Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Settore TARSU
n. ord. 46
2003 01581/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Come ogni anno, il regolamento per lapplicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati viene rivisto ed aggiornato.
Per facilità di comprensione è allegato alla presente il testo dellattuale regolamento (colonna di sinistra) con a fianco (colonna di destra) quello di cui si propone lapprovazione; in questultimo sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Iniziamo con il commento delle più significative proposte di modifica:
a) Nellart. 19 (Particolari condizioni duso) vengono riviste le percentuali di riduzione che vengono abbassate complessivamente del 20% (da 30% passano al 10%). Il recupero del 20% risponde ad una esigenza di contenimento dei prossimi aumenti tariffari (riferiti allanno 2003); infatti, il progressivo avvicinamento al sistema tariffario c.d. Ronchi comporta anche per questanno un ulteriore aumento rispetto al precedente anno 2002 che si intende, appunto, contenere togliendo il massimo del beneficio di legge accordato alle categorie di cui al citato art. 19. In questa logica, si è ritenuto però di considerare separatamente la condizione dei single con età superiore a 65 anni da quelli di età inferiore. Infatti, gli ultra sessantacinquenni spesso vivono della sola pensione ed abitano, mediamente, in alloggi di 70/100 mq poiché rimangono nella abitazione condivisa con il coniuge defunto; pertanto, per essi è opportuno determinare una maggiore agevolazione (dal 30% si riduce al 20%) rispetto ai giovani single che sono fonti di reddito da lavoro ed occupano, mediamente, locali più piccoli. Viene, inoltre, inserita una nuova fattispecie d); in particolare, é previsto uno sconto del 20% nei confronti dei locali nei quali si svolge una attività limitata nel tempo e per lo più discontinua, come lo sono le discoteche ed i locali di pubblico intrattenimento (sale da ballo e locali notturni). La riduzione viene riconosciuta nel solo caso in cui lautorizzazione riporti fino a 3 giorni di apertura.
b) Nellart. 19 ter sono stati inseriti nuovi casi di "riduzione" della tassa:
1. Sono scontate del 30% le cartelle od avvisi di pagamento intestate ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) riconosciute e normate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e le Associazioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 che ne facciano espressa richiesta e che documentino il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge. La suddetta nuova riduzione viene riconosciuta da questanno senza effetto retroattivo.
2. Sono scontati del 50% i titolari di cartella o avviso di pagamento, che occupino un locale a titolo di abitazione principale, al cui nucleo familiare venga attribuito un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad Euro 6.708,00. Questa agevolazione risponde allesigenza, unanimamente sentita e condivisa, di avvantaggiare le famiglie torinesi in difficoltà economiche. Lapplicazione dello sconto del 50% si cumulerà, peraltro, con quello del 10% o del 20% nel caso si possegga anche la condizione di "single".
Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
sono stati richiesti, in data 7 marzo 2003, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- la Circoscrizione 9 ha espresso in tempo utile parere sfavorevole
(all. 2 - n. );
- hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni
1, 2, 3, 5, 6 e 7 (all. 3-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 8 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dellInterno 19 dicembre 2002 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2002 n. 304 che proroga al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per lanno 2003;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lallegato testo modificato del Regolamento per lapplicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all. 1 - n. ) composto da 23 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio allart. 43 lettera e) del Regolamento sul Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dellEconomia e delle Finanze ai sensi dellart. 68, comma 3, del D.Lgs. 507/93 e nella Circolare 29 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate al 1° gennaio 2003 e che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche regolamentari verranno recepite nelle previsioni dellistituendo bilancio di previsione ed in quelli futuri.
1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (1) e di cui allart. 23 del D.Lgs. 22/1997 (2).
1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti
ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dellart. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi dacqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
1. È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui allart. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per loccupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento (3).
5. La maggiore spesa del servizio di gestione dei rifiuti derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/1995 costituisce costo ai sensi dellart. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di gestione dei rifiuti eccedente i proventi delle addizionali erariali ex Regio Decreto 2145/1937 e Legge 1346/1961 devolute ai Comuni a norma dellart. 3 comma 39 Legge 549/1995.
1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui allart. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce lattività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dalloccupante od in alternativa dallamministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico delloccupante è corrisposta da chi gestisce lattività.
