Nella Raccolta per ordine di materie delle Leggi, editti,
manifesti, etc. pubblicati negli Stati di terraferma dal principio
dell'anno 1681 sino all'8 dicembre 1798 dal Sovrani della real
Casa di Savoia, curata da Felice Amato Duboin, nel titolo che
raggruppa i provvedimenti emanati in materia di Sanità
pubblica, un capitolo è intitolato Del Protomedicato e
delle professioni che ne dipendono (volume XII, tomo X, libro
VII, titolo XII, capo II, pp. 18-251).
Il Duboin, introducendo l'argomento, pone subito l'accento sull'antichità
dell'istituto. "Quando per la prima volta si nominasse in
questi Stati un Protomedico con autorità e giurisdizione
sulle persone che intendono di proposito alla guarigione degli
uomini od ai commerci relativi, non lo mostrano gli ordini dal
Borelli raccolti, molto meno i successivi. Scorgesi che fu in
prima un solo Protomedico, il quale delegava in parte le sue funzioni;
poi più Protomedici nelle province, ed un Protomedico generale
per tutto lo stato".
I provvedimenti raccolti mostrano che le materie di cui si occupava
il Protomedicato erano molteplici. Aveva competenza sull'esercizio
della medicina, della chirurgia e della farmacia; soprintendeva
al commercio delle spezie medicinali, verificava periodicamente
la qualità della merce delle spezierie, fissava il prezzo
dei medicinali, controllava inoltre le drogherie e le rivendite
di "robe vive" e i distillatori di acquavite.
Pharmacopœa Taurinensis nunc primum edita jussu Augustissimi
Regis, Torino, 1736
Collezione Simeom, B 161
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Tavola della Pharmacopœa Taurinensis nunc primum edita
jussu Augustissimi Regis, Torino, 1736
Collezione Simeom, B 161
Tavola della Pharmacopœa
Taurinensis nunc primum edita jussu Augustissimi Regis, Torino,
1736
Collezione Simeom, B 161
Libro di ricette dell'Apparatus Medicaminum ad usum Pharmaciae
Ill.mae Civitatis Turini
ASCT, Carte Sciolte, 4790
Regie Patenti, colle quali S. M. approva un regolamento pel
Magistrato del Protomedicato di Torino, e per l'esercizio delle
professioni che dal medesimo dipendono
ASCT, Carte sciolte, 4781
1839, 16 marzo. (Pubblic. il 13 giugno 1839)
Titolo II - Dell'esercizio delle professioni, le quali dipendono
dal Protomedicato
Capo I - Dell'autorizzazione delle professioni medesime
26. Chi senza essere munito della necessaria autorizzazione esercitasse
la medicina, la chirurgia, la flebotomia, o le professioni di
oculista o dentista, o d'altra parte della chirurgia, sarà
punito colla multa di lire trecento, ed in difetto colla pena
del carcere per sei mesi senza pregiudicio di quanto fosse dovuto
ai danneggiati. […].
Capo III - Dell'esercizio della farmacia
Par. 1 - Dello Stabilimento e dell'apertura delle spezierie.
59. Chiunque intende di esercitare la farmacia, dirigendo una
bottega da speziale, sia che abbia la proprietà della medesima,
o, dove non esistono le così dette piazze da speziale,
abbia la proprietà del fondaco medicinale, o sia che dal
proprietario ottenga la direzione della spezieria, debb'essere
approvato negli esami di speziale in un'Università degli
studii de' Regii Stati, e debb'inoltre conseguire dal Protomedicato
le patenti di esercizio di tal professione.
60. Per conseguire le dette patenti di esercizio della professione
da speziale si richiede:
1° L'età d'anni 21 compiti;
2° un'idonea cauzione per la somma di lire quattromila cinquecento
per esercitare in Torino, e di lire tremila per esercitare fuori
della capitale a favore del Regio Fisco, per le contravvenzioni
nelle quali può lo speziale incorrere […].
3° Le fedi di buona condotta tenuta posteriormente all'approvazione
ne' detti esami. […]
63. Niuno può aprire una nuova spezieria, se non mediante
una speciale permissione del Protomedicato, il quale non la concederà
senza previa approvazione del Magistrato della Riforma. […]
Potrà per altro il Protomedicato, previa approvazione del
Magistrato della Riforma, ordinare dopo il decesso, o la cessazione
dall'esercizio dell'attuale esercente, il chiudimento di quelle
spezierie non piazzate, che, secondo le norme generali […]
si riconoscessero eccedere il bisogno degli abitanti. Il chiudimento
di tali spezierie non dovrà per altro aver luogo, se non
nel caso in cui altri speziali del luogo, o delle vicinanze siano
disposti a rilevare il fondaco farmaceutico a prezzo d'estimo
da farsi da periti […].
