Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate
n. ord. 33
2002 00286/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – MODIFICHE.
Proposta dell’Assessore Bonino.
Come ogni anno si impone il compito della revisione ed aggiornamento
dei regolamenti tributari.
Quello relativo alla TARSU ha iniziato il suo svecchiamento nel
2000 (cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 28 febbraio 2000)
e nel 2001 ha subito un processo di adeguamento allo Statuto dei
diritti del contribuente – Legge 27 luglio 2000 n. 212 –
(cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 26 febbraio 2001).
Per questo anno, non ci sono motivi di rilievo, quanto piuttosto
l’opportunità di recepire alcuni suggerimenti, consigli,
proposte che provengono da fonti diverse: i contribuenti, le associazioni
di categoria, non ultimo il Comitato tributario Comunale, nonché
adeguamenti a disposti di legge e/o orientamenti tributari.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente
un testo unico dell’attuale regolamento, corredato dalle
modifiche proposte: compaiono, pertanto, in neretto le proposte
da inserire, mentre le diverse impostazioni grafiche stanno ad
indicare le abrogazioni.
Iniziamo con le osservazioni analitiche.
a) Il nuovo titolo del Regolamento sarà: "Regolamento
per l’applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti
Urbani ed assimilati". Il suddetto, come altre modificazioni
che di volta in volta ritroviamo negli articoli del Regolamento,
corrisponde alla nuova terminologia presente nel testo del Decreto
Ronchi (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22). Infatti, la nuova macroclassificazione
dei rifiuti è tra urbani e speciali (cfr.
art. 7) e con il termine onnicomprensivo di GESTIONE si
suole fare riferimento alle varie fasi della raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (cfr.
artt. 6-21) che sono esercitate in regime di privativa dal Comune
nelle forme di cui al nuovo testo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 (cfr. art.1 del nuovo testo di Regolamento).
b) Oltre ai rifiuti urbani, ci sono anche i rifiuti assimilati
che sono compresi nelle varie attività di gestione del
rifiuto urbano per effetto della assimilazione. Prima di essere
assimilati agli urbani, i suddetti nascono "speciali";
successivamente, dopo un processo di analisi quali/quantitativa
secondo criteri nazionali, diventano urbani sotto il profilo del
relativo smaltimento (cfr. art.3/3° comma del nuovo testo
di Regolamento). Il 4° comma dell’art. 3 considera
il "costo dello spazzamento"; l’art. 61/3 bis del
D.Lgs. 507/93 esclude il suddetto dal costo complessivo di gestione
del servizio in privativa, ai fini della determinazione del gettito
TARSU. Una recente norma (D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 convertito
in Legge 28 febbraio 2001 n. 26 – art. 1/7° comma) stabilisce,
al contrario, che in deroga al citato art. 61/3 bis del D.Lgs.
507/93, ai fini della determinazione del costo di esercizio del
servizio, i Comuni possano considerare l’intero costo dello
spazzamento, sino all’anno precedente all’applicazione
della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/97 (cfr. art.
3/4° comma del nuovo testo di Regolamento).
c) Viene riesaminata la disciplina concernente la tassazione dei
box o posti auto demarcati. Seppur con bassa producibilità
di rifiuto, i locali in argomento continuano ad essere oggetto
di tassazione (su questo vi è orientamento di parte della
giurisprudenza tributaria e indirizzi ministeriali). L’emendamento
proposto riguarda il soggetto passivo del tributo, nella precedente
versione veniva tassato il proprietario, nella nuova il solo occupante,
o su richiesta espressa l’amministratore dello stabile, od,
infine, chi gestisce l’attività se trattasi di autorimesse
pubbliche o parcheggi a pagamento (cfr. art. 4/5° comma
del nuovo testo di Regolamento).
d) La normativa recente (D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513) consente,
in via generalizzata, l’utilizzo di sistemi telematici per
la formazione e trasmissione di documenti diretti alle P.A., purché
si rispettino precisi indirizzi e modalità. Un requisito
essenziale per la validazione degli atti, è quello della
sottoscrizione, la c.d. firma digitale (Circolare 16 febbraio
2001 n. 27). Pertanto, si è ritenuto di inserire la possibilità
dell’inoltro delle denuncie TARSU in via telematica con la
specifica garanzia della identificabilità del soggetto
dichiarante (cfr. art. 6/3° comma del nuovo testo di Regolamento).
e) Si è proceduto alla riformulazione dei criteri di tassazione
dei locali, soprattutto quelli destinati a civile abitazione,
dismessi e occupati dallo stesso soggetto passivo nell’ambito
della città e con riferimento al medesimo anno di tassazione.
