Gli Enti e le Società competenti ad accordare le previste agevolazioni di viaggio in favore degli elettori che parteciperanno alle prossime elezioni, sia in occasione del primo turno di votazione del 3 e 4 aprile, che in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezioni comunali, del 17, e 18 aprile 2005, hanno diramato le seguenti direttive ai propri Uffici periferici di competenza per la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che si recheranno a votare; in particolare per i viaggi
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato le direttive di competenza alle Società convenzionate del gruppo Tirrenia - il quale include la società capogruppo Tirrenia, che recentemente ha assunto anche la gestione dei servizi prima forniti dalla Società Adriatica, e le Società Regionali Toremar, Caremar, Siremar e Saremar - per l'applicazione delle seguenti agevolazioni tariffarie per i viaggi via mare, a favore degli elettori che si recheranno a votare in occasione delle elezioni regionali ed amministrative del 3 e 4 aprile 2005 e del turno di ballottaggio, per le elezioni comunali, del 17 e 18 aprile 2005.
Le riduzioni sopramenzionate si applicano solo ai passeggeri
e non anche alle cose al seguito.
Si rammenta, altresì, che, per gli elettori residenti in Italia,
le tariffe sopraspecifìcate vengono applicate, per il viaggio di
andata, a decorrere dal decimo giorno antecedente la data di chiusura
delle operazioni di votazione e quindi a decorrere dal 25 marzo 2005 e,
per il viaggio di ritorno, dieci giorni decorrenti dal primo giorno di
votazione e quindi fino al 13 aprile 2005.
Per i biglietti emessi all'estero, la validità complessiva è
di due mesi purché il viaggio di andata inizi almeno il giorno
prima dell'apertura del seggio e quello di ritorno avvenga non prima del
giorno di apertura del seggio.
Le suddette agevolazioni vengono concesse agli interessati, anche se provenienti
dall'estero, - previa esibizione della tessera elettorale - per il rilascio
di biglietti di andata e ritorno
Si rappresenta, inoltre, che i passeggeri i quali nel viaggio di andata
non siano in possesso della tessera elettorale, dovranno acquistare un
biglietto di andata semplice a tariffa intera. Successivamente nel viaggio
di ritorno presentando copia della predetta tessera munita del timbro
del seggio presso il quale hanno votato riceveranno lo sconto anche per
il, viaggio di andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione.
In ogni caso i passeggeri, per usufruire dello sconto del viaggio di ritorno,
dovranno esibire la tessera elettorale recante il timbro e la data attestante
l'avvenuta votazione.
Da ultimo, si precisa che gli elettori residenti all'estero, sprovvisti
di tessera elettorale, possono ritirare la medesima presso il Comune di
iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo
restando l'invio della cartolina-avviso.
Ciò stante, si ritiene che, in luogo della tessera elettorale,
possa essere esibita la cartolina-avviso oppure una dichiarazione dell'autorità
consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della medesima
dichiarazione, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici della Compagnia Tirrenia Navigazione e, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti.
La "normativa generale per i viaggi degli elettori" della Società Trenitalia in vigore dal 1° ottobre 2004 è stata aggiornata con nuove disposizioni sulla regolarizzazione a bordo treno e con l'introduzione della tariffa internazionale viaggiatori nelle emettitrici in uso al personale di bordo, fermo restando che resta confermata la possibilità per gli elettori che salgono da stazioni impresenziate e per quelli provenienti dall'estero, nei casi previsti, di ottenere il rilascio di biglietti a bordo con la riduzione loro spettante e senza il pagamento di sopratassa.
La Società Trenitalia ha informato che particolari disposizioni transitorie riguardano invece i viaggi degli elettori sui treni "Allegro", "Brennero" e "Riviera" (sui quali sono in vigore prezzi di mercato), in attesa di istituire in accordo con le altre Ferrovie interessate apposite tariffe per gli elettori.
Per quanto concerne il turno di votazione di domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005, agli elettori residenti nel territorio nazionale, saranno rilasciati biglietti ferroviari esclusivamente per viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria sia per la 1° che per la 2° classe dietro esibizione della tessera elettorale.
I biglietti devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio
di andata che quello di ritorno.
Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla
convalida per percorrenze fino a 200 km, 24 ore per distanze superiori.
Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei
ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori
di carta blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per
l'accompagnatore.
I biglietti di andata e ritorno hanno un periodo di utilizzazione
di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata,
dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso)
e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22 del decimo giorno a partire
dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso).
Pertanto, il viaggio di andata non può essere effettuato
prima del 26 marzo 2005 e quello di ritorno oltre il 14 aprile 2005.
Anche per quanto riguarda l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni comunali, fissato per i giorni 17 e 18 aprile 2005, i biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni e pertanto il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 9 aprile 2005 e quello di ritorno oltre il 28 aprile 2005.
