Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore TARSU
n. ord. 35
2004 00448/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Esigenze date dalla quotidianità della gestione del
tributo/tarsu, aggiornamenti legislativi nonché scelte
di tipo politico, impongono una modifica ad alcune norme del Regolamento
che disciplina la Tarsu.
Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in
neretto nellallegato alla presente, il quale ripropone nella
colonna di sinistra il testo normativo vigente ed in quella di
destra le proposte di modifica.
Prima modifica:
Lart. 19 ter (Particolari agevolazioni). Viene riformulato
al fine di accorpare in un unico articolo la descrizione delle
diverse fattispecie agevolative che nascono dallart. 67
del D.Lgs. 507/1993, precisando che sulla base degli indirizzi
dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono
definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i
riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione,
la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative
agevolazioni.
Oltre a quelle già presenti nel vigente testo regolamentare,
vengono aggiunte con la presente modifica:
- i culti religiosi. Si è ritenuto, infatti, di inserire
una riduzione sul pagamento dovuto annualmente per la Tarsu nei
confronti dei luoghi stabilmente destinati al culto, comprese
le relative pertinenze (oratori, aule e centri catechistici, uffici
parrocchiali);
- i residenti con abitazione principale e/o attività commerciali
ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante
larea della discarica di Basse di Stura, fino alla sua definitiva
chiusura. Il Consiglio Comunale - in data 21 luglio 2003 - approvò
la "mozione collegata alla delibera mecc. 2003 05396/112
- Differimento chiusura discarica basse di Stura", nella
quale impegna la Giunta a trovare soluzioni, possibilmente agevolative,
nei confronti del pagamento della Tarsu, a favore della popolazione
residente nelle zone confinanti con la discarica, portatrice di
notevoli disagi, soprattutto in termini di esalazioni olfattive.
In effetti, i tempi per risolvere il problema della collocazione
e costruzione del nuovo inceneritore hanno determinato necessariamente
la proroga della chiusura della discarica di Basse di Stura, con
conseguente penalizzazione della popolazione residente con abitazione
ed attività nellarea circostante.
Non cè dubbio che la discarica apporti ed abbia apportato
in questi anni, molteplici disagi che lhanno fatta diventare
centro di studi ed analisi di impatto ambientale di particolare
attenzione.
Il "degrado/disagio ambientale" - motivo della agevolazione
Tarsu - è comprovato da studi rilevanti anche a livello
nazionale, quali ad esempio:
- Agenda 21 di Torino "Documento di lavoro per il piano dazione
ambientale della Città di Torino" redatto a cura della
Divisione Ambiente ed Ambiente Italia, in cui la zona di Basse
di Stura compare tra i siti da bonificare;
- relazione di sintesi dellAmiat (nota del 2 dicembre 2003
prot. 10423 con allegati e documentazione tecnica) nella quale
si asserisce circa la sensazione del disagio derivante dalla convivenza
con uno dei più grandi impianti di interramento controllato
dEuropa.
Nella suddetta si evidenziano, quali impatti maggiormente percepiti
dalla popolazione limitrofa: il traffico - il richiamo di animali
ed insetti - limpatto visivo - lemissione diffusa
di odori - lestrazione e combustione del biogas, per affrontare
i quali esistono processi gestionali e piani di miglioramento
attuati dalla azienda ogni anno.
Seconda modifica:
Nellart. 20 ("Sanzioni") viene abrogato il riferimento
alla deliberazione concernente i criteri di applicazione che è
stata revocata per le motivazioni ivi contenute.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati
richiesti, in data 29 gennaio 2004, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 6, 7 e
10 (all. 2-5 - nn. );
- la Circoscrizione 1 ha espresso in tempo utile parere sfavorevole
(all. 6 - n.
);
- hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni
4 e 5 (all. 7-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 2, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dellInterno del 23 dicembre 2003
pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003 che proroga al
31 marzo 2004 il termine per la deliberazione di bilancio degli
Enti Locali per lanno 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
lallegato testo modificato del Regolamento per lapplicazione
della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all.