Le variazioni – in questo modo – potranno dar luogo
ad una corretta tassazione purché il contribuente sollecitamente
provveda al contestuale cambio di residenza, nel caso delle abitazioni,
o nel caso delle attività ad una denuncia di cessazione
cui segua una di occupazione (cfr. art. 9/4° comma del
nuovo testo di Regolamento). Si è proceduto, quindi,
alla riformulazione dell’art. 9/6° comma perché
si è riconosciuta la necessità di procedere ad uno
sgravio o rimborso (così come disciplinato dall’art.
75 del D.Lgs. 507/93), entro il termine decadenziale di 6 mesi,
oltre che dalla notifica della cartella esattoriale anche dalla
consegna dell’avviso bonario di pagamento. Quest’ultimo,
infatti, è una nuova forma di richiesta di pagamento che
precede la cartella esattoriale, vera e propria, emessa esclusivamente
nei confronti di coloro che non hanno provveduto al pagamento
spontaneo (cfr. D.Lgs. 46/99, successivamente integrato e modificato
con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e D.Lgs. 193/2001) (cfr. art.
9/6° comma del nuovo testo di Regolamento).
f) Nella fase dell’accertamento, ovvero nel momento della
conoscibilità dell’atto di contestazione al contribuente
non iscritto a ruolo o parzialmente iscritto, vengono inviati
"avvisi di accertamento". Questi ultimi possono derivare
da una serie di elementi (verbali di accertamento, questionari,
lettere A/R) che ne costituiscono gli atti prodromici; orbene,
una norma specifica (D.Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32) mentre obbliga
la P.A. alla allegazione di quegli atti prodromici non conosciuti
né ricevuti dal contribuente, consente, al contrario, semplicemente
di riprodurre nell’avviso di accertamento il contenuto essenziale
degli stessi, se già conosciuti o ricevuti dal contribuente.
(cfr. art. 12/4° comma del nuovo testo di Regolamento).
g) L’art. 16 viene ad avere una diversa rubricazione in quanto
si riferisce alla tassa giornaliera. Viene inserito un 2°
comma specificamente per la tassazione del commercio ambulante
a posto fisso.
h) Si introduce il concetto della riscossione TARSU in forma spontanea
(art. 32 del D.Lgs. 46/99 riformato con successivo D.Lgs. 326/99
e 193/2001) ovvero la fase antecedente la notifica della cartella
esattoriale. Infatti, la norma demanda a convenzione con il concessionario
della riscossione per la determinazione delle modalità
di pagamento relative a somme non derivanti da inadempimento.
La suddetta procedura, in atto in questo Comune (cfr. Deliberazione
Giunta Comunale n. 982/2000 del 16 maggio 2000 ad oggetto "Riscossione
volontaria TARSU – Adesione a protocollo d’intesa ANCI/ASCOTRIBUTI/CNC")
ha consentito la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,
i quali ricevono ogni anno l’avviso bonario di pagamento
(detto anche "GIA") suddiviso in quattro rate bimestrali.
Solo nel caso di insolvenza delle suddette rate, o parte di esse,
il contribuente si vedrà recapitare la vera e propria cartella
esattoriale, in due rate, contenente il tributo non versato totalmente
o parzialmente.
i) Nell’art. 18 del Regolamento sono stati ampliati i casi
di esclusione, tenuto conto dell’esperienza fornita dai contribuenti
e della maturata giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 43 lett e) del Regolamento del Decentramento,
il presente Regolamento è stato inviato, per l’acquisizione
dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4 - 9 - 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2-3-5-6-7 (all.
2-6 - nn. ).