Per il viaggio di ritorno l'elettore deve esibire, oltre al biglietto, anche la tessera elettorale recante la data dell'elezione e il bollo della sezione presso la quale ha esercitato il diritto di voto.
Qualora l'elettore sia sprovvisto di tale tessera elettorale potrà presentare per il solo viaggio di andata apposita autocertificazione, al fine del rilascio del biglietto per viaggi di andata e ritorno alla tariffa ridotta per elettori, secondo le disposizioni precedentemente riportate.
L'autocertificazione non può invece riguardare il viaggio di ritorno, non rientrando il fatto materiale di aver votato nell'elencazione di cui all'art. 46 del T.U. 445/2000. Pertanto, durante il viaggio di ritorno, l'elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata ovvero, in mancanza di essa, apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.
Per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, ai quali sono equiparati quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, vengono emessi esclusivamente biglietti di andata e ritorno, con la riduzione del 60% rispetto ai prezzi della tariffa ordinaria sia, per la prima che per la seconda classe, dietro esibizione della tessera elettorale; i biglietti valgono due mesi dalla data di emissione e non devono essere convalidati.
Il viaggio di andata, relativamente al turno di votazione che si terrà
nei giorni 3 e 4 aprile 2005, dovrà essere effettuato entro la
chiusura del seggio elettorale, vale a dire non oltre le ore 15 di lunedì
4 aprile 2005 e quello di ritorno non potrà avere inizio se non
dopo l'apertura del seggio elettorale, vale a dire dopo le ore 8 di domenica
3 aprile 2005.
In caso di eventuale ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci,
fissato per i giorni 17 e 18 aprile 2005, il viaggio di andata deve essere
effettuato entro la chiusura del seggio elettorale (ore 15 del 18 aprile
2005) e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l'apertura
del seggio elettorale (ore 8 del 17 aprile 2005).
Per ottenere il rilascio del biglietto a tariffa ridotta afferente al percorso italiano, gli elettori residenti all'estero devono esibire, alle stazioni delle reti estere od agenzie estere abilitate alla vendita dei biglietti per il servizio interno italiano o alle stazioni italiane di confine, la cartolina avviso, oltre alla tessera elettorale se in possesso, e il passaporto o altro documento valido.
Si rammenta che gli elettori residenti all'estero, sprovvisti di tessera elettorale, possono ritirare la medesima presso il Comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso.
Pertanto, in luogo della tessera elettorale, può essere esibita
la cartolina avviso o una dichiarazione delle Autorità consolari
italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione
stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e con l'indicazione
del tipo di agevolazione spettante all'elettore sui percorsi F.S..
Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità
di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Le stazioni e le agenzie italiane sono anche autorizzate ad emettere biglietti nominativi di corsa semplice per il solo percorso di ritorno a favore degli elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, purché gli elettori comprovino la residenza all'estero ed esibiscano la tessera elettorale debitamente vidimata.
La mancanza di uno di questi requisiti dà luogo alle regolarizzazioni previste dalle norme in vigore.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti.
L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade
e Trafori (A.I.S.C.A.T.), con nota del 13 marzo 2005, ha
fatto conoscere che, in occasione delle medesime consultazioni
di cui sopra, gli elettori residenti all'estero che rientreranno
in Italia per votare, avranno diritto al pedaggio autostradale
gratuito, sia per quanto concerne il viaggio di andata, che per
quello di ritorno.
Dette agevolazioni saranno accordate per il viaggio di andata nei 5 giorni
antecedenti il primo giorno di votazione (e quindi a decorrere dal 29
marzo per il primo turno di votazione e dal 12 aprile per l'eventuale
ballottaggio) e, per il viaggio di ritorno nei 5 giorni successivi al
secondo giorno di votazione (e quindi fino al 9 aprile per il primo turno
di votazione e fino al 23 aprile per l'eventuale ballottaggio).
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l'esenzione dal pedaggio
autostradale dovrà essere applicata con le consuete modalità.
Pertanto, gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in
Italia al fine di esercitare il diritto di voto dovranno essere muniti
oltre che della documentazione elettorale e dei documenti personali,
anche di buoni-pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso
quanti risultino necessari per raggiungere il Comune di votazione.
In particolare, per il viaggio di ritorno - al fine di ottenere l'agevolazione
- l'elettore dovrà, congiuntamente al passaporto o ad altro documento
equipollente, esibire anche la tessera elettorale munita del bollo
della sezione presso la quale ha votato.
Si rammenta che gli elettori residenti all'estero, sprovvisti di tessera elettorale, possono ritirare la medesima presso il Comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici della Società AISCAT e, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti.