«L'Istituto omiopatico italiano sorto di fatto nel Convegno
tenutosi nel luglio 1881 in Milano fra i cultori e seguaci della
medicina omiopatica Hannemaniana (la quale fino dal 1821 per opera
del dott. Necker era stata introdotta in Italia, ed aveva man
mano acquistato favore e diffusione, e trovato applicazione con
l'apertura di farmacie, dispensari e per parte di medici nelle
principali città, e propaganda e incremento mediante congressi,
pubblicazioni, studi e ricerche) venne eretto con sede in Torino,
via Orto Botanico 16, in Ente morale con regio decreto 25 gennaio
1886.
L'Istituto venne progredendo mercé l'opera incessante ed
attiva di distinti medici e mercé il concorso di generosi
benefattori.
L'Istituto è sempre andato maggiormente affermandosi con
la istituzione di un ospedale omiopatico in Torino, promosso ed
inaugurato nel 1890 dal compianto e benemerito dott. Giuseppe
Bonino, si ampliò in seguito con l'esercizio in Torino
di una propria farmacia omiopatica».
(Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 6 maggio 1927,
n. 105). |
Di seguito alcuni strumenti appartenuti all'Ospedale Omeopatico:
apparecchio per il pneumotorace, forcipe, pinze per estrazioni
dentarie, strumenti odontoiatrici e pinze chirurgiche emostatiche
Regolamento interno dell'Ospedale Omiopatico con sede in Torino,
via Orto Botanico n° 16.
Miscellanea Sanità e Igiene, n. 230
1° maggio 1890
Sottoscritto, per il Comitato direttivo, dal presidente, Giuseppe
Bonino.
1. La Direzione dell'Ospedale è affidata ad un Medico sotto
la vigilanza e conforme alle prescrizioni del Comitato di Amministrazione
dell'Istituto Omiopatico.
2. Spetta al Comitato di Amministrazione la nomina ed il licenziamento
del personale addetto all'Ospedale e sono di sua esclusiva spettanza
tutte le deliberazioni e le prescrizioni d'ordine riflettenti
l'organamento, le forniture e l'esercizio dell'Ospedale.
3. Spetta al medico Direttore di vegliare all'andamento interno
dell'Ospedale, farne le funzioni di Economo, accettare gli ammalati
e prendere d'urgenza, quando occorra, quei provvedimenti relativi
al personale ed all'esercizio dell'ospedale che spetterebbero
al Consiglio di Amministrazione. Coadiuveranno il Medico Direttore,
occorrendo, ma sotto i suoi ordini, altri medici od assistenti.
4. Sono esclusivamente ammessi individui colpiti da malattie acute.
Possono però essere accettati pensionanti, affetti da malattie
chirurgiche di carattere anche lento. In questo caso le operazioni
chirurgiche sono retribuite a parte con onorari a determinarsi
preventivamente.
5. Non vi è esclusione in ordine all'età, al sesso,
alla religione.
6. Due camere sono adibite agli uomini e due alle donne.
7. Per ora due letti sono gratuiti e quattro a pagamento.
8. Questi sono di due categorie, cioè di lire 3 e di lire
5 quotidiane per vitto, servizio medico farmaceutico ed assistenza.
9. La retta della pensione si paga a decine anticipate, una decina
incominciata si considera compiuta.
10. Sulla richiesta dei malati il medico di servizio può
accordare un'assistenza speciale. I consulti medici chiesti da
pensionanti sono retribuiti a parte.
11. Il medico prescrive ogni giorno il regime alimentario per
ciascun malato in coerenza alle condizioni di questo ed è
assolutamente vietato di recare dall'esterno bevande o cibi che
non siano previamente controllati.
12. Il servizio medico è gratuito.
13. Un orario sarà stabilito per l'accettazione dei malati.
14. I medicamenti sono forniti dalla Farmacia omiopatica Schiapparelli
contro tenue compenso conglobato nel servizio del dispensario.
Sarà però tenuto un deposito di farmaci per i casi
urgenti.
15. Una statistica sarà redatta ogni anno per la parte
tecnica ed un resoconto per quella amministrativa.
16. Sarà tenuto un registro di accettazione indicante tutte
le condizioni personali dei malati ammessi. Sarà pure tenuto
un registro giornaliero clinico per opera del medico o di un Assistente.
17. E' libero ciascun ammalato d'invocare i conforti della propria
religione, scegliendo il ministro di sua confidenza.
18. Gli abiti e gli altri oggetti appartenenti ai malati saranno
ritirati e registrati per la debita restituzione nell'uscita o
dopo il decesso a chi di ragione.
19. Avvenendo il decesso di un malato si seguiranno le norme dei
congeneri stabilimenti.
20. E' assolutamente vietato al personale di servizio il sollecitare
o ricevere compensi o doni dai malati.
21. E' vietato l'accesso all'Ospedale a persone estranee salvochè
nelle ore specialmente fissate con orario permanente per la visita
agli ammalati. Il Medico Direttore può tuttavia accordare
speciali permessi ai parenti. I soci patroni ed i Medici del comitato
hanno sempre libero accesso.
22. Nel vestibolo sarà affisso un elenco dei Benefattori
dell'Ospedale. |