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio loccupazione dei locali e aree.
1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti allesercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.
3. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con luso della carta di identità elettronica.
1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui allart. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo allinizio delloccupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia iniziale deve contenere:
- lindicazione del codice fiscale, le generalità
del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti lunità immobiliare residenti
e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data delloccupazione o della conduzione dei locali
e delle aree;
- lubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché
numero della unità immobiliare;
- la destinazione duso dei locali e delle aree e la relativa
superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dellistituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dellattività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione duso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.
2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché lindicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.
1. La cessazione, nel corso dellanno delloccupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- lindicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile
dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione delloccupazione o della conduzione
dei locali o delle aree;
- lubicazione dellarea o del fabbricato, del piano
e della scala;
- la superficie e la destinazione duso dei locali o delle
aree;
- il cognome e il nome delleventuale subentrante nei locali
o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie
per lindividuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione delloccupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo laccertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allabbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alloccupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dellanno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato loccupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero dufficio.
6. Nelle situazioni previste dal comma precedente, lutente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla consegna dellavviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.
7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dallambito della tassazione (come previsto dallart. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica dufficio, è disposto nel modo di cui allart. 75 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (4), salvo il termine dellavvenuto pagamento.
8. Questultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dallavvenuto pagamento dellultima rata o del versamento in unica soluzione.
1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dellart. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dallart. 75 del D.Lgs. 507/1993.
1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione
delloccupazione dei locali e delle aree possono essere soggette
ad accertamenti dufficio.
LAmministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge,
e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dellart.
8 della Legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed
i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed
opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare
il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od
acquisiti direttamente dallufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili,
nellordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari
nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero
planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici
con i mq di riferimento. LAmministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a
meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dellimmobile possono
essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da
personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle
superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche
qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi
eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò
avviene durante lorario ordinario di esercizio se il locale
ospita una attività e con modalità tali da arrecare
la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente
ha diritto di essere informato adeguatamente sulloggetto
che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere
redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di questultimo
il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali
casi, lavviso di accertamento non può essere emesso
prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare
e motivata urgenza. Laccesso ai locali deve essere comunicato
al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo lonerosità degli stessi, laccertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. LAmministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, lAmministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta anche a mezzo di avviso pubblico sono tenuti, nellinteresse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena lapplicazione di sanzioni e laddebito dei costi conseguenti alla numerazione.
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente allanno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui allart. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento dufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dallart. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 (6) e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dellart. 8 della Legge 241/1990.
4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi avvisi.
1. Contro latto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dellatto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7).
1. Al fine della determinazione della tassa di cui allart.
16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie
e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate
in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri
quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse
dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando
lobbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni
in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata
dallamministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa
nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nellambito degli stessi
locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere
quale parte sia occupata dalluna o dallaltra, per
lapplicazione della tariffa si fa riferimento allattività
principale. La tariffa applicabile per ogni attività è
di norma unica anche se le superfici che servono per lesercizio
dellattività stessa presentano diversa destinazione
duso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito,
ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni
diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno
ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base
alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate
a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione
Comunale.
1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dallart. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento (8).
2. Tenuto conto dei termini previsti dallart. 69 del D.Lgs. 507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno lAzienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per lanno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.
1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dallavviso di messa in mora qualora loccupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.
2. Il commercio ambulante con una autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina lapplicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.
1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dallart. 72 del D.Lgs. 507/1993 (10) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi (13).
2. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dellAmministrazione procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dellemissione dei ruoli esattoriali. Nei suddetti casi, lomesso versamento delle rate, determina lemissione di cartelle esattoriali per la riscossione del tributo ancora dovuto.
1. Sono esclusi dallapplicazione della tariffa Tarsu:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive
di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di
rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per
queste ultime non rileva laltezza dal soffitto né
linclinazione dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici,
quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia
di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente
al periodo di effettiva mancata occupazione dellimmobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione
interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano
consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza
deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui allart. 1117/ numeri
1 e 3 del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
1. Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi
istituzionali e direttamente gestiti;
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali
ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi
nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare
condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa allesercizio cui si riferisce liscrizione predetta.
