Disponibile l'opuscolo dello speciale Referendum costituzionale 2006 (.pdf - 647 Kb).
La Costituzione italiana in merito al referendum prevede che:
"PARTE SECONDA
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
[Nota all’art. 138.
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.] "
Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.
Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 100 del 2 maggio 2006 - sono stati convocati per i giorni di domenica 25 giugno e lunedì 26 giugno 2006 i comizi per lo svolgimento del referendum costituzionale sul seguente quesito:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche alla parte II della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 18 novembre 2005?”
Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e l'accertamento del numero dei votanti.