Domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 nella regione Piemonte e in altre 12 regioni a statuto ordinario si svolge l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale del Piemonte è costituito da 60 seggi.
L’orario della votazione è il seguente:
Possono partecipare alla votazione i cittadini italiani che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino.
Il numero esatto degli elettori del Comune di Torino che possono partecipare alla votazione non è ancora disponibile, essendo in corso procedure di aggiornamenti delle liste elettorali.
Si segnala comunque che alla data del 31/01/2010 gli elettori erano 336064 maschi e 376712 femmine per un totale 712776.
In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, un ufficio elettorale.
L’ufficio elettorale (c.d. seggio) è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
I presidenti di seggio sono nominati dal presidente della Corte d’Appello di Torino tra i soggetti iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.
I segretari sono nominati dal Presidente di seggio tra gli elettori del Comune di Torino in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.
Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra i soggetti iscritti all’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
Per le elezioni regionali del 28 marzo 2010 la Commissione procederà alla nomina degli scrutatori: il giorno 3 marzo 2010, alle ore 9.00 presso la Direzione Servizi Civici
– Sala matrimoni – via C.I. Giulio 22. La seduta è pubblica.
Per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale l’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, prevede le seguenti indennità:
Seggio ordinario:
Seggio speciale:
L’indennità non è sottoposta a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (art. 9, comma 2, Legge 21 marzo 1990, n. 53).
I Presidenti, Scrutatori e Segretari degli uffici elettorali di sezione nonché i Rappresentanti delle liste dei candidati, che sono lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni del seggio. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati agli effetti retributivi e previdenziali come giorni lavorativi.
I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un numero di giorni di riposo compensativo pari al numero dei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Praticamente, tenuto conto della durata delle operazioni elettorali:
Il riposo compensativo va fruito nei giorni lavorativi determinati dagli uffici di appartenenza in rapporto alle esigenze di servizio (legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 11; circ. Min. Econ. Fin., 20 novembre 2001, n. 9).
Premesso che nelle ore antimeridiane di sabato 27 marzo il delegato del Sindaco consegnerà al Presidente di seggio, presso il locale dell’ufficio elettorale di sezione, il materiale elettorale, si precisano in prospetto le date e gli orari di costituzione del seggio, nonché i principali adempimenti previsti per ogni fase di attività.
Data costituzione dei seggi | Adempimenti principali |
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1a costituzione ore 16.00 di sabato 27 marzo |
· sostituzione Scrutatori assenti; · ammissione dei Rappresentanti delle liste dei candidati; · autenticazione delle schede per la votazione. |
2a costituzione entro le ore 7,30 di domenica 28 marzo |
· sostituzione Scrutatori assenti; · ammissione dei Rappresentanti delle liste dei candidati; · autenticazione delle schede per la votazione. |
3a costituzione entro le ore 6.30 di lunedì 29 marzo |
· sostituzione Scrutatori assenti; · operazioni di votazione dalle ore 7.00 allo ore 15.00; · operazioni preliminari allo scrutinio: riscontro dei votanti, controllo delle schede residue e formazione dei plichi contenenti le liste della votazione, i registri delle tessere elettorali e le schede residue; · operazioni di scrutinio· chiusura verbale e formazione dei plichi con il materiale elettorale. |
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