1. La tariffa unitaria è ridotta del:
a) 10% per le abitazioni il cui unico occupante abbia meno di
65 anni, del 20% il cui unico occupante abbia più di 65
anni ed entrambi risultino essere residenti in Torino;
b) 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori
allestero per più di sei mesi allanno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli artt.
7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata
labitazione di residenza e labitazione principale
e che lalloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
c) 10% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate
dallagricoltore;
d) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalla abitazione
- adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattenimento
(quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento
notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti
dall'autorizzazione.
L'agevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione con effetto
dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni
ivi previste ed anagraficamente rilevate.
Le agevolazioni di cui alle lettere b) - c) - d) sono applicate
con effetto dallanno successivo a quello della denuncia
di cui agli artt. 7-8.
Il venir meno delle condizioni dellapplicazione della tariffa
ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto
si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni
con le modalità previste dagli artt. 66 (14) e 76 del D.Lgs.
507/1993 (15).
Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra
loro.
1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dellart. 67 D.Lgs. 507/1993 (16). Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.
2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dellattività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 3° comma lett. b) ed art. 49 comma 14° del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dellincidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso delleccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.
3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta Comunale - sentita la competente Commissione Consiliare - può deliberare agevolazioni del tributo per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono allinterno della zona delimitata con la stessa deliberazione. In presenza di grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata, quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi anno 2006, la Giunta Comunale - sentita la competente Commissione Consiliare - potrà deliberare le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse al traffico veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti le vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, fino al limite del primo asse parallelo escluso, che sono nelle condizioni di sopportare lincremento del traffico derivante dalla diminuzione dellaccessibilità allarea preclusa.
2. Viene concessa una riduzione del 30% sul pagamento dovuto annualmente dalle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (18) e dalle Associazioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (19), previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge.
3. Ai titolari di cartella o avviso bonario di pagamento, che occupino un locale a titolo di abitazione principale - al cui nucleo familiare venga attribuito un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) uguale o inferiore ad Euro 6.708,00 - viene riconosciuta una riduzione del 50% sul carico tributario netto annuo. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedenti sono tenuti - entro un termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al DPCM 18 maggio 2001 (20), valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (21), come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 (22). Nel caso in cui - nella fase dei controlli - si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero d'ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge ed alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste dalle lettere b) e c) dell'art. 19; nel caso che ciò non si verifichi, d'ufficio verrà riconosciuta ed applicata esclusivamente quella relativa al presente comma.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti 3 commi vanno iscritte in bilancio ed assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3° del D.Lgs. 507/1993.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.
1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente larea di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, lufficio è legittimato a tassare lintera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento allanno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente lapplicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento al gestore del servizio.
1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nellart. 76 del D.Lgs. 507/1993, nel D.Lgs. 472/1997 (23), e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.
1. Le categorie duso e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo.
1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino allentrata in vigore dellart. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).
(1) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali".
(2) D.Lgs. 22/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Art. 23, Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali attuali.
(3) Testo emendato in seguito a disposto dellart. 1, 7° comma del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali" convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
(4) Art. 75, D.Lgs. 507/1993 Rimborsi.
(5) Legge 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(6) Art. 71, D.Lgs. 507/1993 Accertamento.
(7) D.Lgs. 546/1992 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellart. 30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
(8) Art. 61, D.Lgs. 507/1993 Gettito e costo del servizio.
(9) Art. 69, D.Lgs. 507/1993 Deliberazioni di tariffa.
(10) Art. 72, D.Lgs. 507/1993 Riscossione.
(11) D.P.R. 602/1973 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
(12) D.Lgs. 46/1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellart. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(13) D.Lgs. 326/1999 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellart. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(14) Art. 66, D.Lgs. 507/1993 Tariffe per particolari condizioni di uso.
(15) Art. 76, D.Lgs. 507/1993 Sanzioni.
(16) Art. 67, D.Lgs. 507/1993 Agevolazioni.
(17) Art. 10, D.Lgs. 22/1997 Oneri dei produttori e dei detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 Istituzione della tariffa.
(18) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
(19) Legge 7 dicembre 2000 n. 383 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale.
(20) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.
(21) D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
(22) D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
(23) D.Lgs. 472/1997 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dellart. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.