Il Ministero dell’Interno in accordo con gli Enti e le Società competenti ad accordare le previste agevolazioni di viaggio in favore degli elettori che parteciperanno alle prossime elezioni di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008, hanno diramato le seguenti direttive ai propri Uffici periferici di competenza per la concessione delle agevolazioni tariffarie per gli elettori che si recheranno a votare e cioè:
La società Trenitalia s.p.a. ha diramato ai propri Uffici territoriali le direttive di competenza concernenti la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che, in occasione delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, si recheranno nel proprio comune d’iscrizione elettorale per esercitarvi il diritto di voto.
Tali direttive, nonché il testo della “Normativa generale per i viaggi degli elettori” della medesima società Trenitalia, ove sono riportate condizioni e modalità per l’applicazione di tali agevolazioni, sono consultabili sul sito Trenitalia alla voce “ELEZIONI 2008 – domenica 13 e lunedì 14 aprile agevolazioni per gli elettori che viaggiano in treno”.
Peraltro, si ritiene utile evidenziare di seguito i termini e le principali condizioni per usufruire delle agevolazioni in argomento.
E’ previsto il rilascio di biglietti ferroviari nominativi per viaggi di andata e ritorno – dietro esibizione della tessera elettorale - con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie, n. 1 Espressi, n. 39 e Regionali, con applicazione sovraregionale sia per la 1^ che per la 2^ classe.
Qualora l’elettore sia sprovvisto di tale tessera, solo per il viaggio di andata, (e, comunque, solo per gli elettori residenti in Italia), il biglietto sarà rilasciato dietro sottoscrizione, da parte dell’elettore, di una dichiarazione sostitutiva (.pdf) ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 445/2000 e dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (modello allegato), da presentare esclusivamente al personale di biglietteria (ovvero al personale di bordo, nel caso in cui la stazione di origine del viaggio sia disabilitata o impresenziata).
Resta inteso che, in ogni caso, in occasione del viaggio di ritorno, l’elettore dovrà comunque esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, una apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.
Per l’utilizzo di treni IC, IC PLUS, ICN, ES*, Eurostar City Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, TBiz o del servizio cuccetta o VL deve essere corrisposto il relativo cambio servizio a prezzo intero, mentre sulle vetture Excelsior e cabine Excelsior E4 non sono riconosciute le riduzioni per elettori.
Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di carta blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore.
I biglietti ferroviari hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni decorrente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24.00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest’ultimo escluso).
Pertanto, ai fini della partecipazione alle consultazioni elettorali in oggetto, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 5 aprile 2008 e quello di ritorno oltre il 24 aprile 2008.
In caso di ballottaggio del 27 e 28 aprile 2008, per le elezioni provinciali e comunali, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 19 aprile 2008 e quello di ritorno oltre l’8 maggio 2008.
I biglietti con contestuale assegnazione del posto (Eurostar Italia, ES*AV, Eurostar City Italia, IC Plus, T-Biz, servizio VL e cuccette) sono validi – nell’ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni – solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati, salvo che non vengano utilizzati su un treno diverso da quello prenotato, nei termini previsti dalla tariffa (nella stessa giornata ed entro le tre ore successive alla partenza o, in mancanza, il primo treno di categoria pari o inferiore).
I biglietti senza contestuale assegnazione del posto, per essere validi, devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a 200 km., 24 ore per distanze superiori. I biglietti a tariffa regionale con applicazione sovraregionale, rilasciati per una distanza fino a 600 km, hanno validità di 6 ore a decorrere dalla convalida. In ogni caso, all’elettore che si trova in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.
A tali elettori viene applicata la tariffa ridotta “Italian Elector”, che prevede la riduzione del 60% in prima e seconda classe, sulla quota spettante a Trenitalia del prezzo globale di mercato.
Per coloro che utilizzano treni internazionali Eurocity che collegano Germania ed Italia, nel caso di acquisto del biglietto presso le agenzie ferroviarie tedesche (DB) e agli elettori che utilizzano i treni internazionali Euro Night che collegano Olanda, Germania ed Italia, in caso di acquisto del biglietto presso stazioni ed agenzie ferroviarie tedesche (DB), olandesi (NS), svizzere (SBB), danesi (DSB) e polacche (PKP), viene rilasciato un biglietto a tariffa chilometrica TCV fino al/dal confine italiano.
Per il viaggio di proseguimento, nel caso di utilizzo di un treno a prezzo globale con assegnazione contestuale del posto, verrà rilasciato all’estero un biglietto a tariffa “Italian Elector” dalla stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione sede del comune elettorale e viceversa.
Se il viaggio di proseguimento viene effettuato con un treno senza assegnazione contestuale del posto, il biglietto di A/R, per elettori con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie e le agenzie di viaggio.
L’agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione del tipo di agevolazione di viaggio spettante, nonchè su esibizione del passaporto o di altro documento valido. Nel viaggio di ritorno l’elettore deve esibire, oltre al biglietto e alla restante documentazione, anche la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.
