Normativa di riferimento generale art. 55, secondo comma, del Testo Unico 361/1957, art. 41 secondo comma, del Testo Unico 570/1960.
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti:
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
La legge 5 febbraio 2003, n. 17 prevede, inoltre, che l’annotazione del diritto al voto assistito possa essere inserita — su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione — a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (L'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale personale evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico).
Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali (A.S.L.).
Il certificato medico rilasciato dall’ASL deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore e pertanto, l’elettore che si presenti nella sezione elettorale per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz’altro essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.
Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (già dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili con relativo codice identificativo.
In tal caso il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull’effettiva sussistenza dell’impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesti la cecità.
Per quanto concerne, poi, l’esatta interpretazione della generica espressione contenuta nella normativa citata “…o da altro impedimento di analoga gravità…”, qualora l’elettore interessato non esibisca l’apposita certificazione medica, spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) le quali, di per sé, consentono senza dubbio l’ammissione al voto assistito.
L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. E’ da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale — accerti l’effettiva sussistenza dell’impedimento, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e indichi nel verbale lo specifico motivo per cui l’elettore viene ammesso a votare con l’accompagnatore.
NESSUN ELETTORE PUÒ ESERCITARE LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE PER PIÙ DI UN ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO.
Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.
Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa nonché nome dell’elettore e dell’accompagnatore.
Gli interessati (o altra persona per suo conto) dovranno pertanto presentare la seguente documentazione :
Ulteriori informazioni Servizio Elettorale - Ufficio Sportelli ( 011.4425245 – 011.4425285.
Indirizzi e orari dei Servizi di medicina legale (.pdf) competenti a rilasciare la certificazione sanitaria per elezioni.
Servizio Elettorale Centrale - c.so Valdocco, 20 - tel. 011.4425245/207 - email: elettorale@comune.torino.it
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