Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore TARSU

n. ord. 35
2004 00448/013

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 27 gennaio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del ConsiglioComunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Esigenze date dalla quotidianità della gestione del tributo/tarsu, aggiornamenti legislativi nonché scelte di tipo politico, impongono una modifica ad alcune norme del Regolamento che disciplina la Tarsu.
Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in neretto nell’allegato alla presente, il quale ripropone nella colonna di sinistra il testo normativo vigente ed in quella di destra le proposte di modifica.
Prima modifica:
L’art. 19 ter (Particolari agevolazioni). Viene riformulato al fine di accorpare in un unico articolo la descrizione delle diverse fattispecie agevolative che nascono dall’art. 67 del D.Lgs. 507/1993, precisando che sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni.
Oltre a quelle già presenti nel vigente testo regolamentare, vengono aggiunte con la presente modifica:
- i culti religiosi. Si è ritenuto, infatti, di inserire una riduzione sul pagamento dovuto annualmente per la Tarsu nei confronti dei luoghi stabilmente destinati al culto, comprese le relative pertinenze (oratori, aule e centri catechistici, uffici parrocchiali);
- i residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area della discarica di Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura. Il Consiglio Comunale - in data 21 luglio 2003 - approvò la "mozione collegata alla delibera mecc. 2003 05396/112 - Differimento chiusura discarica basse di Stura", nella quale impegna la Giunta a trovare soluzioni, possibilmente agevolative, nei confronti del pagamento della Tarsu, a favore della popolazione residente nelle zone confinanti con la discarica, portatrice di notevoli disagi, soprattutto in termini di esalazioni olfattive.
In effetti, i tempi per risolvere il problema della collocazione e costruzione del nuovo inceneritore hanno determinato necessariamente la proroga della chiusura della discarica di Basse di Stura, con conseguente penalizzazione della popolazione residente con abitazione ed attività nell’area circostante.
Non c’è dubbio che la discarica apporti ed abbia apportato in questi anni, molteplici disagi che l’hanno fatta diventare centro di studi ed analisi di impatto ambientale di particolare attenzione.
Il "degrado/disagio ambientale" - motivo della agevolazione Tarsu - è comprovato da studi rilevanti anche a livello nazionale, quali ad esempio:
- Agenda 21 di Torino "Documento di lavoro per il piano d’azione ambientale della Città di Torino" redatto a cura della Divisione Ambiente ed Ambiente Italia, in cui la zona di Basse di Stura compare tra i siti da bonificare;
- relazione di sintesi dell’Amiat (nota del 2 dicembre 2003 prot. 10423 con allegati e documentazione tecnica) nella quale si asserisce circa la sensazione del disagio derivante dalla convivenza con uno dei più grandi impianti di interramento controllato d’Europa.
Nella suddetta si evidenziano, quali impatti maggiormente percepiti dalla popolazione limitrofa: il traffico - il richiamo di animali ed insetti - l’impatto visivo - l’emissione diffusa di odori - l’estrazione e combustione del biogas, per affrontare i quali esistono processi gestionali e piani di miglioramento attuati dalla azienda ogni anno.
Seconda modifica:
Nell’art. 20 ("Sanzioni") viene abrogato il riferimento alla deliberazione concernente i criteri di applicazione che è stata revocata per le motivazioni ivi contenute.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 29 gennaio 2004, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 6, 7 e 10 (all. 2-5 - nn.                                                                  );
- la Circoscrizione 1 ha espresso in tempo utile parere sfavorevole (all. 6 - n.                              );
- hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni 4 e 5 (all. 7-8 - nn.                                                   );
- le Circoscrizioni 2, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2003 pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003 che proroga al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione di bilancio degli Enti Locali per l’anno 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all. 1 - n.                           ) composto da 23 articoli;
2) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 68, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e della Circolare 29 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2004 e che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche regolamentari verranno recepite nelle previsioni dell’istituendo bilancio di previsione ed in quelli futuri;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.

2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (1) e di cui all’art. 23 del D.Lgs. 22/1997 (2).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ARTICOLO 3 – TASSA

1. È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

2. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.

4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento (3).

5. La maggiore spesa del servizio di gestione dei rifiuti derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/1995 costituisce costo ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di gestione dei rifiuti eccedente i proventi delle addizionali erariali ex Regio Decreto 2145/1937 e Legge 1346/1961 devolute ai Comuni a norma dell’art. 3 comma 39 Legge 549/1995.

ARTICOLO 4 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all’art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.

2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l’attività.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dall’occupante od in alternativa dall’amministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico dell’occupante è corrisposta da chi gestisce l’attività.

ARTICOLO 5 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all’esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

3. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.

ARTICOLO 7 – DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all’art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia iniziale deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l’unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell’occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l’ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d’uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell’istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell’attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ARTICOLO 8 – DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d’uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l’indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 – DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell’anno dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l’indicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell’occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l’ubicazione dell’area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d’uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell’eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l’individuazione della pratica da cessare.

3. La cessazione dell’occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dichiarata.

5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell’anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

6. Nelle situazioni previste dal comma precedente, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.

7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall’ambito della tassazione (come previsto dall’art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d’ufficio, è disposto nel modo di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (4), salvo il termine dell’avvenuto pagamento.

8. Quest’ultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall’avvenuto pagamento dell’ultima rata o del versamento in unica soluzione.

