Per le elezioni regionali le modalità di espressione del voto sono stabilite dall’articolo 2 della legge 43/1995 e dall’articolo 13 della legge 108/1968.
Ai sensi della normativa citata l’elettore può esprimere un voto di lista in uno dei seguenti modi.
Legenda degli esempi
Liste provinciali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Liste regionali: A, B, C, D.
Candidato presidente: capolista della lista regionale
Tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale.
Il voto deve essere attribuito:
- alla lista provinciale 2
- alla lista regionale A
Tracciando due segni: uno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una delle liste provinciali e l’altro sul simbolo di una lista regionale (o sul nome del suo capolista, cioè del candidato presidente della giunta regionale) NON collegata alla lista provinciale votata.
Il voto deve essere attribuito:
- alla lista provinciale 16
- alla lista regionale A
Tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste regionali o sul nome del suo capolista, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale.
Il voto deve essere attribuito:
- alla lista regionale D
Scrivendo (in modo chiaro) il cognome nell’apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale votata.
La preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista provinciale votata.
Il voto deve essere attribuito:
- alla lista provinciale 3,
- alla lista regionale A,
-
al candidato Rossi della lista provinciale 3.
Servizio Elettorale Centrale - c.so Valdocco, 20 - tel. 011.4425245/207 - email: elettorale@comune.torino.it
Copyright ©, Città di Torino, Supplemento a STP, aut. Trib. di Torino n. 5059 del 19.09.97 - dir. resp.: Franco Carcillo