Hanno espresso parere negativo le Circoscrizioni 1 - 8 (all. 7-8
- nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l’allegato testo modificato del Regolamento (all. 1 composto
di 23 articoli) per l’applicazione della Tassa per la Gestione
dei Rifiuti Urbani ed assimilati (all. 1 – n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento.
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze
ai sensi dell’art. 68 comma 3° del D.Lgs. 507/93 e della
Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate al 1° gennaio 2002.
1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività
inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle
varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati
alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti
e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate
nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (1) e
di cui all’art. 23 del D.Lgs. 22/1997 (2).
1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti
ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
1. È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale
in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di
cui all’art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione
di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle
zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito
ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei
rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per
tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo
del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare
il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo
annuo dello spazzamento (3).
5. La maggiore spesa del servizio di gestione dei rifiuti derivante
dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi
dell'art. 3 comma 24 Legge 549/1995 costituisce costo ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni,
limitatamente alla parte riferibile al costo di gestione dei rifiuti
eccedente i proventi delle addizionali erariali ex Regio Decreto
2145/1937 e Legge 1346/1961 devolute ai Comuni a norma dell’art.
3 comma 39 Legge 549/1995.
1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a
qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all’art.
3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori
dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera
o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa
è dovuta dal soggetto che gestisce l’attività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile
del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte
di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo
ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati
e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa
sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale
responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti
auto demarcati, la tassa è dovuta dall’occupante od
in alternativa dall’amministratore del condominio qualora
lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche
o parcheggi a pagamento la tassa a carico dell’occupante
è corrisposta da chi gestisce l’attività.
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione dei locali e aree.
1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono
essere presentate, su appositi moduli, messi a disposizione dal
Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi
Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante
fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni
autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all’esercizio
di una attività, la cui competenza è del Comune,
è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni
da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei
moduli in misura pari al loro costo.
3. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica
se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore
è identificato dal sistema informatico con l’uso della
carta di identità elettronica.
1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca
locali od aree soggette alla tassa di cui all’art. 4 sono
obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione
o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei
locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia iniziale deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale, le generalità
del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l’unità immobiliare residenti
e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell’occupazione o della conduzione dei locali
e delle aree;
- l’ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché
numero della unità immobiliare;
- la destinazione d’uso dei locali e delle aree e la relativa
superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti
morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono
risultare la denominazione dell’istituto, la sede, lo scopo,
il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell’attività
nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale
e la relativa residenza.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela,
a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi,
la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta
a termini di legge.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora
le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite
alla destinazione d’uso, alla misura della superficie tassabile,
o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono
essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.
2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità
previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi
identificativi del contribuente nonché l’indicazione
di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.
1. La cessazione, nel corso dell’anno dell’occupazione
o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata
dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita
denuncia che deve essere presentata secondo le modalità
previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile
dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell’occupazione o della conduzione
dei locali o delle aree;
- l’ubicazione dell’area o del fabbricato, del piano
e della scala;
- la superficie e la destinazione d’uso dei locali o delle
aree;
- il cognome e il nome dell’eventuale subentrante nei locali
o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie
per l’individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell’occupazione o della conduzione dei
locali o delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità
del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono
della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia
di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in
Torino, le relative variazioni hanno effetto dal 1° giorno
del bimestre solare successivo all’occupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell’anno
di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità
successive se il contribuente dimostra di non aver continuato
l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero
se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia
o in sede di recupero d’ufficio.
6. Nelle situazioni previste dal comma precedente, l’utente
deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento
o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo
annuo di cui si chiede lo sgravio.
7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi
di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è
stato applicato a superfici escluse a priori dall’ambito
della tassazione (come previsto dall’art. 62 commi 2 e 3
del D.Lgs. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso del tributo
riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d’ufficio,
è disposto nel modo di cui all’art. 75 comma 3 del
D.Lgs. 507/1993 (4), salvo il termine dell’avvenuto pagamento.
8. Quest’ultimo è di tre anni per la presentazione
della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall’avvenuto
pagamento dell’ultima rata o del versamento in unica soluzione.
1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 507/1993.
1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione
dell’occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette
ad accertamenti d’ufficio.
L’Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge,
e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art.
8 della Legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed
i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed
opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare
il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od
acquisiti direttamente dall’ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili,
nell’ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari
nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero
planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici
con i mq di riferimento. L’Amministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a
meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell’immobile possono
essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da
personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle
superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche
qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi
eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò
avviene durante l’orario ordinario di esercizio se il locale
ospita una attività e con modalità tali da arrecare
la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente
ha diritto di essere informato adeguatamente sull’oggetto
che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere
redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest’ultimo
il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali
casi, l’avviso di accertamento non può essere emesso
prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare
e motivata urgenza. L’accesso ai locali deve essere comunicato
al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero
quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche
e controlli, non ultimo l’onerosità degli stessi,
l’accertamento può anche essere effettuato in base
a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità
di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. L’Amministrazione comunale può chiedere direttamente
agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione
delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie
(in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre
gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La
medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari
di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale
finalità, l’Amministrazione assegna un termine a provvedere,
nonché individua le modalità operative. Gli amministratori
e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche
a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell’interesse
pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare,
pena l’applicazione di sanzioni e l’addebito dei costi
conseguenti alla numerazione.
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione
Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente all’anno
di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte
di cui all’art. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento
d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere
presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità
previste dall’art. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 (6)
e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento
ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990.
4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali
atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al
contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati
allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi
avvisi.
1. Contro l’atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell’atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7).
1. Al fine della determinazione della tassa di cui all’art.
16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie
e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate
in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri
quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse
dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando
l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni
in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata
dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa
nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi
locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere
quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per
l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività
principale. La tariffa applicabile per ogni attività è
di norma unica anche se le superfici che servono per l’esercizio
dell’attività stessa presentano diversa destinazione
d’uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito,
ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni
diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno
ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base
alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate
a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione
Comunale.
1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il
Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo
di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo
le modalità previste dall’art. 61 del D.Lgs. 507/1993
al lordo del costo annuo dello spazzamento.
2. Tenuto conto dei termini previsti dall’art. 69 del D.Lgs.
507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno l’Azienda
e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti
a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla
quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio
per l’anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti
nel contratto di servizio.
1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione
di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o
aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in
concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni
di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza
posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa
è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno,
della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria
contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo
del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa
di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e
quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato
tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune,
prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo
pubblico, ovvero entro 30 giorni dall’avviso di messa in
mora qualora l’occupazione abbia luogo, senza ritiro della
concessione.
2. Il commercio ambulante con autorizzazione al posto fisso, seppur
con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale,
determina l’applicazione della tassa annua quando dal cumulo
dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un
anno.
1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli
nominativi con le modalità previste dall’art. 72 del
D.Lgs. 507/1993 (10) e con la procedura esattoriale di cui al
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto
1999 n. 326 e smi (13).
2. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
per il pagamento del tributo, è facoltà dell’Amministrazione
procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima
dell’emissione dei ruoli esattoriali. Nei suddetti casi,
l’omesso versamento delle rate, determina l’emissione
di cartelle esattoriali per la riscossione del tributo ancora
dovuto.
1. Sono esclusi dall’applicazione della tariffa Tarsu:
- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive
di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di
rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione.
- Le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per
queste ultime non rileva l’altezza dal soffitto né
l’inclinazione dello stesso.
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici,
quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia
di regola presenza umana.
- Le terrazze ed i balconi.
- Fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente
al periodo di effettiva mancata occupazione dell’immobile.
- Alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione
interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano
consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza
deve perdurare da almeno 2 mesi.
- Le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117/ numeri
1 e 3 del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale
o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base
ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
1. Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi
istituzionali e direttamente gestiti.
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali
ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi
nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare
condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
1. La tariffa unitaria è ridotta del:
a) 30% per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio
dell’anno di riferimento risulti residente in Torino.
b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori
all’estero per più di sei mesi all’anno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli artt.