ARTICOLO 10 – SGRAVI E RIMBORSI

1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI – ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell’occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d’ufficio.
L’Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall’ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell’ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento. L’Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dell’immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò avviene durante l’orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull’oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest’ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L’accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l’onerosità degli stessi, l’accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3. L’Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l’Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell’interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l’applicazione di sanzioni e l’addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all’art. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall’art. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 (6) e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990.

4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi avvisi.

ARTICOLO 13 – RICORSI

1. Contro l’atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell’atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7).

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa di cui all’art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ARTICOLO 15 – TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall’art. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento (8).

2. Tenuto conto dei termini previsti dall’art. 69 del D.Lgs. 507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno l’Azienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l’anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.

ARTICOLO 16 – TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall’avviso di messa in mora qualora l’occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

2. Il commercio ambulante con una autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina l’applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.

ARTICOLO 17 – RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dall’art. 72 del D.Lgs. 507/1993 (10) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi (13).

2. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dell’Amministrazione procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dell’emissione dei ruoli esattoriali. Nei suddetti casi, l’omesso versamento delle rate, determina l’emissione di cartelle esattoriali per la riscossione del tributo ancora dovuto.

ARTICOLO 18 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall’applicazione della tariffa Tarsu:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l’altezza dal soffitto né l’inclinazione dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell’immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.

2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 18 BIS - ESONERI

1. Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

ARTICOLO 19 - PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del:
a) 10% per le abitazioni il cui unico occupante abbia meno di 65 anni, del 20% il cui unico occupante abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed entrambi risultino essere residenti in Torino;
b) 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli articoli 7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e che l’alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
c) 10% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall’agricoltore;
d) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalla abitazione - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattenimento (quali discoteche, sala da ballo e locali di intrattenimento notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti dall’autorizzazione.
L’agevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione con effetto dall’anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate.
Le agevolazioni di cui alle lettere b - c) - d) sono applicate con effetto dall’anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 7 e 8.
Il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 (14) e 76 del D.Lgs. n. 507/1993 (15).
Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 19 BIS – RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell’art. 67 D.Lgs. 507/1993 (16). Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.

2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 3° comma lett. b) ed art. 49 comma 14° del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E’ concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.

3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

ARTICOLO 19 TER – PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la Deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definiti anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l’incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell’accessibilità all’area preclusa;
c) ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (18) e associazioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (19), previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge;
d) titolari di cartella od avviso bonario di pagamento, che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti - entro un termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al DPCM 18 maggio 2001 (20), valevole per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (21), come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 (22). Nel caso in cui - nella fase dei controlli - si riscontri l’insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero d’ufficio del tributo ed all’applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge ed alle conseguenti denunce penali.
La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste alle lettere b) e c) dell’art. 19; nel caso in cui non si verifichi, d’ufficio verrà riconosciuta ed applicata esclusivamente quella relativa al presente comma;
e) titolari di cartella od avviso di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato (22 bis), comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di cui al periodo precedente;
f) residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura.
Questa agevolazione non si cumula con quella prevista alla precedente lettera d) del presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi vanno iscritte in bilancio e ne va assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.

ARTICOLO 19 QUATER – RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita, ecc.).

2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l’ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l’applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento al gestore del servizio.

ARTICOLO 20 – SANZIONI

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell’art. 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997 (23).

ARTICOLO 21 – CATEGORIE, DESTINAZIONE D’USO E TARIFFE

1. Le categorie d’uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 22 – EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME

1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all’entrata in vigore dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).


Note:

(1) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali".
(2) D.Lgs. 22/1997 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – Art. 23, Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali attuali.
(3) Testo emendato in seguito a disposto dell’art. 1, 7° comma del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali" convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
(4) Art. 75, D.Lgs. 507/1993 – Rimborsi.
(5) Legge 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(6) Art. 71, D.Lgs. 507/1993 – Accertamento.
(7) D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
(8) Art. 61, D.Lgs. 507/1993 – Gettito e costo del servizio.
(9) Art. 69, D.Lgs. 507/1993 – Deliberazioni di tariffa.
(10) Art. 72, D.Lgs. 507/1993 – Riscossione.
(11) D.P.R. 602/1973 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
(12) D.Lgs. 46/1999 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(13) D.Lgs. 326/1999 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(14) Art. 66, D.Lgs. 507/1993 – Tariffe per particolari condizioni di uso.
(15) Art. 76, D.Lgs. 507/1993 – Sanzioni.
(16) Art. 67, D.Lgs. 507/1993 – Agevolazioni.
(17) Art. 10, D.Lgs. 22/1997 – Oneri dei produttori e dei detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 – Istituzione della tariffa.
(18) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 – Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
(19) Legge 7 dicembre 2000 n. 383 – Disciplina delle Associazioni di promozione sociale.
(20) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 – Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.
(21) D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 – Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
(22) D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 – Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
(22 bis) Legge 27 maggio 1929, n. 810; Legge 25 marzo 1985, n. 121 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Legge 11 agosto 1984, n. 449 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese. Legge 22 novembre 1988, n. 516 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno. Legge 22 novembre 1988, n. 517 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. Legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Legge 20 dicembre 1996, n. 638 - Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione. Legge 12 aprile 1995, n. 116 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI). Legge 29 novembre 1995, n. 520 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
(23) D.Lgs. 472/1997 – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.