Archivio storico della Città di Torino



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L'OSPEDALE OMEOPATICO

«L'Istituto omiopatico italiano sorto di fatto nel Convegno tenutosi nel luglio 1881 in Milano fra i cultori e seguaci della medicina omiopatica Hannemaniana (la quale fino dal 1821 per opera del dott. Necker era stata introdotta in Italia, ed aveva man mano acquistato favore e diffusione, e trovato applicazione con l'apertura di farmacie, dispensari e per parte di medici nelle principali città, e propaganda e incremento mediante congressi, pubblicazioni, studi e ricerche) venne eretto con sede in Torino, via Orto Botanico 16, in Ente morale con regio decreto 25 gennaio 1886.
L'Istituto venne progredendo mercé l'opera incessante ed attiva di distinti medici e mercé il concorso di generosi benefattori.
L'Istituto è sempre andato maggiormente affermandosi con la istituzione di un ospedale omiopatico in Torino, promosso ed inaugurato nel 1890 dal compianto e benemerito dott. Giuseppe Bonino, si ampliò in seguito con l'esercizio in Torino di una propria farmacia omiopatica».
(Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 6 maggio 1927, n. 105).

Di seguito alcuni strumenti appartenuti all'Ospedale Omeopatico: apparecchio per il pneumotorace, forcipe, pinze per estrazioni dentarie, strumenti odontoiatrici e pinze chirurgiche emostatiche

apparecchio per il pneumotorace
forcipe pinze per estrazioni dentarie strumenti odontoiatrici pinze chirurgiche emostatiche
Regolamento Ospedale Omeopatico

Regolamento interno dell'Ospedale Omiopatico con sede in Torino, via Orto Botanico n° 16.
Miscellanea Sanità e Igiene, n. 230

1° maggio 1890
Sottoscritto, per il Comitato direttivo, dal presidente, Giuseppe Bonino.
1. La Direzione dell'Ospedale è affidata ad un Medico sotto la vigilanza e conforme alle prescrizioni del Comitato di Amministrazione dell'Istituto Omiopatico.
2. Spetta al Comitato di Amministrazione la nomina ed il licenziamento del personale addetto all'Ospedale e sono di sua esclusiva spettanza tutte le deliberazioni e le prescrizioni d'ordine riflettenti l'organamento, le forniture e l'esercizio dell'Ospedale.
3. Spetta al medico Direttore di vegliare all'andamento interno dell'Ospedale, farne le funzioni di Economo, accettare gli ammalati e prendere d'urgenza, quando occorra, quei provvedimenti relativi al personale ed all'esercizio dell'ospedale che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione. Coadiuveranno il Medico Direttore, occorrendo, ma sotto i suoi ordini, altri medici od assistenti.
4. Sono esclusivamente ammessi individui colpiti da malattie acute. Possono però essere accettati pensionanti, affetti da malattie chirurgiche di carattere anche lento. In questo caso le operazioni chirurgiche sono retribuite a parte con onorari a determinarsi preventivamente.
5. Non vi è esclusione in ordine all'età, al sesso, alla religione.
6. Due camere sono adibite agli uomini e due alle donne.
7. Per ora due letti sono gratuiti e quattro a pagamento.
8. Questi sono di due categorie, cioè di lire 3 e di lire 5 quotidiane per vitto, servizio medico farmaceutico ed assistenza.
9. La retta della pensione si paga a decine anticipate, una decina incominciata si considera compiuta.
10. Sulla richiesta dei malati il medico di servizio può accordare un'assistenza speciale. I consulti medici chiesti da pensionanti sono retribuiti a parte.
11. Il medico prescrive ogni giorno il regime alimentario per ciascun malato in coerenza alle condizioni di questo ed è assolutamente vietato di recare dall'esterno bevande o cibi che non siano previamente controllati.
12. Il servizio medico è gratuito.
13. Un orario sarà stabilito per l'accettazione dei malati.
14. I medicamenti sono forniti dalla Farmacia omiopatica Schiapparelli contro tenue compenso conglobato nel servizio del dispensario. Sarà però tenuto un deposito di farmaci per i casi urgenti.
15. Una statistica sarà redatta ogni anno per la parte tecnica ed un resoconto per quella amministrativa.
16. Sarà tenuto un registro di accettazione indicante tutte le condizioni personali dei malati ammessi. Sarà pure tenuto un registro giornaliero clinico per opera del medico o di un Assistente.
17. E' libero ciascun ammalato d'invocare i conforti della propria religione, scegliendo il ministro di sua confidenza.
18. Gli abiti e gli altri oggetti appartenenti ai malati saranno ritirati e registrati per la debita restituzione nell'uscita o dopo il decesso a chi di ragione.
19. Avvenendo il decesso di un malato si seguiranno le norme dei congeneri stabilimenti.
20. E' assolutamente vietato al personale di servizio il sollecitare o ricevere compensi o doni dai malati.
21. E' vietato l'accesso all'Ospedale a persone estranee salvochè nelle ore specialmente fissate con orario permanente per la visita agli ammalati. Il Medico Direttore può tuttavia accordare speciali permessi ai parenti. I soci patroni ed i Medici del comitato hanno sempre libero accesso.
22. Nel vestibolo sarà affisso un elenco dei Benefattori dell'Ospedale.

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