7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata
l’abitazione di residenza e l’abitazione principale
e che l’alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
c) 30% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate
dall’agricoltore.
Le suddette agevolazioni sono applicate con effetto dall’anno
successivo a quello della denuncia. Il venir meno delle condizioni
dell’applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato
entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero
del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli
artt. 66 e 76 del D.Lgs. 507/1993 (15). Le riduzioni non sono
comunque cumulabili.
1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo
del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto
delle spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti
una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell’art.
67 D.Lgs. 507/1993 (16). Tale riduzione viene di volta in volta
accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria
tecnica esperita dal gestore del servizio.
2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo
dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno
proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa
applicata. Il titolare dell’attività che provvede
al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere
alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia
alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale
il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia
del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento,
ai sensi art. 10 3° comma lett. b) ed art. 49 comma 14°
del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati
al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta
operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero
ed il totale della produzione. E’ concessa, in tali casi,
una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà
dell’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale
della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione
spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza
della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla
annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di
cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività
di recupero avviate a partire dal 2000.
3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare
il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente
per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei
quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di
riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto
deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi
o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a
raccolta differenziata.
1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori
di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare
o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, la Giunta Comunale
- sentita la competente Commissione Consiliare - può deliberare
agevolazioni del tributo per tutto il periodo interessato alla
predetta limitazione relativamente ad attività commerciali
ed artigianali che si svolgono all’interno della zona delimitata
con la stessa deliberazione. In presenza di grandi cantieri per
la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata,
quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari
e delle opere destinate alle Olimpiadi anno 2006, la Giunta Comunale
- sentita la competente Commissione Consiliare - potrà
deliberare le predette agevolazioni oltre che per le aree precluse
al traffico veicolare o pedonale, anche per quelle comprendenti
le vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere,
fino al limite del primo asse parallelo escluso, che sono nelle
condizioni di sopportare l’incremento del traffico derivante
dalla diminuzione dell’accessibilità all’area
preclusa.
2. La suddetta agevolazione va iscritta in bilancio ed assicurata
la relativa copertura come da art. 67 comma 3° del D.Lgs.
507/1993.
1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono
esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di
produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi
(sale macchine, laboratori, ecc.)
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di
cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente
nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione
del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso;
nel caso non fosse indicata, l’ufficio è legittimato
a tassare l’intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio
o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui
il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché
per qualsiasi altra situazione concernente l’applicazione
del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento
al gestore del servizio.
1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell’art. 76 del D.Lgs. 507/1993, nel D.Lgs. 472/1997 (18), e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.
1. Le categorie d’uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo. Le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.
1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all’entrata in vigore dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).
Note:
(1) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali".
(2) D.Lgs. 22/1997 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – Art. 23, Gestione
dei rifiuti urbani in ambiti territoriali attuali.
(3) Testo emendato in seguito a disposto dell’art. 1, 7°
comma del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 "Disposizioni urgenti
in materia di Enti Locali" convertito in Legge 28 febbraio
2001 n. 26.
(4) Art. 75, D.Lgs. 507/1993 – Rimborsi.
(5) Legge 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(6) Art. 71, D.Lgs. 507/1993 – Accertamento.
(7) D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.
30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
(8) Art. 61, D.Lgs. 507/1993 – Gettito e costo del servizio.
(9) Art. 69, D.Lgs. 507/1993 – Deliberazioni di tariffa.
(10) Art. 72, D.Lgs. 507/1993 – Riscossione.
(11) D.P.R. 602/1973 – Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito.
(12) D.Lgs. 46/1999 – Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre
1998, n. 337.
(13) D.Lgs. 326/1999 – Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(14) Art. 66, D.Lgs. 507/1993 – Tariffe per particolari condizioni
di uso.
(15) Art. 76, D.Lgs. 507/1993 – Sanzioni.
(16) Art. 67, D.Lgs. 507/1993 – Agevolazioni.
(17) Art. 10, D.Lgs. 22/1997 – Oneri dei produttori e dei
detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 – Istituzione della tariffa.
(18) D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,
a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996
n. 662.