1 - n.
) composto da 23 articoli;
2) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero dellEconomia
e delle Finanze ai sensi dellart. 68, comma 3, del D.Lgs.
507/1993 e della Circolare 29 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso
Ministero;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dal 1° gennaio 2004 e che gli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche regolamentari verranno recepite
nelle previsioni dellistituendo bilancio di previsione ed
in quelli futuri;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (1) e di cui allart. 23 del D.Lgs. 22/1997 (2).
1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti
ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dellart. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi dacqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
1. È istituita dal Comune di Torino apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui allart. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per loccupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento (3).
5. La maggiore spesa del servizio di gestione dei rifiuti derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/1995 costituisce costo ai sensi dellart. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di gestione dei rifiuti eccedente i proventi delle addizionali erariali ex Regio Decreto 2145/1937 e Legge 1346/1961 devolute ai Comuni a norma dellart. 3 comma 39 Legge 549/1995.
1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui allart. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce lattività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dalloccupante od in alternativa dallamministratore del condominio qualora lo richieda. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento la tassa a carico delloccupante è corrisposta da chi gestisce lattività.
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio loccupazione dei locali e aree.
1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici anagrafici o presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti allesercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.
3. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con luso della carta di identità elettronica.
1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui allart. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo allinizio delloccupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia iniziale deve contenere:
- lindicazione del codice fiscale, le generalità
del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti lunità immobiliare residenti
e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data delloccupazione o della conduzione dei locali
e delle aree;
- lubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché
numero della unità immobiliare;
- la destinazione duso dei locali e delle aree e la relativa
superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti
morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono
risultare la denominazione dellistituto, la sede, lo scopo,
il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dellattività
nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale
e la relativa residenza.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione duso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.
2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché lindicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.
1. La cessazione, nel corso dellanno delloccupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- lindicazione del codice fiscale;
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile
dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione delloccupazione o della conduzione
dei locali o delle aree;
- lubicazione dellarea o del fabbricato, del piano
e della scala;
- la superficie e la destinazione duso dei locali o delle
aree;
- il cognome e il nome delleventuale subentrante nei locali
o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie
per lindividuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione delloccupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo laccertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allabbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alloccupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dellanno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato loccupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero dufficio.
6. Nelle situazioni previste dal comma precedente, lutente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla consegna dellavviso bonario di pagamento o dalla notifica della cartella esattoriale relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.
7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dallambito della tassazione (come previsto dallart. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993) (3), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica dufficio, è disposto nel modo di cui allart. 75 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (4), salvo il termine dellavvenuto pagamento.
8. Questultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dallavvenuto pagamento dellultima rata o del versamento in unica soluzione.
1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dellart. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dallart. 75 del D.Lgs. 507/1993.
1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione
delloccupazione dei locali e delle aree possono essere soggette
ad accertamenti dufficio.
LAmministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge,
e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dellart.
8 della Legge 241/1990 (5), di effettuare tutte le verifiche ed
i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed
opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare
il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od
acquisiti direttamente dallufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili,
nellordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari
nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero
planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici
con i mq di riferimento. LAmministrazione comunale non può
richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già
possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a
meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti
relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso
deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti;
b) il contribuente od il proprietario dellimmobile possono
essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da
personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle
superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche
qualiquantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi
eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, ciò
avviene durante lorario ordinario di esercizio se il locale
ospita una attività e con modalità tali da arrecare
la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente
ha diritto di essere informato adeguatamente sulloggetto
che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere
redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di questultimo
il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali
casi, lavviso di accertamento non può essere emesso
prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare
e motivata urgenza. Laccesso ai locali deve essere comunicato
al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo lonerosità degli stessi, laccertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.
3. LAmministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, lAmministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta anche a mezzo di avviso pubblico sono tenuti, nellinteresse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena lapplicazione di sanzioni e laddebito dei costi conseguenti alla numerazione.
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, la Divisione Servizi Tributari provvede ad emettere, relativamente allanno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui allart. 4, comma 3, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento dufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dallart. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 (6) e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dellart. 8 della Legge 241/1990.
4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi avvisi.
1. Contro latto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dellatto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (7).
1. Al fine della determinazione della tassa di cui allart.
16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie
e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate
in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri
quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse
dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando
lobbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni
in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata
dallamministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa
nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nellambito degli stessi
locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere
quale parte sia occupata dalluna o dallaltra, per
lapplicazione della tariffa si fa riferimento allattività
principale. La tariffa applicabile per ogni attività è
di norma unica anche se le superfici che servono per lesercizio
dellattività stessa presentano diversa destinazione
duso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito,
ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni
diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno
ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base
alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate
a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione
Comunale.
1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dallart. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento (8).
2. Tenuto conto dei termini previsti dallart. 69 del D.Lgs. 507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno lAzienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per lanno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.
1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dallavviso di messa in mora qualora loccupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.
2. Il commercio ambulante con una autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina lapplicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.
1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi con le modalità previste dallart. 72 del D.Lgs. 507/1993 (10) e con la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (11), come modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (12) ed integrato con D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 326 e smi (13).
2. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, è facoltà dellAmministrazione procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dellemissione dei ruoli esattoriali. Nei suddetti casi, lomesso versamento delle rate, determina lemissione di cartelle esattoriali per la riscossione del tributo ancora dovuto.
1. Sono esclusi dallapplicazione della tariffa Tarsu:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive
di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di
rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per
queste ultime non rileva laltezza dal soffitto né
linclinazione dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici,
quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia
di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente
al periodo di effettiva mancata occupazione dellimmobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione
interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano
consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza
deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui allart. 1117/ numeri
1 e 3 del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
1. Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi
istituzionali e direttamente gestiti;
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali
ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi
nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare
condizione di indigenza.
Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
allesercizio cui si riferisce liscrizione predetta.
1. La tariffa unitaria è ridotta del:
a) 10% per le abitazioni il cui unico occupante abbia meno di
65 anni, del 20% il cui unico occupante abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età ed entrambi risultino essere residenti in Torino;
b) 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori
allestero per più di sei mesi allanno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli articoli
7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata
labitazione di residenza e labitazione principale
e che lalloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
c) 10% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate
dallagricoltore;
d) 20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalla abitazione
- adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattenimento
(quali discoteche, sala da ballo e locali di intrattenimento notturno)
per non più di tre giorni alla settimana risultanti dallautorizzazione.
Lagevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione
con effetto dallanno solare successivo a quello del verificarsi
delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate.
Le agevolazioni di cui alle lettere b - c) - d) sono applicate
con effetto dallanno successivo a quello della denuncia
di cui agli articoli 7 e 8.
Il venir meno delle condizioni dellapplicazione della tariffa
ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto
si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni
con le modalità previste dagli articoli 66 (14) e 76 del
D.Lgs. n. 507/1993 (15).
Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra
loro.
1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dellart. 67 D.Lgs. 507/1993 (16). Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.
2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dellattività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10 3° comma lett. b) ed art. 49 comma 14° del D.Lgs. 22/1997 (17), controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dellincidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso delleccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.
3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio
Comunale con la Deliberazione in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni, nella quale sono definiti anche le percentuali
di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e
territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale
provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le
seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone
della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale
per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato
alla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi
cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di
lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti
ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate
oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale,
di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali,
a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano lincremento
del traffico derivante dalla diminuzione dellaccessibilità
allarea preclusa;
c) ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (18) e associazioni di
cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (19), previa presentazione
di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui alle predette disposizioni di legge;
d) titolari di cartella od avviso bonario di pagamento, che occupano
un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare
si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti
- entro un termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di
cui al DPCM 18 maggio 2001 (20), valevole per laccesso agevolato
ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 109 (21), come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130
(22). Nel caso in cui - nella fase dei controlli - si riscontri
linsussistenza della dichiarazione, si procederà
al recupero dufficio del tributo ed allapplicazione
delle sanzioni amministrative previste per legge ed alle conseguenti
denunce penali.
La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste
alle lettere b) e c) dellart. 19; nel caso in cui non si
verifichi, dufficio verrà riconosciuta ed applicata
esclusivamente quella relativa al presente comma;
e) titolari di cartella od avviso di pagamento che occupino locali
stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato (22 bis),
comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali;
ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso
da quello di cui al periodo precedente;
f) residenti con abitazione principale e/o attività commerciali
ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante
larea della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua
definitiva chiusura.
Questa agevolazione non si cumula con quella prevista alla precedente
lettera d) del presente articolo.
2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi vanno iscritte in bilancio e ne va assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.
1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente larea di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita, ecc.).
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, lufficio è legittimato a tassare lintera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento allanno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente lapplicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento al gestore del servizio.
1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nellart. 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997 (23).
1. Le categorie duso e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
1. Le norme del presente Regolamento, che conseguono a nuove disposizioni tributarie, non hanno effetto retroattivo.
1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993
sino allentrata in vigore dellart. 49 del D.Lgs. 22/1997,
nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs.
446/1997).
Note:
(1) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo
unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali".
(2) D.Lgs. 22/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Art. 23, Gestione
dei rifiuti urbani in ambiti territoriali attuali.
(3) Testo emendato in seguito a disposto dellart. 1, 7°
comma del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 "Disposizioni urgenti
in materia di Enti Locali" convertito in Legge 28 febbraio
2001 n. 26.
(4) Art. 75, D.Lgs. 507/1993 Rimborsi.
(5) Legge 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(6) Art. 71, D.Lgs. 507/1993 Accertamento.
(7) D.Lgs. 546/1992 Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nellart.
30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
(8) Art. 61, D.Lgs. 507/1993 Gettito e costo del servizio.
(9) Art. 69, D.Lgs. 507/1993 Deliberazioni di tariffa.
(10) Art. 72, D.Lgs. 507/1993 Riscossione.
(11) D.P.R. 602/1973 Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito.
(12) D.Lgs. 46/1999 Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dellart. 1 della Legge 28 settembre
1998, n. 337.
(13) D.Lgs. 326/1999 Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dellart. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337.
(14) Art. 66, D.Lgs. 507/1993 Tariffe per particolari condizioni
di uso.
(15) Art. 76, D.Lgs. 507/1993 Sanzioni.
(16) Art. 67, D.Lgs. 507/1993 Agevolazioni.
(17) Art. 10, D.Lgs. 22/1997 Oneri dei produttori e dei
detentori. Art. 49, D.Lgs. 22/1997 Istituzione della tariffa.
(18) D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 Riordino della disciplina
tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
(19) Legge 7 dicembre 2000 n. 383 Disciplina delle Associazioni
di promozione sociale.
(20) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001
Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni
per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000
n. 130.
(21) D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 Definizione di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.
59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
(22) D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 Disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
(22 bis) Legge 27 maggio 1929, n. 810; Legge 25 marzo 1985, n.
121 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa Cattolica. Legge 11 agosto 1984, n. 449 - Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate
dalla Tavola Valdese. Legge 22 novembre 1988, n. 516 - Norme per
la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle
Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno. Legge 22 novembre
1988, n. 517 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e le Assemblee di Dio in Italia. Legge 8 marzo 1989, n. 101 -
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
delle Comunità ebraiche italiane. Legge 20 dicembre 1996,
n. 638 - Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in
attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione. Legge
12 aprile 1995, n. 116 - Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
(UCEBI). Legge 29 novembre 1995, n. 520 - Norme per la regolazione
dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia
(CELI).
(23) D.Lgs. 472/1997 Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,
a norma dellart. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996
n. 662.