L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, quattro Scrutatori e da un Segretario.
L'onorario, fisso forfettario, è pari a: € 150,00 per il Presidente; € 120,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 90,00 e € 61,00 per i presidenti e Scrutatori di seggio speciale.
I Presidenti di seggio elettorale, che sono 949 (919 presidenti di seggio ordinario + 30 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico. Il giorno di sabato 2 Aprile il Sindaco sostituisce i presidenti che non si presentano presso la sala del seggio.
Formazione Presidenti di seggio
Quest'anno, tra le prime in Italia, la Civica Amministrazione ha organizzato
un corso formativo di tre ore per i Presidenti di seggio, al fine di rendere
più agevoli e spedite le operazioni di votazione e di scrutinio
(v. comunicato
stampa. La dispensa del corso è disponibile in formato pdf).
Funzioni del Presidente
Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:
È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).
È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra
gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso del
titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado.
Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni
del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione
del verbale.
Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle
schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione
dei plichi.
Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza,
nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la
data della votazione.
Per le elezioni regionali la nomina è avvenuta il 9 marzo 2005.
Alla stessa data è stata anche formata la graduatoria dei supplenti
per la sostituzione degli Scrutatori impediti all'espletamento dell'incarico.
Gli Scrutatori nominati sono stati 3736.
Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più
Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione:
pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità,
presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 2 Aprile, alle ore
7.30 di domenica 3 Aprile e alle ore 6.30 di lunedì 4 Aprile.
I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:
- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione
e dello scrutinio.
I delegati delle liste provinciali e regionali dei candidati hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.
Le designazioni devono essere effettuate a mezzo di dichiarazione scritta
con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 della
legge 53/1990).
Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione.
Inoltre, deve accertare che il rappresentante di lista sia elettore di
un Comune della Regione Piemonte.
In caso negativo il designato non può essere ammesso ad assistere
alle operazioni elettorali del seggio.
I rappresentanti hanno diritto:
a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui
plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché
sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della
sala della votazione;
d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in
cui questo rimane chiuso.
I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.
I rappresentanti di lista e i membri del seggio non possono trascrivere
i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione
al voto.
Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (DD.PP.RR. n.570/1960 e n.361/1957 e succ modif. e int.).
Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (DD.PP.RR. n.570/1960 e n.361/1957 e succ modif. e int.).
Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio
elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.
1) il Presidente di seggio identifica l'elettore con le modalità
previste dalla Legge e dalle istruzioni ministeriali.
L'identificazione può avvenire:
2) il Presidente verifica le generalità dell'elettore sulla tessera
elettorale ed accerta che non sia riportato il bollo di altra sezione
con la data dell'elezione in corso di svolgimento, in uno degli spazi
per la certificazione del voto;
3) uno Scrutatore riscontra il numero di iscrizione dell'elettore nelle
liste elettorali della sezione;
4) uno Scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante il timbro
della sezione e la data della consultazione e riporta, sull'apposito registro,
il numero della tessera elettorale, scrivendovi a fianco il numero di
iscrizione del votante nella lista di sezione;
5) il Presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda
per la votazione;
6) l'elettore esprime il voto nella cabina;
7) l'elettore riconsegna la scheda votata, debitamente piegata, al Presidente,
che l'introduce nell'urna;
8) uno Scrutatore attesta l'avvenuta espressione del voto, apponendo
la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna
della lista sezionale;
9) il Presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione
e la tessera elettorale.
1) elettori iscritti nelle liste della sezione;
2) elettori che non sono iscritti nelle liste della sezione ma
che hanno ugualmente titolo a votare nella sezione medesima.
In questa categoria rientrano:
Gli elettori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) per poter votare devono esibire un documento di riconoscimento personale e la tessere elettorale permanente.