A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da
considerarsi elettori fisicarnente impediti i ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente
scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali
in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato,
come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n.
17).
La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura dei Comune di iscrizione elettorale, mediante opposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (già legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni) (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale
personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi
dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice
nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia
evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico,
che, a mente dell'art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, e successive
modificazioni, dev'essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed
in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario
medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali
(A.S.L.).
Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce
all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato
art. 41, ottavo comma).
Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.
Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano
il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale
dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973,
n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria
"ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici:
10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.
Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta
del titolare del libretto.
In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere
ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre
dovrà verbalizzare gli estremi dei libretto, la categoria, ed il
numero di codice che attesta la cecità.
Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione delle generica espressione contenuta nel suddetto art. 41: "o da altro impedimento di analoga gravità", nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente dei seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.
L'impedimento, in ogni caso, dev'essere riconducibile alla capacità
visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, non consentendo
l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono
su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore.
La norma - ha affermato il predetto Consesso - impone al presidente dei
seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore
di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico
seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.
In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto
assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di
amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del
seggio - salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera
elettorale - accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la
sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi
nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.
Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti
di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli
spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione
dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a
tale compito (art. 4 1, terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11
del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: "Accompagnatore
(data, sigla del presidente)", senza apporre il bollo della sezione.
Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore
fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non
abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente
scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato
al verbale (art. 41, sesto comma, dei testo unico n. 570).
Viceversa, nel caso di apposízione del simbolo o codice sulla tessera
elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera
stessa nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione
elettorale, e dell'accompagnatore.
L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per
rendere più agevole l'esercizio dei diritto al voto da parte degli
elettori portatori di handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati
ad esercitare autonomamente il diritto al voto. Tali devono intendersi
anche i portatori di handicap di natura psichica, ché la rispettiva
condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente
sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Per le modalità di ammissione al voto valgono le modalità
precedentemente esposte.