Gli elettori fisicamente impediti hanno la possibilità di essere accompagnati nella cabina da un altro elettore che provvederà ad esprimere il voto per conto di loro.
In particolare, a norma dell’art. 55, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, hanno il diritto al voto assistito gli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
La condizione di avente titolo al voto assistito deve essere comprovata in uno dei seguenti modi:
I certificati per l’ammissione al voto assistito sono rilasciati immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dai funzionari medici designati dai competenti organi delle unità sanitarie locali.
Copia del documento che giustifica l’espressione del voto assistito deve essere consegnato al seggio elettorale, per essere allegato agli atti dell’ufficio elettorale di sezione.
L’accompagnatore, che deve essere elettore di un qualsiasi Comune italiano e può non appartenere alla famiglia dell’elettore fisicamente impedito, deve presentare al presidente di seggio la propria tessera elettorale, sulla quale verrà apposta la dicitura «Accompagnatore ................. (data) ..............., (sigla del presidente) ............», ma non il bollo della sezione.
L’espressione del voto assistito è ammessa anche per gli elettori portatori di handicap, a condizione che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Elettorale, Ufficio Sportelli, n.ro telefonico 011/4425245.
Si ricordano infine gli indirizzi e gli orari dei Servizi di medicina legale competenti a rilasciare la certificazione sanitaria per elezioni politiche del 13 aprile 2008.