativa dall'amministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico dell'occupante è corrisposta da chi gestisce l'attività.
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.
1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.
3. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia
iniziale deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale, le generalità
del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l'unità immobiliare
residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell'occupazione o della conduzione
dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della
scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree
e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia
e la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.
2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.
1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia
di cessazione deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della
tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della
conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del
piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei
locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante
nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni
necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata..
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. (soppresso)
7. (soppresso)
8. (soppresso)
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o della notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.
2. Il rimborso o lo sgravio sono effettuati entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica
e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono
essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le
verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente
efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati
a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia
od acquisiti direttamente dall'ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili,
nell'ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni
a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni
o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio
delle superfici con i mq. di riferimento. L'Amministrazione comunale
non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni
già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche,
a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell'immobile
possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni
o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai
locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la
verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse,
nonché delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti
prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente
documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di
esercizio se il locale ospita una attività e con modalità
tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione,
il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto
che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere
redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo
il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali
casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima
della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare
e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato
al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.
1. La Divisione Servizi Tributari procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (6) .
1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7).
1. Al fine della
determinazione della tassa di cui all'art. 3,
devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte;
comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali
ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale,
o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri
quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore o in base a
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004
(gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/1998). Sono
escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma
restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti
comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere
presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto
di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali
o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale
parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della
tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa
applicabile per ogni attività è di norma unica anche
se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività
stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie
di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente
ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite,
ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie
di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno
ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base
alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate
a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione
Comunale.
1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento.
2. Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.
1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, a seguito del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2. Il commercio ambulante con autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina l'applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.
1. Fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 340, della Legge n. 311/2004,
sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:
- le unità immobiliari adibite a civile
abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai
servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno
1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate
o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto
né l'inclinazione dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti
tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove
non si abbia di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione
limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti
in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di
cantiere non vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano.
Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo
1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
1. Sono esonerati
dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi
istituzionali e direttamente gestiti.
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali
ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi
nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare
condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
1. La tariffa unitaria è
ridotta del:
a) 10% per le abitazioni il cui unico occupante
abbia meno di 65 anni, del 20% il cui unico occupante abbia compiuto
il sessantacinquesimo anno di eta' ed entrambi risultino essere
residenti in Torino;
b) 10% per le abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso
chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli articoli
7 e 8 nella quale dovrà
essere espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione
principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione
o comodato;
c) 10% per la parte abitativa delle costruzioni
rurali occupate dall'agricoltore;
d) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse
dalla abitazione - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico
trattenimento (quali discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento
notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti
dall'autorizzazione
e) 30% per i locali ed aree scoperte - diverse
dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente
legato a manifestazioni fieristiche come risultante da autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività,
nonchè sportive e culturali.
L'agevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione con effetto
dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni
ivi previste ed anagraficamente rilevate.
Le agevolazioni di cui alle lettere b) - c) - d) - e) sono applicate
con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia di cui
agli articoli 7-8.
Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa
ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto
si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni
con le modalità previste dagli articoli 66 (14)
e 76 del D.Lgs. 507/1993 (15).
Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra
loro.
1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. 507/1993 (16). Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.
2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 terzo comma lett. b) ed art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, e la quantità dei rifiuti avviati al recupero. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque il 50% del tributo dovuto sull'intera superficie e non può cumularsi con le altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.
3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
1. Sulla base
degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la
Deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni,
nella quale sono definiti anche le percentuali di riduzione ovvero
di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali
per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà
a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali
insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori
di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare
o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo
interessato alla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali
interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti
lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana,
dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi
2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare
o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie
trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano
l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità
all'area preclusa;
c) ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460 (18) e associazioni di cui alla Legge
7 dicembre 2000 n. 383 (19), previa presentazione
di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui alle predette disposizioni di legge;
d) titolari di cartella od avviso bonario di
pagamento, che occupano un locale a titolo di abitazione principale,
il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico
risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente).
A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti
- entro un termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di
cui al DPCM 18 maggio 2001 (20), valevole
per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (21),
come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 (22).