64. Chiunque farà la domanda di aprire una nuova spezieria
dovrà presentare un atto consolare della città o
terra, nella quale vuolsi stabilire la spezieria, confermato dal
giusdicente sulle informazioni prese a parte, nel quale atto si
spieghi che per mancanza di spezierie nel luogo, o per l'insufficienza
di quelle che vi sono stabilite, o per la lontananza o difficoltà
di comunicazione colle altre aperte ne' luoghi circostanti, la
popolazione abbisogna della nuova spezieria della quale chiedesi
lo stabilimento. […].
66. Qualora si tratti di stabilire nuove spezierie destinate esclusivamente
all'uso delle persone ricoverate in uno spedale, o in un ospizio
di carità, il Protomedicato spiegherà il proprio
parere sulla convenienza di quello stabilimento, avuto riguardo
al numero dei ricoverati, ed alla natura delle malattie che vi
sono curate. […].
68. S'intenderà esercitare abusivamente la professione
di speziale, ed incorrerà perciò nella pena stabilita
dall'art. 26 non solo chiunque privo di autorizzazione venderà
medicamenti privatamente, o pubblicamente, ma ancora colui che
quantunque approvato nel modo prescritto dall'art. 60, tenesse
tuttavia aperta una spezieria contro il disposto del presente
paragrafo. […].
Par. 2 - Delle obbligazioni degli speziali.
69. Tutti gli speziali debbono essere provveduti di un esemplare
della farmacopea approvata con Regio Biglietto del 18 febbraio
1834, tenerla nella propria officina, e renderla estensiva ai
visitatori ogni qual volta ne siano richiesti.
70. Nella composizione de' rimedi non è loro lecito di
variare a talento alcun ingrediente prescritto nella farmacopea
per sostituirne un altro, né anco a pretesto che possa
essere della stessa virtù ed efficacia. Qualora qualche
Medico o Chirurgo prescrivesse qualche particolar medicamento
da esso composto, e non descritto nella farmacopea, lo speziale
che ne riceverà la ricetta dovrà fra il termine
di un mese rimetterne copia al Protomedicato per essere considerata,
od ove d'uopo tassata.
71. E' obbligo degli speziali di servirsi esclusivamente de' pesi
medicinali, ossia della così detta libbra medica, e d'essere
provveduti de' principali utensili che servono all'arte; di tenere
le loro botteghe fornite a dovere di medicamenti sì semplici,
che composti, i quali sono i più essenziali, ed importanti,
giusta la detta farmacopea. Dovranno ritenere le droghe velenose,
o di uso pericoloso, specificate al seguente art. 74, sotto la
propria responsabilità in luogo a parte e sotto chiave,
da tenersi presso di loro sotto le pene portate dalle leggi penali.
72. Non è permesso a veruno speziale di spedire senza la
ricetta sottoscritta da persona dell'arte, a ciò debitamente
autorizzata, sostanze medicinali […].
74. Eccettuato il caso che fossero ordinate dai Medici e dai Chirurghi
per rimedio, è proibito agli speziali di dispensare, o
vendere droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi
e simili, fuorché ad altri speziali, artisti, ed a coloro
ai quali sono necessarie per la loro professione. Qualora dette
robe si vendessero alle persone come sopra riservate, i venditori
dovranno notare in un libro a parte la quantità delle droghe
vendute, il giorno, nome, cognome, patria, e professione di quelle
persone a cui le avranno vendute […].
Par. 3 - Dei giovani assistenti alle spezierie, e dei praticanti
Speziali.
78. Gli speziali stabiliti nelle città saranno obbligati
a tenere un giovane assistente approvato in tale qualità
dal Protomedicato, secondo i veglianti regolamenti, acciocché
la bottega non sia mai sprovveduta di una persona pratica e idonea
[…].
79. I giovani che vorranno essere ammessi a fare la pratica di
Speziale dovranno essere muniti del certificato di buoni costumi,
e di quello di aver fatto lo studio di Umanità nelle Regie
o pubbliche scuole, e dovranno inoltre iscrivere il loro nome,
ed indicare il luogo e lo Speziale presso cui intendono di fare
la pratica in un registro, che a questo fine sarà tenuto
dal Protomedicato in Torino, e dai Protomedici nelle Provincie
[…].
80. […] E' eziandio obbligo degli Speziali di vegliare
che i praticanti adempiano ai doveri di religione, richiedendo
ai medesimi il certificato del Parroco d'avervi adempiuto […].
Capo IV - Degli erborai
98. Chi vorrà vendere erbe, l'uso delle quali senza il
consiglio del Medico potrebbe essere dannoso, come erbe purganti,
ed altre simili, dovrà ottenere la permissione del Protomedicato,
il quale nel darla indicherà quelle che per la loro qualità
debbano solamente vendersi dagli speziali, o ad altri, mediante
ordinazione segnata da persona dell'arte, dalle altre erbe, che
possono vendersi a chicchessia.
99. Il Protomedicato non concederà la detta permissione,
salvo che il richiedente presenti i certificati di essere persona
di probità, e sia approvato in un esame sulla cognizione
dei semplici e sul modo di essiccarli e conservarli […].
Visto d'ordine di S.M.
Il primo Segretario di Stato (Interni)
Di Pralormo |