Referendum Costituzionale 2006



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Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave

Voto di elettore fisicamente impedito

A norma dell’art. 55, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l’annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale degli aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, viene rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.
Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).
Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l’elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz’altro essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.
Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07; ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull’effettiva sussistenza dell’impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l’esatta interpretazione della generica espressione: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore interessato, l’apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito.
L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma riguardino la sfera psichica dell’elettore.

La norma – ha affermato il predetto Consesso – impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all’elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell’iter logico seguito nella determinazione di consentire l’aiuto dell’accompagnatore.
In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale – accerti l’effettiva sussistenza dell’impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell’ammissione al voto con l’accompagnatore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore ........... (data) ............., (sigla del presidente) ....», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore (art. 55, quinto comma, del testo unico n. 361).
Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni. Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all’interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l’elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell’elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell’accompagnatore.

Voto di elettore portatore di handicap

L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo.



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