Non è invece prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere effettuato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.
Agli elettori provenienti dall’estero, muniti di biglietto a tariffa TCV fino al confine e sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia, sarà rilasciato in treno, su presentazione dei documenti elettorali, un biglietto di andata e ritorno con riduzione del 60% sul prezzo della tariffa internazionale di 1^ o di 2^ classe dalla stazione di confine ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale.
Per il viaggio di ritorno – previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione e a condizione che venga comprovata la residenza all’estero – l’elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie il biglietto internazionale a prezzo globale “Italian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Gli elettori provenienti dall’estero, in possesso di biglietto fino alla stazione di arrivo del treno internazionale, devono acquistare, per il viaggio di proseguimento fino alla stazione sede del comune elettorale e viceversa, il biglietto di A/R per elettori con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale presso le biglietterie o le agenzie di viaggio.
Per viaggiare sui treni IC PLUS, ES*, ES* City Italia, ES* AV, T-Biz e ICN/Exp, limitatamente ai viaggi in cuccetta o vagone letto, gli elettori devono corrispondere il pagamento del cambio servizio a prezzo intero.
Agli elettori provenienti dall’estero, giunti in una stazione di confine con mezzi propri o con quelli di altri vettori, saranno rilasciati biglietti di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, per i viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il comune sede elettorale.
Inoltre, agli elettori che abbiano raggiunto la località sede elettorale, con mezzi propri o con quelli di altri vettori, saranno rilasciati biglietti, per il solo percorso di ritorno, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per elettori fino ad una delle stazioni punto di confine o fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale.
Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso relativo alla rete F.S., la riduzione spettante agli elettori, mentre per il percorso sulle linee delle singole Amministrazioni, si applica di norma la medesima riduzione prevista per Trenitalia, salvo che non sia diversamente disposto dalle “Condizioni Particolari” delle “Estensioni del Servizio” di pertinenza di ciascuna Amministrazione.
L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), interessata da questa Direzione Centrale in vista dello svolgimento delle consultazioni di cui all’oggetto, ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto, con le stesse modalità applicate nelle precedenti tornate elettorali.
Tali elettori, pertanto, all’andata, dovranno essere muniti della idonea certificazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e dei documenti personali nonché, eventualmente, di buoni-pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso quanti risultino necessari per raggiungere il comune di votazione; per il viaggio di ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno
votato.
Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata, nei cinque giorni antecedenti il primo giorno di votazione (e quindi a decorrere dall’8 aprile 2008) e, per il viaggio di ritorno, nei cinque giorni successivi al secondo giorno di votazione (e quindi fino al 19 aprile 2008).
Si rammenta altresì che, sempre in occasione delle consultazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell’art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
Le Società di navigazione del Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) accorderanno agli elettori le consuete agevolazioni per viaggi via mare in favore degli elettori che dovranno raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali per esercitare il diritto di voto.
In particolare:
Le riduzioni tariffarie menzionate si applicheranno solo ai passeggeri e non alle cose al seguito.
Rettifica
Di seguito alla circolare pari numero del 3 aprile u.s., concernente le agevolazioni tariffarie per i viaggi via mare da applicarsi in occasione delle consultazioni di cui all’oggetto, si rappresenta che il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale del Trasporto Marittimo Lacuale e Fluviale – Divisione 3, con l’unita nota, indirizzata alle società del Gruppo Tirrenia e al Ministero dell’Interno per conoscenza, ha rettificato la propria precedente comunicazione, facendo presente che “per gli elettori provenienti da Paesi esteri non potrà più essere applicata la gratuità del biglietto”.
Informazioni pił dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli uffici della Tirrenia oppure agli uffici consolari competenti.
Per gli elettori residenti in Italia, la validità dei biglietti emessi è, per il viaggio di andata, di dieci giorni a decorrere dal decimo giorno antecedente quello di chiusura delle operazioni di votazione (cioè a decorrere dal 4 aprile 2008) e, per il viaggio di ritorno, di dieci giorni a decorrere dal primo giorno di votazione (cioè fino al 23 aprile 2008).
In caso di eventuale ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, fissato per il 27 e 28 aprile 2008 il viaggio di andata può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno antecedente quello di chiusura delle operazioni di votazione del seggio elettorale (cioè a decorrere dal 18 aprile 2008) e quello di ritorno potrà avvenire entro dieci giorni dal primo giorno di votazione (cioè fino al 7 maggio 2008).
Per i biglietti emessi all’estero, la validità complessiva è di due mesi, purchè il viaggio di andata inizi almeno il giorno prima dell’apertura del seggio e quello di ritorno avvenga non prima del giorno di apertura del seggio stesso.
Si ribadisce altresì che, per quanto concerne le elezioni politiche, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell’art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto marittimo (o ferroviario) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
(stralcio circ. Min. Int. n. 30, 18 mar 2008 e succ.)