Nel caso in cui - nella fase dei controlli - si riscontri l'insussistenza
della dichiarazione, si procederà al recupero d'ufficio
del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative
previste per legge ed alle conseguenti denunce penali.
La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste
alle lettere b) e c) dell'art. 19; nel caso in cui non si verifichi,
d'ufficio verrà riconosciuta ed applicata esclusivamente
quella relativa al presente comma;
e) titolari di cartella od avviso di pagamento
che occupino locali stabilmente destinati ai culti di confessioni
religiose la cui libertà è garantita dagli articoli
7, 8 e 19 della Costituzione ed il cui statuto, quindi, non contrasta
con l'ordinamento giuridico italiano, comprese le relative pertinenze
destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali
destinati ad uso abitativo o diverso da quello di cui al periodo
precedente;
f) residenti con abitazione principale
e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si
trovano nella zona circostante l'area della discarica delle Basse
di Stura, fino alla sua definitiva chiusura. Questa agevolazione
non si cumula con quella prevista alla precedente lettera d) del
presente articolo;
g) Istituti scolastici pubblici di ogni ordine
e grado (con esclusione delle scuole comunali e dell'Università
degli Studi), in considerazione delle attività di raccolta
differenziata svolta presso gli Istituti stessi.
2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi vanno iscritte in bilancio e ne va assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.
1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita, ecc.).
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento al gestore del servizio.
1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'articolo 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997 (23).
1. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
2. Per la classificazione delle categorie d'uso si rimanda all'allegato del presente regolamento (allegato 1).
1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo.
1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).
(1) D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali".
(2) D.Lgs.
22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio - Art. 23, Gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali attuali.
(3) (soppressa)
(4)
(soppressa)
(5)
(soppressa)
(6)
Art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006 - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007).
(7) D.Lgs. 546/1992
- Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991
n. 413.
(8) Art.
61, D.Lgs. 507/1993 - Gettito e costo del servizio.
(9) Art.
69, D.Lgs. 507/1993 - Deliberazioni di tariffa.
(10), (11), (12), (13) (soppressa)
(14)
Art. 66, D.Lgs. 507/1993 - Tariffe per particolari condizioni
di uso.
(15)
Art. 76, D.Lgs. 507/1993 - Sanzioni.
(16)
Art. 67, D.Lgs. 507/1993 - Agevolazioni.
(17)
Art. 10, D.Lgs. 22/1997 - Oneri dei produttori e dei detentori.
Art. 49, D.Lgs. 22/1997 - Istituzione della tariffa.
(18)
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 - Riordino della disciplina tributaria
degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.
(19) Legge
7 dicembre 2000 n. 383 - Disciplina delle Associazioni di promozione
sociale.
(20) Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 - Approvazione
dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,
nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a
norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come
modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.
(21) D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 109 - Definizione di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge
27 dicembre 1997 n. 449.
(22) D.Lgs.
3 maggio 2000 n. 130 - Disposizioni correttive ed integrative
del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate.
(22 bis) (soppressa).
(23) D.Lgs.
472/1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
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Locali ad uso abitazione |
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Alloggi a disposizione |
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Single < 65 anni |
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Single > 65 anni |
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Box privati - posti macchina demarcati privati - Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento |
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Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per anziani - Dormitori - Convivenze - Caserme - Carceri |
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Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - Affittacamere - Bed and Breakfast |
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Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione) |
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Residence - Pensionati privati per anziani |
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Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno |
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Distributori di carburante |
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Chioschi in genere |
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Edicole giornali |
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Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d'arte |
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Circoli aziendali |
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Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze |
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Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie) |
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Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere |
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Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors |
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Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors |
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Palestre ginnico sportive |
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Botteghe artigiane - Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini |
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Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune |
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Magazzini e depositi - Rimesse roulottes |
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Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi |
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Scuole private - Università |
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Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze |
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Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus |
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Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati. |
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Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di analisi, privati e di Enti Mutualistici |
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Mercato all'ingrosso ittico |
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Banchi di vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6) |
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Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6) |
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Locali occupati da Onlus (D.Lgs. 460/1997), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione. |
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Mercato all'ingrosso fiori |
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Banchi di vendita all'aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6) |
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Stadi di calcio |